La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Il
decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, recante interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa da fenomeni franosi di alcuni centri abitati, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - 1. Alle imprese distrutte o danneggiate dall'evento calamitoso del 19 luglio 1985 non si applicano, per l'anno 1985, le disposizioni della
legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni; dell'
articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella
legge 23 febbraio 1978, n. 38, e successive modificazioni; nonchè dell'
articolo 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella
legge 26 febbraio 1982, n. 52.
2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenuti successivamente alla data del 19 luglio 1985 agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'
articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono dispensati dai suddetti obblighi. I soggetti medesimi devono comunque comprendere nella dichiarazione annuale relativa all'anno 1985 le eventuali operazioni effettuate dal 19 luglio 1985, in relazione alle quali gli adempimenti previsti agli articoli 21, 23, 24, 25 e 26 del richiamato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono prorogati al 31 dicembre 1985.
3. Gli edifici ricostruiti ai sensi e con le provvidenze del presente decreto-legge godranno degli stessi benefici fiscali dei quali usufruivano quelli distrutti a causa della catastrofe del 19 luglio 1985.
4. I termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico delle imprese distrutte o gravemente danneggiate dall'evento del 19 luglio 1985, per i periodi di paga in scadenza dal 1 luglio 1985 al 31 dicembre 1985, sono prorogati di sei mesi.
5. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi alla ricostruzione degli immobili ed al ripristino delle attività economiche distrutte dall'evento del 19 luglio 1985 nel comune di Tesero sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonchè dalle tasse ipotecarie di cui alla tariffa annessa all'
articolo 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al
decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.
6. Per conseguire le agevolazioni tributarie e contributive previste dal presente decreto-legge deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'amministrazione comunale, che ne attesti il titolo. Dette agevolazioni non comportano per i beneficiari nè il pagamento di interessi nè altri oneri".
All'articolo 5, le parole: "nella località Stava nel comune di Tesero" sono sostituite dalle seguenti: "nella località di Stava ed in via Molini nel comune di Tesero".
al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste provvedono, ciascuno per la parte di competenza, all'attuazione degli interventi per la realizzazione delle opere necessarie per la salvaguardia degli abitati minacciati dai seguenti movimenti franosi:";
al comma 2, dopo il punto 3) è aggiunto il seguente:
"3-bis) frana in località Presura in comune di Impruneta (Firenze)".
L'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal precedente articolo 8, ivi compresi studi, indagini, rilevamenti, progettazione, direzione, sorveglianza e collaudazione dei lavori, è autorizzata per gli anni finanziari dal 1985 al 1989 la complessiva spesa di lire 56 miliardi da ripartire, in ragione di lire 40 miliardi, 2 miliardi, 10 miliardi e 4 miliardi, rispettivamente per le finalità di cui ai punti 1), 2), 3) e 3-bis) del comma 2 del precedente articolo 8. La predetta somma di lire 56 miliardi è iscritta, quanto a lire 51 miliardi, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, e, quanto a lire 5 miliardi, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
2.
La quota relativa a ciascuno degli anni dal 1985 al 1987 viene determinata in lire 15 miliardi, di cui lire 13.800 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e lire 1.200 milioni da iscrivere in quello del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. La quota relativa all'anno 1988 è determinata in lire 6 miliardi, da iscrivere quanto a lire 5.300 milioni nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire 700 milioni nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste". Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente: