DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 250/1999 - Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133-bis , della legge 15 maggio 199

Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133-bis , della legge 15 maggio 199

Numero 250 Anno 1999 GU 02.08.1999 Codice 099G0331

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-06-22;250

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Autorizzazione

Comma 2

Ai fini dell'installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli a centri storici o nelle zone di traffico limitato ai sensi dell'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall'art. 2, comma 33, della legge 16 giugno 1998, n. 191, i comuni richiedono l'autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.


L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, previa verifica dell'omologazione o dell'approvazione delle apparecchiature utilizzate nell'impianto di rilevazione e delle compatibilita' con gli obiettivi indicati dal comune.


In caso di mancata conclusione del procedimento entro il termine di cui al comma 3, l'esercizio degli impianti si intende autorizzato, salva la facolta' del Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'autorizzazione e di disporre, se del caso, con provvedimento motivato, la cessazione dell'esercizio degli impianti.
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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 49, comma 5-sexies) che "Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".


Art. 2

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Comma 1

Definizioni

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 49, comma 5-sexies) che "Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".


Art. 3

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Comma 1

Rilevazione ed utilizzazione dei dati

Comma 2

Gli impianti sono utilizzati per la rilevazione dei dati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli che accedono al centro storico o nelle zone a traffico limitato. Gli impianti raccolgono dati sugli accessi rilevando immagini solamente in caso di infrazione.


La procedura sanzionatoria prevista dal titolo VI del codice della strada, ha luogo solamente in presenza di violazione documentata con immagini. A tal fine la custodia e l'utilizzazione dei dati rilevati dagli impianti sono riservati al responsabile di cui all'articolo 4 ed al personale di polizia stradale. L'organo di polizia stradale, sulla base del rilevamento, accerta l'identita' del soggetto destinatario della notifica della violazione e procede alla redazione del verbale di contestazione. Al verbale non e' allegata la documentazione con immagini che e' custodita per eventuali contestazioni.


La documentazione con immagini e' utilizzata per le sole finalita' di applicazione del presente regolamento ed e' conservata per il solo periodo necessario alla contestazione dell'infrazione, all'applicazione della sanzione ed alla definizione dell'eventuale contenzioso.


Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, i dati rilevati sono accessibili per fini di polizia giudiziaria o di indagine penale.
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 49, comma 5-sexies) che "Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".


Art. 4

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Comma 1

Responsabile della gestione del trattamento dei dati

Comma 2

Il sindaco designa e nomina, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, un responsabile per la gestione e il trattamento dei dati rilevati con gli impianti di rilevazione autorizzati.
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 49, comma 5-sexies) che "Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".


Art. 5

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Comma 1

Modalita' di esercizio dell'impianto

Comma 2

L'esercizio degli impianti ha luogo nel rispetto delle norme di omologazione od approvazione, per le finalita' per cui sono stati autorizzati, e comunque nei limiti di cui all'articolo 17, comma 133- bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall'articolo 2, comma 33, della legge 16 giugno 1998, n. 191.


Gli impianti non sono interconnessi con altri strumenti, archivi o banche dati.


Gli impianti sono gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale e devono essere nella disponibilita' degli stessi. Durante il funzionamento degli impianti non e' necessaria la presenza di un organo della polizia stradale.


L'accertamento delle violazioni rilevate, come previsto dall'articolo 385 del regolamento di attuazione del codice strada, puo' essere effettuato in tempo successivo con esonero della contestazione immediata.
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 49, comma 5-sexies) che "Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".


Art. 6

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Comma 1

Utilizzazione dei dati per altre finalita'

Comma 2

I dati rilevati possono essere utilizzati anche per la riscossione del pagamento della tariffa stabilita dall'articolo 7, comma 9, del codice della strada. Tale utilizzo e' consentito solamente ai comuni che si avvalgono della facolta' di subordinare al pagamento della tariffa l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore all'interno delle zone a traffico limitato, nel rispetto delle direttive a tal fine emanate dal Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.


Gli impianti di rilevazione possono essere altresi' programmati per la rilevazione di dati necessari al recupero delle somme dovute in caso di mancato o insufficiente pagamento della tariffa.


I dati rilevati possono essere utilizzati, in forma anonima, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, a fini statistici e per studi, analisi e rilievi di traffico.
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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 49, comma 5-sexies) che "Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".


Art. 7

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Comma 1

Caratteristiche e criteri di omologazione o di approvazione degli impianti

Comma 2

Gli impianti che utilizzano immagini digitalizzate si conformano alle caratteristiche tecniche e sono omologati secondo i criteri riportati nella norma UNI 10772 e successive modificazioni.


Gli impianti che utilizzano per il rilevamento dei dati utili un sistema dedicato per la comunicazione terraveicolo a corto raggio si conformano alle caratteristiche tecniche e sono omologati secondo i criteri riportati nella norma UNI 10607 e successive modificazioni.


Per gli impianti che utilizzano per il rilevamento dei dati utili tecnologie diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2 si procede all'approvazione dei prototipi.


Per tutti gli impianti occorre garantire, in ogni caso, la necessaria sicurezza delle operazioni di accesso, di riconoscimento o di trattamento automatico dei dati rilevati.
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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 49, comma 5-sexies) che "Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".


Art. 8

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Comma 1

Procedure per l'omologazione o per l'approvazione di prototipi

Comma 2

Per l'omologazione od approvazione di prototipi degli impianti di rilevazione di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni dell'articolo 192 del regolamento di attuazione del codice della strada.


((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 49, comma 5-sexies) che "Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".