DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997,

Numero 53 Anno 1998 GU 23.03.1998 Codice 098G0098

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-02-11;53

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto del regolamento

Comma 2

Le procedure previste dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si applicano anche agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili o assimilate, nonche' a tutti gli altri impianti di energia elettrica nei limiti in cui detti impianti presentano emissioni soggette a tale autorizzazione.


Per il concessionario delle attivita' riservate allo Stato nel settore elettrico, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, anche ai fini dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si applica la procedura di cui all'allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988.


Art. 2

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Comma 1

Domanda di autorizzazione

Comma 2

La domanda di autorizzazione e' presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne trasmette copia al concessionario delle attivita' riservate allo Stato nel settore elettrico, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonche' per conoscenza all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio.


Alla domanda e' allegato il progetto dell'impianto, corredato da una relazione nella quale sono comunque indicati: il ciclo produttivo, l'indicazione del presumibile termine per la messa a regime dell'impianto, l'utilizzo dell'energia elettrica prodotta, le esigenze per le quali si vuol procedere alla realizzazione dell'impianto, nonche' le caratteristiche di collegamento al sistema elettrico nazionale.


Nel caso di gruppi elettrogeni la domanda per l'installazione e l'esercizio riporta le esigenze per le quali si vuol procedere alla installazione ed i dati circa il combustibile utilizzato, le caratteristiche del motore primo e la potenza elettrica espressa in kw.


Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, la richiesta di autorizzazione e' integrata con indicazione delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento atmosferico e corredata da una perizia giurata che attesti la qualita' e la quantita' delle emissioni inquinanti in atmosfera, la medesima e' contestualmente inviata in copia anche ai Ministeri dell'ambiente e della sanita', nonche' alla regione competente per territorio che ne informa i comuni interessati.


Art. 3

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Comma 1

Fase istruttoria

Comma 2

Entro sessanta giorni dal ricevimento della copia della domanda di cui all'articolo 2, il concessionario delle attivita' riservate allo Stato nel settore elettrico, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, invia le proprie motivate osservazioni indicando le condizioni cui, a suo avviso, le autorizzazioni dovrebbero essere vincolate, al fine del coordinamento delle attivita' elettriche. Trascorso inutilmente detto termine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede comunque agli ulteriori adempimenti.


Nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 2 i Ministeri dell'ambiente e della sanita', nonche' le regioni e i comuni interessati, devono esprimere il parere di competenza entro novanta giorni. Il predetto termine e' sospeso, in caso di richiesta di informazioni o documentazione aggiuntiva. Trascorso inutilmente tale termine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato convoca immediatamente apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, da tenersi entro trenta giorni. Alla conferenza dei servizi partecipano i Ministeri competenti, le regioni e i comuni territorialmente competenti e i rappresentanti dell'impresa su loro richiesta. Ove l'impianto sia assoggettato a valutazione di impatto ambientale, il Ministero dell'ambiente o la regione danno immediata comunicazione al Ministero procedente dell'avvio e della conclusione della procedura, unitamente alle relative determinazioni, ai fini della trasmissione del parere o eventuale convocazione della conferenza dei servizi.


Le determinazioni della Conferenza circa la domanda di autorizzazione presentata, le prescrizioni e le altre modalita' esecutive da imporre al soggetto richiedente devono essere assunte all'unanimita' tra i rappresentanti delle amministrazioni statali e regionali, e dei comuni interessati. Nel caso in cui non venga raggiunta la prescritta unanimita', si procede ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi' come modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.


Art. 4

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Comma 1

Provvedimento di autorizzazione

Comma 2

Entro sessanta giorni dal ricevimento dei pareri o dalle determinazioni assunte nella conferenza dei servizi secondo la disciplina di cui all'articolo 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta, con proprio decreto, il provvedimento con cui rilascia o nega l'autorizzazione.


Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento provvede alla modifica dei regolamenti di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando i termini previsti dal presente regolamento.


Art. 5

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Comma 1

Titolarita' degli impianti e uso dell'energia prodotta

Comma 2

Ai fini delle modifiche dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, che riguardano solo la titolarita' dell'impianto stesso o l'uso dell'energia elettrica prodotta, non si applicano le procedure di cui agli articoli 2, comma 4, e 3, commi 2 e 3.


Art. 7

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.