REGIO DECRETO

REGIO DECRETO 2483/1923 - Istituzione presso l'Istituto superiore postale, telegrafico e telefonico di una scuola di telegrafia e telefonia. (023U2483)

Istituzione presso l'Istituto superiore postale, telegrafico e telefonico di una scuola di telegrafia e telefonia. (023U2483)

Numero 2483 Anno 1923 GU 28.11.1923 Codice 023U2483

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-19;2483

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

((E' istituita presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni una scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni di grado universitario con lo scopo di impartire una istruzione superiore nel campo delle telecomunicazioni)).


Art. 2

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Comma 1

Nella scuola vengono istituiti i seguenti corsi fondamentali:

1° Trasmissioni elettriche e misure speciali telegrafiche e telefoniche;(1)

2° Telegrafia e telefonia generale;

3° Radiotelegrafia e radiotelefonia e relative esercitazioni pratiche.

((I corsi complementari, nel numero massimo di 20, saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per la pubblica istruzione.

Oltre agli insegnamenti suddetti possono essere tenute conferenze dai professori della scuola, da professori universitari e da altre persone note nel campo scientifico sia per le telecomunicazioni che per la posta e il banco-posta.

I corsi hanno la durata di un anno scolastico.
Fino a quando non sara' provveduto alla nomina dei professori ordinari a totale copertura dell'organico stabilito nella tabella A annessa alla legge 5 giugno 1954, n. 317, in corrispondenza dei posti non coperti l'incarico dell'insegnamento dei corsi fondamentali della scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni puo' essere affidato anche a funzionari delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica di direttore centrale che, muniti della laurea in ingegneria o in fisica, abbiano la libera docenza in materie affini presso istituti di istruzione superiore. L'incarico e' conferito annualmente con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Il funzionario al quale viene conferito l'incarico di cui al precedente comma e' dispensato, per tutta la durata dell'incarico stesso, dalle proprie normali funzioni))
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AGGIORNAMENTO (1)


Il Regio D.L. 23 ottobre 1930, n. 1421, convertito senza modificazioni dalla L. 22 dicembre 1930, n. 1729, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La Cattedra di «trasmissioni e misure speciali telegrafiche e telefoniche» che in base all'art. 2 del R. decreto 19 agosto 1923, n. 2483, doveva essere istituita presso la Scuola superiore di telegrafia e telefonia di grado universitario, e' invece istituita presso la Regia scuola di ingegneria di Roma ferme restando le disposizioni relative a tale insegnamento contenute nel sopracitato R. decreto n. 2483".


Art. 3

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Comma 1

Alla scuola sono ammessi come allievi e come uditori ai corsi singoli i laureati in ingegneria. Possono esservi anche ammessi i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, designati dalle Amministrazioni medesime in qualita' di allievi, quando abbiano la laurea di ingegnere, ed in qualita' di uditori, quando dimostrino di avere almeno superati in un istituto di istruzione superiore gli esami sulle materie del 1° biennio della facolta' fisico-matematico e sulla meccanica razionale e dimostrino, con esame o con titoli, di conoscere l'elettrotecnica generale secondo i programmi che si svolgono in un istituto di istruzione superiore.

Gli allievi muniti di laurea che abbiano frequentato regolarmente i corsi e le esercitazioni e che superino l'esame in tutte le materie fondamentali e complementari conseguono un «diploma d'ingegnere specializzato in telegrafia e telefonia».((3))

Gli uditori possono conseguire un certificato degli esami superati.

In eccezione alle norme precedenti e limitatamente ai corsi complementari, i funzionari designati dal Ministero poste e telegrafi possono frequentare la scuola in qualita' di uditori, anche se muniti della sola licenza delle scuole secondarie superiori.


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AGGIORNAMENTO (3)


La L. 12 marzo 1968, n. 325 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che il diploma di specializzazione in telegrafia e telefonia di cui al presente comma, assume la denominazione di "diploma di specializzazione superiore in telecomunicazioni".


Art. 4

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Comma 1

I corsi fondamentali di cui all'articolo 2 sono considerati come corsi della Regia scuola di applicazione degli ingegneri di Roma per quegli allievi della scuola stessa che li frequentino come corsi obbligatori per il conseguimento del relativo diploma.

I corsi fondamentali possono pure essere frequentati dagli allievi del 2° biennio della facolta' fisico-matematica di Roma (aspiranti alla laurea in fisica o matematica) che saranno considerati come uditori ai termini dell'articolo precedente.


Art. 5

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Comma 1

La scuola e' diretta dal direttore dell'Istituto superiore postale-telegrafico-telefonico, ed e' posta, sotto l'alta vigilanza del Ministro per le poste e i telegrafi.

L'insegnamento dei corsi fondamentali e' impartito da professori ordinari aventi titolo all'insegnamento universitario; quello dei corsi complementari puo' essere affidato ad incaricati, che abbiano pubblicato almeno una monografia sulla materia da insegnare e siano muniti della laurea di ingegnere o di dottore in scienze fisiche e con preferenza per coloro che abbiano la libera docenza in materie affini presso istituti di istruzione superiore.

Ciascuno degli insegnanti dei corsi fondamentali e' coadiuvato da un assistente laureato in ingegneria o in scienze fisiche, al quale potra' essere affidato, quando abbia i titoli richiesti, l'insegnamento di uno dei corsi complementari.


Art. 6

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Comma 1

Per le nomine e per le promozioni dei professori dei corsi fondamentali si osserveranno, in quanto siano applicabili, le norme vigenti nei riguardi dei professori delle Regie universita', intendendosi deferite al Ministro per le poste e i telegrafi le attribuzioni che in materia di nomine e promozioni di professori universitari spettano al Ministro per la pubblica istruzione.

La Commissione giudicatrice per i concorsi e' nominata con decreto dei predetti Ministri ed e' composta di cinque membri, di cui almeno tre scelti tra i professori universitari designati dalle facolta' di scienze, dalle Regie scuole di applicazione per gli ingegneri e dai politecnici del Regno, e gli altri anche tra persone di notoria speciale competenza nella materia, il primo scelto dal Ministro per le poste e i telegrafi ed il secondo dal Ministro per la pubblica istruzione.

((E' in facolta' del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, di coprire i posti di professore ordinario della Scuola superiore di telegrafia e telefonia mediante professori ordinari universitari, chiamati previo loro consenso.

I medesimi fanno passaggio nel ruolo di cui all'annessa tabella, conservando il grado gerarchico e la relativa anzianita' acquisiti nel ruolo di provenienza, nel quale possono eventualmente rientrare per i posti vacanti di professore con l'osservanza delle modalita' di cui al secondo comma dell'art. 109 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592))
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Art. 7

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Comma 1

Ai professori ordinari sono applicabili le norme vigenti per i professori delle Regie universita' ed istituti di istruzione superiore per quanto riguarda lo stato giuridico. Gli stipendi iniziali e gli aumenti successivi sono quelli che si corrispondono agli insegnanti ordinari degli istituti predetti.

I professori ordinari non possono coprire un altro posto di ordinario o di straordinario in istituti universitari del Regno.

((E' cumulabile agli effetti e nei limiti delle disposizioni speciali di cui al capo XI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, l'ufficio di direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni con quello di professore ordinario della Scuola superiore di telegrafia e telefonia)).


Art. 8

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Comma 1

Gli incarichi dei corsi complementari sono conferiti annualmente dal Ministro per le poste e i telegrafi su proposta di una commissione costituita con decreto Ministeriale e composta del direttore della Regia scuola di applicazione degli ingegneri di Roma, del professore di elettrotecnica della scuola stessa, o del direttore dell'istituto fisico della Regia universita' di Roma, e dal direttore della scuola superiore di telegrafia e telefonia.

Gli incarichi stessi possono essere riconfermati. Uguale procedura sara' seguita per gli assistenti.

Gli incaricati e gli assistenti sono retribuiti in base alle norme vigenti per gli istituti universitari.

((Sono applicabili nei confronti degli assistenti le disposizioni sulle modalita' di assunzione e sullo stato giuridico del personale assistente delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni)).


Art. 9

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Comma 1

La scuola e' sottoposta alla vigilanza di un Consiglio direttivo cui sono demandate le questioni che concernono lo sviluppo e l'indirizzo scientifico della scuola, nonche' il relativo funzionamento.

Il Consiglio e' costituito dal direttore della Regia scuola di applicazione degli ingegneri di Roma, che ne assumera' la presidenza, dal direttore dell'istituto fisico dell'universita' li Roma, dal professore di elettrotecnica generale della predetta scuola di applicazione, dal direttore e dai professori ordinari della scuola superiore telegrafica e telefonica.


Art. 10

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Comma 1

Gli allievi della scuola, fatta eccezione di quelli di cui al precedente articolo 4 nonche' di quelli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, debbono pagare una tassa di iscrizione e di frequenza di L. 360.

Tutti gli allievi non appartenenti al personale dell'amministrazione telegrafica telefonica debbono pagare una sovratassa di esame di lire 50.

Gli uditori pagano per ogni corso una tassa di iscrizione ed una sovratassa di esame pari a un quinto di quella stabilita per gli allievi.

Possono essere stabiliti dal Consiglio direttivo contributi speciali per le esercitazioni.


Art. 11

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Comma 1

La spesa annua per il funzionamento della scuola e' fissata, giusta l'annessa tabella A, in L. 100,000. Tale spesa gravera' a cominciare dall'esercizio 1923-1924, sul bilancio passivo del Ministero delle poste e dei telegrafi.


Art. 12

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Comma 1

Il diploma di specializzazione di grado Superiore in telegrafia e telefonia e', a parita' di altre condizioni, titolo di preferenza per i concorsi ai posti di ingegnere nell'Amministrazione telegrafica-telefonica.
((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


La L. 12 marzo 1968, n. 325 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che il diploma di specializzazione in telegrafia e telefonia di cui al presente articolo, assume la denominazione di "diploma di specializzazione superiore in telecomunicazioni".


Art. 13

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Comma 1

Le disposizioni contrarie al presente decreto sono abrogate.

E' data facolta' al Governo di disciplinare il funzionamento della scuola superiore di telegrafia e telefonia con apposito regolamento da approvarsi con Regio decreto su proposta del Ministro per le poste e i telegrafi di concerto con quello per la pubblica istruzione.


Art. 14

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Comma 1

Alla coltura professionale media ed inferiore in telegrafia e telefonia si provvedera' con la istituzione di corsi di specializzazione presso Regi istituti industriali e di corsi di integrazione presso Regie scuole industriali.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le poste e i telegrafi, di concerto col Ministro per l'economia nazionale saranno approvate le norme per il funzionamento dei detti corsi. Per la parte di spesa che dovra' essere sostenuta dal Ministero delle poste e dei telegrafi e' stanziata, giusta l'annessa tabella B, sullo stato di previsione della spesa di detto Ministero per l'esercizio 1923-1924 una somma di lire 50,000.


Art. 15

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Comma 1

Sino a quando non sara' provveduto alla nomina dei professori ordinari di cui al precedente art. 5, gli insegnamenti dei corsi fondamentali saranno affidati per incarico a persone idonee aventi titolo all'insegnamento universitario che saranno nominate con decreto Ministeriale dai Ministri per le poste e i telegrafi e per la pubblica istruzione su proposta della scuola d'applicazione degli ingegneri e del direttore della scuola superiore di telegrafia e di telefonia e retribuite a norma dell'art. 28-quater della legge 25 luglio 1922 n. 1147.

Inoltre, fino a tanto che non sara' provveduto alla nomina del titolare della cattedra di radiotelegrafia e radiotelefonia, per l'insegnamento di tale materia e relative esercitazioni pratiche, il Ministro per le poste e i telegrafi, previa intesa col Ministro per la guerra, potra' provvedere a mezzo del personale insegnante e col sussidio del materiale di pertinenza dell'Istituto radiotelegrafico del Genio militare.


Art. 16

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Comma 1

Per i primi quattro anni scolastici gli incarichi delle materie complementari potranno in mancanza di aspiranti muniti dei titoli di cui al precedente articolo 5 essere affidati a persone, che dimostrino di possedere la necessaria competenza e siano munite del diploma della scuola superiore postale telegrafica istituita con legge 24 marzo 1907, n. 111 e disciplinata dal regolamento 3 giugno 1909, n. 363.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addi' 19 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Colonna di Cesaro' - De' Stefani
- Diaz - Gentile - Corbino.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 novembre 1923.

Atti del Governo, registro 218, foglio 201. - Granata.