DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro italiano dighe - RID, a norma dell'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Numero 136 Anno 2003 GU 16.06.2003 Codice 003G0153

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-03-24;136

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Istituzione del Registro italiano dighe

Comma 2

Il Registro italiano dighe - RID, di seguito denominato: «RID», istituito ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' ente pubblico non economico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, con sede in Roma.


Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti esercita la vigilanza sull'ente di cui al comma 1.


Art. 3

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Comma 1

Il presidente

Comma 2

Il presidente, legale rappresentante del RID, e' scelto tra soggetti aventi comprovata esperienza derivante dallo svolgimento di analoghe funzioni presso amministrazioni o enti pubblici o privati; e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Dura in carica cinque anni e puo' essere confermato una sola volta; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; rappresenta l'ente nei rapporti istituzionali, anche a livello internazionale; esercita i poteri e le funzioni previste dallo statuto del RID.


Art. 4

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Comma 1

Il consiglio di amministrazione

Comma 2

I membri del consiglio di amministrazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, restano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. Le nomine sono effettuate almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio.


In caso di cessazione dall'incarico del presidente o di uno o piu' membri del consiglio prima della scadenza del quinquennio, si procede alla sostituzione con le modalita' ed i criteri previsti per la nomina. I nuovi componenti, ad eccezione del caso di cessazione anticipata dell'intero consiglio, durano in carica per la residua parte del quinquennio.


Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi per il presidente e per i membri del consiglio di amministrazione, con imputazione a carico del bilancio del RID.


Art. 5

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Comma 1

Il comitato tecnico-scientifico

Comma 2

I componenti del comitato tecnico-scientifico, organo di consulenza del RID, durano in carica cinque anni, rinnovabili.


Nel caso di cessazione anticipata dall'incarico di membri del comitato, si procede in analogia a quanto disposto dall'articolo 4, comma 3.


Art. 6

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Comma 1

Il collegio dei revisori dei conti

Comma 2

Il collegio dei revisori dei conti e' composto da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, e da due membri, iscritti al registro dei revisori contabili, di cui uno designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'altro dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' da un membro supplente designato dalla medesima Conferenza. La nomina avviene con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


Con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi, le indennita' ed i rimborsi per i componenti del collegio, con imputazione sul bilancio del RID.


Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni ed i singoli membri possono essere confermati una sola volta. Le nomine sono effettuate almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio.


Nel caso di cessazione anticipata dall'incarico di membri del collegio, si procede in analogia a quanto disposto dall'articolo 4, comma 3.


Il collegio dei revisori dei conti esercita le proprie funzioni in conformita' a quanto stabilito dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile e dall'articolo 4, comma 5, lettera c).


Art. 7

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Comma 1

Il direttore generale

Comma 2

Il direttore generale e' scelto tra soggetti in possesso di laurea in ingegneria, aventi comprovata professionalita' in materia di dighe e adeguata esperienza gestionale ed organizzativa. Dura in carica tre anni, rinnovabili al massimo due volte. La scadenza naturale del mandato del consiglio di amministrazione non comporta la cessazione dall'incarico del direttore generale. In caso di anticipato rinnovo dell'organo collegiale egli resta in carica per i sei mesi successivi alla data di nomina del nuovo consiglio che provvede, entro lo stesso termine, alla sua conferma o sostituzione con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 5.


Il rapporto di lavoro del direttore generale e' disciplinato da un contratto di diritto privato, fatto salvo il diritto di opzione per il sistema previdenziale eventualmente in corso alla data della nomina. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati, a domanda, in posizione fuori ruolo o in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.


Il direttore generale e' il responsabile della gestione tecnica e amministrativa del RID e del raggiungimento degli obiettivi programmatici individuati dal consiglio di amministrazione; esercita altresi' tutti i compiti previsti dallo statuto dell'Ente.


Art. 8

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Comma 1

Consulta degli iscritti

Comma 2

E' istituita la consulta degli iscritti con funzioni consultive e propositive relativamente a questioni di prioritario interesse per gli iscritti di cui all'articolo 13, comma 1; dura in carica 5 anni e risiede presso la sede centrale del RID, che provvede alle esigenze di segreteria.


Gli iscritti al RID eleggono i propri rappresentanti nella consulta ed approvano un proprio regolamento.


La consulta viene convocata almeno una volta l'anno dal direttore generale del RID, nonche' su richiesta di almeno la meta' dei componenti la consulta medesima nella quale sono specificati gli argomenti da porre all'ordine del giorno. I pareri della consulta sono trasmessi dal direttore generale al consiglio di amministrazione, anche per le determinazioni di sua competenza, da adottarsi ai sensi del comma 8.


Sono considerate comunque, ai sensi del comma 1, di prioritario interesse le questioni relative alle materie di cui all'articolo 4, comma 5, lettere: d), prima parte, f) e g). L'acquisizione del parere della consulta avviene altresi' sulle determinazioni concernenti le entrate di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c).


La consulta elegge tra i propri membri il coordinatore.


Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale del RID, o un suo delegato; puo' altresi' parteciparvi un membro del collegio dei revisori dei conti.


La consulta esprime i pareri entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa documentazione trasmessa a cura del direttore generale del RID. In caso di mancata espressione dei pareri entro il predetto termine, il consiglio di amministrazione adotta comunque le relative determinazioni.


Le spese per la partecipazione alle sedute della consulta non possono far carico al bilancio del RID.


Art. 9

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Comma 1

Vigilanza governativa

Comma 2

Le delibere di approvazione del bilancio di previsione, delle variazioni e del conto consuntivo, nonche' le delibere relative all'articolo 4, comma 5, lettere a), b) e c), sono sottoposte all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


Il RID e' soggetto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.


Art. 10

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Comma 1

Compiti ed attribuzioni del RID

Comma 2

Il RID, ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, assolve a tutti i compiti attribuiti dalle disposizioni vigenti al Servizio nazionale dighe;


Con il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, saranno definite, ai sensi dell'articolo 91, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le modalita' di espletamento dei compiti del RID, concernenti, fra l'altro, gli aspetti ambientali e di sicurezza idraulica derivanti dalla gestione del sistema costituito dall'invaso, dal relativo sbarramento e da tutte le opere complementari e accessorie, nonche' la vigilanza sulle condotte forzate con dighe a monte di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 1° agosto 2002, n. 166.


Il RID fornisce consulenza tecnica specialistica per l'emanazione della normativa tecnica in materia di dighe, nonche' dati e assistenza tecnica agli organi competenti in materia di protezione civile, per situazioni nelle quali siano coinvolte dighe.


Art. 11

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Comma 1

Organizzazione del RID

Comma 2

L'organizzazione del RID e', in fase transitoria, strutturata sulla base del soppresso Servizio nazionale dighe in funzione degli ulteriori compiti e della personalita' giuridica attribuiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Territorialmente il RID e' articolato in una sede centrale ed in uffici periferici. L'organico del servizio e' determinato secondo l'allegata tabella A).


Gli uffici periferici in prima applicazione hanno sede in Torino, Milano, Venezia, Firenze, Perugia, Napoli, Catanzaro, Cagliari e Palermo. In successiva applicazione, sentite le regioni interessate, gli uffici possono avere ubicazione diversa o aggiuntiva, in relazione al numero di dighe presenti sul territorio ed alle eventuali situazioni di rischio, ovvero a sopravvenute esigenze, con determinazione del consiglio di amministrazione.


Art. 12

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Comma 1

Entrate del RID

Comma 2

Le entrate previste al comma 1, lettera a), affluiscono al bilancio del RID su apposita unita' previsionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le entrate previste alla lettera c) del medesimo comma affluiscono direttamente al bilancio del RID.


Le entrate previste al comma 1, lettera b), affluiscono direttamente al bilancio del RID, secondo termini e modalita' stabiliti dal regolamento di contabilita' e gestione e sono utilizzate per gli scopi da esso previsti, Il consiglio di amministrazione stabilisce inoltre, con apposita delibera, la destinazione degli eventuali avanzi economici, ferma restando l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze della quota proporzionale delle somme di cui alla lettera a) del comma 1.


Art. 13

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Comma 1

Iscrizione al RID

Comma 2

Tutte le dighe di ritenuta aventi le caratteristiche di cui all'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, devono essere iscritte nel Registro italiano dighe all'atto dell'autorizzazione al primo invaso e prima dell'inizio dello stesso.
All'iscrizione ed agli obblighi da essa derivanti sono tenuti i concessionari o richiedenti la concessione di derivazione d'acqua, i proprietari delle opere e, in solido, i gestori delle dighe. Per le dighe gia' in esercizio, sperimentale o ordinario, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'iscrizione avviene nei termini indicati dalla legge 1° agosto 2002, n. 166.


Art. 14

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Comma 1

Norme transitorie e finali

Comma 2

Allo scopo di assicurare continuita' nello svolgimento dei compiti istituzionali, il direttore del soppresso Servizio nazionale dighe continua ad esercitare le funzioni di direttore generale del RID fino alla nomina del direttore generale di cui all'articolo 7, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Entro novanta giorni dalla data di insediamento, il consiglio di amministrazione adotta le determinazioni di cui all'articolo 4, comma 5, lettere a) e c).


Sono trasferiti al RID tutti i rapporti giuridici, i beni mobili strumentali ed i locali demaniali gia' assegnati al Servizio nazionale dighe, nonche' quota parte delle strutture e delle dotazioni tecniche e finanziarie del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali relative al funzionamento del soppresso Servizio nazionale dighe. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, sono abrogati, in particolare, l'articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, nonche' l'articolo 25 del medesimo regolamento, come modificato dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106; l'articolo 14 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363.


Ferma restando l'applicazione dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' trasferito al RID, senza soluzione di continuita', dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale appartenente al ruolo del Servizio nazionale dighe di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106. Su istanza degli interessati e' consentito l'inserimento nei ruoli del RID, con le connesse risorse finanziare, del personale in posizione di fuori ruolo ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, comandato presso il Servizio nazionale dighe, nonche' di quello comunque in servizio presso il Servizio nazionale dighe alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero alla data del 1° agosto 2002.
Al fine di completare il contingente di personale necessario alla gestione amministrativa del Servizio si provvede, nei limiti della complessiva dotazione organica di cui alla allegata tabella A), mediante le procedure previste dal titolo II, capo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Su istanza degli interessati e previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, e' consentito l'inserimento nei ruoli del RID del personale comandato o fuori ruolo la cui posizione sia cessata nei due anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto.


Il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e' emanato entro sei mesi a decorrere dalla data di approvazione dello statuto.


Fino al completamento delle procedure di inquadramento ed alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo del RID, al personale trasferito al RID di cui al comma 5 e' mantenuto il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti attuali e loro rinnovi applicati presso gli enti, le amministrazioni ed organismi di provenienza al momento dell'inquadramento.


Sono fatte salve le competenze in materia di dighe delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.