DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021. (22G00130)

Numero 121 Anno 2022 GU 17.08.2022 Codice 22G00130

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-06-17;121

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione e durata

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto disciplina gli aspetti giuridici del rapporto di impiego, gli incrementi retributivi del trattamento economico fisso e continuativo e gli istituti retributivi del trattamento economico accessorio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio 2019-2021.


Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla scadenza del periodo contrattuale di cui al comma 1, al personale di cui al medesimo comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, una anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dall'accordo relativo al triennio 2022-2024, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato, al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del suddetto accordo. La predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.


Comma 3

Titolo I - TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 2

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Comma 1

Nuovi stipendi

Comma 2

Gli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti per l'anno 2019 dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n.127, a decorrere dal 1° febbraio 2019 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:

Parte di provvedimento in formato grafico


Gli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti per l'anno 2020 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:

Parte di provvedimento in formato grafico


Gli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:

Parte di provvedimento in formato grafico


Gli incrementi mensili lordi degli anni 2020 e 2021 assorbono gli importi degli incrementi attribuiti, rispettivamente, dal 1° febbraio 2019 e dal 1° gennaio 2020.


Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.


I valori stipendiali di cui ai commi precedenti includono l'elemento provvisorio della retribuzione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 440, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.


Art. 3

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Comma 1

Effetti dei nuovi stipendi

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 5 e 6, del presente decreto, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.


I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto.
Agli effetti del trattamento di fine servizio, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.


Gli incrementi del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 del presente decreto hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario spettante al personale non direttivo e non dirigente con le rispettive decorrenze ivi previste.


Art. 4

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Comma 1

Indennita' di rischio


Le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, che espleta funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, previste per l'anno 2020 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminati negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle:

Parte di provvedimento in formato grafico


Le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, che espleta funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, previste per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminate negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle:

Parte di provvedimento in formato grafico


Le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, che espleta funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, previste per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminate negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle :

Parte di provvedimento in formato grafico


Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 2 e 3 assorbono gli importi degli incrementi attribuiti, rispettivamente, dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021.


Le misure mensili di cui ai commi 1, 2 e 3 sono corrisposte per tredici mensilita'.


Sono confermate le misure dell'indennita' di rischio per l'anno 2019 previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2018, n. 47.


Art. 5

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Comma 1

Indennita' mensile


Le misure vigenti dell'indennita' mensile per il personale non direttivo e non dirigente dei ruoli tecnico-professionali e dei ruoli di rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste per l'anno 2020 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminate negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle:

Parte di provvedimento in formato grafico


Le misure vigenti dell'indennita' mensile per il personale non direttivo e non dirigente dei ruoli tecnico-professionali e dei ruoli di rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminate negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle:

Parte di provvedimento in formato grafico


Le misure vigenti dell'indennita' mensile per il personale non direttivo e non dirigente dei ruoli tecnico-professionali e dei ruoli di rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste per l'anno 2021 dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminate negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle:

Parte di provvedimento in formato grafico


Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 2 e 3 assorbono gli importi degli incrementi attribuiti, rispettivamente, dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021.


Le misure mensili di cui ai commi 1, 2 e 3 sono corrisposte per tredici mensilita'.


Sono confermate le misure dell'indennita' mensile per l'anno 2019 previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2018, n. 47.


Art. 6

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Comma 1

Effetti sugli assegni personali riassorbibili

Art. 7

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Comma 1

Indennita' di impiego operativo


Al fine di strutturare con criteri maggiormente funzionali all'attivita' di servizio l'attribuzione degli emolumenti accessori, erogati ai sensi delle vigenti disposizioni di comparto, al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente ai ruoli operativi e ai ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, impiegato nel dispositivo di soccorso ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, e' riconosciuta l'indennita' di impiego operativo.


L'indennita' di impiego operativo compete al personale di cui al comma 1, inserito nei turni continuativi 12/24-12/48, nei turni 12/36, nei turni 12/12-12/60 o in altre tipologie di turnazione individuate o da individuarsi con accordi integrativi nazionali, nei limiti dei turni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come modificato dall'articolo 17 del presente decreto.


A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dall'anno 2022, per le attivita' svolte dal personale di cui al comma 1, e' riconosciuta, in ragione della qualifica di appartenenza, del connesso grado di responsabilita' e dell'esperienza professionale maturata, una maggiorazione dell'indennita' di cui al presente articolo nelle misure di seguito indicate e nel limite complessivo di euro 6.448.677 annui:
euro 2,00 a turno in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale e di vigile del fuoco coordinatore;
euro 2,30 a turno in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale e di capo squadra;
euro 2,60 a turno in favore del personale con qualifica di capo squadra esperto, di capo reparto, di capo reparto esperto con scatto convenzionale e di ispettore antincendi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
euro 2,70 a turno in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi esperto e di ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale;
euro 2,80 a turno in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi coordinatore e di ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale.


Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nell'ambito degli accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono essere destinate, in particolare, ad incrementare le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 4, a decorrere dall'anno 2022.


L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con l'indennita' di cui agli articoli 8 e 9 e con gli emolumenti spettanti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.


L'indennita' di cui al comma 1 non compete al personale dichiarato parzialmente inidoneo al servizio di istituto che permane nel settore operativo.


In occasione della partecipazione a eventi calamitosi del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti che prevedono maggiorazioni al trattamento economico accessorio spettante al medesimo personale.


Resta ferma la destinazione al fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007 delle risorse di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251.
Limitatamente al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono disapplicati l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e l'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269.


Gli oneri di cui al comma 4 rimangono a valere sul fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007.


Art. 8

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Comma 1

Indennita' di servizio operativo


Al fine di strutturare con criteri maggiormente funzionali all'attivita' di servizio l'attribuzione degli emolumenti accessori, erogati ai sensi delle vigenti disposizioni di comparto, al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente ai ruoli operativi, specialistici e ai ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 e' riconosciuta l'indennita' di servizio operativo.


L'indennita' di servizio operativo e' attribuita al personale di cui al comma 1 che effettua turnazioni o orario giornaliero, assegnato a funzioni correlate all'attivita' operativa di soccorso nonche' ad altri servizi operativi di istituto.


A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, per le attivita' svolte dal personale di cui al comma 2, e' riconosciuta, in ragione della qualifica di appartenenza e del connesso grado di responsabilita', una maggiorazione dell'indennita' di cui al presente articolo nelle misure di seguito indicate e nel limite complessivo di euro 881.098 annui:
euro 1,00 al giorno, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale e di vigile del fuoco coordinatore che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;
euro 1,20 al giorno, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale e di vigile del fuoco coordinatore che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;
euro 2,00 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale e di vigile del fuoco coordinatore che effettua turnazioni di dodici ore; euro 1,15 al giorno, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale e di capo squadra che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;
euro 1,40 al giorno, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale e di capo squadra che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;
euro 2,30 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale e di capo squadra che effettua turnazioni di dodici ore;
euro 1,30 al giorno, in favore del personale con qualifica di capo squadra esperto di capo reparto, di capo reparto esperto con scatto convenzionale e di ispettore antincendi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;
euro 1,55 al giorno, in favore del personale con qualifica di capo squadra esperto di capo reparto, di capo reparto esperto con scatto convenzionale e di ispettore antincendi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;
euro 2,60 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di capo squadra esperto di capo reparto, di capo reparto esperto con scatto convenzionale e di ispettore antincendi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che effettua turnazioni di dodici ore;
euro 1,35 al giorno, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi esperto e di ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;
euro 1,60 al giorno, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi esperto e di ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;
euro 2,70 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi esperto e di ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore;
euro 1,40 al giorno, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi coordinatore e di ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;
euro 1,70 al giorno, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi coordinatore e di ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;
euro 2,80 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi coordinatore e di ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore.


Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, possono essere destinate nell'ambito degli accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ad incrementare le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 5, a decorrere dall'anno 2022.


L'indennita' di servizio operativo non e' cumulabile con le indennita' di cui agli articoli 7 e 9 ed e' cumulabile con gli emolumenti spettanti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.


L'indennita' di cui al comma 1 compete al personale dichiarato parzialmente inidoneo al servizio di istituto che permane nel settore operativo, laddove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 97, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64.


Resta ferma la destinazione al fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007 delle risorse di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251.
Limitatamente al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono disapplicati l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e l'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269.


Gli oneri di cui ai commi 4 e 5 rimangono a valere sul fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007.


Art. 9

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Comma 1

Indennita' di funzione tecnica e professionale


Al fine di strutturare con criteri maggiormente funzionali all'attivita' di servizio l'attribuzione degli emolumenti accessori, erogati ai sensi delle vigenti disposizioni di comparto, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dei ruoli tecnico-professionali e dei ruoli di rappresentanza, e' riconosciuta l'indennita' di funzione tecnica e professionale.


L'indennita' di funzione tecnica e professionale e' attribuita al personale di cui al comma 1 che effettua orario giornaliero o turnazioni in considerazione delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza, anche a integrazione delle attivita' svolte dalle strutture operative sia ordinariamente sia nei casi di calamita' pubbliche o in altre situazioni di emergenza.


L'indennita' di funzione tecnica e professionale sostituisce il compenso di produttivita' giornaliera di cui all'articolo 3 dell'accordo stralcio del 8 maggio 2008 per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, per le attivita' svolte dal personale di cui al comma 1, e' riconosciuta, in ragione della qualifica di appartenenza e del connesso grado di responsabilita', una maggiorazione dell'indennita' di cui al presente articolo nelle misure di seguito indicate e nel limite complessivo di euro 365.732 annui:
euro 0,52 al giorno, in favore del personale con qualifica di operatore esperto, di operatore esperto con scatto convenzionale, di orchestrale esperto, di orchestrale esperto con scatto convenzionale e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con primo e secondo scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;
euro 0,62 al giorno, in favore del personale con qualifica di operatore esperto, di operatore esperto con scatto convenzionale, di orchestrale esperto, di orchestrale esperto con scatto convenzionale e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con primo e secondo scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;
euro 1,04 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di operatore esperto, di operatore esperto con scatto convenzionale, di orchestrale esperto, di orchestrale esperto con scatto convenzionale e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con primo e secondo scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore;
euro 0,60 al giorno, in favore del personale con qualifica di assistente, di orchestrale superiore e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con terzo scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;
euro 0,72 al giorno, in favore del personale con qualifica di assistente, di orchestrale superiore e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con terzo scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;
euro 1,20 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di assistente, di orchestrale superiore e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con terzo scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore;
euro 0,68 al giorno, in favore del personale con qualifica di assistente con scatto convenzionale, di orchestrale superiore con scatto convenzionale, di maestro direttore con primo e secondo scatto convenzionale, di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con quarto scatto convenzionale e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali di cui al comma 1, lettera b), degli articoli 78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;
euro 0,81 al giorno, in favore del personale con qualifica di assistente con scatto convenzionale, di orchestrale superiore con scatto convenzionale, di maestro direttore con primo e secondo scatto convenzionale, di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con quarto scatto convenzionale e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali di cui al comma 1, lettera b), degli articoli 78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;
euro 1,35 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di assistente con scatto convenzionale, di orchestrale superiore con scatto convenzionale, di maestro direttore con primo e secondo scatto convenzionale, di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con quarto scatto convenzionale e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali di cui al comma 1, lettera b), degli articoli 78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che effettua turnazioni di dodici ore;
euro 0,70 al giorno, in favore del personale con qualifica di maestro direttore con terzo scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;
euro 0,84 al giorno, in favore del personale con qualifica di maestro direttore con terzo scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;
euro 1,40 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di maestro direttore con terzo scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto con scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore;
euro 0,73 al giorno, in favore del personale con qualifica di maestro direttore con quarto scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;
euro 0,88 al giorno, in favore del personale con qualifica di maestro direttore con quarto scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;
euro 1,45 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di maestro direttore con quarto scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore con scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore.


Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, possono essere destinate nell'ambito degli accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ad incrementare le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 5, a decorrere dall'anno 2022.


L'indennita' di funzione tecnica e professionale non e' cumulabile con le indennita' di cui agli articoli 7 e 8.


Limitatamente al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono disapplicati l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e l'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269.


Gli oneri di cui ai commi 4 e 5 rimangono a valere sul fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007.


Con accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono altresi' definiti, nell'ambito delle attivita' svolte dal personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali e di rappresentanza del medesimo Corpo nazionale e per un importo pari a euro 300.000 annui, specifici interventi volti a incentivare la produttivita' del personale medesimo. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 23 giugno 2025, n. 125 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Al fine di incentivare la produttivita' del personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali e di rappresentanza, l'importo di cui all'articolo 9, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 e' incrementato di euro 64.000,00 a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025".


Art. 10

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Comma 1

Pronta disponibilita'


Al fine di integrare il dispositivo di soccorso in caso di calamita' e assicurare il pronto impiego in caso di necessita', e' istituito il servizio di pronta disponibilita' del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assegnato alle strutture centrali e territoriali con particolare riferimento al personale che espleta attivita' specialistiche e specializzate.


Il personale, individuato prioritariamente su base volontaria e con criteri di equita' e di rotazione, incaricato dal dirigente per il servizio di pronta disponibilita', e' tenuto a garantire la costante contattabilita', l'arrivo alla sede di servizio con la massima tempestivita' e comunque entro un'ora dalla convocazione. Il personale e' considerato in orario straordinario dall'ingresso in sede fino alla conclusione delle attivita' che hanno determinato il richiamo.


((Ferma restando l'osservanza di un periodo di recupero psico-fisico tra turni di servizio e di pronta disponibilita' di almeno 12 ore, con appositi accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono definite:
a) le modalita' di contatto e di svolgimento dei servizi di pronta disponibilita' diurna e notturna del personale che espleta attivita' specialistiche e specializzate, del personale che espleta funzioni operative del ruolo dei vigili del fuoco e del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, e del personale dei ruoli tecnico-professionali nonche' gli eventuali limiti massimi di turni mensili individuali;
b) le misure del compenso per l'effettuazione del servizio di pronta disponibilita', nel limite di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del presente decreto e dell'eventuale relativa maggiorazione, a decorrere dall'anno 2026, per i casi di impiego effettivo nei servizi istituzionali inferiori a due ore;
c) l'implementazione delle misure di cui alla lettera b), nel limite delle risorse stanziate, a decorrere dall'anno 2022, nel fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007, per effetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.))


Al personale del ruolo degli ispettori antincendi, continuano ad applicarsi le disposizioni attuative dell'articolo 65, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, ferma restando l'eventuale revisione dei vigenti accordi integrativi nazionali anche in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.


La corresponsione dei compensi di cui al presente articolo decorre dal perfezionamento degli accordi di cui al comma 3.


Art. 11

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Comma 1

Alimentazione del Fondo di amministrazione

Comma 2

La costituzione del fondo di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007 avviene nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.


Il fondo di cui al comma 1 e' incrementato rispettivamente di euro 26.196, di euro 32.964 e di euro 24.449 per gli anni 2019, 2020 e 2021.


Art. 12

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Comma 1

Utilizzo del Fondo di amministrazione

Comma 2

I limiti spesa di cui al comma 1, lettere a) e b) non operano con riferimento alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri medesimi.


Le risorse di cui all'articolo 11, comma 1, del presente decreto anche nelle more dell'accertamento per ciascun anno di competenza della consistenza delle risorse di cui ai successivi commi 2 e 3, del suddetto articolo, fermo restando quanto previsto dal comma 1 per la corresponsione degli emolumenti accessori in base alle vigenti disposizioni, sono utilizzate per promuovere il miglioramento dell'efficienza dei servizi istituzionali, con la realizzazione di piani e progetti strumentali e di risultato da definire mediante accordi integrativi nazionali ovvero accordi decentrati di livello centrale e periferico.


Le risorse di cui all'articolo 11, comma 2, del presente decreto, all'esito dell'accertamento della relativa consistenza, possono essere utilizzate, con ricorso ad accordi integrativi nazionali, per l'implementazione degli emolumenti accessori di cui al comma 1, potendo superare il limite di spesa ivi indicato, nonche' di quelli definiti ai sensi del comma 4.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 23 giugno 2025, n. 125 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Il limite di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, e' incrementato dell'importo complessivo di euro 979.653,35 a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025".


Art. 13

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Comma 1

Importi una tantum

Comma 2

E' corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nella seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico


L'elemento retributivo di cui al comma 1 e' corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le misure su 12 mensilita'. La frazione di mese superiore a quindici giorni da' luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a quindici giorni e dei mesi nei quali non e' stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.


Art. 14

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Comma 1

Trattamento di trasferta

Comma 2

Al personale inviato in trasferta a supporto di delegazioni ufficiali dell'amministrazione, indipendentemente dalla qualifica di appartenenza, spettano i rimborsi e le agevolazioni previsti per i componenti della predetta delegazione.


Al personale che svolge le attivita' di cui al comma 4 spetta la somma forfettaria onnicomprensiva e giornaliera di euro 20,66 lordi in luogo del rimborso del costo per il pasto e di euro 20,66 lordi per il pernottamento.


Al personale che fruisce del rimborso di cui al comma 2 spetta l'indennita' di cui al comma 1, lettera a), primo alinea, ridotta del settanta per cento; non e' ammessa in nessun caso l'opzione per l'indennita' di trasferta in misura intera.


Al personale inviato in trasferta spetta un'anticipazione non inferiore al settantacinque per cento del trattamento complessivo presumibilmente maturato ai sensi del presente articolo.


L'indennita' di cui al comma 1, lettera a), non spetta in caso di trasferte di durata inferiore alle quattro ore. Nel caso di sostituzioni necessarie per assicurare la composizione delle squadre di soccorso nell'ambito del territorio provinciale in cui insiste la sede di servizio, il dipendente si avvale della mensa obbligatoria di servizio, qualora disponibile ovvero ha diritto ai servizi sostitutivi della mensa. Resta fermo il riconoscimento dei rimborsi previsti dall'articolo 12, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836.


Ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, l'indennita' di cui al comma 1, lettera a), non spetta laddove la sede di destinazione coincida con la localita' di residenza ovvero di dimora abituale, comunicata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64.


Il trattamento di trasferta cessa di essere corrisposto dopo i primi duecentoquaranta giorni di trasferta continuativa nella medesima localita'.


Per quanto non previsto dai precedenti commi, il trattamento di trasferta, ivi compreso quello relativo alle missioni all'estero, rimane disciplinato dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e successive modifiche e integrazioni.


E' disapplicato, limitatamente al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 31 dicembre 2021, l'articolo 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 aprile 2002 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle aziende e amministrazioni autonome dello Stato sottoscritto in data 24 maggio 2000.


((Il personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, utilizzi il mezzo aereo o il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione e' rimborsato di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario a tariffa base.))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 23 giugno 2025, n. 125 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025, l'indennita' di missione prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto e' rideterminata in euro 24,00".
Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 2) che le modifiche alle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo si applicano con "la medesima decorrenza del comma 1".


Comma 3

Titolo II - ISTITUTI NORMATIVI

Art. 15

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Comma 1

Tutela legale

Comma 2

Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indagato o imputato ovvero convenuto in giudizio per responsabilita' civile e amministrativa per fatti inerenti al servizio, che intenda avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio dell'Amministrazione, una somma che, anche in modo frazionato, non puo' superare complessivamente l'importo di euro 5.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.


Resta ferma la disciplina dei rimborsi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135.


Art. 16

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Comma 1

Orario di servizio

Comma 2

L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Orario di servizio). - 1. L'orario di servizio delle strutture operative centrali e territoriali in cui si articola il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' fissato, di norma, in ventiquattro ore continuative.
2. L'orario di servizio degli uffici non operativi centrali e territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' fissato di norma dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dal lunedi' al venerdi' ed e' articolato al fine di accrescere l'efficienza dell'Amministrazione tenendo presenti le finalita' e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare, secondo modalita' maggiormente rispondenti alle esigenze della utenza in generale.».


Art. 19

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Comma 1

Orario di lavoro del personale che presta servizio nelle isole minori

Comma 2

Al fine di assicurare la continuita' del servizio di soccorso tecnico urgente, il personale operativo che presta servizio presso i distaccamenti di Lampedusa, Lampedusa Aeroporto, Pantelleria, Pantelleria Aeroporto, Lipari, Ischia, Capri, La Maddalena, Portoferraio, Venezia Lido, non ivi residente, effettua un orario di lavoro articolato in turni di 24 ore di lavoro e 72 ore di riposo.


Il personale operativo che presta servizio nelle isole minori, ivi residente, effettua un orario di lavoro articolato secondo l'ordinaria turnazione 12/24 - 12/48, ovvero, in alternativa, 24/72 previa procedura di concertazione con le organizzazioni sindacali a livello locale da attivarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.


In caso di eccezionali situazioni dovute ad avversita' meteorologiche, che non rendano possibili i collegamenti aerei e navali, il personale in servizio nella sede insulare puo' essere trattenuto in servizio oltre l'orario di cui ai commi precedenti, con corresponsione di compenso straordinario, dando l'informazione alle delegazioni locali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto.


Art. 20

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Comma 1

Individuazione dei distaccamenti disagiati

Comma 2

I distaccamenti da considerarsi sedi disagiate sono individuati con decreto del Capo Dipartimento, su proposta del Capo del Corpo, sulla base dei seguenti criteri:
comuni con meno di 15.000 abitanti, classificati dall'Agenzia per la coesione territoriale come zone di cintura distanti oltre 100 km dal capoluogo di provincia ovvero come aree interne;
distanza del distaccamento dalla sede centrale del Comando;
tempo di percorrenza dalla sede del distaccamento alla sede centrale del Comando in relazione alla situazione plano-altimetrica delle vie di comunicazione stradali;
assenza di una stazione ferroviaria nel comune sede del distaccamento che garantisca adeguati collegamenti in corrispondenza delle fasce orarie di cambio turno;
altimetria massima del percorso stradale di collegamento dal distaccamento alla sede centrale del Comando anche in relazione alle caratteristiche della zona climatica.


Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile definisce i parametri applicativi dei criteri di cui al comma 1, ((previa contrattazione integrativa)).


Il personale operativo non residente nei comuni sede dei distaccamenti di cui al comma 1 e in quelli con essi confinanti effettua un orario di lavoro articolato in turni di 24 ore di lavoro e 72 ore di riposo. Il personale operativo residente nei comuni sede dei distaccamenti di cui al comma 1 e in quelli con essi confinanti effettua un orario di lavoro articolato secondo l'ordinaria turnazione 12/24 - 12/48, ovvero, in alternativa, 24/72, previa concertazione a livello locale, da attivarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.


A seguito di richiesta motivata del Comandante, previa informazione delle delegazioni locali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, una sede territoriale puo' essere, con decreto del Capo Dipartimento su proposta del Capo del Corpo, considerata disagiata per un periodo di tempo determinato, non superiore a ventiquattro mesi ovvero fino alla scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza, se ubicata in territorio per cui sussiste la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero in presenza di situazioni temporanee del tutto eccezionali che compromettono le infrastrutture viarie.


Art. 21

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Comma 1

Emergenze locali

Comma 2

((Per emergenze di durata continuativa presumibilmente superiore a 48 ore e per le quali non e' stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il personale inviato in missione svolge, nei limiti della durata dell'emergenza e nell'ambito dello specifico monte ore di lavoro straordinario autorizzato annualmente con il decreto ministeriale previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il seguente orario di lavoro:
a) operazioni di ricerca e soccorso di persone disperse o in imminente pericolo di vita: 24 ore su 24;
b) operazioni di soccorso e primarie attivita' di messa in sicurezza e mitigazione del rischio residuo: 16 ore su 24, salvo che non debbano essere effettuate ulteriori attivita' nel periodo di riposo obbligatorio;
c) operazioni di messa in sicurezza e assistenza alla popolazione fino al cessare delle esigenze: 13 ore su 24, salvo che non debbano essere effettuate ulteriori attivita' nel periodo di riposo obbligatorio.))


((Nei casi di cui al comma 1 l'avvicendamento del personale appartenente ad altre regioni avviene di norma entro settantadue ore, sulla base di quanto pianificato e disposto dal direttore regionale o interregionale competente per territorio che assicura il coordinamento dell'impiego delle risorse pervenute, anche ai fini della gestione logistica e amministrativa. La movimentazione del personale proveniente da altre regioni e' disposta dalla Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo per il tramite del Centro Operativo Nazionale (CON). La gestione delle attivita' tecniche e operative e' assicurata in modo da garantire la piena continuita', sotto la direzione tecnica del Comandante dei vigili del fuoco competente per territorio che attesta lo svolgimento dei servizi.))


Al rientro in sede il personale impiegato nelle emergenze di cui al comma 1 deve osservare un periodo di riposo per il recupero psico-fisico di almeno ventiquattro ore, sulla base delle attivita' espletate. I turni di servizio, ove ricompresi nel periodo di riposo, devono essere recuperati.


Art. 22

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Comma 1

Mensa

Comma 2

Per il personale impiegato in turnazioni di almeno dodici ore continuative l'orario di lavoro e' comprensivo del tempo per la consumazione del pasto. A decorrere dalla scadenza dei contratti dei servizi di ristorazione in essere, i pasti diurno e serale sono, di norma, fruiti gratuitamente presso la mensa di servizio; previa concertazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto e con le relative delegazioni regionali possono essere assicurati servizi sostitutivi della mensa.
Nel caso i predetti servizi sostitutivi consistano nel buono pasto, dovranno essere assicurate opportune modalita' di distribuzione al fine di contenere i tempi di erogazione degli stessi.


Il personale che effettua orario di lavoro giornaliero, dopo sei ore continuative di lavoro, e' tenuto ad osservare una pausa di durata non inferiore a trenta minuti. Il medesimo personale, qualora effettui un orario di lavoro ordinario o straordinario, autorizzato, di durata non inferiore a sette ore al netto della pausa, ha diritto al servizio di mensa versando un contributo pari al venti per cento del costo del pasto; laddove non e' presente la mensa di servizio, il predetto personale ha diritto ai servizi sostitutivi della mensa corrisposti con una riduzione del venti per cento. Il personale che effettua almeno nove ore di lavoro ha diritto al servizio di mensa gratuito ovvero, laddove non sia presente il servizio di mensa, ai servizi sostitutivi della mensa. ((A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025 il personale il cui orario di lavoro per esigenze di soccorso si sia protratto di oltre due ore rispetto alla normale turnazione diurna di 12 ore, e di oltre sei ore rispetto alla normale turnazione notturna di 12 ore ha diritto a fruire gratuitamente della consumazione di un secondo pasto o, in alternativa, al buono pasto.))


Il personale impegnato in corsi di formazione e aggiornamento professionale di durata giornaliera non inferiore alle otto ore ha diritto ad usufruire del servizio di mensa gratuito, ove disponibile, ovvero dei servizi sostitutivi della mensa.


Nel rispetto delle turnazioni di servizio, al personale impiegato in eventi calamitosi e' garantito il servizio di mensa gratuito, ove disponibile, ovvero i servizi sostitutivi della mensa, senza decurtazione dei trenta minuti di pausa, qualora ricorra la necessita' di continuita' del servizio.


Art. 26

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Comma 1

Cessione solidale del congedo ordinario

Comma 2

((Su base volontaria e a titolo gratuito, il dipendente puo' cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia esigenza di prestare assistenza a figli che necessitino di cure costanti, e/o al coniuge convivente, ovvero al convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero ai genitori conviventi, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti, nonche' ai genitori non conviventi, affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata:
a) le giornate di congedo ordinario, nella propria disponibilita', eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
b) le quattro giornate di riposo per le festivita' soppresse.))


I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessita' considerate nel comma 1 possono presentare specifica richiesta all'Amministrazione, reiterabile, di utilizzo di congedo ordinario e giornate di riposo per una misura massima di trenta giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessita' delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.


((L'Amministrazione rende tempestivamente nota la richiesta a tutto il personale in servizio, anche in sedi diverse da quella di appartenenza del dipendente richiedente, garantendo l'anonimato del richiedente.))


I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.


Nel caso in cui il numero di giorni di congedo ordinario o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni e' effettuata in misura proporzionale da tutti gli offerenti.


Nel caso in cui il numero di giorni di congedo ordinario o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.


Il dipendente richiedente puo' fruire delle giornate cedute solo dopo la completa fruizione delle giornate di congedo ordinario o di festivita' soppresse, nonche' dei permessi e dei riposi compensativi allo stesso spettanti.


Fatto salvo quanto previsto al comma 7, le giornate di congedo ordinario e di riposo acquisite rimangono nella disponibilita' del richiedente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato la cessione.


Ove cessino le condizioni di necessita' legittimanti prima della fruizione, totale o parziale, del congedo ordinario e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilita' degli offerenti secondo un criterio di proporzionalita'.


La presente disciplina potra' essere oggetto di revisione ai fini di una possibile estensione ad altri soggetti e per altre esigenze di natura solidale.


Art. 28

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Comma 1

Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici

Comma 2

Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di diciotto ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.


I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.


I permessi orari di cui al comma 1 non sono fruibili per meno di un'ora; non possono essere utilizzati nella stessa giornata consecutivamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla normativa, nonche' con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative. Fanno eccezione i permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e i permessi e congedi disciplinati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.


La durata dei permessi previsti dal presente articolo e' corrispondente alla durata della giornata lavorativa di sei ore, anche ai fini del computo del periodo di comporto. Per il personale inserito in turni si considera l'equivalenza in ore. In caso di fruizione del permesso giornaliero per la durata complessiva del turno le ore eccedenti vengono scomputate dal monte ore individuale della banca delle ore del dipendente.


I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.


In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.


La domanda di fruizione dei permessi e' presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessita', la domanda puo' essere presentata anche nelle ventiquattro ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.


L'assenza per i permessi di cui al comma 1 e' giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.


L'attestazione e' inoltrata all'Amministrazione dal dipendente oppure e' trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.


Analogamente a quanto previsto dal comma 10, nei casi in cui l'incapacita' lavorativa e' determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza e' imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza e' giustificata mediante l'attestazione di presenza di cui al comma 10, lettera b).


Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio e' giustificata dall'attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 8, 9 e 10.


Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacita' al lavoro, e' sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessita' di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacita' lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all'Amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove sussistente. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 8, 9 e 10, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonche' il fatto che la prestazione e' somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.


Resta ferma la possibilita' per il dipendente, per le finalita' di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi orari a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla banca delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal presente decreto.


Art. 29

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Comma 1

Personale convocato per controlli sanitari

Comma 2

L'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 e' sostituito dal seguente:
«Art. 21 (Personale convocato per controlli sanitari). - 1. Il personale convocato per esigenze di servizio dalle Commissioni medico ospedaliere, dalle strutture sanitarie centrali e territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero dagli organi competenti al controllo sanitario dei dipendenti ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, e' da considerarsi in servizio a tutti gli effetti.».


Art. 30

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Comma 1

Aspettative per motivi personali e di famiglia

Comma 2

All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, la lettera a) del comma 8, e' sostituita dalla seguente:
«a) per la durata del periodo di prova se assunto presso la stessa o altra Amministrazione pubblica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso;».


Art. 31

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Comma 1

Congedo straordinario per donne vittime di violenza di genere

Comma 2

La dipendente, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ha diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di novanta giorni di congedo straordinario da fruire su base giornaliera e nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. Tali periodi di assenza sono esclusi dal computo del periodo massimo di assenza dal servizio per malattia.


Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la dipendente, salvo i casi di oggettiva impossibilita', e' tenuta a farne richiesta scritta al dirigente dell'ufficio ove presta servizio almeno sette giorni prima della decorrenza del congedo, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui al comma 1.


Durante il periodo di congedo, alla dipendente e' attribuito il trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera. Tale periodo e' computato ai fini dell'anzianita' di servizio, nonche' della maturazione del congedo ordinario e della tredicesima mensilita'.


L'Amministrazione adotta idonee misure a tutela della riservatezza della condizione di cui al comma 1.


L'Amministrazione favorisce, su richiesta dell'interessata, l'assegnazione temporanea presso altre sedi territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' il collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo presso altre amministrazioni.


Art. 32

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Comma 1

Unioni civili

Comma 2

Gli istituti contrattuali riferiti alle definizioni «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche a ciascuna delle parti dell'unione civile.


Art. 33

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Comma 1

Lavoro agile

Comma 2

Il personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali, come indicato dall'articolo 244, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, non inserito, anche con funzioni di supporto, nel dispositivo di soccorso, puo' svolgere la propria prestazione di lavoro con la modalita' del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, e del lavoro da remoto, mediante accordo individuale e secondo la disciplina adottata con decreto del Ministro dell'Interno, previa concertazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto.


((A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025, ai fini dell'erogazione del buono pasto, le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalita' agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza.))


Art. 34

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Comma 1

Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche

Comma 2

I dipendenti i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.


I periodi di assenza di cui al presente articolo non vengono presi in considerazione ai fini del periodo di comporto previsto per le assenze per malattia.


Il dipendente deve riprendere servizio presso l'Amministrazione nei quindici giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.


Qualora i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongano per loro volonta' alle previste terapie, l'Amministrazione puo' procedere all'accertamento dell'idoneita' psicofisica degli stessi allo svolgimento della prestazione lavorativa.


Qualora, durante il periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa, vengano meno i motivi che hanno giustificato la concessione del beneficio di cui al presente articolo, il dipendente e' tenuto a riprendere servizio di propria iniziativa o entro il termine appositamente fissato dell'Amministrazione.


Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla conclusione del progetto di recupero o alla scadenza del termine di cui al comma 6, e' disposta la cessazione del rapporto di lavoro con la sanzione disciplinare della destituzione.


Art. 35

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Comma 1

Tutela del dipendente che segnala illeciti

Comma 2

L'Amministrazione garantisce tutte le misure di tutela e di sostegno previste dalla vigente normativa al dipendente che segnala condotte illecite di cui e' venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


Art. 36

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Comma 1

(( (Malattie Professionali) ))
((Ferme restando le competenze della Direzione Centrale per la Salute in materia di ricognizione delle malattie e degli infortuni riconosciuti in rapporto causale o concausale con l'attivita' svolta dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, l'Osservatorio per le politiche sulla sicurezza sul lavoro e sanitarie, nell'ambito delle funzioni assegnate, svolge attivita' consultiva per lo sviluppo periodico delle piu' adeguate misure di tutela della salute e sicurezza del medesimo personale.))


Comma 2

Titolo III - RELAZIONI SINDACALI

Art. 37

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Comma 1

Obiettivi e strumenti

Comma 2

Il sistema delle relazioni sindacali e' lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, anche mediante le forme di accesso previste dalla disciplina vigente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonche' alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.


Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
si attua il contemperamento delle missioni istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a vantaggio della collettivita' con gli interessi dei lavoratori;
si migliora la qualita' delle decisioni assunte;
si sostengono la motivazione, la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, attraverso una visione strategica improntata alla valorizzazione del personale, nonche' i processi di innovazione organizzativa e di riforma dell'Amministrazione;
si tutelano le condizioni di lavoro legate alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.


La partecipazione e' finalizzata ad instaurare forme trasparenti e costruttive di dialogo tra le parti, ai diversi livelli su atti e decisioni di valenza generale dell'Amministrazione, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
informazione;
organismo paritetico per l'innovazione;
concertazione.


Art. 38

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Comma 1

Informazione

Comma 2

L'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 e' sostituito dal seguente:
«Art. 33 (Informazione). - 1. L'informazione e' il presupposto inderogabile per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti; pertanto, essa e' fornita dall'Amministrazione in via preventiva e in forma scritta sulle materie indicate nei commi seguenti.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l'Amministrazione, allo scopo di rendere aperto e costruttivo il confronto tra le parti, fornisce tutte le informazioni necessarie sugli atti di valenza generale concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane, i regolamenti attuativi dell'ordinamento del personale e le particolari esigenze di servizio aventi carattere straordinario o di emergenza, inviando la relativa documentazione alle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto.
3. L'informazione deve essere fornita nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire alle Organizzazioni sindacali di cui al precedente comma, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali sono previste la concertazione o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.».


Art. 39

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Comma 1

Organismo paritetico per l'innovazione

Comma 2

L'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 e' sostituito dal seguente:
«Art. 34 (Organismo paritetico per l'innovazione). - 1.
L'organismo paritetico, istituito in sede di Amministrazione centrale, realizza una modalita' relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, su argomenti che richiedono analisi, indagini, studi e progetti relativi alle materie di cui al successivo comma 6.
2. L'organismo di cui al presente articolo e' la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative al fine di formulare proposte all'Amministrazione.
3. L'organismo di cui al presente articolo:
a) ha composizione paritetica ed e' formato da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, nonche' da una rappresentanza dell'Amministrazione;
b) si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l'Amministrazione manifesti la necessita' di affrontare le tematiche oggetto dell'organismo;
c) adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento.
4. All'organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrate proposte e contributi dalle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto. In tali casi, l'organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilita'.
5. Costituiscono oggetto di informazione da parte dell'Amministrazione, nell'ambito dell'organismo di cui al presente articolo, gli elementi a disposizione per la trattazione degli argomenti afferenti le materie indicate al comma successivo.
6. Costituiscono oggetto di trattazione dell'organismo paritetico le seguenti materie:
a) progetti e proposte riguardanti l'innovazione ed il miglioramento dei servizi anche a seguito dell'introduzione di nuove tecnologie;
b) proposte e iniziative inerenti i servizi socio-assistenziali in favore del personale;
c) proposte applicative della normativa in materia di pari opportunita';
d) proposte ed iniziative finalizzate alla tutela legale e assicurativa del personale;
e) proposte per l'individuazione dei criteri generali inerenti all'adeguatezza delle strutture logistiche dell'amministrazione utilizzabili dal personale in missione;
f) progetti e proposte concernenti gli organici.».


Art. 40

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Comma 1

Concertazione

Comma 2

L'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 e' sostituito dal seguente:
«Art. 35 (Concertazione). - 1. La concertazione e' la modalita' attraverso la quale si instaura, sulle materie di cui al comma 3, un confronto per il raggiungimento di un eventuale accordo, al fine di consentire alle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'Amministrazione intende adottare.
2. La concertazione si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali del precedente comma degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalita' previste per l'informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, Amministrazione e Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto si incontrano se, entro sette giorni dall'informazione, la concertazione e' richiesta da questi ultimi.
L'incontro puo' anche essere proposto dall'Amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non puo' essere superiore a trenta giorni, trascorsi i quali l'Amministrazione ha la possibilita' di assumere le proprie autonome determinazioni. Al termine della concertazione, e' redatto un verbale dal quale risultano le posizioni delle parti nelle materie che ne sono oggetto.
3. Sono oggetto di concertazione, in sede di amministrazione centrale:
a) criteri generali per l'ubicazione delle sedi di servizio sub-provinciali, con particolare riferimento ai distaccamenti ubicati nelle isole minori;
b) criteri generali per la promozione alle qualifiche superiori mediante scrutinio a ruolo aperto;
c) criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna e/o per l'accesso tramite concorso interno alle qualifiche superiori dello stesso ruolo o per l'accesso alle qualifiche iniziali di ruolo diverso da quello di appartenenza, ai fini dei regolamenti e dei decreti ministeriali previsti dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
d) criteri generali per l'applicazione delle normative in materia di pari opportunita';
e) criteri generali per l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, ai fini dell'adozione del regolamento del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 244 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
f) criteri attuativi dell'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (mutamento di funzioni);
g) criteri generali inerenti all'articolazione dell'orario di lavoro;
h) criteri generali dei sistemi di valutazione annuale del personale appartenente ai ruoli degli ispettori;
i) criteri generali per l'individuazione del personale partecipante ai corsi di formazione in qualita' di discente o di formatore;
j) criteri generali per l'applicazione della disciplina del lavoro agile e del lavoro da remoto ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti ministeriali;
k) codici di comportamento;
l) criteri generali per l'espletamento di attivita' di mantenimento e retraining delle specializzazioni e specialita'.
4. Per le materie di cui alle lettere a), d), g) e l) la concertazione si effettua anche a livello locale sulla base dei criteri definiti a livello nazionale.».


Art. 41

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Comma 1

Contrattazione integrativa

Comma 2

L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 e' sostituito dal seguente:
«Art. 32 (Contrattazione integrativa). - 1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 138 e 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la contrattazione integrativa si effettua tra l'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, sulle seguenti materie:
in sede di Amministrazione centrale:
a) criteri generali per la mobilita' a domanda;
b) criteri generali per l'impiego del personale in attivita' atipiche;
c) criteri generali per la pianificazione dei programmi di formazione, mantenimento e aggiornamento professionale;
d) criteri generali sulle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) criteri generali sulle attivita' socio-assistenziali del personale e welfare contrattuale;
f) criteri per lo svolgimento del servizio di reperibilita' e per la programmazione dei relativi turni;
g) utilizzo delle risorse economiche destinate al personale e del fondo di Amministrazione nell'ambito dei criteri e delle modalita' previste nell'accordo negoziale;
h) disciplina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
i) ((definizione dei criteri e dei parametri applicativi per l'individuazione dei distaccamenti disagiati.))
in sede di Amministrazione locale:
a) criteri generali per la mobilita' del personale nell'ambito delle articolazioni centrali e territoriali;
b) criteri generali per la realizzazione dei programmi di formazione, mantenimento e aggiornamento professionale nell'ambito delle articolazioni centrali e regionali.
2. Nelle materie di contrattazione integrativa, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto un accordo, le parti riassumono la liberta' di iniziativa; d'intesa tra le parti, il termine e' prorogabile di altri trenta giorni.
3. La contrattazione integrativa nazionale non puo' essere in contrasto con i vincoli risultanti dal presente decreto, o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
4. Le ipotesi di accordi integrativi nazionali, corredate da un'apposita relazione tecnico - finanziaria e una relazione illustrativa certificate dal competente organo di controllo, sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato che le esaminano entro trenta giorni e ne accertano congiuntamente la compatibilita' di cui al comma 3.
5. Per le materie oggetto della contrattazione integrativa nazionale e della contrattazione decentrata a livello centrale e territoriale si applica la normativa derivante dai relativi precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi.».


Comma 3

Titolo IV - NORME FINALI

Art. 48

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Comma 1

Disapplicazioni

Comma 2

Per il personale di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto sono disapplicate le disposizioni di cui ai seguenti articoli:
articolo 50 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato 1998-2001 sottoscritto in data 24 maggio 2000;
articolo 11 del contratto collettivo nazionale del comparto Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato sottoscritto in data 24 aprile 2002, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato 1998-2001 del 24 maggio 2000;
articoli 33, 37, 38 e 39 del contratto collettivo nazionale integrativo di lavoro del comparto Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato sottoscritto in data 30 luglio 2002, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato 1998-2001 del 24 maggio 2000;
articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008.


Sono, altresi', disapplicate le disposizioni contrattuali non compatibili con il presente decreto e con le vigenti disposizioni regolamentari.


Art. 49

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti contratti collettivi nazionali e accordi recepiti con decreti del Presidente della Repubblica.


Art. 50

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.