Entro sessanta giorni dal ricevimento della copia della domanda di cui all'articolo 2, il concessionario delle attivita' riservate allo Stato nel settore elettrico, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, invia le proprie motivate osservazioni indicando le condizioni cui, a suo avviso, le autorizzazioni dovrebbero essere vincolate, al fine del coordinamento delle attivita' elettriche. Trascorso inutilmente detto termine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede comunque agli ulteriori adempimenti.
Nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 2 i Ministeri dell'ambiente e della sanita', nonche' le regioni e i comuni interessati, devono esprimere il parere di competenza entro novanta giorni. Il predetto termine e' sospeso, in caso di richiesta di informazioni o documentazione aggiuntiva. Trascorso inutilmente tale termine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato convoca immediatamente apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, da tenersi entro trenta giorni. Alla conferenza dei servizi partecipano i Ministeri competenti, le regioni e i comuni territorialmente competenti e i rappresentanti dell'impresa su loro richiesta. Ove l'impianto sia assoggettato a valutazione di impatto ambientale, il Ministero dell'ambiente o la regione danno immediata comunicazione al Ministero procedente dell'avvio e della conclusione della procedura, unitamente alle relative determinazioni, ai fini della trasmissione del parere o eventuale convocazione della conferenza dei servizi.
Le determinazioni della Conferenza circa la domanda di autorizzazione presentata, le prescrizioni e le altre modalita' esecutive da imporre al soggetto richiedente devono essere assunte all'unanimita' tra i rappresentanti delle amministrazioni statali e regionali, e dei comuni interessati. Nel caso in cui non venga raggiunta la prescritta unanimita', si procede ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi' come modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.