Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
#Comma 1
Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione e di riparazione delle unità immobiliari colpite dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981, le aperture di credito di cui all'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, sono utilizzate anche mediante anticipazioni agli aventi diritto.
Il decreto del Ministro del tesoro che approva la convenzione-tipo di cui all'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
La convenzione-tipo disciplina anche l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187.
Il saldo delle aperture di credito è imputato al fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219. A tal fine, i comuni interessati ne danno comunicazione al CIPE, nell'ambito del programma complessivo di cui all'articolo 4 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219, ed il relativo importo è computato in sede di ulteriori assegnazioni ai comuni.
Le somme attribuite dal CIPE ai singoli comuni, relativamente al programma 1981, e già accreditate presso le tesorerie regionali e provinciali sono immediatamente disponibili senza necessità di stipulare le convenzioni di cui ai commi precedenti.))
Art. 2
#Comma 1
Le disposizioni del precedente articolo 1 si applicano anche alle somme assegnate ai comuni interessati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3
#Comma 1
Le somme eventualmente corrisposte a titolo di interesse, prelevate dal fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono aggiunte al fondo stesso ed iscritte nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica secondo le determinazioni che saranno assunte con la legge finanziaria per l'anno 1984.
Art. 3-bis
#Comma 1
Art. 3-ter
#Comma 1
Il contributo di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è dovuto per le concessioni edilizie che saranno rilasciate sino al 31 dicembre 1985 dai comuni terremotati dichiarati totalmente disastrati.
Comma 2
Art. 3-quater
#Comma 1
Art. 3-quinquies
#Comma 1
Gli alloggi eccedenti le richieste degli aventi diritto ai sensi del citato articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, sono assegnati in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, in base a criteri fissati dai consigli comunali.))
Art. 3-sexies
#Comma 1
Ai proprietari di edifici distrutti o da demolire che non possono ricostruire in sito anche per ragioni connesse all'assetto urbanistico o per l'adeguamento dell'alloggio al nucleo familiare, il comune assegna l'area occorrente per la ricostruzione anche in comproprietà nell'ambito del piano di zona di cui al secondo comma, lettera a), dell'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni.))
Art. 3-septies
#Comma 1
Art. 3-octies
#Comma 1
Art. 3-novies
#Art. 3-nonies
Comma 1
Art. 3-decies
Comma 1
"Per la realizzazione dei progetti relativi all'installazione dei prefabbricati e per la costruzione di edifici comunque donati ai comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 sia per uso abitativo sia per esigenze sociali e per l'urbanizzazione delle relative aree, i comuni interessati utilizzano i fondi assegnati dal CIPE ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
Il CIPE procederà al reintegro dei fondi dei singoli comuni su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile".))
Art. 3-undecies
#Comma 1
Il CIPE procederà al reintegro dei fondi dei singoli comuni su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile.))
Art. 3-duodecies
#Comma 1
Il termine di cui all'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è prorogato al
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Comma 6
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1982
Atti di Governo, registro n. 42, foglio n. 22