Note all'art. 2:
Comma 1:
- Il testo dell'
art. 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, già sostituito dall'
art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 467, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 38. - 1. Ai fini indicati dall'art. 6 della Convenzione è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per le adozioni internazionali.
2. La Commissione è composta da:
a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;
g) un rappresentante del Ministero della salute;
h) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
i) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
l) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'
art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
m) tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari.
3. Il presidente dura in carica due anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.
4. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni.
5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altre amministrazioni pubbliche.".
Comma 3:
- Il testo dell'
art. 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla
legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri), è il seguente:
"Art. 9. - l. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 13.200 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, per 11.200 milioni di lire, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per 2.000 milioni di lire, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Le somme di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per le politiche sociali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con esclusione della quota di minori entrate pari a 3.000 milioni di lire recate dall'
art. 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'art. 3 della presente legge, nonchè dall'art. 4 della presente legge.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
- Il testo dell'
art. 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'
art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, ora confluito negli
articoli 27 e
37 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'
art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), è il seguente:
"39-quater. - 1. Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti benefici:
a) l'astensione dal lavoro, quale regolata dall'
art. 6, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età;
b) l'assenza dal lavoro, quale regolata dall'art. 6, secondo comma, e dall'art. 7 della predetta
legge n. 903 del 1977, sino a che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di età;
c) congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione.".
- La quota di minore entrate di cui all'
art. 4 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, è quella relativa agli oneri deducibili, nella misura del cinquanta per cento, da parte dei genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinate nel Capo I del titolo III della
legge 4 maggio 1983, n. 184 (art. 10, lettera 1-bis,
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).
Note all'art. 3:
Comma 1:
- Il testo dell'
art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'
art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali). - 1. Ai sensi dell'
art. 12, comma 1, lettere a) e
b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed umane:
a) turismo al Ministero dell'industria, commercio e artigianato;
b) (omissis);
c) segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'
art. 19, comma 1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;
d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nonchè Commissione Reggio Calabria, di cui all'
art. 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori pubblici;
e) diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria, nonchè promozione delle attività culturali, nell'ambito dell'attività del Dipartimento per l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le attività culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.
2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di cui agli articoli 12, lettera f) e seguenti, e 13 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma 1 ne assumono la responsabilità a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto quando si tratti di strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso diverso, l'assunzione di responsabilità decorre dalla individuazione, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio, delle risorse da trasferire.
3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui il presente decreto entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno,
con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle regioni.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'art. 45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane.
5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 41 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati, nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.
6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'
art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'
art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto trasferimento le funzioni già attribuite all'Ufficio per il sistema informativo unico, che restano assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono affidate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.
7. (Abrogato).
8. (Abrogato).
9. (Abrogato).
10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di supporto alla Cancelleria dell'Ordine al merito della Repubblica e dell'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.
11. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto sono dal presente decreto trasferite ad altre amministrazioni, operano presso le amministrazioni medesime.".
Comma 2:
- Il testo dell'
art. 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali). - 1. Presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile è istituito e tenuto l'albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati di cui all'art. 8, comma
2. Allo stesso Ufficio è affidata la tenuta della lista degli obiettori.
2. Presso il medesimo Ufficio nazionale per il servizio civile è istituita la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il medesimo Ufficio.
3. La Consulta nazionale per il servizio civile è composta da non più di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari del servizio civile nazionale ovvero dei loro organismi rappresentativi, nonchè tra rappresentanti degli obiettori di coscienza e dei volontari, delle regioni e delle amministrazioni pubbliche coinvolte.
4. La Consulta esprime pareri all'Ufficio nazionale per il servizio civile sulle materie di cui all'art. 8, comma 2, lettere a), c), e), i) e l), nonchè sui criteri e sull'organizzazione generale del servizio e sul modello di convenzione tipo.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina l'organizzazione e l'attività della Consulta.".
Note all'art. 5:
Comma 1:
- Il testo del
comma 2 dell'art. 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 102 (Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali).
1. (Omissis).
2. L'Agenzia è gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto da due sindaci nominati dall'Anci, da un presidente di provincia designato dall'Upi, da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo e da tre esperti designati dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente.".
Note all'art. 6:
Comma 1:
- Il testo della
lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'
art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), introdotta dall'
art. 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, modificata dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 10 (Accordi e forme associative). - 1. Il Ministero ai fini del più efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali può:
(omissis);
b-bis) dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali la gestione di servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico come definiti dall'
art. 152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo modalità, criteri e garanzie definiti con regolamento emanato ai sensi dell'
art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il suddetto regolamento dovrà stabilire, tra l'altro: le procedure di affidamento dei servizi, che dovranno avvenire mediante licitazione privata, con i criteri concorrenti dell'offerta economica più vantaggiosa e della proposta di offerta di servizi qualitativamente più favorevole dal punto di vista della crescita culturale degli utenti e della tutela e valorizzazione dei beni, e comunque nel rispetto della normativa nazionale ed europea; i rispettivi compiti dello Stato e dei concessionari riguardo alle questioni relative ai restauri e all'ordinaria manutenzione dei beni oggetto del servizio, ferma restando la riserva statali e sulla tutela dei beni; i criteri, le regole e le garanzie per il reclutamento del personale, le professionalità necessarie rispetto ai diversi compiti; i parametri di offerta al pubblico e di gestione dei siti culturali. Tali parametri dovranno attenersi ai principi stabiliti all'art. 2, comma 1, dello Statuto dell'International Council of Museums. Con lo stesso regolamento sono fissati i meccanismi per la determinazione della durata della concessione per un periodo non inferiore a cinque anni e del canone complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la durata stabilita, da versare anticipatamente all'atto della stipulazione della relativa convenzione nella misura di almeno il 50 per cento; la stessa convenzione deve prevedere che, all'atto della cessazione per qualsiasi causa della concessione, i beni culturali conferiti in gestione dal Ministero ritornino nella disponibilità di quest'ultimo. La presentazione, da parte dei soggetti concorrenti, di progetti di gestione e valorizzazione complessi e plurimi che includano accanto a beni e siti di maggiore rilevanza anche beni e siti cosiddetti "minori" collocati in centri urbani con popolazione pari o inferiore
a 30.000 abitanti, verrà considerata titolo di preferenza a condizione che sia sempre e comunque salvaguardata l'autonomia scientifica e di immagine individuale propria del museo minore.".
Note all'art. 7:
Comma 2:
- Il testo del
comma 1 dell'art. 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 (Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonchè disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 17 (Disposizioni concernenti il trasferimento del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia).
- 1. Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla
legge 19 maggio 1986, n. 224, nonchè del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'
art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.".
Comma 3:
- Il testo del
comma 9 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'
art. 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 18 (Sezione speciale dell'albo e disciplina della mobilita). - 1.-8. (Omissis).
9. Il Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando i criteri di cui al presente articolo, predispone una ulteriore graduatoria dei funzionari non utilmente collocati nella graduatoria per l'assegnazione di uno dei posti scelti e di coloro che non abbiano accettato il trasferimento. Sulla base di tale graduatoria sono d'ufficio assegnati, rispetto alla sede ove presta servizio il funzionario, prioritariamente nelle amministrazioni che si trovino nell'ambito della regione, quindi in quelle limitrofe, con preferenza, in ogni caso, per le amministrazioni statali e per gli uffici territoriali del
Governo. In mancanza di posti disponibili il trasferimento può temporaneamente avvenire anche in soprannumero. Entro un biennio dall'assegnazione, il personale in soprannumero è ricollocato presso altre amministrazioni pubbliche, prioritariamente presso quelle per le quali aveva fatto richiesta, laddove si verifichino delle vacanze.".
Comma 4:
- Il testo del
comma 19 dell'art. 43 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 43 (Dismissione di beni e diritti immobiliari). - 1.-18. (Omissis).
19. I lavoratori, già dipendenti degli enti previdenziali, addetti al servizio di portierato o di custodia e vigilanza degli immobili che vengono dismessi, di proprietà degli enti previdenziali restano alle dipendenze dell'ente medesimo. Si applica quanto disposto dagli
articoli 33 e
34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.".
Nota all'art. 8:
Comma 1:
- Il testo del
comma 10 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è il seguente:
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1.-9. (Omissis).
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.".
Note all'art. 9:
Comma 1:
- Il testo dell'
art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), è il seguente:
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla
legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'
art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti
pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 3l dicembre 2002.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonchè per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 3l gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonchè per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'
art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'
art. 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da l a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.
5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al Servizio ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'
art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonchè i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonchè delle attitudini ad acquisire le professionalità
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'
art. 11, commi settimo e
ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonchè quelle di cui al
comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'
art. 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonchè altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di
cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.
12. (Omissis).
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'
art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonchè delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui all'
art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'
art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1 gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'
art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'
art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'
art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale.
Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purchè ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. È consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite.
21. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della
legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità.
22. Al fine dell'attuazione della
legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli
articoli 1, comma 2, e
2, commi 4 e
5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonchè ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'
art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se più favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.
23. All'
art. 9, comma 19, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997 sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al
comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'
art. 6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997 sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998 .
L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata
legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'
art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'
art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al
servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di 3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 è disposto un ulteriore incremento di 2.000 unità da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva
può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonchè ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'
art. 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'
art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.
27. Le disposizioni dell'
art. 1, commi 58 e
59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finchè non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'
art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'
art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non è opponibile il segreto d'ufficio.".
- Il testo dell'
art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del consiglio dei Ministri) è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
Note all'art. 10:
Comma 1:
- Il testo del comma 4 dell'art. 38 della citata
legge n. 400/1988 è il seguente:
"Art. 38 (Norme per la copertura dei posti). - Omissis.
4. Il personale di cui al comma 3 può chiedere di essere inquadrato, anche in soprannumero e previo superamento di esame-colloquio, nella qualifica funzionale della carriera immediatamente superiore, con il profilo professionale corrispondente alle mansioni superiori lodevolmente esercitate per almeno due anni, purchè in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla nuova qualifica ovvero, ad esclusione della carriera direttiva, di un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a dieci anni. Tale beneficio non potrà comunque essere attribuito al personale che, per effetto di norme analoghe a quella prevista nel presente comma, abbia comunque fruito, anche presso le Amministrazioni di appartenenza, di avanzamenti di carriera o promozioni a qualifiche superiori, disposti a seguito di valutazione delle mansioni svolte.".
Note all'art. 12:
Comma 1:
- La legge 2l dicembre 1996, n. 665, reca: "Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale".
- Il testo degli articoi 30 e 33
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è il seguente:
"Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.".
"Art. 33 (Eccedenze di personale e mobilità collettiva). (
Art. 35 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'
art. 14 del decreto legislativo n. 470 del 1993 e dall'
art. 16 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'
art. 20 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'
art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1.
Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla
legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 4, comma 11 e l'art. 5, commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità sì intende raggiunto anche in caso di dichiarazione di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.
3. La comunicazione preventiva di cui all'
art. 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonchè del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte.
L'esame è diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente o nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della provincia o in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.
5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli
articoli 3 e
4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 30.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'
art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1988; n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.".
Note all'art. 13:
Comma 1:
- Il testo dell'
art. 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82 (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonchè per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia), modificato dalla
legge 13 febbraio 2001, n. 45, e modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 10 (Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione).
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri interessati, è istituita una commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione.
2-bis. La commissione centrale è composta da un Sottosegretario di Stato all'interno che la presiede, da due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I componenti della commissione diversi dal presidente sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che siano in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità organizzata, ma che non sono addetti ad uffici che svolgono attività di investigazione, di indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo.
2-ter. Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre alla proposta di cui all'art. 11, tutti gli atti e i provvedimenti comunque pervenuti alla commissione centrale, gli atti e i provvedimenti della commissione stessa, salvi gli estratti essenziali e le attività svolte per l'attuazione delle misure di protezione. Agli atti e ai provvedimenti della commissione, salvi gli estratti essenziali che devono essere comunicati a organi diversi da quelli preposti all'attuazione delle speciali misure di protezione, si applicano altresì le norme per la tenuta e la circolazione degli atti classificati, con classifica di segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto.
2-quater. Per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di istruttoria, la commissione centrale si avvale dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia. Per lo svolgimento dei compiti di istruttoria, la commissione può avvalersi anche del Servizio centrale di protezione di cui all'art. 14.
2-quinquies. Nei confronti dei provvedimenti della commissione centrale con cui vengono applicate le speciali misure di protezione, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'art. 13, comma 1, non è ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell'
art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell'
art. 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.
2-sexies. Nei confronti dei provvedimenti della commissione centrale con cui vengono modificate o revocate le speciali misure di protezione anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'art. 13, comma 1, l'ordinanza di sospensione cautelare emessa ai sensi dell'
art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell'
art. 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, ha efficacia non superiore a sei mesi. Con l'ordinanza il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la discussione di merito del ricorso che deve avvenire entro i
quattro mesi successivi; il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria. I termini processuali sono ridotti alla metà.
2-septies. Nel termine entro il quale può essere proposto il ricorso giurisdizionale ed in pendenza del medesimo il provvedimento di cui al comma 2-sexies rimane sospeso sino a contraria determinazione del giudice in sede cautelare o di merito.
2-octies. I magistrati componenti della commissione centrale non possono esercitare funzioni giudicanti nei procedimenti cui partecipano a qualsiasi titolo i soggetti nei cui confronti la commissione, con la loro partecipazione, ha deliberato sull'applicazione della misura di protezione.
2-nonies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono stabilite le modalità di corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti della commissione centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima commissione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato nella misura massima di 42.000 euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.".
Note all'art. 14:
Comma 1:
- L'
art. 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), introdotto dall'
art. 17, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, modificato dalla seguente legge, è il seguente:
"Art. 40-bis (Compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa). - 1. Per le amministrazioni pubbliche indicate all'art. 1, comma 2, i comitati di settore ed il Governo procedono a verifiche congiunte in merito alle implicazioni finanziarie complessive della contrattazione integrativa di comparto definendo metodologie e criteri di riscontro anche a campione sui contratti integrativi delle singole amministrazioni. Resta fermo quanto previsto dall'
art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Gli organi di controllo interno indicati all'art. 48, comma 6, inviano annualmente specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
3. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 3.
4. Tra gli enti pubblici non economici di cui all'
art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si intendono ricompresi anche quelli di cui all'art. 70, comma 4, del presente decreto legislativo."
Note all'art. 18:
Comma 1:
- Il testo dell'
art. 3, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della disciplina delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 3. Attività finanziabili. - 1. Sono ammissibili per:
a) interventi di sostegno su progetti o programmi di ricerca industriale, come definita all'art. 1, comma 2:
1) le attività svolte in ambito nazionale, sulla base di progetti autonomamente presentati da soggetti industriali, assimilati e associati;
2) le attività svolte nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, sulla base di progetti autonomamente presentati da soggetti industriali, assimilati e associati;
2-bis) le attività di assistenza a soggetti individuali, assimilati e associati ai fini della predisposizione di progetti da presentare nell'ambito degli interventi previsti da programmi dell'Unione europea;
3) le attività svolte sulla base di progetti predisposti in conformità a bandi emanati dal MURST per obiettivi specifici, da parte di soggetti industriali, assimilati e associati;
4) i contratti affidati da soggetti industriali e assimilati ad università, enti di ricerca, ENEA, ASI e fondazioni private che svolgono attività di ricerca;
b) altri interventi di sostegno su progetto o programma:
1) le attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio e comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d'avvio, su progetto o programma presentato anche da coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla nuova società;
c) interventi di sostegno all'occupazione nella ricerca industriale, come definita ai sensi dell'art. 1, comma 2, alla mobilità temporanea dei ricercatori e alla connessa diffusione delle tecnologie:
1) le assunzioni di titolari di diploma universitario, di diploma di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca per avviamento ad attività di ricerca, da parte di soggetti industriali e assimilati;
2) i distacchi temporanei di cui al comma 2;
3) l'alta formazione di ricercatori e tecnici di ricerca operanti nel settore industriale;
4) l'assunzione, da parte di soggetti industriali e assimilati, di oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, nonchè ad assegni di ricerca di cui all'
art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel caso il relativo programma di ricerca sia concordato con il medesimo soggetto industriale o assimilato;
d) interventi di sostegno ad infrastrutture, strutture e servizi per la ricerca industriale, come definita ai sensi dell'art. 1, comma 2, e per la diffusione delle tecnologie:
1) l'affidamento da parte di soggetti industriali e assimilati a laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, dei quali si sia accertata la qualificazione e l'idoneità, di studi e ricerche sui processi produttivi, di attività applicative dei risultati della ricerca, di formazione del personale tecnico per l'utilizzazione di nuove tecnologie, di prove e test sperimentali;
2) la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la delocalizzazione, il riorientamento, il recupero di competitività, la trasformazione, l'acquisizione di centri di ricerca, nonchè il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca di soggetti industriali e assimilati, con connesse attività di riqualificazione e formazione del personale.".
- Il testo dell'art. 9, commi 2 e 3, del citato
decreto legislativo n. 297/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 9 (Norme transitorie e finali). - (Omissis).
2. Restano valide fino alla scadenza, integrate per quanto necessario ai fini della gestione di tutti gli interventi di cui al presente decreto, le convenzioni in essere alla data di entrata in vigore in materia del presente decreto, affidate al MURST, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti di servizi, per le attività di cui all'art. 7, comma 1.
3. Entro il 31 dicembre 1999, il MURST assume la gestione diretta delle attività svolte in regime di convenzione dall'IMI (ora San Paolo-IMI), ovvero nell'ambito dei decreti di cui all'art. 6, comma 2, è deliberato l'affidamento di tali attività a terzi mediante appalti di servizi ai sensi della normativa vigente in materia. Alla scadenza del predetto termine, in caso di assunzione della gestione diretta, ovvero alla data di conclusione della procedura di appalto, è risolta di diritto la convenzione con l'Istituto mobiliare italiano (IMI), di cui all'
art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo che per la gestione dei contratti stipulati, nonchè per le attività istruttorie e gestionali di natura economico-finanaziaria, comprese la stipula e la gestione dei contratti, relativamente alle domande di agevolazione presentate fino alla data del 31 dicembre 1999 ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 11 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997, degli
articoli da 8 a 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, dell'
art. 11 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni limitatamente alle domande presentate nell'esercizio 1997, dell'
art. 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, con esclusivo riferimento all'esercizio 1998, nonchè per la completa dismissione della propria quota di partecipazione al capitale della società di ricerca istituite ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera d), della citata
legge n. 46 del 1982, e successive modificazioni.".
Note all'art. 19:
- L'
art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica) è il seguente:
"Art. 66. - Le Università, purchè non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati. L'esecuzione di tali contratti e convenzioni sarà affidata, di norma, ai dipartimenti o, qualora questi non siano costituiti, agli istituti o alle cliniche universitarie o a singoli docenti a tempo pieno.
I proventi delle prestazioni dei contratti e convenzioni di cui al comma precedente sono ripartiti secondo un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'Università, sulla base di uno schema predisposto, su proposta del Consiglio universitario nazionale, dal Ministro della pubblica istruzione.
Il personale docente e non docente che collabora a tali prestazioni può essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. In ogni caso la somma così erogata al personale non può superare il 50 per cento dei proventi globali delle prestazioni.
Il regolamento di cui al secondo comma determina la somma da destinare per spese di carattere generale sostenute dall'Università e i criteri per l'assegnazione al personale della somma di cui al terzo comma. Gli introiti rimanenti sono destinati ad acquisto di materiale didattico e scientifico e a spese di funzionamento dei dipartimenti, istituti o cliniche che hanno eseguito i contratti e le convenzioni.
Dai proventi globali derivanti dalle singole prestazioni e da ripartire con le modalità di cui al precedente secondo comma vanno in ogni caso previamente detratte le spese sostenute dall'Università per l'espletamento delle prestazioni medesime.
I proventi derivati dall'attività di cui al comma precedente costituiscono entrate del bilancio dell'Università".
- Si riporta il testo dell'
art. 4, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica):
"5. La materia di cui all'
art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è rimessa all'autonoma determinazione degli atenei, che possono disapplicare la predetta norma dalla data di entrata in vigore di specifiche disposizioni da essi emanate".
- Il
comma 1-bis dell'art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica) è il seguente:
"1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai finanziamenti che vengono erogati dal Ministero degli affari esteri, ai sensi degli
articoli 7 e
18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'
art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, salvo quanto disposto dall'
art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Ai soggetti sopra indicati potranno essere concessi anticipi nella misura del 50 per cento del valore complessivo del progetto nel primo anno, seguiti da anticipi del 40 per cento negli anni successivi.".
Note all'art. 20:
- La
legge 29 ottobre 1984, n. 720 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1984, n. 298, concerne "Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.".
Note all'art. 21:
- Il
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1999, n. 201 prevede "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori.".
- Si riporta il testo degli articoli 4, 5, 6 e 11 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997 (Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata):
"Art. 4. - 1. La domanda di finanziamento per lo sviluppo di progetti di ricerca deve essere presentata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (di seguito denominato MURST), Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca, dai soggetti indicati all'art. 3 del presente decreto. La domanda deve essere redatta secondo lo schema ufficiale predisposto dal MURST.
2. La domanda dovrà evidenziare, oltre agli obiettivi intermedi e finali del progetto, i seguenti elementi informativi:
a) l'interesse industriale all'esecuzione del progetto, in relazione all'impatto economico-occupazionale dei risultati perseguiti, con descrizione del mercato di riferimento;
b) il carattere di addizionalità del progetto rispetto alla ordinaria attività di ricerca dell'impresa.
Tale elemento è presunto per i progetti presentati da Piccole e Medie Imprese così come definite dalle norme transitorie e finali del presente decreto;
c) la capacità tecnico-scientifica ad assicurare la corretta esecuzione delle attività di ricerca;
d) la ripartizione e la relativa valorizzazione delle attività rientranti, rispettivamente, nelle tipologie di cui ai punti a) e b) dell'art. 2 del presente decreto.
3. Saranno considerate non ammissibili le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1, che risultino morosi su operazioni di finanziamento a valere sul FSRA o nei confronti del MURST, ovvero sottoposti a procedure concorsuali. Il Dipartimento comunica direttamente al proponente l'inammissibilità della domanda, evidenziandone le motivazioni.
4. La domanda di finanziamento dovrà essere accompagnata dalla certificazione da parte del Presidente
del collegio sindacale della rispondenza dei dati ufficiali dell'ultimo bilancio approvato ai parametri indicati in allegato 1. Per le società che a termine di legge non dispongono di tale organo di controllo, la stessa certificazione verrà rilasciata dal responsabile legale.
Per i soggetti richiedenti di recente costituzione, che non dispongono ancora di un conto economico su base annuale, nonchè per i soggetti richiedenti che successivamente all'approvazione dell'ultimo bilancio siano stati interessati da operazioni di fusione, scissione o altre modifiche sostanziali dell'assetto aziendale - delle quali gli stessi sono tenuti a dare immediata comunicazione e documentazione al Ministero - la certificazione della rispondenza potrà essere effettuata sul solo parametro di
congruenza fra il capitale netto e il costo del progetto.
Per i progetti di ricerca presentati da società di ricerca di cui all'art. 3, lettera d) del presente decreto, centri di ricerca industriale di cui all'art. 3, lettera e) del presente decreto e istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale di cui all'art. 3, lettera g) del presente decreto, la certificazione della rispondenza del parametro di onerosità della posizione finanziaria (oltre che del rapporto dell'indebitamento finanziario netto rispetto al fatturato) deve, almeno, riguardare la società indicata per lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca.
5. Il Ministero, previa verifica della regolarità della documentazione presentata, trasmette il progetto, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, al Comitato tecnico scientifico di cui all'
art. 7 della legge n. 46 del 1982 (di seguito denominato CTS), per la preselezione di cui al predetto art. 7, comma 2, e all'istituto gestore del Fondo speciale per la ricerca applicata (di seguito denominato istituto gestore), per l'istruttoria tecnico-economica e il giudizio di cui al medesimo art. 7, comma 1.
6. Il CTS, che si riunisce con cadenza almeno mensile, valuta il progetto, avvalendosi di un esperto di settore individuato nell'ambito dello specifico albo ministeriale, sulla base dei dati dichiarati dall'impresa e sotto i seguenti profili:
a) effetto addizionale generato dall'intervento richiesto;
b) novità e originalità delle conoscenze acquisibili;
c) utilità delle medesime conoscenze per innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la competitività e favoriscano lo sviluppo;
d) conformità agli indirizzi generali sulla ricerca applicata.
Al fine di acquisire eventuali ulteriori elementi, il CTS, sempre avvalendosi del proprio esperto, può attivare un contraddittorio con il soggetto proponente. Il contraddittorio è obbligatorio per i progetti il cui costo sia superiore ai 35 miliardi di lire.
7. L'istituto gestore, entro sessanta giorni dalla trasmissione del progetto, invia al Ministero l'esito di una preliminare istruttoria tecnico-economica, verificando:
a) l'assenza di altri finanziamenti a valere sul fondo a favore del progetto, nonchè delle condizioni di cui al comma 3;
b) la congruità delle risorse finanziarie in ordine alla realizzazione del progetto;
c) l'attendibilità delle ricadute economico-occupazionali del progetto indicate dal proponente.
8. Decorso il termine di cui al comma 7, in assenza di comunicazioni da parte dell'istituto gestore, si intende che l'istruttoria non abbia evidenziato elementi ostativi per la deliberazione del Ministero.
9. Il CTS, preso atto delle valutazioni dell'istituto gestore, entro la prima riunione successiva alla comunicazione delle stesse, si esprime sul progetto; in caso positivo propone al Ministero l'ammissione del progetto stesso agli interventi del fondo.
10. Il CTS, inoltre, nel formulare la proposta di finanziamento, indica le forme e le misure dell'intervento sulla base dei seguenti criteri generali:
A) per quanto riguarda le attività di sviluppo precompetitive, il finanziamento non può eccedere il 25%, in Equivalente Sovvenzione Lorda (di seguito definita ESL), del costo giudicato ammissibile delle attività stesse, e viene concesso nelle seguenti forme:
10% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa;
70% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato.
B) per quanto riguarda le attività di ricerca industriale, il finanziamento non può eccedere il 50%, in ESL del costo giudicato ammissibile delle attività stesse, e viene concesso nelle seguenti forme:
25% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa;
70% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato.
C) il finanziamento avviene in un periodo compreso tra i dieci e i quindici anni. La durata è comprensiva di un periodo di preammortamento e utilizzo fino a un massimo di 5 anni.
D) per i progetti le cui attività interessano al contempo la ricerca industriale e le attività di sviluppo precompetitive, il finanziamento non può eccedere il 35%, in ESL, del costo giudicato ammissibile delle attività stesse, e viene concesso nelle seguenti forme:
20% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa;
60% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato.
E) per entrambe le tipologie di attività, possono essere concesse le seguenti ulteriori agevolazioni, nella forma del contributo nella spesa, e nelle sottoelencate percentuali sui costi ammissibili:
1) 10% per progetti di ricerca presentati da Piccole e Medie Imprese, così come definite nelle norme transitorie e finali del presente decreto;
2) 10% per le attività di ricerca da svolgere nelle regioni di cui all'art. 92, paragr. 3, lettera a) del Trattato CE, indicate nelle norme transitorie e finali del presente decreto;
3) 5% per le attività di ricerca da svolgere nelle regioni di cui all'art. 92, paragr. 3, lettera c) del Trattato CE, indicate nelle norme transitorie e finali del presente decreto;
4) 15% per i progetti che rientrano negli ambiti specifici di ricerca inseriti nel programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo tecnologico in corso alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
5) 10% per i progetti di ricerca svolti in cooperazione con uno o più partners di altri Stati membri della UE, semprechè non vi siano legami tra l'impresa richiedente e il partner estero;
6) 10% per i progetti svolti in cooperazione tra imprese, enti pubblici di ricerca e/o Università;
F) L'intervento aggiuntivo non può comunque eccedere il 25%, in ESL, del costo ammissibile del progetto. In tal caso, la percentuale dell'intervento nella forma del credito agevolato è ridotta, per entrambe le tipologie di attività, al 45%.
11. Sono considerati ammissibili i seguenti costi:
1) spese di personale (ricercatori, tecnici, e altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca);
2) costo delle strumentazioni da utilizzare esclusivamente e in forma permanente (salvo in caso di cessione a condizioni commerciali) per l'attività di ricerca;
3) costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, ecc.;
4) spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca, quantificabili anche in misura forfettizzata rispetto al costo del personale;
5) altri costi d'esercizio (ad es; costo dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attività di ricerca.
12. Il progetto non è finanziabile se presenta commesse di ricerca al di fuori di Stati membri dell'Unione Europea superiori al 20% del costo totale.
13. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede, con proprio decreto, ad aggionare periodicamente le percentuali di intervento per i finanziamenti di cui al presente comma in funzione dell'andamento dei tassi di interesse, dandone comunicazione all'Unione Europea.
14. Il Ministero, sulla base della proposta del CTS, decreta l'ammissione del progetto al finanziamento, subordinando l'inizio dell'erogazione alla stipula del contratto e all'assenza di rilievi da parte dell'istituto gestore e dell'esperto di cui al comma 6 in relazione alle attività di cui al comma 17. Per i progetti ammessi al finanziamento, i relativi costi decorrono dalla data di adozione del decreto del Ministro, e comunque dal novantesimo giorno dalla data di presentazione degli stessi. Il decreto è trasmesso all'istituto gestore per la stipula del contratto.
15. I progetti il cui costo superi i 25 milioni di ECU, beneficianti di un aiuto superiore ai 5 milioni di ECU, in Equivalente sovvenzione lorda, sono notificati alla Commissione Europea, secondo quanto previsto al punto 4 della Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/C 45/06 (G.U.C.E. n. 45/5 del 17 febbraio 1996), e, comunque, secondo quanto previsto da specifici regimi settoriali.
16. La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro, a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lotta alla criminalità organizzata. Ove il contratto non venga stipulato entro i termini previsti per inadempienza del soggetto proponente, l'istituto gestore segnala al Ministero le motivazioni per l'adozione delle relative determinazioni.
17. Il contratto determina un primo stato di avanzamento al termine del quale, in assenza di rilievi da parte dell'esperto di cui al comma 6 e dell'istituto gestore, ha inizio l'erogazione del finanziamento. Qualora l'esperto, sotto il profilo scientifico, e l'istituto gestore, sotto l'aspetto economico, verifichino elementi
che contraddicano i dati e gli obiettivi del progetto, ne formulano rilievi al MURST, che potrà acquisire in merito il parere del CTS e, se del caso, revocare il finaziamento.
In tale ultima fattispecie, l'istituto gestore del Fondo procederà alla verifica delle attività eseguite: in assenza di cause imputabili al contraente, spetta il pagamento della parte dell'attività eseguita, in proporzione al finanziamento concesso.
18. Ove non intervenga l'interruzione o revoca entro i termini predetti, il contratto si svolge secondo prestabiliti stati di avanzamento, alle positive verifiche tecnico-contabili dei quali effettuate dall'istituto gestore e dall'esperto di cui al comma 6 - è subordinata la relativa erogazione contrattuale. Nel caso in cui, nell'ulteriore corso delle attività contrattuali, il contraente risulti moroso su operazioni di finanziamento ai sensi della
legge n. 46 del 1982 (9), e successive integrazioni, o della
legge n. 346 del 1988 (9), ovvero in procedura concorsuale, il MURST, anche su proposta dell'Istituto gestore, si pronuncia in merito alla interruzione, revoca o vigenza dell'intervento.
19. Annualmente, l'istituto gestore del Fondo riferisce al MURST, con specifica relazione, circa l'andamento complessivo dei progetti finanziati. Tutti i risultati delle verifiche e delle valutazioni sono notificati al CTS. Essi sono, inoltre, raccolti in una apposita anagrafe presso il MURST. Le informazioni relative ai progetti completati sono accessibili al pubblico, nel rispetto del segreto industriale".
"Art. 5. - 1. Il Fondo speciale ricerca applicata finanzia le attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca, di età non superiore ai 32 anni, ai fini del potenziamento del sistema economico tramite l'efficace preparazione di risorse umane altamente qualificate nei settori della ricerca e dello sviluppo, con particolare riferimento al mondo produttivo e con l'obiettivo di favorire, tra l'altro, la massima competitività internazionale dei settori interessati.
2. I progetti possono essere presentati contestualmente ad un progetto di ricerca ovvero in forma autonoma.
3. Le attività di formazione professionale, finalizzate all'apprendimento e non a scopi di produzione industriale, sono proposte e gestite dai soggetti ammissibili ai benefici del Fondo, che devono avvalersi a tal fine delle strutture universitarie, pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali, e/o delle società di ricerca costituite con i mezzi del Fondo.
4. Al fine di consentire al personale in formazione l'acquisizione di una adeguata preparazione teorica e professionale, le attività di formazione devono avere per oggetto sia le esperienze operative in ambiti scientifici, tecnologici ed industriali, sia l'approfondimento delle conoscenze specialistiche nelle discipline specifiche inerenti le attività di ricerca. In relazione ai livelli di maggiore qualificazione, le attività di formazione devono riguardare, altresì, l'apprendimento delle conoscenze in materia di programmazione, gestione strategica, valutazione ed organizzazione operativa di progetti di ricerca applicata.
5. Sono finanziabili le seguenti spese, anche se sostenute all'estero:
a) la preparazione e la gestione delle attività di formazione, ivi comprese le spese relative alle risorse umane e strumentali impiegate;
b) il costo del personale in formazione e le spese di soggiorno e di spostamento attinenti l'attività di formazione;
c) la completa copertura assicurativa del personale, ivi compresi i rischi di infortunio, che deve essere effettuata a carico del proponente.
6. Gli interventi a favore dei progetti di formazione autonomamente presentati dalle imprese sono concessi, nella forma del contributo nella spesa, per un ammontare pari all'80% del costo ammissibile.
7. Per le modalità di selezione e gestione di progetti si applicano le stesse procedure indicate all'art. 4 del presente decreto.
8. I soggetti destinatari di finanziamenti per attività di formazione devono documentare i risultati finali delle stesse fornendo, per ciascun partecipante alle attività di formazione professionale, apposita scheda di valutazione, sottoscritta dal responsabile del progetto di formazione, sulle attività svolte e sul livello di qualificazione conseguito".
"Art. 6. - 1. La domanda di finanziamento per lo sviluppo di progetti di ricerca nel campo della cooperazione internazionale, redatta secondo lo schema ufficiale definito dal MURST, deve essere presentata al MURST stesso - Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca, ai fini del riconoscimento di validità nell'ambito di accordi governativi di cooperazione con Stati esteri.
2. Il Dipartimento sviluppa la preliminare attività istruttoria, al fine di valutare la rispondenza dei progetti alle finalità delle predette iniziative.
Dell'avvio dell'istruttoria il Dipartimento dà comunicazione al soggetto interessato, indicando l'ufficio competente e il funzionario responsabile.
3. Ottenuta la approvazione degli organismi internazionali competenti, il progetto viene sottoposto all'esame della Commissione tecnico consultiva, la quale opera in forma integrata con il Comitato tecnico scientifico
ex art. 7 della legge n. 46 del 1982, e segue la procedura indicata all'art. 4 del presente decreto.
4. Gli interventi sono concessi nella forma del contributo nella spesa, secondo le intensità massime
stabilite dalla Unione Europea relativamente alle diverse tipologie di attività, di cui all'art. 4, comma 10, del presente decreto.
5. Ai fini della gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, il MURST segue lo stato di avanzamento delle attività contrattuali dei progetti"
"Art. 11. - 1. I progetti di costo superiore ai 10 miliardi di lire sono finanziabili anche a valere sulla
legge n. 346 del 1988 e sono comunque soggetti alla procedura descritta all'art. 4 del presente decreto. Il soggetto proponente richiede, in sede di presentazione del progetto, il finanziamento ai sensi della
legge n. 346 del 1988, indicando, quale ente finanziatore, uno degli istituti a tali fini convenzionati con il MURST. Lo stesso istituto assicurerà la stipula e la gestione del contratto.
2. Per i progetti ammessi al finanziamento a valere sulla
legge n. 346 del 1988, l'esito positivo dell'esame da parte del CTS è comunicato all'Istituto finanziatore, che può sviluppare una ulteriore istruttoria economico-finanziaria secondo propri criteri, fissando le condizioni e le garanzie ritenute necessane per la concessione del finanziamento stesso. La formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto deve pervenire al MURST entro 90 giorni dalla data di comunicazione all'istituto finanziatore, da parte del Ministero stesso, dell'esito positivo dell'esame.
3. I progetti sono finanziati secondo le modalità di cui al comma 10 dell'art. 4 del presente titolo, salvo che il finanziamento nella forma del credito agevolato è concesso nella forma del contributo in conto interessi pari al 50% delle spese giudicate ammissibili per le attività di sviluppo precompetitive e al 55% delle spese giudicate ammissibili per le attività di ricerca industriale.
4. Per i progetti le cui attività interessano al contempo la ricerca industriale e le attività di sviluppo precompetitive, il finanziamento non può eccedere il 35%, in ESL, del costo giudicato ammissibile delle attività stesse, e viene concesso nelle seguenti forme:
20% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa;
45% dei costi riconosciuti nella forma del contributo in conto interessi.
5. Per entrambe le tipologie di attività di cui all'art. 2 del presente titolo, si applicano le maggiorazioni di cui all'art. 4, comma 10, lettera E), del presente decreto. L'intervento aggiuntivo non può comunque eccedere il 25%, in ESL, del costo ammissibile del progetto. In tal caso, la percentuale del contributo in conto interessi è ridotta al 25% per le attività di sviluppo precompetitive e al 30% per le attività di ricerca industriale.
6. I finanziamenti avranno una durata massima di dieci anni, comprensiva di un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a quattro anni. Il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, risultante a carico dell'impresa, è pari al 15% del tasso di riferimento applicato al finanziamento.
7. Il contratto si svolge secondo prestabiliti stati di avanzamento, alle positive verifiche dei quali - effettuate dall'istituto finanziatore e dall'esperto di cui al comma 6 dell'art. 4 del presente decreto - è subordinata l'erogazione del finanziamento e del relativo contributo a valere sulla
legge n. 346 del 1988. L'istituto finanziatore comunica, entro 30 giorni, l'esito positivo di tali verifiche all'istituto gestore che provvede, nei successivi 30 giorni, all'erogazione della quota di contributo nella spesa".
- La
legge 17 febbraio 1982, n. 46 concerne: "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale".
- Si riporta il testo del
comma 4, dell'art. 6 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297:
"4. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emana apposite direttive per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 tra gli interventi di cui all'art. 3 e per l'attivazione degli strumenti di cui all'art. 4.".
Note all'art. 22:
- Il
comma 10, dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402 (Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario) convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 gennaio 2002, n. 1, è il seguente:
"10. I diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alla
legge 26 febbraio 1999, n. 42, e
legge 10 agosto 2000, n. 251, e i diplomi di assistente sociale sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica attivati dalle università.
All'
art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, alla lettera a), dopo la parola: "architettura sono inserite le seguenti: "ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie ".
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2000, n. 2, prevede: "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei".
Note all'art. 24:
Comma 1:
- Il testo dell'
art. 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 (Norme sui passaporti), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 3. Non possono ottenere il passaporto:
a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di
affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare;
b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio;
c) omissis;
d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, semprechè la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2
di arresto;
e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli
articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
f) omissis;
g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1 gennaio dell'anno in cui compiono il 20o anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.".
Comma 2:
- Il testo dell'art. 17 della citata
legge n. 1185/1967, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 17. - Il passaporto ordinario è valido per dieci anni. Esso può essere dichiarato valido per un periodo più breve a norma delle disposizioni in vigore o su domanda dell'interessato.
Nei casi di rimpatrio consolare il passaporto può essere rilasciato anche per il solo viaggio di rimpatrio.
Il passaporto ordinario, qualora rilasciato per un periodo inferiore a dieci anni, può essere rinnovato, anche prima della scadenza, per periodi complessivamente non superiori a dieci anni dalla data del rilascio.
(Comma abrogato).".
Nota all'art. 28:
- Il
decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante "Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettrere a), d) e h), della
legge 28 dicembre 1995, n. 549", è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1998, si riporta testo del numero 4 dell'allegato D, come, modificato dalla presente legge:
Allegato D PROVVEDIMENTI DI RIORGANIZZAZIONE D'INTERESSE DELL'ESERCITO
Note all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'
art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica) convertito in legge, con modificazioni, con
legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dalla presente legge:
"Art. 5 (Disposizioni varie di contenimento). - 1.
È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'
art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore del presente decreto e di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto con quelle di cui al presente comma. Per l'attuazione dei programmi URBAN cofinanziati dall'Unione europea l'anticipazione sui contratti suddetti non può superare la somma complessiva del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione dell'appalto.
1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai finanziamenti che vengono erogati dal Ministero degli affari esteri, ai sensi degli
articoli 7 e
18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'
art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, salvo quanto disposto dall'
art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Ai soggetti sopra indicati potranno essere concessi anticipi nella misura del 50 per cento del valore complessivo del progetto nel primo anno, seguiti da anticipi del 40 per cento negli anni successivi.
1-ter. Il divieto di cui al comma 1 non si applica per gli acquisti eseguiti all'estero dall'Amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da ditte straniere. Per tali acquisti possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.".
Note all'art. 31:
- La
legge 14 novembre 2000, n. 331, recante "Norme per l'istituzione del servizio militare professionale", è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2000; si riporta il testo dell'art. 3, commi 1 e 4:
"Art. 3 (Trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, corredato dai pareri previsti dalla legge, un decreto legislativo per disciplinare la graduale sostituzione,
entro sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dal medesimo decreto legislativo, dei militari, in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa. Il decreto legislativo sarà informato ai seguenti principi e criteri direttivi;
(Omissis).
4. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive al medesimo decreto legislativo, nel rispetto delle modalità e dei principi e criteri direttivi indicati nel medesimo comma 1.".
- Il
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante "Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'
art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331", è
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001.
Note all'art. 35:
Comma 1:
- Il testo dell'
art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313 (Disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza), convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 luglio 1994, n. 460, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 1 (Pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza). - 1. I fondi di contabilità speciale a disposizione delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza, nonchè le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli enti militari, degli uffici o reparti della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e dei comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o del Cassiere del Ministero dell'interno, comunque destinati a servizi e finalità di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica, al rimborso delle spese
anticipate dai comuni per l'organizzazione delle consultazioni elettorali, nonchè al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, non sono soggetti ad esecuzione forzata, salvo che per i casi previsti dal capo V del titolo VI del libro I del
codice civile, nonchè dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.".
Note all'art. 36:
Comma 1:
- Il testo dell'
art. 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 (Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 12. - 1. Nella prima applicazione del presente decreto, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2000 al 31 dicembre 2004, le aliquote di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti sono fissate, in deroga a quanto previsto dall'
art. 24-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a) del presente decreto, nel settanta per cento per il concorso di cui al medesimo art. 24-quater, comma 1, lettera a), e nel trenta per cento per quello di cui alla successiva lettera b).
2. I concorsi di cui al comma 1 sono indetti annualmente per tutti i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno. Per i concorsi da espletarsi per i posti disponibili al 31 dicembre 2000, l'Amministrazione è autorizzata ad articolare i corsi di formazione secondo la ricettività degli istituti di istruzione, tenendo conto del numero degli ammessi ai corsi medesimi, fatta salva la decorrenza economica della nomina a vice sovrintendente dalla data di conclusione del primo corso di formazione relativo al concorso per titoli.
3. Ai fini dell'espletamento del concorso per titoli di cui all'art. 24-quater, lettera a), indicato nel comma 1, relativamente ai posti disponibili al 31 dicembre 2000, è ammesso a partecipare al concorso medesimo il personale con la qualifica di assistente capo, secondo l'ordine di anzianità nella qualifica alla stessa data, in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso, aumentato del trenta per cento.
4. Per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 24-quater e
24-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall'art. 2, comma 1, del presente decreto.".
Nota all'art. 40:
Comma 1:
- La
legge 27 marzo 2001, n. 97 reca: "Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche".
Nota all'art. 44:
- Si riporta di seguito il testo degli
articoli 46,
47 e
48 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, percezione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza):
"Art. 46 (Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili). - 1. La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, II, IV e V previste dall'art. 14, di cui devono essere provviste le navi mercantili a norma della
legge 16 giugno 1939, n. 1045, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario dell'armatore. Essa deve precisare il nome o il numero del natante, nonchè il luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione della nave per la quale viene rilasciata; inoltre deve essere vistata dal medico di porto del luogo ove trovasi il natante.
2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devo essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene per il proprio discarico e trasmette l'altra al medico di porto, annotandovi la dicitura: "spedita il giorno..... .
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.
4. Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave è consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.
5. Il registro di cui al comma 4 è vidimato e firmato in ciascuna pagina dal medico di porto del luogo ove è iscritta la nave.
6. Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.".
"Art. 47 (Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro). - 1. La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste dall'art. 14, di cui devono essere provviste le aziende industriali, commerciali ed agricole, a norma del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle disposizioni previste dal decreto medesimo, dal medico fiduciario dell'azienda. Essa deve precisare il nome dell'azienda ed il luogo ove è ubicato il cantiere per il quale è rilasciata, nonchè il numero dei lavoratori addetti; inoltre deve essere vistata dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione il cantiere è ubicato.
2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, che ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra alla competente unità sanitaria locale apponendovi la dicitura: "spedita il giorno.... .
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo è punito cona la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.
4. Il titolare dell'azienda o il medico del cantiere o, in mancanza, l'infermiere addetto o il capo cantiere è consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.
5. Il registro di cui al comma 4 è vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione l'azienda ha sede. Esso deve essere conservato per la durata di due anni dal giorno dell'ultima registrazione.".
"Art. 48 (Approvvigionamento per le necessità di pronto soccorso). - 1. Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazioni, previste negli articoli 46 e 47, il Ministero della sanità può rilasciare autorizzazione, indicando la persona responsabile della custodia e dell'utilizzazione, alla detenzione di dette preparazioni, per finalità di pronto soccorso a favore di equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei o di comunità anche non di lavoro, di carattere temporaneo.
2. L'autorizzazione deve indicare i limiti quantitativi, in misura corrispondente alle esigenze mediamente calcolabili, nonchè le disposizioni che gli interessati sono tenuti ad osservare.".
Note all'art. 45:
- La
legge 7 giugno 2000, n. 150 concerne la "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni".
- Si riporta di seguito il testo dell'
art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
Nota all'art. 47:
- Si riporta di seguito il testo dell'
art. 1, comma 93 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica":
"93. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti eventualmente gli altri Ministri competenti, possono essere concessi in uso perpetuo e gratuito alle università, con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico delle stesse, gli immobili dello Stato liberi.".
Nota all'art. 49:
- Si riporta di seguito il testo dell'
art. 3, comma 1 della legge 28 marzo 2001, n. 145:
"1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione e del Protocollo di cui all'art. 1.".
Nota all'art. 50:
- Si riporta di seguito il testo dell'
art. 27, commi 1 e
2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'
art. 3 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2001, n. 317, come ulteriormente modificato dalle presente legge:
"Art. 27 (Istituzione del Ministero delle attività produttive). - 1. È istituito il Ministero delle attività produttive.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e mercati, prodotti agroindustriali, salvo quanto stabilito dall'art. 33, comma 3, lettera b), turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, politiche per i consumatori, con eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari, commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo.".
Nota all'art. 52:
- La
legge 10 agosto 1950, n. 648 concerne "Riordino delle pensioni di guerra". La tabella A), ad essa allegata, individua, ripartendole in 8 categorie, le diverse lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile. La tabella B), ad essa allegata, individua le diverse lesioni ed infermità che danno diritto ad indennità per una volta soltanto.
Nota all'art. 54:
- L'
art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta), come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 15 (Testo unico). - 1. Al fine di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
d) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;
f) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel testo unico.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio dei Ministri ed è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti commissioni parlamentari permanenti, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.
3. Entro due anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le modalità di cui al comma 2, disposizioni correttive del testo unico.".