REGIO DECRETO

Norme interpretative, integrative e complementari del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96, riguardante la nominativita' obbligatoria dei titoli azionari. (042U0239)

Numero 239 Anno 1942 GU 31.03.1942 Codice 042U0239

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-29;239

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

(Intestazione delle azioni).

Comma 2

Le azioni emesse dalle societa', aventi sede nel Regno debbono essere intestate ad una determinata persona fisica o giuridica.

L'intestazione e' fatta dalla societa' emittente sul fronte o a tergo del titolo e nel libro dei soci.

Chi ha l'usufrutto ha diritto di ottenere dalla societa' emittente un titolo separato da quello del nudo proprietario.

E' fatto divieto a tutti coloro che prestano opera di intermediazione nel commercio dei titoli azionari di rendersi fittiziamente intestatari di titoli dei loro clienti. In caso di violazione di questo divieto, si applicano le sanzioni di cui al secondo comma dell'articolo 13 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96.

Le societa' fiduciarie che abbiano intestato al proprio nome titoli azionari appartenenti a terzi sono tenute a dichiarare le generalita' degli effettivi proprietari dei titoli stessi.


Art. 2

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Comma 1

(Trasferimento delle azioni).

Comma 2

Il trasferimento dei titoli azionari si opera con l'annotazione del nuovo titolare, a cura della societa' emittente, sul titolo e nel libro dei soci, oppure mediante girata sul titolo.

Di fronte alla societa' emittente il trasferimento per girata non produce effetto che in seguito all'annotazione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura della societa' stessa su presentazione del titolo da parte dell'ultimo giratario, che se ne dimostri possessore mediante una serie continua di girate.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 1962, N. 1745)).


Art. 3

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Comma 1

(Vincoli reali sulle azioni).

Comma 2

I vincoli reali sui titoli azionari si costituiscono mediante annotazione, a cura della societa' emittente, sul titolo e nel libro dei soci.

Il pegno dei titoli azionari puo' essere costituito anche mediante consegua del titolo, girato con la clausola «in garanzia» od altra equivalente. Di fronte alla societa' emittente il pegno non produce effetto che in seguito all'annotazione nel libro dei soci, da eseguirsi dalla societa' immediatamente.

I pignoramenti, sequestri ed altre opposizioni debbono essere eseguiti sul titolo.

Gli atti di cui al comma precedente non possono essere eseguiti contro il girante del titolo dopo che questo sia stato consegnato alla stanza di compensazione.


Art. 4

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Comma 1

(Contenuto della intestazione e delle annotazioni).

Comma 2

L'intestazione dei titoli azionari e l'annotazione dei trasferimenti o dei vincoli reali sui titoli sono fatte con l'indicazione del nome, cognome, paternita' e domicilio del titolare o della persona a favore della quale sono costituiti i vincoli. Per le imprese commerciali, in luogo del nome, cognome e paternita', puo' essere indicata la ditta.

Quando trattasi di enti, si indicano la denominazione e la sede principale.

Chi domanda l'intestazione di titoli azionari al proprio nome, oltre alle generalita' di cui al primo comma, deve indicare anche la propria nazionalita', della quale si fa annotazione sui titoli e nel libro dei soci.

Coloro che, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano gia' presentato i titoli alla conversione, sono tenuti, ai fini di cui al comma precedente, a comunicare alla societa' emittente, entro il 30 giugno 1942, la loro nazionalita'.


Art. 5

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Comma 1

(Omessa distribuzione delle azioni).

Comma 2

Le societa' per azioni hanno facolta' di deliberare in assemblea straordinaria che non si distribuiscono ai soci i titoli delle azioni. In tal caso, la qualita' di socio e' provata dall'iscrizione nel libro dei soci ed i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

Resta fermo, anche nell'ipotesi di cui al primo comma, l'obbligo del pagamento dell'imposta di negoziazione, nonche', nei casi di trasferimento, della sovrimposta di negoziazione e dell'imposta sul plusvalore dei titoli trasferiti.



Art. 6

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 1962, N. 1745))


Art. 7

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Comma 1

(Successione a causa di morte nella proprieta' delle azioni).

Nel caso di morte dell'azionista, la societa' emittente, se non vi e' opposizione, addiviene alla dichiarazione del cambiamento di proprieta' sui titoli azionari e nel libro dei soci, su presentazione del certificato di morte, di copia del testamento se esista e di un atto di notorieta' giudiziale o notarile, attestante la qualita' di erede o di legatario dei titoli. La societa' trattiene detti documenti.

Resta fermo l'obbligo della societa' di richiedere la prova che e' stata presentata, se del caso, la denuncia di successione e pagata la relativa imposta.


Art. 8

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Comma 1

(Divisione di un titolo azionario multiplo).

Comma 2

Ferma la indivisibilita' del titolo unitario, il titolare di un titolo multiplo puo' richiederne la divisione in piu' titoli.



Art. 9

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Comma 1

(Termine per le annotazioni e certificati provvisori).

Comma 2

Le annotazioni da eseguirsi in conformita' degli articoli precedenti e la divisione dei titoli debbono compiersi dalla societa' emittente nel termine di un mese dalla richiesta.

Durante il periodo per il compimento delle operazioni la societa' emittente, qualora non consegni i titoli definitivi, ha facolta' di rilasciare certificati provvisori nominativi in carta bollata da lire quattro, che valgono, ai fini contrattuali, come titoli definitivi e possono essere trasferiti con le norme stabilite per il trasferimento dei titoli stessi.

Qualora la societa' emittente tenga presso la sede principale volumi sussidiari del libro dei soci, deve darne comunicazione alla competente Intendenza di finanza e riportarne ogni bimestre i dati riepilogativi nel libro generale dei soci.



Art. 10

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Comma 1

(Ammortamento delle azioni).

Comma 2

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo azionario, si osservano, per l'ammortamento, le disposizioni del Codice civile.



Art. 11

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Comma 1

(Accertamento dell'identita' e capacita' di disporre del titolo).

L'accertamento della identita' e della capacita' di disporre in chi richiede alla societa' emittente il trasferimento dei titoli azionari o la costituzione di vincoli reali sui titoli stessi, puo' essere fatto, mediante certificazione, da un notaio, da un agente di cambio, o da un'azienda di credito autorizzata ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96.

La firma del certificante e' esente da legalizzazione.


Art. 12

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Comma 1

(Girata dei titoli azionari).

Comma 2

La girata dei titoli azionari deve essere datata e sottoscritta dal girante, il quale deve indicare tutte le generalita' e la nazionalita' del giratario richieste dall'articolo 4 per l'intestazione dei titoli. Se il titolo non e' interamente liberato, e' necessaria anche la sottoscrizione del giratario.

La girata e' scritta sul titolo ovvero su un foglio di allungamento, che deve ripetere la indicazione della specie, serie, numero e importo del titolo e deve portare il timbro e la firma del notaio, agente di cambio o azienda di credito autorizzata, apposti in modo che figurino in parte sul titolo e in parte sul foglio di allungamento.

La sottoscrizione del girante, e, ove richiesta, quella del giratario debbono, all'atto dell'apposizione, essere autenticate da un notaio, da un agente di cambio, ovvero dai funzionari delle aziende di credito autorizzate, da queste a cio' delegati.

I notai, gli agenti di cambio e le aziende di credito autorizzate possono autenticare la sottoscrizione del girante anche quando la girata e' fatta in proprio favore. La sottoscrizione da essi apposta sul titolo in qualita' di giranti o di giratari non ha bisogno di autenticazione.

L'autenticazione puo' essere fatta anche con la semplice formula: « vera la firma di . . . . . . ».

L'autenticante risponde dell'identita' del girante e, nel caso di titoli non liberati, del giratario e della loro capacita'. Egli si accerta altresi' che la girata contenga tutte le indicazioni prescritte dal presente articolo.

La firma dell'autenticante e' esente da legalizzazione.

Nessuna imposta di registro o bollo e' dovuta per le girate.


Art. 13

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Comma 1

Annotazioni in base a dichiarazione rilasciata da chi autentica il trasferimento).

Comma 2

La societa' emittente esegue l'annotazione nel libro dei soci del trasferimento o della girata in garanzia del titolo anche su richiesta del girante o del giratario, che sia corredata da una dichiarazione in carta libera rilasciata da chi ha autenticato la girata, contenente tutti gli elementi di questa e la identificazione del titolo. Questa norma si applica nel solo caso in cui il girante risulti gia' iscritto nel libro dei soci.

La dichiarazione e' conservata dalla societa' emittente, che comunica al richiedente gli estremi della annotazione.

Qualora il titolo non sia interamente liberato, la richiesta del girante non ha corso se non e' sottoscritta anche dal giratario.



Art. 14

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Comma 1

(Girate per procura e in garanzia).

Comma 2

I titoli azionari possono essere girati « per procura ».

Il giratario per procura esercita per conto del girante i diritti propri di quest'ultimo, esclusa la facolta' di esigere il capitale o trasferire il titolo, qualora essa non sia stata conferita mediante clausola espressa.

Il giratario « in garanzia » puo' girare il titolo soltanto per procura.

Qualora il titolo girato in garanzia debba essere venduto per le ragioni e nelle forme stabilite dal Codice civile per la vendita del pegno, la intestazione del titolo al nome dell'acquirente e' effettuata dalla societa' emittente su esibizione del verbale in carta libera redatto dall'ufficiale che ha proceduto alla vendita dei titoli.

Si applicano alle girate per procura o in garanzia le disposizioni dell'art. 12.

Il giratario per procura, al quale sia stato comunicata dal girante la revoca della procura, deve astenersi dal compiere atti non necessari ed urgenti e restituire il titolo in ogni caso non oltre dieci giorni.

Il girante per procura o in garanzia, qualora ritorni in possesso del titolo, puo' disporne con nuova girata, ma non e' consentito di cancellare le girate precedenti.


Art. 15

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Comma 1

(Trasferimento a mezzo stanza di compensazione).

Comma 2

Per i trasferimenti dei titoli azionari a mezzo delle stanze di compensazione, la girata, debitamente datata ed autenticata, e' fatta con la seguente formula: « Al Capo della stanza di compensazione di.
. . . . e per lui a . . . . . ».

I titoli cosi' girati debbono essere depositati presso la stanza medesima, ai fini di cui all'art. 1 della leggo 4 dicembre 1939-XVIII, n. 1913, entro il termine stabilito dal Ministro per le finanze per l'effettuazione dei depositi di copertura ovvero, entro il termine prescritto per l'esecuzione, dei contratti di Borsa per contanti. Quando tale deposito non sia richiesto, ovvero sia stato gia' effettuato in contanti, i suddetti titoli debbono essere consegnati alla stanza di compensazione non oltre la data di « consegna titoli» fissata dal calendario di Borsa per la liquidazione del mese corrente.

Il completamento della girata col nome del giratario viene eseguito dal Capo della stanza di compensazione, che lo convalida col timbro a data dell'ufficio.

I titoli consegnati alla stanza debbono essere accompagnati da una distinta in duplice copia contenente la indicazione della societa' emittente, della specie e qualita' delle azioni, del numero della prima cedola in godimento, nonche' le indicazioni relative all'ultimo girante, quali risultano dal titolo.

Gli associati che ritirano i titoli dalla stanza debbono presentare un elenco in duplice copia contenente gli elementi necessari, ai sensi dell'art. 4, per la iscrizione sul titolo del nuovo titolare.

Per i titoli che si riferiscono ad operazioni di riporto, nella distinta e nell'elenco suddetti debbono essere indicate le notizie di cui al successivo art. 16.

La stanza di compensazione e' tenuta a consegnare i titoli esclusivamente ai suoi associati. La presentazione alla stanza da parte degli associati degli elenchi di ritiro con l'indicazione dei nomi per il completamento delle girate non crea alcun rapporto tra la stanza stessa e le persone dei giratari ed in conseguenza non sono ammissibili presso la stanza di compensazione pignoramenti, sequestri od altre opposizioni contro i giratari.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 1962, N. 1745)).

Le societa', le cui azioni sono quotate almeno in una Borsa del Regno, debbono, in tutte le localita' sedi di Borsa, nominare, previa approvazione del Ministro per le finanze, un proprio mandatario.
Questi ritira dalla stanza di compensazione i titoli dei quali occorre il frazionamento, rilasciandone ricevuta, e consegna agli aventi diritto, entro i dieci giorni successivi, i titoli definitivi o provvisori rilasciati dalla societa', previo ritiro dei corrispondenti buoni provvisori, non girabili, rilasciati dalla stanza di compensazione.


Art. 16

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 1962, N. 1745))


Art. 17

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Comma 1

(Decorrenza delle nuove intestazioni agli effetti tributari).

Comma 2

Per le operazioni sia a contanti che a termine liquidate attraverso le stanze di compensazione, agli effetti dell'art. 2 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96, e' considerato intestatario del titolo il girante fino alla data della liquidazione che deve risultare da timbro a calendario apposto sui titoli e sugli elenchi di cui al precedente art. 15.

Resta fermo che per le operazioni, sia a contanti che a termine, non liquidate attraverso le stanze di compensazione, quando il trasferimento del titolo avviene mediante girata, il mutamento della intestazione, agli effetti tributari, si considera avvenuto alla data della girata stessa.


Art. 18

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Comma 1

(Persone obbligate a richiedere la conversione).

Comma 2

Chi richiede la conversione in titoli nominativi dei titoli al portatore deve fornire alla societa' emittente le indicazioni da apporre sul titolo, anche riguardo agli eventuali vincoli.

L'obbligo di richiedere la conversione incombe anche al detentore dei titoli, che vi provvede in base agli elementi in suo possesso e senza propria responsabilita', qualora da parte degli aventi diritto non gliene siano stati forniti di diversi almeno 30 giorni prima di quello stabilito per la presentazione dall'art. 1 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96.

Se la proprieta' del titolo sia contestata o sconosciuta, la intestazione e' fatta al nome del detentore con dichiarazione della causa per cui lo detiene.

Se il detentore dichiara alla societa' emittente di avere i titoli in garanzia, tanto sui titoli quanto nel libro del soci, l'intestazione al nome del titolare deve essere seguita dalla menzione del nome del detentore con l'annotazione «in garanzia ».
Questa indicazione produce gli effetti della girata in garanzia.

Colui che chiede la intestazione a suo nome di titoli presi a riporto deve dichiarare alla societa' emittente, ai fini della comunicazione allo schedario, le generalita' del riportato.



Art. 19

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Comma 1

(Facolta' di sostituire o trasformare i titoli).

E' in facolta' delle societa' emittenti, per la conversione delle azioni al portatore in azioni nominative, di sostituire o di trasformare i titoli attualmente esistenti.



Art. 20

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Comma 1

(Annullamento dei titoli azionari al portatore sostituiti).

Comma 2

I titoli al portatore sostituiti da titoli nominativi di nuova emissione, qualora non siano immediatamente distrutti, debbono essere annullati a mezzo di perforazione all'atto del loro ritiro.
L'inosservanza rende applicabili le sanzioni di cui al primo comma dell'art. 13 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96.

Le stesse disposizioni si applicano per l'annullamento dei certificati provvisori rilasciati ai sensi del secondo comma dell'art. 9.


Art. 21

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Comma 1

(Intestazione dei titoli trasformati).

Comma 2

La intestazione del titolo trasformato deve essere fatta in conformita' degli articoli 1 e 4 e puo' essere riportata sopra un foglio aggiunto in forma di allungamento o di sovrapposizione.

Il foglio aggiunto deve ripetere la indicazione della specie, serie, numero e valore del titolo e deve portare il timbro della societa' emittente, apposto in modo tale che la sua impronta figuri in parte sul titolo e in parte sul foglio aggiunto.

L'intestazione sul titolo trasformato e sul foglio aggiunto deve essere sottoscritta da chi e' autorizzato a sottoscrivere i titoli di nuova emissione, oppure da una o piu' persone che siano state specialmente delegate dal consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico della societa' emittente. E' valida la sottoscrizione degli amministratori apposta mediante riproduzione meccanica della loro firma, purche' l'originale sia depositato presso la cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione la societa' emittente ha la sede principale.



Art. 22

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Comma 1

(Termine per la conversione, ricevute e certificati provvisori).

Comma 2

Le operazioni relative alla conversione delle azioni al portatore in azioni nominative debbono compiersi dalle societa' emittenti nel termine di sei mesi dalla presentazione.

E' fatto obbligo alla societa' emittente di rilasciare ricevuta dei titoli presentati per la conversione, con la indicazione della persona alla quale dovranno essere intestati i titoli sostituiti o trasformati.

Il presentatore dei titoli da convertire, menzionato nella ricevuta, si considera delegato a ritirare i titoli sostituiti o trasformati.

Durante il termine di cui al primo comma gli aventi diritto possono richiedere alle societa' emittenti il rilascio dei certificati provvisori previsti dal precedente art. 9.



Art. 23

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Comma 1

(Modalita' per la trasformazione dei titoli e stampigliatura delle cedole).


Le cedole dei titoli azionari debbono portare la indicazione che appartengono a titoli nominativi.

Nel caso di trasformazione dei titoli al portatore esistenti, l'indicazione suddetta deve essere apposta mediante stampigliatura delle cedole relative ai primi tre esercizi. Quando verranno a scadere le cedole successive, si potra' provvedere a nuova stampigliatura, se nel frattempo le societa' non avranno provveduto alla sostituzione dei titoli trasformati.



Art. 24

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Comma 1

(Disposizioni tributarie per la conversione).

Comma 2

Per la conversione dei titoli al portatore in nominativi non e' dovuta alcuna tassa di bollo quando anche la trasformazione si effettui mediante fogli di sovrapposizione o di allungamento.

Non e' neppure soggetto alla tassa medesima il nuovo titolo nominativo che si sostituisce ad un titolo al portatore regolarmente bollato.

La esenzione non compete nei casi di frazionamento del titolo al portatore in piu' titoli nominativi.

Sono esenti da tassa di bollo le ricevute di cui all'articolo 22.


Art. 25

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Comma 1

(Operazioni di conversione presso filiali od altri enti).

Comma 2

La societa' emittente ha facolta' di eseguire presso le filiali le operazioni relative al trasferimento dei titoli azionari o alla conversione dei titoli al portatore in titoli nominativi.

E' data facolta' all'emittente di delegare le operazioni sopra indicate ad aziende di credito o ad altri enti che assumono tale servizio.

Nel caso di cui ai commi precedenti, debbono istituirsi registri sussidiari in forma cronologica, da tenere presso le filiali della societa' emittente o presso le aziende di credito e gli altri enti delegati.

Le iscrizioni compiute sui registri sussidiari debbono essere riportate entro due mesi nel libro esistente presso la sede principale.

La istituzione di registri sussidiari deve essere comunicata alla Intendenza di finanza della circoscrizione in cui l'emittente ha la sede principale.



Art. 26

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Comma 1

(Conversione dei titoli azionari all'estero).

Comma 2

La conversione in nominativi di titoli al portatore che trovansi all'estero dovra' effettuarsi con l'osservanza delle particolari disposizioni che verranno all'uopo diramate dal Ministro per le finanze d'intesa col Ministro per gli scambi e per le valute.

Il Ministro per le finanze puo' stabilire norme speciali per la conversione dei titoli azionari che si trovino in determinati Paesi esteri.



Art. 27

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Comma 1

(Compenso per la conversione dei titoli azionari).

Comma 2

((Per la sostituzione o per la divisione di titoli azionari, la societa' emittente puo' richiedere il pagamento di un compenso non superiore alle spese necessarie per ogni titolo, qualunque sia il numero delle azioni rappresentate. Nessun compenso e' dovuto se la conversione si operi mediante stampigliatura delle vecchie azioni)).


Art. 28

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Comma 1

Libro giornale di chi effettua l'autenticazione dei trasferimenti).

Comma 2

I notai, gli agenti di cambio e le aziende di credito autorizzate che prestano la loro opera per l'autenticazione delle girate, debbono farne quotidianamente annotazione in un giornale bollato e vidimato in conformita' alle disposizioni del Codice civile sui libri obbligatori tenuti dalle imprese, ostensibile ad ogni richiesta dei funzionari della finanza, dal quale risulti:

a) il cognome, nome e paternita' o ditta, e il domicilio di ciascun girante e giratario, o, se trattasi di enti, la loro denominazione e la sede principale, nonche' la nazionalita' dichiarata;

b) la specie, quantita' e valore nominale dei titoli, con l'indicazione dell'emittente;

c) la data dell'operazione compiuta, con la specificazione di quelle di riporto;

d) la eventuale annotazione che la girata e' fatta, « in garanzia » o per « procura ».

Le autenticazioni di cui al presente articolo non sono soggette a iscrizione nel repertorio dei notai.

Per ogni autenticazione e' dovuto ai notai, agli agenti di cambio e alle aziende di credito autorizzate un compenso di L. 0,50 per mille del valore nominale del titolo, con un minimo di L. 5 e con un massimo di L. 250, per tutte le prestazioni che essi debbono compiere a norma del presente decreto.

Per le certificazioni di cui al precedente art. 11, primo comma, e' dovuto un compenso di L. 10.



Art. 29

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Comma 1

(Sanzioni e prescrizioni).

Comma 2

In caso di violazione degli obblighi indicati nell'articolo 12 e nell'art. 28, ai notai, agli agenti di cambio ed alle aziende di credito autorizzate sono applicabili le sanzioni di cui al secondo ed all'ultimo comma dell'articolo 13 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96.

Le stesse sanzioni si applicano nel caso che nella girata manchi l'indicazione del giratario.

Ogni azione verso i notai, gli agenti di cambio e le aziende di credito in dipendenza dell'autenticazione di girata o della dichiarazione di cui all'art. 11, si prescrive con il decorso di due anni dalla data della girata o della dichiarazione. (3) (4) ((5))


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AGGIORNAMENTO (3)


La L. 30 luglio 1959, n. 559 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera h)) che sono condonate "le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dall'art. 13 del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, dall'art. 29 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 e dall'art. 44 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sempreche', per quanto riguarda gli obblighi delle comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari, si ottemperi nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge agli adempimenti e formalita' che risultino omessi".
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che la presente modifica ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 31 marzo 1959.


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AGGIORNAMENTO (4)


La L. 31 ottobre 1963, n. 1458 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera g)) che sono condonate "le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dall'articolo 13 del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, dall'articolo 29 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 e dall'articolo 14 della legge 5 gennaio 1950, n. 1, semprecche', per quanto riguarda gli obblighi delle comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari, si ottemperi nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti e formalita' che risultino omessi".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto l'8 dicembre 1962.


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AGGIORNAMENTO (5)


La L. 23 dicembre 1966, n. 1139 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera h)) che sono condonate "le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dall'articolo 14 del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, divenuto articolo 13 a seguito della conversione con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, dall'articolo 29 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, dall'articolo 44 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, dagli articoli 12 e seguenti della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, sempreche' si ottemperi, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle formalita' e agli adempimenti omessi".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 31 marzo 1966.


Art. 30

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Comma 1

Determinazione del capitale ai fini del limite del possesso azionario).

Comma 2

Il valore del capitale azionario, agli effetti dell'articolo 5 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96, e', per ciascun anno, quello valutato ai fini dell'imposta di negoziazione per l'anno precedente, aumentato o diminuito delle variazioni del capitale nominale avvenute successivamente all'anno sul quale la valutazione ai fini della imposta suddetta e' stata basata.

Fino a quando la valutazione ai fini dell'imposta di negoziazione non sia divenuta definitiva, il valore del capitale azionario e' costituito dal capitale sottoscritto e versato, nonche' dalle riserve ordinarie e straordinarie risultanti dall'ultimo bilancio approvato, escluse quelle costituite a copertura di specifici oneri e passivita' o a favore di terzi.


Art. 31

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Comma 1

Valore delle azioni possedute ai fini del limite del possesso azionario).

Comma 2

Il valore delle azioni possedute al 27 ottobre 1941 e' determinato secondo le risultanze dell'ultimo bilancio approvato prima di tale data.

Le azioni acquistate dopo la chiusura dell'ultimo bilancio approvato prima del 27 ottobre 1941 sono valutate al prezzo di costo.

Le societa' che al 27 ottobre 1941 avevano in proprieta' azioni per un valore superiore a quello del proprio capitale azionario, nel caso di alienazione di dette azioni, possono reinvestire in titoli azionari un importo non superiore al valore per il quale le azioni alienate sono state computate agli effetti dell'art. 5 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96.

Il possesso azionario e' costituito da tutti i titoli di proprieta' della societa', esclusi quelli presi a riporto.

Le azioni ricevute in dipendenza dell'esercizio dei diritti di opzione inerenti alle azioni possedute non sono computate agli effetti del limite del possesso azionario.


Art. 32

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Comma 1

(Dichiarazioni relative al capitale ed ai possessi di azioni).

Comma 2

Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le societa' che hanno presentato al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette, a mente del secondo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96, l'elenco delle azioni di altre societa', aventi sede nel Regno, da esse possedute alla data del 27 ottobre 1941, sono tenute a dichiarare all'Ufficio medesimo l'ammontare del capitale sociale alla data stessa, determinato ai sensi del Precedente art. 30.

Nei termini previsti per le dichiarazioni ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, le societa', debbono denunciare al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette tutte le variazioni nel valore del proprio capitale e nei possessi azionari avvenute nell'esercizio cui la dichiarazione si riferisce.


Art. 33

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Comma 1

Rettifica delle dichiarazioni relative ai possessi azionari e contestazione della violazione del limite).

Comma 2

Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette verificano l'esattezza degli elenchi gia' presentati ai sensi dell'articolo 5 de1 R. dereto-legge 25 Ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96, nonche' delle dichiarazioni di cui all'articolo 32, primo comma, del presente decreto, e, nel termine di sei mesi successivo a quello in cui dette dichiarazioni furono presentate, notificano alla societa' l'eventuale rettifica nelle forme stabilite per la notifica degli atti relativi all'accertamento delle imposte dirette.

In sede di esame dei bilanci ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, gli Uffici distrettuali delle imposte dirette verificano l'esattezza delle dichiarazioni di cui al secondo comma del precedente art. 32 ed, ove constatino che sia stato superato il limite del possesso azionario stabilito a mente dell'art. 31 del presente decreto, contestano la violazione alla societa' con avviso da notificarsi nelle forme di cui al comma precedente, nei termini fissati per la rettifica della dichiarazione presentata ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, dalla societa' detentrice dei titoli.

Nei casi di omessa presentazione delle dichiarazioni indicate nel precedente art. 32, gli Uffici provvedono all'accertamento e, entro un anno dalla scadenza del termine entro il quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, contestano alla societa' le eventuali violazioni.

Contro gli accertamenti notificati ai sensi del presente articolo e' dato ricorso, nel termine di 30 giorni, al Collegio peritale istituito a mente dell'art. 9 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, il quale decide inappellabilmente.


Art. 34

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Comma 1

(Ristabilimento del limite e sanzioni a carico della societa' e degli amministratori).

Accertata definitivamente la violazione del limite di possesso azionario determinato ai sensi dell'art. 31, l'Ufficio distrettuale intima alla societa' di riportare il possesso entro il limite stabilito in un termine non inferiore a giorni 30 dalla data di notifica dell'intimazione.

Trascorso detto termine senza che la societa' abbia Provveduto, deve essere disposta la vendita coattiva delle azioni eccedenti il limite.

E' fatta salva l'applicazione, in confronto degli amministratori, dell'ammenda ai sensi del primo comma dell'art. 13 della legge, quando sia constatata la violazione del limite del possesso azionario della societa'.


Art. 35

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Comma 1

(Istituzione della Sezione centrale dell'anagrafe tributaria).

Comma 2

E' istituita in Roma, presso il Ministero delle finanze, una Sezione centrale dell'anagrafe tributaria per la formazione e conservazione dello «Schedario generale dei titoli azionari».



Art. 36

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Comma 1

Comunicazione alla Sezione centrale delle azioni nominative e di quelle al portatore presentate alla conversione entro il 30 giugno 1942).

Comma 2

La comunicazione, da parte delle societa' emittenti, dell'elenco delle azioni nominative risultanti dal libro dei soci al 30 giugno 1942 e di quelle presentate alla conversione entro tale data, deve essere fatta al Ministero delle finanze, Direzione generale delle imposte dirette - Sezione centrale dell'anagrafe tributaria - nel termine di 90 giorni dalla data suddetta.


Art. 37

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Comma 1

Comunicazione alla Sezione centrale delle azioni emesse o presentate alla conversione dopo il 30 giugno 1942).

Comma 2

L'elenco delle azioni presentate alla conversione dopo il 30 giugno 1942 deve essere dalle societa' emittenti comunicato al Ministero delle finanze, Direzione generale delle imposte dirette - Sezione centrale dell'anagrafe tributaria - entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno e comprendere le azioni presentate alla conversione nel semestre scaduto, rispettivamente al 31 dicembre e al 30 giugno.

Negli stessi termini debbono essere fatte le comunicazioni relative alla emissione di azioni da parte di societa' di nuova costituzione, nonche' quelle relative al movimento delle azioni dipendente da variazioni di capitale.

L'elenco deve indicare le generalita' di colui al quale debbono essere intestate le azioni, la quantita' delle azioni di cui e' stata domandata la conversione al nome, la data della quietanza comprovante il versamento in Tesoreria dei frutti maturati e non prescritti e della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 7 della legge.

Negli stessi termini di cui al primo comma le societa' debbono comunicare ogni variazione del valore nominale delle azioni.


Art. 38

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 1962, N. 1745))


Art. 39

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 1962, N. 1745))


Art. 40

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Comma 1

(Formazione presso la Sezione centrale delle schede di ciascuna societa' e di ciascun azionista).


In base alle comunicazioni indicate ai precedenti articoli, la Sezione centrale dell'anagrafe tributaria forma una scheda per ciascuna societa', nella quale si annoteranno, da una parte, le generalita' dei singoli intestatari delle azioni, la quantita' delle azioni per ciascun intestatario, e, dall'altra, i titoli azionari di altre societa' posseduti.

La stessa Sezione centrale forma, inoltre, una scheda per ciascun intestatario delle azioni, nella quale saranno annotate tutte le variazioni relative alle intestazioni dei titoli azionari.



Art. 41

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 1962, N. 1745))


Art. 42

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Comma 1

Utilizzazione degli elementi raccolti

Comma 2

presso la Sezione centrale dell'anagrafe tributaria).

Ai fini del controllo delle comunicazioni ricevute, la Sezione centrale dell'anagrafe tributaria ha la facolta' di richiedere i documenti, compreso il foglietto bollato, relativi alle singole operazioni di trasferimento dei titoli azionari.

Gli elementi raccolti presso la Sezione suddetta sono utilizzati nei limiti e nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni agli effetti dell'accertamento delle imposte dirette ordinarie e straordinarie.

A tal fine il Ministro per le finanze determina, con proprie disposizioni, quali elementi debbano essere comunicati agli Uffici distrettuali delle imposte dirette nella cui circoscrizione trovasi il domicilio fiscale di ciascun intestatario, e quali debbano formare oggetto di rilevazione ai sensi del secondo comma dell'art. 9 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016.

I dati risultanti dallo schedario generale sono a disposizione, anche del Ministero delle Corporazioni per le esigenze dei suoi servizi.



Art. 43

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Comma 1

Esclusione dei dividendi dal reddito complessivo soggetto alla imposta complementare).

Comma 2

A decorrere dall'anno 1943 e fino a quando l'aliquota massima dell'imposta complementare con relativa addizionale non abbia a superare la misura del 20 %, i frutti dei titoli azionari non concorrono a formare il reddito complessivo soggetto a detta imposta.

I contribuenti non ancora assoggettati all'imposta complementare, nel presentare, ai fini di detta imposta, la prima dichiarazione, non sono tenuti a comprendere nella dichiarazione stessa i frutti dei titoli azionari da essi eventualmente posseduti.

I contribuenti gia' assoggettati all'imposta complementare, nei cui confronti trovi applicazione la disposizione contenuta al primo comma del presente articolo, nel presentare, nei termini di legge, la domanda di rettifica, sono tenuti a indicare soltanto i redditi diversi dai frutti dei titoli azionari da essi posseduti.

Nel caso di accertamento in forma deduttiva, l'importo non computabile nel reddito complessivo e' rappresentato dai frutti dei titoli azionari percepiti nell'anno anteriore a quello in cui fu presentata o avrebbe potuto essere presentata la domanda di rettifica, sui titoli che il contribuente dimostri di aver posseduto nell'anno stesso.

In ogni caso, pero', il reddito soggetto all'imposta complementare non puo' essere inferiore a quello risultante dall'accertamento analitico eseguito a mente del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062.


Art. 44

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Comma 1

(Entrata in vigore del presente decreto)

Comma 2

Il presente decreto entrera' in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL - GRANDI - RICCI - RICCARDI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 marzo 1942-XX
Atti del Governo, registro 443, foglio 131. - MANCINI