LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, recante proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

Numero 119 Anno 1986 GU 26.04.1986 Codice 086U0119

urn:nir:stato:legge:1986-04-18;119

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Testo vigente

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Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

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Comma 1

1. Il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, recante proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 2, dopo le parole: "31 dicembre 1990" sono aggiunte le seguenti: "nei soli comuni disastrati".
Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 1-bis. - 1. Il fondo di cui all'articolo 24 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 12 della legge 18 aprile 1984, n. 80, è trasferito entro il 30 giugno 1986 alle regioni Campania e Basilicata, le quali sono tenute a ripartirlo secondo criteri definiti dai rispettivi consigli regionali entro e non oltre il 31 dicembre 1986.
Art. 1-ter. - 1. Le disposizioni dell'articolo 40, comma primo, lettera c), del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, si applicano nei territori delle regioni Campania e Basilicata colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981. Tali disposizioni vanno intese come riferite alle cessioni dei beni ed alle prestazioni di servizi, anche professionali".
All'articolo 2:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati che ne sono sprovvisti adottano entro il 30 settembre 1986 il piano regolatore generale tenendo conto delle esigenze connesse con gli eventi sismici, fermi restando i poteri sostitutivi di competenza delle regioni";
al comma 3, le parole: "30 giugno 1986" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1986";
i commi 4, 5 e 6 sono soppressi.
All'articolo 5:
i commi 2, 3 e 4 sono soppressi.
All'articolo 6:
le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i bacini di mano d'opera da limitarsi" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e fatte salve le precedenti deliberazioni, i bacini di mano d'opera con riferimento".
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 788.

Art. 2

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Comma 1

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1986

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE VITO, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Note

AVVERTENZA:

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 10 maggio 1986.