DECRETO LEGISLATIVO

Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali.

Numero 244 Anno 1997 GU 29.07.1997 Codice 097G0271

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-30;244

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Assetto generale della contribuzione erariale agli enti locali

Comma 2

Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti di province, comuni e comunita' montane e' determinato nella misura stabilita dalla dotazione annua demandata alla legge finanziaria.


Il fondo nazionale speciale per gli investimenti e' composto dalla quota di competenza propria dello Stato dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia, derivante dall'applicazione della legge 31 ottobre 1973, n. 637, e successive modificazioni ed integrazioni.


Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali e' determinato in base all'onere residuo posto a carico dello Stato sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali. Per l'anno 1997 la dotazione del fondo e' pari a complessive lire 8.590.000.000.000. Per gli anni successivi la dotazione del fondo e' aggiornata secondo i criteri indicati dall'articolo 88, comma 6, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Art. 2

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Comma 1

Aggiornamento delle dotazioni dei fondi

Comma 2

Il fondo ordinario per le province ed i comuni di cui all'articolo 1, comma 2, maggiorato delle detrazioni gia' operate per effetto dell'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili e dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione, costituisce la base per l'aggiornamento delle risorse correnti, operato con riferimento ad un andamento coordinato con i principi di finanza pubblica e con la crescita della spesa statale, in misura pari ai tassi di incremento, non riducibili nel triennio, contenuti nei documenti di programmazione economico - finanziaria dello Stato.
L'importo dell'aggiornamento e' assegnato al fondo per la perequazione e per gli incentivi, fatte salve la quota fissa di lire 10.000.000.000 di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), che e' assegnata al fondo ordinario delle comunita' montane e la quota fissa, gravante sulla sola parte spettante alle province, di lire 10.000.000.000 di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), che e' assegnata alle province di Catanzaro, Forli' e Vercelli.


Il fondo ordinario per le comunita' montane di cui all'articolo 1, comma 3, costituisce la base per l'aggiornamento delle risorse correnti, operato con riferimento ad un andamento coordinato con i principi di finanza pubblica e con la crescita della spesa statale, in misura pari ai tassi di incremento, non riducibili nel triennio, contenuti nei documenti di programmazione economicofinanziaria dello Stato. L'importo dell'aggiornamento e' assegnato al fondo ordinario.


Art. 3

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Comma 1

Riequilibrio dei contributi ordinari per province e comuni

Comma 2

I contributi ordinari spettanti alle province ed ai comuni, come definiti in base all'articolo 1, comma 2, e nella misura valida per il primo anno di applicazione del nuovo sistema dei trasferimenti, sono assoggettati ad un'operazione di riequilibrio, della durata di dodici anni, a decorrere dalla prima applicazione del nuovo sistema.


Ai fini del riequilibrio viene definito dal Ministero dell'interno un fabbisogno standardizzato per le province e per i comuni, prendendo a base i servizi indispensabili di cui all'articolo 54, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e quelli maggiormente diffusi.


Sono ritenuti servizi indispensabili quelli diffusi sul territorio con caratteristica di generalita'. Sono ritenuti servizi maggiormente diffusi quelli presenti nel maggior numero di province o di comuni. Il Ministro dell'interno con proprio decreto, provvede all'identificazione dei due gruppi di servizi, con cadenza triennale, d'intesa con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali.


Il fabbisogno standardizzato e' calcolato con la somma dei prodotti delle unita' di determinante per i parametri monetari di ciascun servizio. Sono aggiunti a detta somma, sia per le province che per i comuni, i correttivi per le condizioni di degrado, per la presenza di militari, per l'incremento della domanda di servizi negli enti di maggiore dimensione demografica e per la rigidita' dei costi degli enti di minore dimensione demografica.


Il fabbisogno standardizzato e' aggiornato triennalmente. In relazione alle particolari esigenze delle province e dell'ampliamento dei servizi ad esse demandati, l'aggiornamento puo' avere cadenza inferiore, subordinatamente alle necessita' tecniche di elaborazione di dati, e, ove necessario, utilizzando tecniche di costo - standard, sentita la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali. Le tecniche di costo - standard possono essere sperimentate per i comuni.


I parametri monetari sono calcolati nell'ambito di ciascun servizio e di ciascuno degli aggregati indicati al comma 6, tenendo conto delle spese risultanti dai certificati di conto consuntivo degli ultimi tre anni disponibili, debitamente attualizzate, delle spese medie stabilizzate per determinante e del risultato dello studio di frequenza per individuare il valore normale.


Il correttivo per la presenza dei militari e delle loro famiglie e' calcolato raffrontando i dati del Ministero della difesa con la popolazione residente. La maggiorazione e' definita nella stessa percentuale rappresentata dai militari presenti e dalle loro famiglie rispetto alla popolazione residente. La maggiorazione non puo' superare il 5 per cento. Il correttivo e' cumulabile con il correttivo di cui al comma 9.


E' attribuito altresi' un correttivo alle province con popolazione superiore ad 800.000 abitanti ed ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, non compresi nella previsione di cui al comma 11, lettere a), b) e c), nella stessa percentuale rappresentata dai cittadini presenti rispetto a quelli residenti. Il correttivo e' cumulabile con i correttivi di cui ai commi 9 e 10. Per il solo primo triennio, entro il quale viene effettuata una idonea indagine statistica, il correttivo e' limitato ad un massimo del 10 per cento per i comuni e del 5 per cento per le province.


E' attribuito un correttivo per la rigidita' dei costi alle province con popolazione inferiore a 300.000 abitanti, ai comuni interamente montani fino a 2.000 abitanti, a quelli con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, nonche' a quelli delle isole minori marittime. Il correttivo e' determinato in misura tale da consentire la conservazione del 70 per cento del valore del fabbisogno per le province e del 100 per cento del valore del fabbisogno per i comuni in considerazione dell'operazione di cui ai commi 11 e 12. Il correttivo e' cumulabile con quelli di cui ai commi 9 e 10.


Eseguita la definizione a valenza triennale dei fabbisogni, viene operato triennalmente il confronto tra le risorse di ciascun ente, costituite dai contributi ordinari, come definiti al comma 1, maggiorati per i comuni del l'I.C.I. al 4 per mille a suo tempo detratta e per le province dell'A.P.I.E.T. a suo tempo detratta, e la quota di fabbisogno corrispondente alla percentuale generale delle risorse complessive rispetto ai fabbisogni complessivi. Gli enti locali che cosi' si evidenziano sovradotati sono assoggettati, per ogni triennio, a riduzioni in misura crescente dell'eccedenza. Gli enti sottodotati ricevono contributi integrativi in misura crescente nello stesso periodo. L'operazione di riequilibrio complessivo di cui al presente articolo ha la durata di dodici anni. Sono esclusi da riduzioni gli enti dissestati durante il periodo legale di risanamento. Le riduzioni sono operate ad iniziare dal primo anno successivo. In modo analogo si procede in caso di successive detrazioni dai trasferimenti dei proventi di nuovi tributi.


Per il primo anno di applicazione della procedura di riequilibrio di cui al presente articolo i contributi integrativi derivanti dalle riduzioni degli enti sovradotati sono prioritariamente assegnati agli enti locali le cui risorse, come definite al comma 14, sono inferiori al 30 per cento del fabbisogno al fine di raggiungere almeno tale soglia.


Art. 4

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Comma 1

Contributi ordinari per le comunita' montane

Comma 2

I contributi ordinari per le comunita' montane sono determinati in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, prendendo a base, per ciascun ente, l'attribuzione operata per l'esercizio precedente a quello del primo anno di applicazione del nuovo sistema dei trasferimenti.


Per le operazioni di cui ai commi 2 e 3 sono utilizzati i dati risultanti dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna (U.N.C.E.M.)


Art. 5

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Comma 1

Perequazione delle basi imponibili ed incentivi per lo sforzo tariffario e fiscale e per le funzioni associate

Comma 2

L'incentivo allo sforzo tariffario, con assegnazione valida per un triennio e non consolidabile, e' attribuito in base al maggiore tasso di copertura dei costi, con introiti da tariffa, realizzato nel corso dell'ultimo biennio precedente. I singoli contributi sono attribuiti nei limiti del fondo agli enti che hanno valori superiori a quelli medi generali degli aggregati di cui all'articolo 3, ed in proporzione ai differenziali positivi.


L'incentivo per la realizzazione delle procedure di unione di cui all'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' assegnato ai comuni che la dimostrino al Ministero dell'interno con apposita certificazione. L'incentivo e' attribuito entro il limite del 10 per cento delle spese correnti del bilancio complessivo ed entro il limite della quota di fondo disponibile di cui al comma 1.


L'incentivo per la gestione associata dei servizi, con assegnazione valida per un triennio e non consolidabile, e' attribuito per lire 20.000.000.000 ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che dimostrino al Ministero dell'interno di avere realizzata la gestione associata. Sono considerati i servizi o le funzioni riguardanti l'istruzione primaria e secondaria, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'esercizio della fognatura e della depurazione ed altri servizi da determinare dal Ministero dell'interno con proprio decreto. L'incentivo e' determinato sulla base del valore economico dei servizi e non oltre il dieci per cento dello stesso. I singoli contributi sono attribuiti entro i limiti del fondo disponibile.


Art. 6

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Comma 1

Finalita' ed attribuzione del fondo nazionale ordinario per gli investimenti

Comma 2

I contributi in conto capitale assegnati agli enti locali a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti sono specificamente destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, secondo gli obiettivi generali della programmazione economico - sociale e territoriale stabiliti dalla regione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Non possono essere utilizzati per il finanziamento di spese correnti o di altri investimenti. Nel caso in cui non siano utilizzati nell'anno di assegnazione si considerano impegnati e possono essere utilizzati nei quattro anni successivi, ferma restando la destinazione per legge. Ove la regione non abbia definito gli obiettivi, l'utilizzazione dei contributi e' determinata dall'ente locale, ferma restando la destinazione di legge.


Art. 7

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Comma 1

Finalita' ed attribuzione del fondo nazionale speciale per gli investimenti

Comma 2

Il fondo e' destinato prioritariamente al finanziamento degli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche nel territorio degli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 15 -bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli enti in gravissime condizioni di degrado.


Il fondo nazionale speciale per gli investimenti, di cui all'articolo 1, comma 7, e' ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.


Art. 8

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Comma 1

Definizione e comunicazione dei contributi spettanti ai singoli enti

Comma 2

Alle province ed ai comuni spettano contributi annuali a valere sul fondo ordinario, calcolati in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, e con applicazione dell'operazione di riequilibrio di cui all'articolo 3, prendendo a base per ciascun ente, in sede di prima applicazione, l'attribuzione operata per l'esercizio precedente a quello del primo anno di applicazione del nuovo sistema dei trasferimenti.


Alle comunita' montane spettano contributi annuali a valere sul fondo ordinario, calcolati in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4.


Alle province, ai comuni ed alle comunita' montane spettano contributi annuali a valere sul fondo consolidato, calcolati in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e dall'articolo 2, comma 1.


Alle province ed ai comuni spettano contributi a valere sul fondo per la perequazione e per gli incentivi, di cui all'articolo 1, comma 5, con le modalita' di cui all'articolo 5.


Alle province, ai comuni ed alle comunita' montane sono attribuiti contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, e dall'articolo 6.


Alle province, ai comuni ed alle comunita' montane sono attribuiti contributi a valere sul fondo nazionale speciale per gli investimenti in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, e dall'articolo 7.


Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 8, e' attribuito annualmente agli enti locali in ragione dell'onere posto a carico dello Stato per l'ammortamento dei mutui contratti dall'ente, secondo la normativa in base alla quale fu concesso il contributo.


I dati relativi agli importi dei contributi spettanti ai singoli enti sono aggiornati con cadenza triennale. Salvo diversa disposizione, entro il mese di settembre il Ministero dell'interno comunica, attraverso il proprio sistema informativo, i contributi spettanti a ciascun ente per il triennio seguente. La seconda e la terza comunicazione annuale di ciascun triennio comprendono, rispettivamente, una e due proiezioni annuali dei contributi spettanti, modificabili a seguito del successivo aggiornamento triennale.


Art. 9

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

Il nuovo sistema dei trasferimenti erariali di cui al presente decreto legislativo entra in funzione contestualmente all'applicazione della nuova disciplina dei tributi locali di cui all'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A decorrere dalla stessa data cessano di avere efficacia le disposizioni contenute negli articoli da 34 a 43 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonche' le disposizioni in materia di riparto dei trasferimenti tra le nuove province istituite ai sensi dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e quelle originarie.


In sede di prima applicazione, i dati contenuti nel presente decreto legislativo relativi alla determinazione e quantificazione dei fondi ed alle relative assegnazioni agli enti locali sono aggiornati con riferimento all'ultimo esercizio precedente a quello dell'entrata in funzione del nuovo sistema dei trasferimenti erariali. All'aggiornamento si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali.


Sino all'entrata in funzione del nuovo sistema i trasferimenti erariali sono corrisposti agli enti locali nella misura stabilita dalla legislazione vigente. Le eventuali risorse aggiuntive sono ripartite ai soli enti le cui risorse risultino al di sotto della media pro - capite della fascia demografica di appartenenza in misura proporzionale allo scarto rispetto alla media stessa, considerando le risorse quali costituite dai contributi ordinari e consolidati, maggiorati per i comuni dell'I.C.I. al 4 per mille a suo tempo detratta e per le province dell'A.P.I.E.T. a suo tempo detratta.