I contributi ordinari spettanti alle province ed ai comuni, come definiti in base all'articolo 1, comma 2, e nella misura valida per il primo anno di applicazione del nuovo sistema dei trasferimenti, sono assoggettati ad un'operazione di riequilibrio, della durata di dodici anni, a decorrere dalla prima applicazione del nuovo sistema.
Ai fini del riequilibrio viene definito dal Ministero dell'interno un fabbisogno standardizzato per le province e per i comuni, prendendo a base i servizi indispensabili di cui all'articolo 54, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e quelli maggiormente diffusi.
Sono ritenuti servizi indispensabili quelli diffusi sul territorio con caratteristica di generalita'. Sono ritenuti servizi maggiormente diffusi quelli presenti nel maggior numero di province o di comuni. Il Ministro dell'interno con proprio decreto, provvede all'identificazione dei due gruppi di servizi, con cadenza triennale, d'intesa con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali.
Il fabbisogno standardizzato e' calcolato con la somma dei prodotti delle unita' di determinante per i parametri monetari di ciascun servizio. Sono aggiunti a detta somma, sia per le province che per i comuni, i correttivi per le condizioni di degrado, per la presenza di militari, per l'incremento della domanda di servizi negli enti di maggiore dimensione demografica e per la rigidita' dei costi degli enti di minore dimensione demografica.
Il fabbisogno standardizzato e' aggiornato triennalmente. In relazione alle particolari esigenze delle province e dell'ampliamento dei servizi ad esse demandati, l'aggiornamento puo' avere cadenza inferiore, subordinatamente alle necessita' tecniche di elaborazione di dati, e, ove necessario, utilizzando tecniche di costo - standard, sentita la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali. Le tecniche di costo - standard possono essere sperimentate per i comuni.
I parametri monetari sono calcolati nell'ambito di ciascun servizio e di ciascuno degli aggregati indicati al comma 6, tenendo conto delle spese risultanti dai certificati di conto consuntivo degli ultimi tre anni disponibili, debitamente attualizzate, delle spese medie stabilizzate per determinante e del risultato dello studio di frequenza per individuare il valore normale.
Il correttivo per la presenza dei militari e delle loro famiglie e' calcolato raffrontando i dati del Ministero della difesa con la popolazione residente. La maggiorazione e' definita nella stessa percentuale rappresentata dai militari presenti e dalle loro famiglie rispetto alla popolazione residente. La maggiorazione non puo' superare il 5 per cento. Il correttivo e' cumulabile con il correttivo di cui al comma 9.
E' attribuito altresi' un correttivo alle province con popolazione superiore ad 800.000 abitanti ed ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, non compresi nella previsione di cui al comma 11, lettere a), b) e c), nella stessa percentuale rappresentata dai cittadini presenti rispetto a quelli residenti. Il correttivo e' cumulabile con i correttivi di cui ai commi 9 e 10. Per il solo primo triennio, entro il quale viene effettuata una idonea indagine statistica, il correttivo e' limitato ad un massimo del 10 per cento per i comuni e del 5 per cento per le province.
E' attribuito un correttivo per la rigidita' dei costi alle province con popolazione inferiore a 300.000 abitanti, ai comuni interamente montani fino a 2.000 abitanti, a quelli con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, nonche' a quelli delle isole minori marittime. Il correttivo e' determinato in misura tale da consentire la conservazione del 70 per cento del valore del fabbisogno per le province e del 100 per cento del valore del fabbisogno per i comuni in considerazione dell'operazione di cui ai commi 11 e 12. Il correttivo e' cumulabile con quelli di cui ai commi 9 e 10.
Eseguita la definizione a valenza triennale dei fabbisogni, viene operato triennalmente il confronto tra le risorse di ciascun ente, costituite dai contributi ordinari, come definiti al comma 1, maggiorati per i comuni del l'I.C.I. al 4 per mille a suo tempo detratta e per le province dell'A.P.I.E.T. a suo tempo detratta, e la quota di fabbisogno corrispondente alla percentuale generale delle risorse complessive rispetto ai fabbisogni complessivi. Gli enti locali che cosi' si evidenziano sovradotati sono assoggettati, per ogni triennio, a riduzioni in misura crescente dell'eccedenza. Gli enti sottodotati ricevono contributi integrativi in misura crescente nello stesso periodo. L'operazione di riequilibrio complessivo di cui al presente articolo ha la durata di dodici anni. Sono esclusi da riduzioni gli enti dissestati durante il periodo legale di risanamento. Le riduzioni sono operate ad iniziare dal primo anno successivo. In modo analogo si procede in caso di successive detrazioni dai trasferimenti dei proventi di nuovi tributi.
Per il primo anno di applicazione della procedura di riequilibrio di cui al presente articolo i contributi integrativi derivanti dalle riduzioni degli enti sovradotati sono prioritariamente assegnati agli enti locali le cui risorse, come definite al comma 14, sono inferiori al 30 per cento del fabbisogno al fine di raggiungere almeno tale soglia.