DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 85/1991 - Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali geologico, idrografico e mareografico, sismico e dighe nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989,

Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali geologico, idrografico e mareografico, sismico e dighe nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989,

Numero 85 Anno 1991 GU 18.03.1991 Codice 091G0064

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-24;85

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Testo vigente

Preambolo

Art. 1


E' approvato l'accluso regolamento, composto di ventotto articoli e vistato dal proponente, concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali geologico, idrogafico e mareografico, sismico e dighe nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 gennaio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
PRANDINI, Ministro dei lavori
pubblici
RUFFOLO, Ministro dell'ambiente
SACCOMANDI, Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
RUBERTI, Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e
tecnologica
LATTANZIO, Ministro per il
coordinamento della protezione
civile
MARONGIU, Ministro per gli
interventi straordinari nel
Mezzogiorno
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 1 marzo 1991
Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 11


CAPO I - NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 1-bis

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

1. In attuazione dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, di seguito denominata "legge", il presente regolamento disciplina l'ordinamento dei Servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e stabilisce i criteri generali per l'organizzazione, la formazione dei ruoli del personale, l'attribuzione della dirigenza, la struttura e la gestione del sistema informativo unico, il funzionamento dei predetti Servizi.


Art. 2

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106))


Art. 3

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106))


Art. 4

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106))


Art. 5

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106))


Art. 6

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106))


Art. 7

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106))


Art. 8

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106))


Art. 9

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Comma 1

Il direttore del servizio

Comma 2

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106)).


Il direttore del Servizio fa parte del consiglio di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


Art. 10

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106))


Art. 11

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106))


Art. 12

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106))


Art. 13

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106))


Art. 14

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106))


Art. 15

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Comma 1

Rapporti con altre istituzioni e collaborazioni esterne

Comma 2

I ricercatori ed il personale docente universitario che svolgono attivita' presso i Servizi, sulla base di apposite convenzioni, sono impiegati in progetti specifici di ricerca, ovvero nell'attivita' finalizzata al compimento di compiti istituzionali.


Il personale dei Servizi comandato sulla base di apposite convenzioni presso gli istituti universitari e di ricerca potra' parimenti essere utilizzato in progetti di ricerca di comune interesse, ovvero in compiti comunque connessi con l'attivita' di studio e ricerca dell'istituto presso cui e' comandato.


Le iniziative di ricerca di comune interesse potranno essere definite dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed attuate sulla base di specifici accordi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168.


Art. 16

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Comma 1

Dotazioni finanziarie

Comma 2

Contestualmente all'inquadramento nei ruoli di cui alle allegate tabelle del personale collocato nei ruoli transitori dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente ed alla istituzione dei Servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'art. 9 della legge, il Ministro del tesoro provvede a trasferire, con propri decreti, i relativi fondi dai competenti capitoli degli stati di previsione dei predetti Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente ad appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


In sede di attuazione dei programmi triennali di cui agli articoli 21 e 25 della legge, si provvedera' al finanziamento degli oneri derivanti dall'adeguamento e potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei Servizi tecnici nazionali.


Art. 17

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Comma 1

Trasferimento di beni e norme di funzionamento

Comma 2

Il passaggio dei beni dei Servizi tecnici nazionali dalle amministrazioni di appartenenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e' regolato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle modalita' previste dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718. Gli stessi beni sono affidati ai consegnatari dei Servizi tecnici nazionali, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106)).


Le spese di missione e quelle eventuali per acquisizione di strumentazione tecnica e di documentazione, sostenute dai Servizi tecnici nazionali nelle ipotesi di collaborazione e consulenza a favore di amministrazioni, autorita', enti ed organismi pubblici, indicati dall'art. 9, comma 3, della legge e da altre norme vigenti, sono a carico dei soggetti richiedenti, salvo che si tratti di Dipartimenti o uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


Il tariffario relativo alle consulenze, ai dati ed ai pareri richiesti ai Servizi tecnici nazionali, predisposto ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera c), della legge, individua le amministrazioni e gli enti pubblici non economici esentati dal pagamento delle tariffe.


Art. 18

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Art. 19

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Comma 1

Trattamento giuridico ed economico

Comma 2

Ai dirigenti ed al personale delle qualifiche funzionali dei Servizi si applicano in materia di stato giuridico ed economico le disposizioni vigenti in materia di pubblico impiego del personale statale.


Al personale dei ruoli dei servizi compete l'indennita' di cui all'art. 32, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.


Comma 3

CAPO II - ORDINAMENTO DEI SERVIZI Sezione I SERVIZIO GEOLOGICO NAZIONALE

Art. 20

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Comma 1

Compiti del Servizio geologico nazionale

Comma 2

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106)).


Art. 21

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Comma 1

Organizzazione del Servizio geologico nazionale

Comma 2

Il Servizio geologico nazionale e' organizzato esclusivamente a livello centrale ed e' articolato in aree e settori.


Le aree assolvono un'attivita' di coordinamento intersettoriale per materia; sono suddivise in quattro funzioni tematiche principali cosi' definite:
Area 1 - Cartografia geologica e geotematica.
Area 2 - Geologia applicata alla difesa del suolo.
Area 3 - Documentazione.
Area 4 - Informatica.


I settori sono cosi' definiti:
Settore 1 - Geologia.
Settore 2 - Geomorfologia.
Settore 3 - Geofisica.
Settore 4 - Idrogeologia.
Settore 5 - Geologia applicata.
Settore 6 ((SETTORE ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106)).
Settore 7 ((SETTORE ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106)).
Settore 8 - Informatica.
Settore 9 - Produzione editoriale.
Settore 10 - Laboratori e strumentazione.
Settore 11 - Amministrativo.


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106)).


Comma 3

CAPO II - ORDINAMENTO DEI SERVIZI Sezione II SERVIZIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO NAZIONALE

Art. 22

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Comma 1

Compiti del Servizio idrografico e mareografico nazionale

Comma 2

Il Servizio idrografico e mareografico nazionale, fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, provvede al rilevamento, validazione, archiviazione e pubblicazione delle grandezze climatiche, idrologiche e idrografiche interessanti il reticolo idrografico superficiale e sotterraneo, le lagune, il clima marittimo, i livelli marini ed i litorali. La finalita' e' quella di descrivere i fenomeni climatici, idrologici e marittimi in rapporto alle necessita' della difesa del suolo ed alle proposte di utilizzazione delle risorse idriche, in attuazione del disposto di cui all'art. 9, comma 3, della legge.


Restano affidati al Servizio idrografico e mareografico nazionale tutti i compiti demandati dalle vigenti disposizioni di legge al servizio idrografico ed al servizio mareografico del Ministero dei lavori pubblici.


Art. 23

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Comma 1

Organizzazione del Servizio idrografico e mareografico nazionale

Comma 2

Il Servizio idrografico e mareografico nazionale adotta indirizzi per gli uffici idrografici di Bolzano, Trento, Cagliari e Palermo al fine di assicurare il coordinamento fra l'attivita' del Servizio nazionale ed i suddetti uffici.


Per studi e ricerche su argomenti specifici il Servizio idrografico e mareografico puo' avvalersi del centro sperimentale di Voltabarozzo del Magistrato alle acque di Venezia.


Per lo svolgimento delle attivita' capillari di osservazione, il servizio puo' avvalersi dell'osservatore idrografico volontario, al quale viene corrisposto un compenso forfettario annuo a titolo di rimborso spese.


All'ufficio centrale e' preposto il direttore del Servizio idrografico e mareografico nazionale; l'ufficio e' articolato in aree e settori nel seguente modo:
Area idrografica:
Settore 1 - Climatologia e meteorologia terrestre.
Settore 2 - Idrometria, portate dei corsi d'acqua, idrologia sotterranea, freatimetria e sorgenti.
Settore 3 - Morfologia, rilievi dei corsi d'acqua e trasporto solido.
Area mareografica:
Settore 1 - Climatologia marittima e regime dei litorali.
Settore 2 - Rilievi mareografici, ondametrici, correntimetrici e batimetrici.
Area tecnologica ed informatica:
Settore 1 - Laboratorio, strumentazioni, modalita' di rilevamento, misura, raccolta e trasmissione dati.
Settore 2 - Banca dati meteo-idro-mareografica, elaborazione e studi, pubblicazioni e fornitura dati, cartografia climatica, idrografica, mareografica.
Settore amministrativo.


Agli uffici compartimentali sono preposti primi dirigenti tecnici, ad eccezione degli uffici di Venezia e Parma ai quali sono preposti dirigenti superiori.
8. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106)).


Comma 3

CAPO II - ORDINAMENTO DEI SERVIZI Sezione III IL SERVIZIO NAZIONALE DIGHE

Art. 24

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Comma 1

Compiti del Servizio nazionale dighe

Comma 2

COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 AGOSTO 1994, N. 507, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 OTTOBRE 1994, N. 584.


Il Servizio nazionale dighe provvede, durante la costruzione, le fasi di collaudo e l'esercizio dell'impianto, alla vigilanza sulle operazioni di controllo del comportamento delle opere di sbarramento ed accessorie e delle zone interessate dall'invaso, che i concessionari ed i gestori sono tenuti a svolgere.


Per gli studi e ricerche su argomenti specifici il Servizio nazionale dighe puo' avvalersi, per la parte propriamente idraulica, del Centro sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo del Magistrato alle acque di Venezia. ((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 24 marzo 2003, n. 136 ha disposto (con l'art. 14, comma 4) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, comma 2" e' abrogato il presente articolo.


Art. 25

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Comma 1

Organizzazione del Servizio nazionale dighe

Comma 2

Il Servizio nazionale dighe e' articolato, a livello centrale, in aree e settori nel seguente modo:
Area 1 - Geotecnica:
Settore 1 - Geologia applicata.
Settore 2 - Geotecnica.
Area 2 - Idraulica:
Settore 3 - Idraulica e modelli.
Settore 4 - Impianti tecnologici.
Area 3 - Strutture:
Settore 5 - Materiali e mezzi d'opera; valutazioni tecnico-economiche.
Settore 6 - Strutture.
Area 4 - Informatica:
Settore 7 - Informatica: raccolta ed elaborazione dati, modelli.
Settore 8 - Sistemi di osservazione, misura e trasmissione dati.
Settore amministrativo.


Agli uffici sono preposti primi dirigenti tecnici.


COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106. ((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 24 marzo 2003, n. 136 ha disposto (con l'art. 14, comma 4) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, comma 2" e' abrogato il presente articolo.


Comma 3

CAPO II - ORDINAMENTO DEI SERVIZI Sezione IV IL SERVIZIO SISMICO NAZIONALE

Art. 26

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Comma 1

Compiti del Servizio sismico nazionale

Comma 2

Sono fatti salvi i compiti che la normativa vigente assegna all'Istituto nazionale di geofisica, che concorre, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge, all'organizzazione ed alla gestione della rete sismica nazionale.


Art. 27

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Comma 1

Organizzazione del Servizio sismico nazionale

Comma 2

Il Servizio sismico nazionale ((. . .)) e' articolato in aree e settori.


Le aree svolgono un'attivita' di coordinamento intersettoriale per materia; sono suddivise in tre funzioni tematiche principali cosi' definite:
Area 1 - Geodinamica.
Area 2 - Ingegneria sismica.
Area 3 - Servizi generali.


I settori sono cosi' definiti:
Settore 1 - Reti di rilevamento.
Settore 2 - Geologia e geofisica applicata.
Settore 3 - Zonazione.
Settore 4 - Costruzioni ed infrastrutture.
Settore 5 - Normativa.
Settore 6 - Vulnerabilita'.
Settore 7 - Laboratorio terre, materiali e strutture - Strumentazione.
Settore 8 - Informatica - Documentazione ((. . .)).
Settore amministrativo.


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 APRILE 1993, N. 106)).


Comma 3

CAPO III - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28

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Comma 1

Servizio nazionale dighe

Comma 2

Fino all'assegnazione del personale agli uffici periferici del Servizio nazionale dighe, ((e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, i provveditorati regionali alle opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici e l'assessorato ai lavori pubblici della regione Sardegna)) continuano a svolgere le attivita' espletate in applicazione ((degli articoli 11, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363.))
Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI