Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per gli affari regionali; Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
L'esito positivo della VIA costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA, in ogni caso entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, comprensiva del progetto preliminare e dello studio di impatto ambientale. (2)
È fatta salva l'acquisizione, ove necessario, dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.
È comunque fatta salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa. Qualora entro i termini sopra indicati non intervengano comunicazioni di non effettuazione dell'intervento, l'attività si intende consentita. Ultimato l'intervento, il soggetto incaricato del collaudo trasmette al Ministero dello sviluppo economico il certificato di collaudo finale dell'opera. La sussistenza del titolo a effettuare l'intervento è provata con la copia della segnalazione certificata di inizio attività da cui risultino la data di ricevimento della segnalazione stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato nonchè gli atti di assenso eventualmente necessari.
Comma 3
Il D.L. 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2003, n. 83, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Il termine per l'espletamento della VIA, effettuata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, è prorogato, anche per i procedimenti in corso, di ulteriori novanta giorni dalla data di trasmissione da parte del proponente delle eventuali integrazioni progettuali richieste, una sola volta, a fini istruttori. In tali casi è prorogato di novanta giorni anche il termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 7 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2002".
Comma 4
Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 febbraio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Marzano, Ministro delle attività produttive
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli