DECRETO LEGISLATIVO

Riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Numero 269 Anno 1993 GU 03.08.1993 Codice 093G0341

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-30;269

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Natura e finalita'

Comma 2

Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti nazionali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, e perseguono finalita' di ricerca nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari, insieme con prestazioni di ricovero e cura.


Gli istituti hanno personalita' giuridica di diritto pubblico o di diritto privato.


Le strutture ed i presidi ospedalieri degli istituti sono qualificati ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione e assoggettati alla disciplina per questi prevista, compatibilmente con le finalita' peculiari di ciascun istituto.


Gli istituti forniscono agli organi ed enti del Servizio sanitario nazionale il supporto tecnico ed operativo per l'esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale in materia di ricerca sanitaria, nonche' di formazione continua del personale.


Art. 2

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Comma 1

Competenze statali

Comma 2

I provvedimenti di cui alla lettera a) del comma 1, sono emanati sentiti il Ministro del tesoro, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. ((1))


E' fatta salva l'autonomia giuridico-amministrativa degli Istituti con personalita' giuridica di diritto privato.

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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale con sentenza 19-25 luglio 1994, n. 338 (G.U. 1a s.s. 3/8/1994, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 (Riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella parte in cui non prevede che per il riconoscimento del carattere scientifico degli istituti e la relativa revoca e' sentita la regione interessata".


Art. 3

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Comma 1

Organizzazione

Comma 2

Sono organi degli istituti con personalita' giuridica di diritto pubblico:
1) il consiglio di amministrazione;
2) il direttore generale;
3) il collegio dei revisori;
4) il comitato tecnico scientifico.


Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, modalita' di nomina, composizione, durata, attribuzioni e funzionamento degli organi. Con lo stesso decreto sono disciplinate, altresi', le modalita' di nomina del Direttore scientifico e le rela-
tive attribuzioni. ((1))


Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per gli organi di cui al comma 1, numeri 2) e 3).

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AGGIORNAMENTO (1)
La corte costituzionale con sentenza 19-25 luglio 1994, n. 338 (G.U. 1a s.s. 3/8/1994, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, dello stesso decreto legislativo, nella parte in cui non prevede che del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori degli istituti di ricovero e cura con personalita' giuridica di diritto pubblico fanno parte, rispettivamente, due rappresentanti ed un rappresentante della regione ".


Art. 4

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Comma 1

Personale

Comma 2

Il rapporto di lavoro del personale degli Istituti di diritto pubblico e' disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.


Ai concorsi per l'assunzione negli istituti si applica il regolamento previsto dall'art.18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.


Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dall'emanazione del regolamento di cui al comma 1, la predetta disciplina viene adeguata - limitatamente al personale addetto alla ricerca - con particolare riguardo ai titoli specifici per la partecipazione ai concorsi, al numero e alla tipologia delle prove di esame, alla nomina e alla composizione delle commissioni esaminatrici.


Ai fini delle assunzioni negli Istituti di diritto privato si applicano i requisiti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.


Art. 5

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Comma 1

Patrimonio e contabilita'

Comma 2

Al patrimonio e alla contabilita' degli istituti si applicano le disposizioni previste per le aziende ospedaliere dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.


Gli istituti con personalita' giuridica di diritto privato adottano bilanci e ogni altro documento contabile separati per ogni singolo presidio e, in ogni caso, distinti da quelli delle fondazioni o di altri soggetti di cui facciano parte.


Le donazioni a favore degli istituti, che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalita' sanitarie, sono esenti dalle imposte di donazione, ipotecarie e catastali.


Art. 6

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Comma 1

Ricerca di base e finalizzata. Finanziamento

Comma 2

L'attivita' scientifica di base degli Istituti e' diretta a sviluppare le conoscenze in settori specifici della biomedicina e della sanita' pubblica.


I progetti di ricerca finalizzata tendono al raggiungimento di particolari obiettivi.


La ricerca scientifica svolta dagli istituti e' finanziata con stanziamenti previsti dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ((. . .)) e con entrate assicurate dalle regioni e da altri organismi.


Il finanziamento dell'attivita' scientifica di cui al comma 1 e' disposto dal Ministero della sanita', mediante l'erogazione di fondi, anche su base pluriennale.


L'attivita' di assistenza sanitaria svolta dagli istituti e' finanziata dalla regione competente per territorio, sulla base delle disposizioni sugli ospedali di rilievo nazionale e di alta specialita' di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.


Art. 7

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Comma 1

Norme finali

Comma 2

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, alla revisione dei riconoscimenti gia' attribuiti con particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale in ordine alle priorita' di ricerca.


((


I membri del consiglio di amministrazione degli istituti con personalita' giuridica di diritto pubblico, nonche' i commissari straordinari in carica alla data del 15 novembre 1996 e quelli eventualmente nominati in loro sostituzione, sono prorogati fino all'insediamento del direttore generale e del nuovo consiglio di amministrazione e comunque non oltre il 30 giugno 1997.


))


Fermo restando il disposto di cui all'art. 4, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'attivita' di ricerca dell'ospedale Bambino Gesu' appartenente alla Santa Sede, e' disciplinata, limitatamente al periodo del riconoscimento quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, secondo le modalita' previste dal presente decreto per gli istituti di ricovero e cura aventi personalita' giuridica pubblica.


Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto "G. Gaslini" di Genova di cui all'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617.


Ai concorsi in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e nell'art. 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.


Gli istituti, entro novanta giorni dalla emanazione del decreto previsto dall'art. 2, comma 3, adeguano i propri statuti e regolamenti. Decorso tale termine, il Ministro della sanita' provvede in via sostitutiva.


Il parere o l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ove previsti dal presente decreto, sono resi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, i provvedimenti relativi sono, comunque, adottati.


Art. 8

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Comma 1

Abrogazioni