Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla soppressione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche - EGAM, alla sistemazione dei relativi rapporti giuridici ed al trasferimento delle società del gruppo all'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI ed all'Ente nazionale Idrocarburi - ENI, anche ai fini del loro risanamento;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica ed il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
L'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche - EGAM è soppresso.
Le partecipazioni azionarie delle società inquadrate nell'Ente sono assegnate in
((autonoma))
gestione fiduciaria all'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI e all'Ente nazionale idrocarburi - ENI mediante girata per procura a norma e per gli effetti dell'art. 14 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, secondo le indicazioni della tabella allegato A.
Art. 2
#Comma 1
Le partecipazioni azionarie di cui all'articolo precedente sono collocate dall'IRI e dall'ENI in speciali gestioni prive di personalità giuridica, contabilmente e finanziariamente separate.
((Entro il termine improrogabile di cinque mesi dalla data del presente decreto i due enti provvedono, nel quadro di organici programmi di settore:
1) alla individuazione delle società o degli stabilimenti suscettibili di gestione economicamente equilibrata;
2) alla individuazione delle società o degli stabilimenti risanabili, anche mediante riconversione, ed alla predisposizione dei relativo piano di risanamento, tenuto anche conto del loro interesse strategico ai fini della economia nazionale;
3) alla individuazione delle società o degli stabilimenti per i quali è conveniente, attese le finalità proprie del sistema a partecipazione statale, promuovere la cessione a privati o ad altro ente di gestione;
4) alla individuazione delle società o degli stabilimenti che, per qualsiasi motivo, non siano suscettibili di economica gestione ed alla predisposizione del relativo piano di liquidazione.
L'E.N.I. provvede alla costituzione di uno specifico strumento per il coordinamento dell'attività delle aziende assegnategli in gestione fiduciaria operanti nel settore minerario-metallurgico e per l'approvvigionamento, anche sul mercato estero, delle materie prime all'uopo necessarie. A tal fine utilizza, oltre il proprio, altresì il personale della Società italiana miniere - Italminiere S.p.a.
Ai fini degli ulteriori aggiornamenti delle indagini e studi previsti dal primo comma dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1973, n.
69, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato è autorizzato a stipulare con l'E.N.I. apposite convenzioni. Alla spesa relativa si provvede con apposito stanziamento sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, dei commercio e dell'artigianato))
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1) alla individuazione delle società o degli stabilimenti suscettibili di gestione economicamente equilibrata;
2) alla individuazione delle società o degli stabilimenti risanabili, anche mediante riconversione, ed alla predisposizione dei relativo piano di risanamento, tenuto anche conto del loro interesse strategico ai fini della economia nazionale;
3) alla individuazione delle società o degli stabilimenti per i quali è conveniente, attese le finalità proprie del sistema a partecipazione statale, promuovere la cessione a privati o ad altro ente di gestione;
4) alla individuazione delle società o degli stabilimenti che, per qualsiasi motivo, non siano suscettibili di economica gestione ed alla predisposizione del relativo piano di liquidazione.
L'E.N.I. provvede alla costituzione di uno specifico strumento per il coordinamento dell'attività delle aziende assegnategli in gestione fiduciaria operanti nel settore minerario-metallurgico e per l'approvvigionamento, anche sul mercato estero, delle materie prime all'uopo necessarie. A tal fine utilizza, oltre il proprio, altresì il personale della Società italiana miniere - Italminiere S.p.a.
Ai fini degli ulteriori aggiornamenti delle indagini e studi previsti dal primo comma dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1973, n.
69, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato è autorizzato a stipulare con l'E.N.I. apposite convenzioni. Alla spesa relativa si provvede con apposito stanziamento sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, dei commercio e dell'artigianato))
Art. 3
#Comma 1
((Nello stesso termine di cui all'articolo precedente i due enti sottopongono al Ministro per le partecipazioni statali programmi articolati per settore, con evidenziazione delle motivazioni di ordine tecnico industriale, dei costi e della incidenza sulla occupazione, che prevedano la messa in liquidazione entro il termine massimo del 31 ottobre 1977 delle imprese o stabilimenti di cui all'articolo 2, secondo comma, n. 4), e la realizzazione, entro il termine massimo di tre anni, dei piani di cui allo stesso secondo comma, n. 2). Per il settore minerario metallurgico il programma deve prevedere gli interventi da effettuarsi in concorso con gli enti delle regioni a statuto speciale, anche attraverso la eventuale acquisizione delle quote di partecipazione all'uopo necessarie.
I programmi di cui al precedente comma devono indicare le esigenze di mobilità della manodopera anche in rapporto a progetti di ristrutturazione, riconversione e attività sostitutive, in modo che sia garantita la continuità di occupazione in attività economicamente valide delle partecipazioni statali od, eventualmente, ove possibile, in imprese private, per i dipendenti delle aziende da porre in liquidazione senza pregiudizio per eventuali accordi sindacali intesi a favorire la mobilità.
Su proposta del Ministro per le partecipazioni statali il CIPE delibera sui programmi entro il termine improrogabile di quarantacinque giorni dalla loro presentazione e comunque dalla scadenza del termine di cui al precedente primo comma, previa acquisizione dei pareri della commissione interregionale, prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori presenti in seno al C.N.E.L., nonchè delle organizzazioni imprenditoriali delle aziende a prevalente partecipazione statale. Tali pareri devono essere espressi entro venti giorni dalla richiesta.
Il Ministro per le partecipazioni statali sulla base delle delibere del CIPE sottopone all'approvazione del Consiglio dei Ministri:
a) il trasferimento all'I.R.I. e all'E.N.I. delle partecipazioni azionarie relative alle società rientranti nelle categorie indicate ai numeri 1) e 2) del secondo comma del precedente articolo 2;
b) la cessione delle società o degli stabilimenti rientranti nella categoria indicata al n. 3) del secondo comma del precedente articolo 2;
c) la messa in stato di liquidazione delle società rientranti nella categoria indicata al n. 4) del secondo comma del precedente articolo 2.
Qualora i provvedimenti approvati a norma del comma precedente comportino oneri aggiuntivi non previsti, la loro attuazione rimane subordinata all'approvazione dei corrispondenti provvedimenti legislativi di copertura finanziaria.
Il Ministro per le partecipazioni statali riferisce alle competenti commissioni parlamentari entro il 30 settembre 1977 e il 30 aprile 1978 sullo stato di attuazione del presente decreto ed entro il mese di dicembre del 1978 e del 1979 sullo stato di attuazione del programma))
.
I programmi di cui al precedente comma devono indicare le esigenze di mobilità della manodopera anche in rapporto a progetti di ristrutturazione, riconversione e attività sostitutive, in modo che sia garantita la continuità di occupazione in attività economicamente valide delle partecipazioni statali od, eventualmente, ove possibile, in imprese private, per i dipendenti delle aziende da porre in liquidazione senza pregiudizio per eventuali accordi sindacali intesi a favorire la mobilità.
Su proposta del Ministro per le partecipazioni statali il CIPE delibera sui programmi entro il termine improrogabile di quarantacinque giorni dalla loro presentazione e comunque dalla scadenza del termine di cui al precedente primo comma, previa acquisizione dei pareri della commissione interregionale, prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori presenti in seno al C.N.E.L., nonchè delle organizzazioni imprenditoriali delle aziende a prevalente partecipazione statale. Tali pareri devono essere espressi entro venti giorni dalla richiesta.
Il Ministro per le partecipazioni statali sulla base delle delibere del CIPE sottopone all'approvazione del Consiglio dei Ministri:
a) il trasferimento all'I.R.I. e all'E.N.I. delle partecipazioni azionarie relative alle società rientranti nelle categorie indicate ai numeri 1) e 2) del secondo comma del precedente articolo 2;
b) la cessione delle società o degli stabilimenti rientranti nella categoria indicata al n. 3) del secondo comma del precedente articolo 2;
c) la messa in stato di liquidazione delle società rientranti nella categoria indicata al n. 4) del secondo comma del precedente articolo 2.
Qualora i provvedimenti approvati a norma del comma precedente comportino oneri aggiuntivi non previsti, la loro attuazione rimane subordinata all'approvazione dei corrispondenti provvedimenti legislativi di copertura finanziaria.
Il Ministro per le partecipazioni statali riferisce alle competenti commissioni parlamentari entro il 30 settembre 1977 e il 30 aprile 1978 sullo stato di attuazione del presente decreto ed entro il mese di dicembre del 1978 e del 1979 sullo stato di attuazione del programma))
Art. 4
#Comma 1
Le operazioni di liquidazione dei rapporti facenti capo all'EGAM nonchè gli atti di cui all'art. 1, comma secondo, sono affidati ad un comitato di tre membri designati, uno, con funzioni di presidente, dal Ministro per le partecipazioni statali e gli altri due, rispettivamente, dall'IRI e dall'ENI.
Alle sedute del comitato assistono un magistrato designato dal Presidente della Corte dei conti e un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato, ispettorato generale di finanza, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, designato dal Ministro per il tesoro.
Le deliberazioni del comitato sono assunte a maggioranza e gli atti sono sottoscritti dal presidente e da almeno uno dei membri.
Il comitato provvede, in particolare, alla immediata liquidazione della Società italiana miniere - Italminiere S.p.a., della Simates S.p.a., della SIAS S.p.a. e della Società iniziative e sviluppo di attività industriali - ISAI S.p.a.,
((...))
.
Art. 5
#Comma 1
Il comitato dura in carica un anno dall'entrata in vigore del presente decreto ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro per le partecipazioni statali.
((2))
Il comitato promuove la verifica approfondita dei bilanci delle società di cui al secondo comma dell'articolo 1, a partire da quelli relativi all'esercizio 1973.
La verifica deve essere affidata a società di certificazione operanti in Italia da almeno cinque anni.
Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto il comitato presenta al Ministro per le partecipazioni statali una dettagliata relazione della propria gestione, allegandovi apposito rendiconto.
Il Ministro per le partecipazioni statali sottopone all'approvazione del Consiglio dei Ministri sulla base della anzidetta relazione e del programma previsto dal precedente articolo 3:
a) le risultanze della liquidazione delle aziende rientranti nella categoria indicata al numero 4) del secondo comma del precedente articolo 2;
b) le risultanze della gestione del comitato di liquidazione.
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 15 giugno 1978, n. 279 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che il termine di cui al comma 1 del presente articolo, è prorogato per il tempo strettamente necessario all'adempimento dei compiti attribuiti dalla presente legge al comitato istituito con decreto ministeriale 14 aprile 1977.
Art. 6
#Comma 1
((Il personale impiegatizio e salariato in servizio alla data del presente decreto presso l'E.G.A.M. e presso le società indicate nell'ultimo comma del precedente articolo 4, è trasferito, con salvezza dei diritti acquisiti, all'I.R.I. o all'E.N.I., ovvero a società del primo o del secondo gruppo, ivi comprese le società di cui al secondo comma del precedente articolo 1))
.
Il comitato, presa visione delle domande proposte dagli interessati, determina i contingenti del personale
((impiegatizio e salariato))
trasferito e la sua destinazione.
Art. 7
#Comma 1
((È autorizzata per l'anno finanziario 1977 la spesa di lire 150 miliardi per provvedere ad urgenti ed inderogabili necessità delle società di cui al secondo comma del precedente articolo 1.
Sono altresì autorizzate le seguenti ulteriori spese:
a) di lire 230 miliardi per l'anno 1978 per provvedere alla copertura delle perdite alla data del 31 ottobre 1977 delle società da porre in liquidazione ai sensi dell'articolo 3 e delle perdite alla data del 31 dicembre 1977 delle altre società di cui al secondo comma del precedente articolo 1;
b) di lire 120 miliardi da iscrivere in ragione di lire 45 miliardi per l'anno 1977 e di lire 75 miliardi per l'anno 1978, restando nelle stesse assorbite le autorizzazioni di spesa recate per gli stessi anni dalla legge 7 marzo 1973, n. 69, per provvedere alla definitiva sistemazione delle situazioni debitorie del soppresso E.G.A.M. e delle società di cui all'articolo 4, quarto comma.
Le somme di cui sopra sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali ed erogate al comitato di liquidazione di cui all'articolo 4.
La Cassa depositi e prestiti e gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, le assicurazioni e la previdenza sono autorizzati a scontare le somme di cui al presente articolo, in tutto o in parte, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuto, in favore del predetto comitato, il quale sarà a ciò autorizzato con appositi decreti da emanarsi dal Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con il Ministro per il tesoro.
L'autorizzazione di spesa di lire 3 miliardi per l'anno 1978 di cui al decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 832, convertito, con modificazioni, nella legge 8 febbraio 1977, n. 18, è versata al comitato di cui all'articolo 4 per le finalità previste dal citato decreto-legge))
.
Sono altresì autorizzate le seguenti ulteriori spese:
a) di lire 230 miliardi per l'anno 1978 per provvedere alla copertura delle perdite alla data del 31 ottobre 1977 delle società da porre in liquidazione ai sensi dell'articolo 3 e delle perdite alla data del 31 dicembre 1977 delle altre società di cui al secondo comma del precedente articolo 1;
b) di lire 120 miliardi da iscrivere in ragione di lire 45 miliardi per l'anno 1977 e di lire 75 miliardi per l'anno 1978, restando nelle stesse assorbite le autorizzazioni di spesa recate per gli stessi anni dalla legge 7 marzo 1973, n. 69, per provvedere alla definitiva sistemazione delle situazioni debitorie del soppresso E.G.A.M. e delle società di cui all'articolo 4, quarto comma.
Le somme di cui sopra sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali ed erogate al comitato di liquidazione di cui all'articolo 4.
La Cassa depositi e prestiti e gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, le assicurazioni e la previdenza sono autorizzati a scontare le somme di cui al presente articolo, in tutto o in parte, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuto, in favore del predetto comitato, il quale sarà a ciò autorizzato con appositi decreti da emanarsi dal Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con il Ministro per il tesoro.
L'autorizzazione di spesa di lire 3 miliardi per l'anno 1978 di cui al decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 832, convertito, con modificazioni, nella legge 8 febbraio 1977, n. 18, è versata al comitato di cui all'articolo 4 per le finalità previste dal citato decreto-legge))
Art. 8
#Comma 1
Per la copertura dell'onere di lire 150 miliardi di cui al primo comma del precedente art. 7, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno finanziario 1977, operazioni di ricorso al mercato finanziario -
((a valere sulle autorizzazioni di spesa per il medesimo anno finanziario relative))
al coordinamento della politica industriale, alla ristrutturazione, alla riconversione ed allo sviluppo del settore - nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati in deroga anche a disposizioni di legge e di statuti, oppure di emissioni di buoni poliennali del Tesoro, oppure di certificati speciali di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((A valere sulle predette autorizzazioni relative al coordinamento della politica industriale, alla ristrutturazione, alla riconversione ed allo sviluppo del settore, un'ulteriore quota di 350 miliardi, da ripartirsi per miliardi 100 in ciascuno degli anni dal 1978 al 1980 e per miliardi 50 nell'anno 1981, è riservata alle esigenze di cui al precedente articolo 3))
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Art. 9
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 7 aprile 1977
Comma 4
LEONE
Comma 5
ANDREOTTI - BISAGLIA - MORLINO - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 38
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 38