DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ordinamento, controllo e finanziamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (art. 42, settimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833).

Numero 617 Anno 1980 GU 07.10.1980 Codice 080U0617

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-07-31;617

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 10:41:52

Art. 1

#

Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Le disposizioni dettate dal presente decreto si applicano agli istituti che, sulla base di programmi di ricerca definiti ai sensi degli articoli 22 e seguenti, svolgano prestazioni di ricovero e cura connesse a specifiche attivita' di ricerca scientifica biomedica. ((2))


---------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.


Comma 3

Titolo I - ORDINAMENTO DEGLI ISTITUTI DI DIRITTO PUBBLICO

Art. 2

#

Comma 1

L'ordinamento interno degli istituti con personalita' giuridica di diritto pubblico e' disciplinato, per quanto non previsto dal presente decreto, dallo statuto adottato dal consiglio di amministrazione in conformita' ai criteri generali indicati dal Ministro della sanita'.
Sono organi degli istituti con personalita' giuridica di diritto pubblico: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori, il comitato tecnico-scientifico. ((2))


---------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.


Art. 3

#

Comma 1

Il consiglio di amministrazione e' composto da:
1) il presidente dell'istituto, nominato a norma dell'art. 7, che lo presiede;
2) un membro designato dal Ministero della sanita';
3) un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione;
4) un membro designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
5) un membro designato dal Ministro per la ricerca scientifica;
6) due rappresentanti della regione in cui ha sede l'istituto;
7) un rappresentante dell'unita' sanitaria locale nel cui territorio e' ubicato lo stabilimento ospedaliero dell'istituto;
8) due rappresentanti degli originari interessi, previsti dagli statuti, diversi da quelli di cui ai numeri precedenti, individuati ai sensi del successivo art. 41.In mancanza di essi subentrano due rappresentanti del comune dove ha sede l'istituto, di cui uno eletto dalla minoranza.
L'attuale composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto "G. Gaslini" di Genova e' integrata con un rappresentante della regione e con uno dell'unita' sanitaria locale nel cui territorio e' ubicato lo stabilimento ospedaliero dell'istituto. ((2))


---------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.


Art. 4

#

Comma 1

Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro della sanita', dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
Il Ministro della sanita', nel richiedere agli organi ed agli enti interessati le designazioni di rispettiva competenza, fissa un termine non superiore a quarantacinque giorni, scaduto inutilmente il quale, procede alla nomina, sempre che siano stati designati almeno due terzi dai componenti, salvo le successive integrazioni. ((2))


---------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.


Art. 5

#

Comma 1

Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno mensilmente ovvero su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
Per la validita' delle sedute e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dallo statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; per le deliberazioni concernenti modifiche statutarie, e' richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
Partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione, con voto consultivo, i direttori scientifici, il sovrintendente sanitario e, in mancanza, il direttore sanitario, nonche' il segretario generale.
Il segretario generale svolge le funzioni di segretario.
Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il vice presidente, il quale esercita le funzioni di presidente in caso di sua assenza o di impedimento. ((2))


---------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.


Art. 6

#

Comma 1

Il consiglio di amministrazione puo' essere sciolto, con decreto del Ministro della sanita' sentita la regione interessata, nel caso di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti o di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative o statutarie.
Con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'istituto.
Il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito nel termine di sei mesi dalla data del decreto di scioglimento. ((2))


---------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.


Art. 7

#

Comma 1

L'ufficio di presidente dell'istituto e' conferito per decreto del Presidente della Repubblica, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita'.
Le funzioni del presidente e del consiglio di amministrazione sono determinate dallo statuto, salvo quanto espressamente previsto nel presente decreto. ((2))


---------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.


Art. 8

#

Comma 1

Il collegio dei revisori e' composto da un funzionario del Ministero del tesoro, che lo presiede, da un funzionario del Ministero della sanita' e da uno della regione in cui ha sede l'istituto. I predetti funzionari debbono appartenere alla carriera direttiva e, per le regioni, alle carriere corrispondenti. ((2))


---------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.


Art. 9

#

Comma 1

Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro della sanita', dura in carica cinque anni.
I suoi componenti possono essere confermati. ((2))


---------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.


Art. 10

#

Comma 1

Il collegio dei revisori esercita funzioni di vigilanza sull'attivita' amministrativa dell'istituto, riferendo periodicamente al Ministero della sanita', compie verifiche di cassa, redige relazioni sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo e sui risultati della gestione. ((2))


---------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.


Art. 11

#

Comma 1

Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con quello del tesoro, sentite le regioni interessate, sono stabilite, anche in misura diversa in relazione all'importanza dell'istituto ma secondo criteri uniformi, le indennita' dovute al presidente, nonche' ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori. ((2))


---------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.


Art. 12

#

Comma 1

Il comitato tecnico-scientifico e' composto:
1) dal direttore scientifico;
2) dai primari e dai direttori dei laboratori di ricerca dell'istituto e dai direttori di dipartimento ove esistenti;
3) dal sovrintendente sanitario, dai direttori sanitari e dal segretario generale;
4) dai titolari di cattedre universitarie e dai direttori di istituti universitari, convenzionati con l'istituto e nello stesso operanti;
5) da aiuti e da assistenti in numero eguale e non superiore complessivamente ai 2/5 dei componenti del comitato tecnico-scientifico, rappresentativi dei settori cimici e di ricerca;
6) da due rappresentanti del personale tecnico-laureato, eletti dall'assemblea comune del personale stesso di ruolo;
7) da un rappresentante del personale tecnico e sanitario ausiliario non laureato, eletto dall'assemblea comune del personale stesso di ruolo.
Il comitato e' presieduto dal direttore scientifico o, nel caso in cui l'istituto abbia piu' direttori scientifici, da quello preposto allo stabilimento di maggiore rilevanza.
Al presidente dell'istituto, il quale puo' partecipare alle sedute, va data notizia delle riunioni del comitato tecnico-scientifico. ((2))


---------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.


Art. 13

#

Comma 1

Il comitato tecnico-scientifico e' nominato con provvedimento del presidente dell'istituto.
I membri di cui ai numeri 5), 6), 7) del precedente art. 12 durano in carica cinque anni e possono essere confermati. ((2))


---------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.


Art. 14

#

Comma 1

Il comitato tecnico-scientifico, oltre alle competenze previste dallo statuto, esercita una funzione consultiva generale in ordine all'attivita' di ricerca scientifica dell'istituto.
Tutti i provvedimenti del consiglio di amministrazione che attengono all'esercizio della predetta attivita' sono emanati sentito il comitato.
Il comitato puo' esprimere parere su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal proprio presidente o da un terzo dei suoi componenti, nonche' dal presidente o dal consiglio di amministrazione dell'istituto.
Il comitato esercita altresi' le funzioni di consiglio dei sanitari o del consiglio sanitario centrale previsto dall'art. 14 della legge 12 febbraio 1968, n. 132. ((2))


---------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.


Art. 15

#

Comma 1

Il comitato tecnico-scientifico si riunisce, su convocazione del proprio presidente, almeno trimestralmente, ovvero su richiesta del presidente o del consiglio di amministrazione dell'istituto o di un terzo dei propri componenti.
Per la validita' della seduta e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. ((2))


---------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.


Comma 2

Titolo II - CONTROLLI

Art. 16

#

Comma 1

Sono soggette al controllo di legittimita' e di merito ai sensi degli articoli seguenti, le deliberazioni degli istituti con personalita' giuridica di diritto pubblico, concernenti:
1) le modificazioni statutarie;
2) l'adozione e la modificazione del regolamento organico del personale o della relativa pianta organica, nonche' degli altri regolamenti;
3) l'approvazione del bilancio preventivo, delle relative variazioni e del conto consuntivo;
4) l'ordinamento dei servizi;
5) l'assunzione del personale, compreso quello a termine;
6) la stipulazione di contratti di ricerca e l'istituzione di borse di studio;
7) il trattamento economico del personale;
8) le alienazioni e gli acquisti immobiliari;
9) le transazioni;
10) le convenzioni in materia di ricerca scientifica. ((2))


---------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.


Art. 17

#

Comma 1

Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente non sono esecutive fino all'espletamento del procedimento di controllo; tuttavia, per ragioni di urgenza o per particolari motivi da indicarsi nell'atto, il consiglio di amministrazione puo' dichiararle, sotto la propria responsabilita', provvisoriamente esecutive. ((2))


---------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.


Art. 18

#

Comma 1

Sono sottoposte al controllo del Ministro della sanita' le deliberazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 10) del precedente art. 16.
Entro dieci giorni dalla loro adozione gli istituti sono tenuti a trasmettere ai Ministeri della sanita' e del tesoro copia autentica delle delibere di cui al primo comma corredate dalla relativa documentazione.
Entro trenta giorni dalla data in cui le deliberazioni risultano pervenute, il Ministro della sanita' le approva o le restituisce all'istituto con motivati rilievi per il riesame da parte del consiglio di amministrazione o con richiesta di chiarimenti o di documenti. I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente del collegio dei revisori.
Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che la delibera sia restituita all'istituto, ovvero trascorso il medesimo termine dalla data in cui sono pervenuti i chiarimenti o i documenti richiesti o la nuova deliberazione senza che sia emanato il provvedimento negativo di controllo, la deliberazione diventa esecutiva.
Il provvedimento negativo di controllo, che deve essere motivato, impedisce l'efficacia delle deliberazioni e fa venir meno fin dall'inizio gli effetti di quelle provvisoriamente esecutive. (1) ((2))


---------------


AGGIORNAMENTO (1)


La l. 30 dicembre 1991, n. 412, ha disposto (con l'art. 4) che il termine di trenta giorni previsto dal presente articolo e' modificato in quaranta giorni.


---------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.


Art. 19

#

Comma 1

Le regioni in cui hanno sede i presidi ospedalieri e di ricerca degli istituti di diritto pubblico, cui e' riconosciuto il carattere scientifico, esercitano il controllo, per la parte assistenziale, secondo quanto e' stabilito dal sesto comma dell'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Qualora adottino deliberazioni che, sempre per la parte assistenziale, deroghino alle disposizioni regionali vigenti, gli istituti sono tenuti ad inviare al Ministero della sanita', con le modalita' indicate dal secondo comma del precedente articolo, oltre alla copia della deliberazione, le motivazioni specifiche della deroga e il parere della regione interessata. Tale parere si considera acquisito, quando non sia pervenuto all'istituto entro quindici giorni dall'invio alla regione della deliberazione adottata.
Il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della ricerca scientifica, autorizza la deroga entro trenta giorni dal momento in cui e' pervenuta la deliberazione dell'istituto. Decorso tale termine, l'autorizzazione si intende negata.
Spetta inoltre alle regioni interessate, che disciplineranno la materia con apposito provvedimento legislativo, il controllo sulle deliberazioni degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico concernenti le materie indicate ai numeri 5), 6), 7), 8) e 9) del precedente art. 16. Copia delle deliberazioni, e dei relativi atti di controllo, e' inviata al Ministero della sanita' anche per le finalita' di cui all'art. 21 della presente legge. ((2))


---------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.


Art. 20

#

Comma 1

Le deliberazioni degli istituti con personalita' giuridica di diritto privato, con i quali siano state stipulate le convenzioni previste dall'art. 42, settimo comma, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dal successivo art. 29, emanate nelle materie di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 16, sono soggette al controllo del Ministero della sanita' secondo le disposizioni contenute negli articoli 17 e 18, in quanto applicabili. ((2))


---------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.


Art. 21

#

Comma 1

Il Ministero della sanita', nel rispetto delle competenze attribuite dall'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 alle regioni in ordine all'attivita' assistenziale degli istituti, esercita l'alta vigilanza sugli istituti con personalita' giuridica di diritto pubblico e di diritto privato per la tutela degli interessi sanitari generali dello Stato.
A tal fine, il Ministero puo' acquisire tutte le informazioni e svolgere le opportune indagini ed ispezioni. ((2))


---------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.


Comma 2

Titolo III - PROGRAMMI DI RICERCA

Art. 22

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 13 FEBBRAIO 2001, N. 213))


Art. 23

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 13 FEBBRAIO 2001, N. 213))


Art. 24

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 13 FEBBRAIO 2001, N. 213))


Art. 25

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 13 FEBBRAIO 2001, N. 213))


Art. 26

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 13 FEBBRAIO 2001, N. 213))


Art. 27

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 13 FEBBRAIO 2001, N. 213))


Art. 28

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 13 FEBBRAIO 2001, N. 213))


Art. 29

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 13 FEBBRAIO 2001, N. 213))


Art. 30

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 13 FEBBRAIO 2001, N. 213))


Art. 31

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 13 FEBBRAIO 2001, N. 213))


Art. 32

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 13 FEBBRAIO 2001, N. 213))


Comma 2

Titolo IV - PERSONALE

Art. 33

#

Comma 1

Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, al personale degli istituti con personalita' giuridica di diritto pubblico si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per il personale delle unita' sanitarie locali dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con obbligo del tempo pieno per i sanitari assunti successivamente al termine di cui al seguente art. 45. ((2))


---------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.


Art. 34

#

Comma 1

Il trattamento economico tabellare del personale degli istituti e' determinato, con decorrenza dalla data dell'inquadramento di cui al successivo art. 45, in conformita' a quello stabilito per il personale delle unita' sanitarie locali con l'accordo nazionale unico di cui all'art. 47, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, garantendo peraltro l'equiparazione di tutto il personale laureato appartenente ai ruoli della ricerca sperimentale e clinica.
Qualora il trattamento economico complessivo spettante ai sensi del comma precedente dovesse risultare inferiore a quello in precedenza goduto, escludendo dal computo ogni emolumento non fisso e continuativo, la eccedenza e' conservata a titolo di assegno personale riassorbibile in occasione dei futuri miglioramenti, a qualsiasi titolo, spettanti.
Al personale universitario, che presta attivita' di assistenza o ricerca in unita' convenzionate con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, si applica il disposto dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. ((2))


---------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.


Art. 35

#

Comma 1

L'incarico di direttore scientifico e' conferito, con deliberazione motivata dal consiglio di amministrazione, anche a soggetti non facenti parte del personale dell'istituto, purche' in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.
L'incarico ha durata settennale ed e' rinnovabile.
Il direttore scientifico, se dipendente dall'istituto, ha diritto al trattamento economico della qualifica ricoperta con l'aggiunta di una indennita' la cui misura e' determinata con la deliberazione di conferimento dell'incarico; se estraneo, fruisce del trattamento dei dipendenti che ricoprono, nell'istituto, la qualifica sanitaria piu' elevata, con l'aggiunta della predetta indennita'. ((2))


---------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.


Art. 36

#

Comma 1

Per l'attuazione dei programmi di ricerca finalizzata gli istituti di diritto pubblico hanno facolta' di conferire incarichi, con contratto a termine di durata non superiore a quella del programma, a personale di ricerca e a personale tecnico altamente specializzato, anche di cittadinanza straniera.
Il contratto non da' luogo a rapporto di impiego; esso e' incompatibile con ogni rapporto di lavoro dipendente e con il godimento di borse di studio e di ricerca.
Incarichi a termine possono essere conferiti anche al personale docente o dipendente dallo Stato o da enti pubblici, con il consenso dell'amministrazione di appartenenza. In tal caso detto personale e' collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico.
Il relativo periodo e' considerato quale servizio valido a tutti gli effetti. ((2))


---------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.


Art. 37

#

Comma 1

Con deliberazione del consiglio di amministrazione i dipendenti degli istituti con personalita' giuridica di diritto pubblico possono essere trasferiti, a domanda, ad altro istituto operante nel medesimo settore, previa intesa tra gli istituti stessi. Il personale degli istituti medesimi puo' altresi' essere trasferito a domanda e compatibilmente con le esigenze di servizio nei ruoli nominativi regionali, con l'osservanza delle apposite procedure contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Puo' essere altresi' disposto, con il consenso dell'interessato, il comando del personale presso altro istituto operante, nel medesimo settore, che abbia la relativa disponibilita' nell'organico, per un periodo non superiore ad un anno, prorogabile una sola volta per uguale durata.
Alla spesa per il personale comandato provvede direttamente ed a proprio carico l'istituto che fruisce del comando.
Nel nuovo istituto i dipendenti trasferiti o comandati ricoprono qualifiche analoghe a quelle che ricoprivano nell'istituto di provenienza.
Il posto del dipendente comandato non puo' essere coperto dall'istituto di appartenenza per concorso, trasferimento od altro comando. ((2))


---------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.


Art. 38

#

Comma 1

Con deliberazione del consiglio di amministrazione il personale appartenente a ruoli e qualifiche per i quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea, puo' essere comandato, con il suo consenso, nell'interesse e nell'ambito dei compiti istituzionali dell'istituto di diritto pubblico di appartenenza, a prestare servizio, per motivi di studio o di ricerca e per periodi di tempo determinati, presso amministrazioni pubbliche, universita' italiane e straniere, centri, istituti o laboratori nazionali, internazionali o stranieri, previa intesa tra gli enti interessati anche per quanto riguarda gli oneri relativi al trattamento economico.
Il servizio prestato dal personale comandato ai sensi del presente articolo e dell'articolo precedente e' considerato quale servizio valido a tutti gli effetti. ((2))


---------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.


Art. 39

#

Comma 1

null

Comma 2

((2))


---------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.


Art. 40

#

Comma 1

Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneita' ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi, il servizio reso dal personale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalita' giuridica di diritto pubblico e' equiparato al corrispondente servizio prestato presso le unita' sanitarie locali. ((2))


---------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.


Comma 2

Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 41

#

Comma 1

Gli attuali organi di amministrazione degli istituti con personalita' giuridica di diritto pubblico restano in carica fino alla nomina dei nuovi consigli di amministrazione, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Entro sessanta giorni da tale ultima data, gli attuali consigli di amministrazione debbono individuare gli organi o gli enti competenti a designare i membri di cui al precedente art. 3, n. 8), dandone immediata comunicazione al Ministero della sanita'; scaduto infruttuosamente il predetto termine, alla individuazione provvede direttamente il Ministero della sanita'. ((2))


---------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza


Art. 42

#

Comma 1

Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari, nonche' quelle contenute negli statuti e nei regolamenti degli istituti con personalita' giuridica di diritto pubblico che risultino incompatibili con le norme della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del presente decreto. ((2))


---------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza


Art. 43

#

Comma 1

Entro sei mesi dalla nomina dei nuovi consigli di amministrazione degli istituti con personalita' giuridica di diritto pubblico, gli stessi debbono modificare gli statuti ed i regolamenti per adeguarli alle disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed a quelle del presente decreto.
Entro lo stesso termine, i predetti consigli debbono provvedere, con apposite deliberazioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, alla modifica dei regolamenti organici del personale per adeguarli alle disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a quelle del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ed a quelle del presente decreto, in conformita' a quanto disposto dall'articolo seguente.
Scaduto infruttuosamente il termine di cui ai commi precedenti, ai relativi adempimenti provvede il Ministero della sanita', sentito il Ministero del tesoro, nonche', per quanto concerne i regolamenti organici del personale, le organizzazioni sindacali di categoria. ((2))


---------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza


Art. 44

#

Comma 1

I nuovi regolamenti organici del personale degli istituti con personalita' giuridica di diritto pubblico debbono, in particolare, prevedere, in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze di ciascun istituto, l'ordinamento dei servizi, la determinazione e l'articolazione dei ruoli, la consistenza organica di ciascun ruolo e qualifica o articolazione corrispondente, il numero degli addetti ai servizi; distinti per ruoli e per qualifiche in base alle attribuzioni funzionali dei servizi stessi, le funzioni del direttore scientifico, la disciplina dei concorsi di ammissione e della progressione in carriera, con particolare riguardo ai requisiti di ammissione, ai criteri di valutazione dei titoli, alla composizione delle commissioni esaminatrici ed alle procedure concorsuali. I regolamenti debbono altresi' contenere apposite tabelle di equiparazione delle categorie del personale di ricerca a quelle del personale di assistenza, particolarmente ai fini dell'ammissione in servizio, della progressione di carriera e del trattamento economico.
((2))


---------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di
rispettiva competenza


Art. 45

#

Comma 1

Entro tre mesi dall'approvazione dei regolamenti organici di cui all'articolo precedente, con deliberazione del consiglio di amministrazione si provvede all'inquadramento del personale nei nuovi ruoli con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed all'indizione dei concorsi per la copertura dei posti eventualmente disponibili. ((2))


---------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza


Art. 46

#

Comma 1

Entro sei mesi dalla nomina i nuovi consigli di amministrazione provvedono, in conformita' al disposto dell'art. 35, alla nomina del direttore scientifico per una durata non superiore a sette anni.
I direttori scientifici attualmente in carica mantengono la posizione giuridica prevista dalle norme regolamentari in vigore alla data del presente decreto. ((2))


---------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza


Art. 47

#

Comma 1

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli istituti con personalita' giuridica di diritto privato debbono provvedere alla modifica degli statuti o dei regolamenti per adeguarli alle disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed a quelle del presente decreto che li concernono.
I relativi atti sono approvati dal Ministero della sanita'. ((2))


---------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza


Art. 48

#

Comma 1

Il carattere scientifico e' attribuito, per gli enti che ne faranno istanza ai sensi del presente decreto, con specifico ed esclusivo riferimento al presidio sanitario, presso il quale sono svolte prestazioni di cura e ricovero connesse ad attivita' di ricerca scientifica biomedica.
Il riconoscimento ha valore limitatamente alla sede o struttura indicate nel relativo decreto e per un periodo non superiore a cinque anni. Il riconoscimento si intende rinnovato per uguale periodo, qualora non venga revocato entro sei mesi prima della scadenza del quinquennio, sulla base dei risultati conseguiti nel precedente quinquennio.
Per gli istituti, di cui al nono comma dell'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che abbiano un presidio sanitario e di ricerca ubicato in regione diversa da quella in cui hanno la sede legale, il consiglio di amministrazione e' integrato da un rappresentante della regione interessata. Qualora gli istituti abbiano stabilimenti ubicati in regioni diverse, il rappresentante regionale e' designato, sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni interessate, dalla commissione interregionale prevista dall'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Anche a tali istituti si applica il secondo comma del presente articolo.


((2))


---------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il D.LGS. 30 giugno 1993, n. 269, ha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) che e' abrogato il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, con efficacia a decorrere dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal predetto decreto, in relazione alle materie di
rispettiva competenza