Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta:
Art. 1
Il decimo comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e sostituito dal seguente:
"In ogni caso qualora al
Preambolo
Disposizioni introduttive del provvedimento
Art. 1-bis
Le funzioni di liquidazione sono assunte collegialmente dalle giunte o dai comitati esecutivi dei rispettivi consigli di amministrazione, ove esistano, ovvero dai consigli di amministrazione degli enti. Qualora alla amministrazione dell'ente sia preposto un commissario, il medesimo assume le funzioni predette.
Gli organi di cui al precedente comma assicurano la continuità delle prestazioni e dei servizi precedentemente espletati dall'ente non oltre il 31 marzo 1979.
Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i liquidatori non possono compiere atti eccedenti le operazioni di liquidazione e non connessi alle attività di cui al precedente comma. In caso di inosservanza sono personalmente e solidalmente responsabili per gli atti compiuti.
Entro il 31 marzo 1979 si provvede, ai sensi e con le procedure di cui agli articoli 113 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al trasferimento alle regioni dei beni e del personale dei predetti enti, nonchè all'attribuzione alle regioni e agli enti locali delle relative entrate.
Con decorrenza dal 31 marzo 1979 le funzioni di protezione, rappresentanza e tutela esercitate in base alle vigenti leggi e regolamenti dall'ONIG nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra, delle vittime civili di guerra, degli orfani di guerra ed equiparati, dei mutilati e invalidi per servizio, dei familiari dei caduti per servizio, sono attribuite, a seconda delle rispettive competenze, alla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, all'Associazione nazionale vittime civili di guerra, all'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, all'Unione nazionale mutilati per servizio.))
Art. 1-ter
#Comma 1
Entro novanta giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i rappresentanti legali degli enti provvedono a trasmettere alle regioni gli atti attinenti alle funzioni trasferite nei rispettivi territori.
Dalla data indicata nel precedente comma le regioni o i comuni titolari delle funzioni assicurano la continuità delle prestazioni avvalendosi delle strutture e del personale degli enti, anche anticipando le somme necessarie all'esercizio delle funzioni trasferite.))
Art. 1-quater
#Comma 1
"Il decreto dichiara altresì l'estinzione degli enti, trasferendone le funzioni residue all'amministrazione diretta dello Stato o ad enti similari, allorchè la commissione tecnica di cui al presente articolo e la commissione parlamentare per le questioni regionali, abbiano accertato:
1) la non economicità dei singoli enti nell'attuazione dei loro compiti residui in relazione anche alle esigenze di riqualificazione e selezione della spesa pubblica;
2) la non convenienza che i singoli enti, per la funzione istituzionale perseguita, continuino a rimanere distinti dall'amministrazione diretta dello Stato o da altri enti similari".))
Art. 1-quinquies
#Comma 1
L'Ente autonomo di gestione per le aziende termali e soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Le operazioni di liquidazione dei rapporti facenti capo a qualsiasi titolo all'ente soppresso sono affidate al comitato di cui all'articolo 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267. Al comitato saranno attribuiti, per le occorrenze della liquidazione
Le partecipazioni azionarie delle società inquadrate nel predetto ente nonchè i rapporti patrimoniali e giuridici dell'EAGAT saranno assegnati all'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM e verranno collocati dall'EFIM in una speciale gestione priva di personalità giuridica, contabilmente e finanziariamente separata.
L'EFIM provvede, nei modi e nei termini previsti da apposito provvedimento legislative:
a) al ripianamento delle perdite e al risanamento delle gestioni delle società già facenti capo all'EAGAT;
b) all'inquadramento nell'EFIM delle società o stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali, già inquadrate nell'EAGAT;
c) al trasferimento alle regioni delle attività, patrimoni, pertinenze e personale delle aziende termali, ivi comprese le attività e i patrimoni alberghieri, per l'ulteriore destinazione agli enti locali nei tempi e nei modi previsti dalla legge di riforma sanitaria, nonchè al trasferimento alle regioni interessate delle attività e del patrimonio del Centro ittico tarantino campano S.p.a.
Art. 1-sexies
#Comma 1
Le entrate dell'ONPI sono ripartite fra le regioni in proporzione al numero dei pensionati INPS residenti, al 1977, nelle stesse e destinati ai comuni, singoli o associati.
Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali per il riordino delle materie trasferite, le entrate dell'ONPI restano destinate all'assistenza agli anziani.
Fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di pensionamento di reversibilità e per i superstiti, l'erogazione di assegni sostitutivi della pensione ai superstiti già erogati dall'ENAOLI, nella misura prevista dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e per la sola quota spettante agli orfani, è provvisoriamente assicurata da una apposita gestione speciale costituita presso l'INPS.
La commissione tecnica di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, individua i contingenti di personale da trasferire alla gestione speciale dell'INPS di cui al comma precedente.
Fino al riordino con legge regionale delle materie trasferite, i comuni garantiscono le erogazioni economiche integrative agli orfani secondo i criteri seguiti dall'ENAOLI.
Le entrate dell'ENAOLI sono ripartite fra le regioni e alle stesse interamente destinate ai comuni tenuto conto della ripartizione della spesa dell'ENAOLI in base alla residenza degli assistiti nell'anno 1977, ad eccezione di una somma pari a lire 17 miliardi, che affluisce al fondo per la erogazione degli assegni di cui al quarto comma del presente articolo, amministrato dall'INPS.
Fino all'entrata in vigore della legge di riforma sanitaria la funzione dell'ENAOLI concernente l'assistenza sanitaria agli orfani dei lavoratori a norma dell'articolo 1, ultimo comma, del decreto legislative 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35, e assunta dall'Istituto nazionale assicurazioni malattie, anche per le prestazioni non rientranti nel trattamento generale INAM dei lavoratori dell'industria.
Le entrate dell'ENAL sono ripartite fra i comuni, ai sensi dell'articolo 120, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ad eccezione dei proventi del concorso pronostici Enalotto che affluiscono al Tesoro dello Stato.
Il fondo di cui all'articolo 132 del suddetto decreto e incrementato di una somma pari alle entrate iscritte nel bilancio consuntivo dell'ENAL per il 1978 provenienti dalla gestione del concorso pronostici Enalotto.
Le partecipazioni azionarie dell'Ente nazionale per le Tre Venezie nella società veneziana Conterie S.p.a. sono trasferite all'ENI.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i restanti beni mobiliari e immobiliari dell'Ente per le Tre Venezie sono ripartiti tra le regioni interessate ai sensi degli articoli 113 e 117 del medesimo decreto.
Comma 2
La L. 9 marzo 1989, n.88, ha disposto (con l'art. 53, comma 1) che "A decorrere dal I gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 1-sexies del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, per la parte che fissa la competenza dell'INPS in materia di prestazioni già di
pertinenza dell'ENAOLI."
Art. 1-septies
#Comma 1
Gli enti pubblici di cui al n. 39) Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI) e al n. 43) Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono soppressi dalla data che sarà prevista nella legge di riforma sanitaria o, in mancanza, a far tempo dal 1° gennaio 1980. Qualora, alla data del 1 ottobre 1979, la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale non sia stata promulgata, si provvede altresì, con le procedure di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ad individuare gli organi dello Stato o di altri enti pubblici ai quali sono attribuite le funzioni che, ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non siano comprese tra quelle trasferite o delegate alle regioni ovvero attribuite agli enti locali.
All'eventuale scioglimento, trasformazione o riorganizzazione dei consorzi per la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate di cui al n. 50) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvede la legge regionale.
Qualora entro il 31 marzo 1979 le regioni interessate abbiano costituito consorzi interregionali, i beni ed il personale dei consorzi per l'incremento della pesca e degli istituti di incremento ippico di cui ai numeri 51) e 62) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono trasferiti ai consorzi medesimi.))
Art. 1-octies
#Comma 1
((Le istituzioni scolastiche gestite dall'Ente nazionale sordomuti sono statizzate a decorrere dal 1° settembre
Comma 2
Fino all'entrata in vigore della legge sulla nuova disciplina dei convitti gestiti dal Ministero della pubblica istruzione i convitti per sordomuti annessi alle istituzioni scolastiche di cui al primo comma sono gestiti in via transitoria dal Ministero medesimo.
Dei consigli delle istituzioni di cui ai precedenti commi fanno parte un rappresentante dei non udenti nominato dall'Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti (ENS) e un rappresentante del comune in cui ha sede l'istituzione.
In attuazione dell'articolo 10 della legge 4 agosto 1977, n. 517, i consigli scolastici provinciali in accordo con gli enti locali, sentite le associazioni dei minorati dell'udito, predispongono i programmi e le forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni sordomuti.
Allo stesso fine gli enti locali devono favorire il processo di integrazione sociale dei ragazzi sordomuti anche attraverso l'istituzione dei servizi sociali aperti al di fuori delle istituzioni statizzate con la legge di conversione del presente decreto.
Gli immobili di proprietà dell'ENS adibiti a sedi scolastiche e convittuali, nonchè gli arredi e le attrezzature didattiche e scientifiche vengono assegnate in proprietà ai comuni.
I beni di cui al precedente comma conservano la destinazione originaria e, comunque, anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale devono essere destinati ad istituzioni scolastiche o a servizi sociali.
Dal 1° settembre 1978 il personale docente e non docente, di ruolo o incaricato a tempo indeterminato, in servizio nelle istituzioni scolastiche e nei convitti di cui al presente articolo e trasferito alle dipendenze dello Stato ed inquadrato nei corrispondenti ruoli del Ministero della pubblica istruzione secondo le anzianità possedute e conserva la propria posizione di ruolo o di incaricato a tempo indeterminato, secondo la propria qualifica.
A decorrere dalla stessa data il personale docente e non docente incaricato a tempo indeterminato ha titolo all'immissione nei corrispondenti ruoli dello stesso Ministero della pubblica istruzione secondo le disposizioni e con le modalità previste dal quarto e quinto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.
All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in lire 2.127 milioni in ragione d'anno, si provvede, quanto a lire 900 milioni, con il contributo di cui alla legge 9 dicembre 1975, n. 749 e, quanto a lire 1.227 milioni, con i normali stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziari 1978 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1-novies
Comma 1
"I residui beni mobiliari compresi il numerario ed i titoli di credito sono attribuiti all'ufficio di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il quale provvede altresì ad assumere le eventuali passività. Per la copertura delle passività, il Ministero del tesoro ove necessario, può destinare, in tutto o in parte, proventi di cui al terzo comma".))
Art. 1-decies
#Comma 1
L'ANMIL è sottoposta alla disciplina prevista dall'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
La commissione tecnica di cui all'articolo 113 de decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, individua la quota parte delle entrate dell'ANMIL, nonchè i contingenti di personale da trasferire all'INAIL.
Il contributo per il sostegno dell'attività associativa dell'ANMIL di cui al terzo comma dell'articolo 115 de decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, e determinato su proposta della commissione tecnica prevista dall'articolo 113 del decreto medesimo.))
Art. 1-undecies
Comma 1
"Il decreto di cui al presente articolo dispone l'erogazione sino al 31 dicembre 1979 di un contributo per il sostegno dell'attività associativa delle persone giuridiche private costituite ai sensi del presente articolo; tale contributo, per l'anno 1979, non potrà comunque superare il 50 per cento di quello erogato dallo Stato nell'esercizio finanziario 1977 salvo quanto disposte per l'ANMIL nell'articolo 1-decies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, come modificato dalla legge di conversione.
In ogni caso a fare tempo dal 31 dicembre 1979 sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono ritenute su salari, stipendi, retribuzioni, pensioni rendite, prestazioni previdenziali in genere, compensi od assegni continuativi, ovvero contributi obbligatori a favore degli enti di cui al primo comma.
A partire dal 1° gennaio 1980 gli enti di cui al primo e all'ultimo comma hanno diritto di percepire mediante ritenuta sulle pensioni, assegni e rendite erogati dallo Stato o da enti pubblici previdenziali, i contributi associativi che i titolari delle suddette prestazioni intendono loro versare mediante delega in forma libera.
Entro il 30 giugno 1979 i Ministeri competenti e gli enti pubblici interessati stabiliscono mediante apposite convenzioni, da stipularsi con gli enti associativi di cui al primo e ultimo comma, le modalità della riscossione delle ritenute di cui al presente comma.
Dal 1° gennaio 1980 lo Stato, per sostenere l'attività di promozione sociale e di tutela degli associati, con apposite leggi potrà assegnare contributi alle associazioni nazionali che statutariamente e concretamente dimostreranno di perseguire fini socialmente e moralmente rilevanti".))
Art. 1-duodecies
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Fino all'adozione dei decreti di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è fatto divieto agli enti pubblici di cui alla tabella B allegata al medesimo decreto:
b) di procedere ad alienazioni o trasformazioni di beni immobili o di titoli, alla costituzione di diritti reali sugli stessi, alla stipulazione
Gli atti compiuti in violazione del divieto di cui al comma precedente sono nulli. Gli amministratori dell'ente e l'impiegato designato a sottoscrivere l'atto sono personalmente e solidalmente responsabili del danno conseguente al compimento degli atti predetti.
Art. 3
#Comma 1
Il divieto di cui al precedente articolo non si applica agli atti già deliberati e pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto.))
Art. 4
#Comma 1
Art. 5
#Comma 1
Art. 6
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registr ato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1978
Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 44