DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 10 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 5 del decret

Numero 335 Anno 1990 GU 20.11.1990 Codice 090G0278

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;335

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1

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Comma 1

Campo di applicazione e durata

Comma 2

Il presente regolamento si applica al personale del comparto di contrattazione collettiva delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, cosi' come determinato e composto per effetto dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.


Il presente regolamento si applica anche al personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.


Il presente regolamento concerne il triennio 1 gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti giuridici decorrono dal 1 gennaio 1988; gli effetti economici decorrono dal 1 luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.


Art. 2

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Comma 1

Rapporti amministrazione-cittadino

Comma 2

Le parti assumono come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza.


A tale scopo, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo approntano strumenti per la tutela degli interessi degli utenti, anche attraverso l'istituzione di uffici di pubbliche relazioni, abilitati inoltre a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti ai fini del miglioramento dei servizi.


Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in prosieguo con cadenza annuale, le aziende promuovono apposite conferenze, con le organizzazioni e confederazioni sindacali di cui al comma 3 e con rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza ed in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi.


Art. 4

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Comma 1

Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali

Comma 2

Al fine di cui all'articolo 3 saranno individuati, per le di- verse qualifiche e professionalita' addette ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso articolo 3, appositi contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso ad aggiunzioni di lavoro straordinario, la continuita' delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.


Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con apposito accordo decentrato a livello nazionale per singola azienda o amministrazione dello Stato ad ordinamento autonomo del comparto, da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata, sono individuate le professionalita' e le qualifiche di personale che formano i contingenti e sono disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti standards minimi e per la individuazione del personale necessario a garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.


La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1 e 2, nonche' le disposizioni cui deve attenersi il personale in sciopero detentore di chiavi o responsabile della custodia di valori, saranno determinate in sede di contrattazione decentrata a livello locale entro 15 giorni dall'accordo di cui al comma 2 e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. Nelle more delle definizioni degli accordi di cui ai commi 2 e 3, saranno assicurate comunque le prestazioni indispensabili.


In conformita' agli accordi di cui ai commi 2 e 3, le amministrazioni individuano, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'articolo 3, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate, in relazione alle turnazioni programmate, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuita' delle predette prestazioni, comunicando - anche tramite affissione all'albo 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, che sara' accordata nel caso sia possibile.


Gli accordi decentrati di cui ai commi 2 e 3 hanno validita' per il periodo di vigenza del presente regolamento.


Art. 5

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Comma 1

Negoziazione decentrata

Comma 2

La negoziazione decentrata a livello nazionale e locale resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, con le integrazioni che seguono.


L'accordo decentrato a livello nazionale, la cui negoziazione deve essere avviata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, previo adempimento, entro il predetto termine, di quanto previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, individua le norme immediatamente esecutive che non necessitano di ulteriori modalita' attuative a livello di negoziazione decentrata territoriale.


La negoziazione decentrata a livello locale deve essere attivata entro i trenta giorni dalla definizione dell'accordo decentrato nazionale, deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi di norma nel termine di trenta giorni dal suo inizio.


Trascorso il suddetto termine senza che si sia pervenuti alla conclusione dell'accordo a livello locale, la trattativa e' rimessa alla negoziazione decentrata a livello superiore, con la partecipazione anche delle parti locali interessate, e deve concludersi di norma entro quindici giorni dal suo inizio.


Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati nazionali e locali devono essere definite in una sessione negoziale unica per ogni triennalita' contrattuale, fatti salvi diversi periodi individuati fra le parti negli accordi predetti, ovvero in relazione a quanto emerge in attuazione del comma 7, e riferiti a specifiche e particolari esigenze rappresentateda una delle parti.


Ove, nell'interpretazione o applicazione delle norme degli accordi decentrati, dovessero insorgere contrasti, gli stessi sono risolti congiuntamente tra le parti mediante riconvocazione entro 10 giorni dalla richiesta di una di esse.


Gli accordi decentrati a livello nazionale devono contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica a scadenza prefissate, della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione, ed indicare analoghi criteri per il livello locale.


Art. 6

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Comma 1

Assemblea

Comma 2

Le assemblee sul posto di lavoro negli uffici con servizio continuativo al pubblico vanno tenute di regola nelle prime o ultime 2 ore di servizio.


La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni alla categoria sono comunicate all'amministrazione con preavviso scritto da effettuarsi di norma tre giorni prima.


Qualora sia stato raggiunto il limite massimo di ore a disposizione per le assemblee il dipendente puo' chiedere, nel limite previsto dal comma 6 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, ulteriori 5 ore annue.


Tali ore sono recuperate ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269.


Art. 7

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Comma 1

Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali

Comma 2

Il trasferimento in sede od ufficio di diverso Comune, o fra uffici di Comune con popolazione non inferiore a trentamila abitanti e distanti non meno di 5 Km., dei dirigenti sindacali, componenti di organi statutari delle organizzazioni sindacali, puo' essere disposto solo previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza, salvo i casi di passaggio di categoria o qualifica.


Le disposizioni del comma 1 si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione dell'incarico sindacale.


Art. 8

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Comma 1

Aspettative sindacali

Comma 2

Per l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, per l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici continua ad applicarsi, in relazione alle disposizioni del presente articolo e degli articoli 9, 10 e 11, la normativa vigente di cui, rispettivamente, agli articoli 119, 120 e 121 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e succes- sive modificazioni ed integrazioni, ed agli articoli 23, 24 e 25 della legge 3 aprile 1979, n. 101, e successive modificazioni ed integrazioni.


Il numero delle unita' di personale in aspettativa sindacale che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si trovi in eccedenza rispetto al limite massimo previsto nel comma 2 e' riassorbito entro tale limite nel termine perentorio di due anni dalla data di cui sopra.


I dipendenti delle amministrazioni destinatarie del presente regolamento che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie Confederazioni ed organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente confederazione ed organizzazione sindacale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata.


Alla ripartizione tra le organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativita' delle medesime, accertata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e della circolare del Ministro per la funzione pubblica in data 28 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, d'intesa per ciascuna amministrazione con il Ministro competente.


Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del personale sono presentate alle amministrazioni di appartenenza, che curano gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali e' emanato dalle amministrazioni interessate.


Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse per ciascuna amministrazione, sono comunicate rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica ed alle amministrazioni interessate, per i conseguenziali adempimenti. ((2))

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che "Per effetto dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia [. . .] gli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335".


Art. 9

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Comma 1

Disciplina del personale in aspettativa sindacale

Comma 2

Al personale collocato in aspettativa sindacale ai sensi dell'articolo 8 sono corrisposti, a carico dell'amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e profilo di appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalita' e alla produttivita', con esclusione dei compensi e le indennita' per il lavoro straordinario.


I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.


L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale, che deve essere tempestivamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica ed all'amministrazione di appartenenza. ((2))

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che "Per effetto dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia [. . .] gli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335".


Art. 10

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Comma 1

Permessi sindacali retribuiti

Comma 2

I dirigenti degli organismi rappresentativi costituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono fruire, per l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione.


I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nell'articolo 11, non possono superare per ciascun dirigente sindacale, settimanalmente, le 3 giornate o le 18 ore lavorative.


I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3. ((2))

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che "Per effetto dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia [. . .] gli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335".


Art. 11

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Comma 1

Monte orario complessivo dei permessi sindacali

Comma 2

Per l'Azienda nazionale autonoma delle strade e per l'amministrazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il monte orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui all'articolo 10 e' determinato in ragione di tre ore per ogni dipendente di ruolo in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
Per l'Azienda Cassa depositi e prestiti e per l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, in considerazione che nell'articolo 8 non sono state determinate aspettative sindacali per la ridotta entita' del personale, il rapporto di cui sopra e' determinato in ragione di 4 ore per ogni dipendente di ruolo in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.


La ripartizione del monte ore di cui al comma 1 e' effettuata entro il primo trimestre di ciascun anno, in sede di trattativa decentrata nazionale a livello di singola amministrazione o azienda, in modo che una quota, pari al 10 per cento, del monte orario sia ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e la quota restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentativita' di ciascuna organizzazione sindacale, accertato in base al numero delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.


La ripartizione di cui al comma 2 viene effettuata con provvedimento del Ministro competente per ciascuna azienda e amministrazione e comunicata agli organismi rappresentativi destinatari.


Le modalita' per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, delle condizioni organizzative dell'azienda o amministrazione e delle loro eventuali articolazioni territoriali, in modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate.


Oltre ai permessi retribuiti di cui all'articolo 10, possono essere concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ai convegni nazionali, alle riunioni degli organi nazionali, regionali e provinciali ed ai congressi nazionali previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali. Tali permessi non si computano nel contingente complessivo di cui al comma 1.


Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, saranno comunicate alle amministrazioni per i conseguenziali adempimenti. ((2))

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto che "cessa di avere efficacia il presente articolo 11 dalla data di entrata in vigore del dello stesso regolamento n. 770/94, per effetto dell'art. 54 del
d.lvo n. 29/93."


Art. 12

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Comma 1

Copertura assicurativa

Comma 2

In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, le amministrazioni sono tenute a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasioni di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.


La polizza di cui al comma 1 e' rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria dei terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprieta' del dipendente, nonche' di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.


Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto ed operativi di proprieta' dell'amministrazione saranno in ogni caso in- tegrate con la copertura, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.


I massimali delle polizze di cui al presente articolo non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.


Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratte dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo, per lo stesso evento.


Art. 13

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Comma 1

Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche

Comma 2

I dipendenti, il cui coniuge od i cui parenti entro il terzo grado, a condizione che quest'ultimi non abbiano parenti piu' prossimi, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di riabilitazione, hanno titolo ad ottenere la concessione di orari flessibili, di permessi giornalieri o dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo. Gli stessi benefici spettano ai dipendenti che abbiano la tutela giuridica di persone che si trovino nelle stesse condizioni previste nel presente comma.


L'amministrazione dispone l'accertamento della idoneita' al servizio dei dipendenti di cui al comma 1 qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.


Art. 14

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Comma 1

Tutela dei portatori di handicape dei dipendenti in particolari condizioni fisiche

Comma 2

In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica, la necessita' di sottoporsi a terapie salvavita ovvero la condizione di portatore di handicap, che debbono sottoporsi ad un intervento riabilitativo predisposto e controllato dalle strutture medesime, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, ad esclusione del comma 3.


Art. 15

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Comma 1

Tutela maternita'

Art. 16

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Comma 1

Igiene e sicurezza sul lavoro

Comma 2

Le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo adottano idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrita' e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali.


Il personale addetto in via esclusiva all'uso dei videoterminali deve essere adibito ad attivita' lavorative di diverso contenuto per periodi di 10 minuti per ogni ora di lavoro non cumulabili, salvo regolamentazioni piu' favorevoli gia' esistenti nell'ambito del comparto. In ogni caso, almeno nei primi tre mesi di gravidanza, le lavoratrici non possono essere adibite ai videoterminali.


Le organizzazioni e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative all'interno delle aziende, unitamente ai rappresentanti delle stesse, vigilano sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrita' fisica dei dipendenti; nei settori in cui si ravvisera' una maggiore incidenza di rischio l'amministrazione istituisce, per i dipendenti addetti ai predetti settori, il libretto sanitario per garantire ai lavoratori che operano in ambienti insalubri visite mediche periodiche, a scopo preventivo, secondo le modalita' previste in materia per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210.


Art. 17

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Comma 1

Pari opportunita'

Comma 2

I Comitati per le pari opportunita', di cui al comma 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; ove, in sede di negoziazione decentrata, ne sia ravvisata l'esigenza, possono costituirsi comitati per le pari opportunita' in strutture territoriali di particolare consistenza. Le Amministrazioni garantiranno tutti gli strumenti idonei per il loro funzionamento.


I comitati sono composti da 5 componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all'interno delle aziende, e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell'amministrazione. I comitati sono presieduti da un rappresentante dell'Amministrazione.


Art. 18

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Comma 1

Diritto allo studio

Comma 2

Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 1, la precedenza e' accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.


A parita' di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studio e, in caso di ulteriore parita', secondo l'ordine decrescente di eta'.


Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza o quello degli esami sostenuti.


Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.


Le graduatorie dei richiedenti possono essere predisposte anche per ambiti territoriali delimitati, da definirsi in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale, nei limiti della percentuale complessiva di cui al comma 1.


Art. 19

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Comma 1

Recupero permessi e ritardi

Comma 2

Con riferimento alle disposizioni dei commi 3 e 5 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, in caso di recupero di ore non lavorate nel mese precedente per brevi permessi o ritardi, spetta al dipendente la restituzione, entro i trenta giorni successivi, di ogni altra indennita' non percepita per effetto della mancata prestazione, purche' il recupero sia stato effettuato nella stessa condizione di lavoro in cui si e' verificato il ritardo o e' stato concesso il permesso.


Art. 20

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Comma 1

Patrocinio legale del dipendente

Comma 2

L'azienda o l'amministrazione autonoma, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilita', dinanzi al giudice ordinario o amministrativo, nei confronti del dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale.


L'azienda o l'amministrazione autonoma deve esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.


Ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilita', dinanzi al giudice ordinario o amministrativo, nei confronti del dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, nel caso in cui il dipendente non abbia accettato il legale di nomina dell'amministrazione ed abbia nominato uno di propria fiducia, l'amministrazione e' tenuta al rimborso delle spese di giudizio e di onorario sostenute e documentate nei limiti delle vigenti disposizioni, entro 60 giorni dal momento in cui la responsabilita' del dipendente risulti esclusa da provvedimento giudiziario non riformabile.


Art. 21

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Comma 1

Mobilita'

Comma 2

Al personale trasferito da una ad altra amministrazione anche di diverso comparto a seguito delle procedure di mobilita' volontaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e' corrisposto, a cura dell'amministrazione ricevente, un compenso "una tantum" a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure:
categoria o qualifica funzionale VIII e superiori: L. 3.500.000; categoria o qualifica funzionale VII: L. 3.000.000; categoria o qualifica funzionale VI: L. 2.500.000; categoria o qualifica funzionale V ed inferiori: L. 2.000.000.


Art. 22

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Comma 1

Trattamento di missione

Comma 2

Per il personale indicato nel comma 2 le particolarissime condizioni di cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nella impossibilita' della fruizione del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione; in tale circostanza viene corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire 20.000 nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto e di L. 20.000 nette per il pernottamento.


Art. 23

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Comma 1

Fondo incentivazione

Comma 2

A decorrere dal 1 ottobre 1990 il fondo di incentivazione di cui all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' incrementato di una quota pari allo 0,65 del monte retributivo relativo all'anno precedente.


Per le amministrazioni destinatarie di disposizioni legislative di istituzione, di finanziamento o di incremento dei fondi di incentivazione della produttivita', ovvero per le amministrazioni eventualmente destinatarie di analoghe future disposizioni legisla- tive, la quota aggiuntiva di cui al comma 1 e' posta a carico, fino a concorrenza, degli stanziamenti derivanti dall'applicazione delle predette disposizioni.


Art. 24

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Comma 1

Nuovi stipendi

Comma 2

I valori stipendiali annui lordi di cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1987, n. 269, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 di cui all'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, sono stabiliti a regime nella misura seguente:
Categoria o qualifica



I .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..L. 6.081.000
II .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. L. 6.981.000
III .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... L. 8.182.000
IV .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. L. 9.320.000
V .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. ... L. 10.487.000
VI .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. ..L. 11.616.000
VII .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .L. 13.550.000
VIII .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. ... L. 15.531.000
IX .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. L. 18.071.000


Gli aumenti stipendiali lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con decorrenza 1 luglio 1990.


Dal 1 luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
Categoria o qualifica



I .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... L. 152.000 II .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... L. 190.000 III .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. L. 273.000 IV .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... L. 321.000 V .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... L. 371.000 VI .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... L. 397.000 VII .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. L. 496.000 VIII .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... L. 512.000 IX .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... L. 592.000


Dal 1 ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
Categoria o qualifica




I .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. L. 715.000 II .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... L. 894.000 III .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... L. 1.276.000 IV .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... L. 1.516.000 V .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. L. 1.743.000 VI .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... L. 1.865.000 VII .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... L. 2.331.000 VIII .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. L. 2.410.000 IX .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... L. 2.789.000


Dal 1 luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
Categoria o qualifica




I .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. L. 1.200.000 II .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... L. 1.500.000 III .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... L. 2.161.000 IV .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... L. 2.539.000 V .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. L. 2.926.000 VI .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... L. 3.135.000 VII .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... L. 3.919.000 VIII .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. L. 4.050.000 IX .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... L. 4.690.000


Ciascuno degli emolumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.


((


Ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e della Cassa depositi e prestiti, inquadrati nel IV, V e VI livello retributivo, competono i seguenti valori stipendiali annui lordi:
Categoria o qualifica




IV .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... L. 9.566.000 V .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... L. 10.734.000 VI .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... L. 11.715.000

Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, capo reparto e vice capo reparto di sesta qualifica funzionale, compete uno stipendio annuo lordo di L. 12.500.000. Ai dipendenti indicati nel presente comma gli aumenti stipendiali sono corrisposti alle scadenze e con le proporzioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 .


))


((COMMA SOPPRESSO DALL'AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 20/11/1992, N. 274)).


Art. 25

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Comma 1

Retribuzione individuale di anzianita'

Comma 2

A decorrere dal 1 gennaio 1989, a tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1 gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianita' e' incrementata dei seguenti importi annui lordi:
Categoria o qualifica
I ........................................................ L. 198.000 II ....................................................... L. 214.000 III ...................................................... L. 256.000 IV ....................................................... L. 280.000 V ........................................................ L. 312.000 VI ....................................................... L. 344.000 VII ...................................................... L. 403.000 VIII ..................................................... L. 480.000 IX ....................................................... L. 480.000


Al personale assunto in data intermedia tra il 1 gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 l'importo di cui al comma 1 e' corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.


Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.


A decorrere dal 1 ottobre 1990, al personale che nel triennio contrattuale abbia maturato 5 anni di effettivo servizio continuativo nella stessa amministrazione competono i seguenti importi annui, da inserire nella retribuzione individuale di anzianita':
Categoria o qualifica
I ........................................................ L. 122.000 II ....................................................... L. 140.000 III ...................................................... L. 164.000 IV ....................................................... L. 186.000 V ........................................................ L. 210.000 VI ....................................................... L. 232.000 VII ...................................................... L. 271.000 VIII ..................................................... L. 311.000 IX ....................................................... L. 361.000


I suddetti importi al compimento del decimo anno si raddoppiano, al compimento del quindicesimo anno si triplicano, al compimento del ventesimo anno si quadruplicano e si aggiunge a tale ultimo valore lo 0,50 per cento del tabellare iniziale riportato al comma 1 dell'articolo 24.


Art. 26

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Comma 1

Effetti dei nuovi stipendi

Comma 2

I nuovi stipendi, negli importi effettivamente corrisposti in relazione alle attribuzioni degli aumenti determinati negli articoli 24 e 25, hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto. Non hanno effetto invece su altri istituti comportanti compensi ed erogazioni di natura economica.


Ai fini della corresponsione dei nuovi trattamenti derivanti dall'applicazione del presente regolamento si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.


In ottemperanza al disposto dell'articolo 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente regolamento sono corrisposti integralmente, alle scadenze e nelle percentuali previste dai precedenti articoli, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.


I nuovi stipendi, negli importi corrispondenti agli aumenti determinati nell'articolo 24, hanno effetto sull'importo orario per lavoro straordinario e sulla determinazione degli importi dovuti per indennita' integrativa speciale.


La spesa sostenuta nell'anno 1989 per prestazioni di lavoro straordinario non puo' essere incrementata in conseguenza degli effetti dei nuovi stipendi sulle misure orarie dei compensi.


Art. 27

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Comma 1

Corsi

Comma 2

Per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e per l'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, il comma 5 dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' sostituito dal seguente:
5. I corsi sono espletati di norma durante l'orario di servizio ordinario, ad eccezione di quelli per i quali la partecipazione comprometta l'effettiva erogazione del servizio al pubblico.


I corsi sono concentrati, ove possibile, in sedi delle aziende capoluoghi di provincia.


Per i corsi fuori dell'orario di servizio, l'articolazione degli orari e le sedi sono stabilite con accordo decentrato territoriale.


Comma 3

Capo II - SPECIFICITA' DELLE AZIENDE E AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO. Sezione I PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI E DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Art. 28

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Comma 1

Rideterminazione organici

Comma 2

Il conferimento delle funzioni superiori e' subordinato alla essenzialita' ed alla indifferibilita' dei compiti da espletare, alla assoluta impossibilita' di assicurarne lo svolgimento con l'attribuzione dei medesimi ad unita' presenti ed appartenenti alla categoria richiesta per la copertura del posto vacante od a categoria superiore, nonche' all'emissione di formale provvedimento a cura dell'autorita' competente.


In attuazione dell'articolo 7 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti la Commissione paritetica amministrazione-sindacati ed il Consiglio di amministrazione, sono individuate le funzioni per le quali e' consentito il conferimento delle funzioni superiori e sono determinate le modalita' di applicazione delle disposizioni recate dal comma 2.


Art. 29

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Comma 1

Utilizzazione fondo di incentivazioneper l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni

Comma 2

Il fondo di incentivazione, di cui all'art. 23, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per 45 miliardi di lire annue e' destinato alla rivalutazione dell'indennita' oraria per il servizio prestato dalle ore 21 alle ore 7, del compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive e delle maggiorazioni del premio industriale per gli addetti ai servizi di recapito e di guida, a turni rotativi ed ai servizi di cassa.


Le rivalutazioni hanno effetto dal 1 ottobre 1990.


Le competenze accessorie sono corrisposte unitamente allo stipendio del mese successivo a quello cui esse si riferiscono.


Art. 30

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Comma 1

Utilizzazione fondo di incentivazione per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici

Comma 2

Il fondo di incentivazione di cui all'art. 23, relativamente all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e' destinato, per un importo di lire 2,5 miliardi annue, alla rivalutazione dell'indennita' oraria per il servizio prestato dalle 21 alle 7, del compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive e delle maggiorazioni del premio industriale per gli addetti ai servizi di guida, a turni rotativi ed ai servizi di cassa e, ove occorra, al finanziamento della reperibilita'.


Le rivalutazioni hanno effetto dal 1 ottobre 1990.


Le competenze accessorie sono corrisposte unitamente allo stipendio del mese successivo a quello cui esse si riferiscono.


Art. 31

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Comma 1

Incremento della retribuzione di anzianita'

Comma 2

A decorrere dal 1 ottobre 1990, per il personale delle aziende postelegrafoniche inquadrato nelle categorie VIII e IX la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1 dell'art. 25 e' incrementata dell'importo annuo lordo di Lire 360.000.


Art. 32

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Comma 1

Assemblea del personale

Comma 2

Al personale viaggiante istituzionalmente e permanentemente applicato fuori dalle sedi di servizio dove si svolge l'assemblea, nonche' al personale degli uffici locali di minore entita' che, qualora impedito per motivi di servizio, partecipi ad altra assemblea appositamente indetta, fuori dell'orario di servizio, e cio' sia documentato, compete riposo compensativo per la stessa durata dell'assemblea. Tali particolari situazioni e modalita' applicative verranno individuate in sede di contrattazione aziendale.


Art. 33

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Comma 1

Congedo ordinario

Art. 34

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Comma 1

Danni derivanti dalla circolazione dei mezzi di trasporto

Comma 2

In deroga all'articolo 12, nell'ambito dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici gli infortuni in servizio causati da mezzi di trasporto di proprieta' dell'azienda o del dipendente continuano ad essere disciplinati dai regi decreti 16 giugno 1938, nn. 1274 e 1275, modificati dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1350.


Le Aziende postelegrafoniche sono autorizzate a stipulare apposita polizza assicurativa per i rischi non coperti ai sensi dei regi decreti 16 giugno 1938, nn. 1274 e 1275, previsti dall'articolo 12.


Art. 35

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Comma 1

Orario di servizio

Comma 2

Qualora il dipendente, raggiunto il proprio ufficio, sia inviato, per eventi non programmati e non programmabili, in altra sede di lavoro ubicata nell'ambito della circoscrizione dell'Organo di applicazione, il tempo occorrente per il viaggio di andata e per l'eventuale rientro al proprio ufficio e' considerato compreso nell'orario di servizio.


Art. 36

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Comma 1

Indennita' per guida di veicoli a motore di proprieta' delle aziende

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, al personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a qualsiasi carriera, categoria e qualifica appartenente, puo' essere affidata, per esigenze di servizio connesse all'espletamento delle proprie mansioni ed in relazione all'organizzazione dei servizi, la conduzione di veicoli a motore di proprieta' dell'amministrazione, purche' gli interessati siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.


Al personale sopraindicato spetta, per ogni giornata di espletamento delle anzidette mansioni integrative, l'indennita' stabilita annualmente con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il consiglio di amministrazione.


L'indennita' di cui al comma 2 non e' frazionabile.


In caso di infortunio il personale di cui al comma 1 ha diritto al trattamento previsto dai regi decreti 16 giugno 1938, nn. 1274 e 1275, come modificati dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1350.


Art. 37

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Comma 1

Reperibilita'

Comma 2

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici puo' istituire il servizio di reperibilita' del dipendente con l'obbligo per quest'ultimo di raggiungere il posto di lavoro nel piu' breve tempo possibile.


In sede di accordo decentrato nazionale sono definiti i criteri per l'individuazione delle aree e delle figure professionali interessate, le modalita', i limiti di effettuazione del servizio e la conseguente riduzione dei turni notturni, nonche' la misura del compenso, che sara' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.


All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con corrispondenti economie sugli stanziamenti destinati al pagamento dell'indennita' per servizio notturno, conseguenti a riduzione di personale addetto ai turni notturni, e del compenso per lavoro straordinario, nonche', ove necessario, utilizzando il fondo di incentivazione di cui all'art. 23.


In caso di chiamata l'attivita' prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata con recupero orario.


Art. 38

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Comma 1

Riorganizzazione del servizio di recapito

Comma 2

Una quota dell'incremento del fondo di incentivazione di cui all'art. 23, non inferiore a lire 10 miliardi, e' destinata alla elaborazione ed all'attuazione di un progetto di ristrutturazione del servizio di recapito.


In caso di mancanza di sostituti portalettere degli uffici locali, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni puo' procedere alla chiamata diretta dei lavoratori iscritti nelle liste della competente sezione circoscrizionale del collocamento per un periodo non superiore a 10 giorni, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 31 dicembre 1988, attuativo dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, ai fini di assicurare il recapito della corrispondenza postale e telegrafica.


Art. 39

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Comma 1

Prestazioni portalettere degli uffici locali

Comma 2

Il portalettere addetto a zona di recapito con entita' di lavoro giornaliero, superiore a 400 punti, valutata secondo i criteri ed i coefficienti stabiliti con il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, previsto dall'art. 13 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ha titolo, per ciascun mese, ad un numero di compensi di intensificazione corrispondente al quoziente risultante dal prodotto del numero dei punti eccedenti i 400 giornalieri per il numero di giorni di effettiva presenza nel mese in servizio diviso per 60 minuti. I resti superiori a 30 si arrotondano, per eccesso, ad un'ora e quelli pari od inferiori a 30 si trascurano.


Art. 40

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Comma 1

Personale di scorta

Comma 2

Nel settore del recapito la scorta e' elevata al 25 per cento entro il 30 settembre 1990, a condizione che l'operazione trovi esatta compensazione in altri settori e che non comporti nuovi oneri;
a tal fine potranno essere utilizzate anche le riduzioni di assegno di cui al comma 1 dell'articolo 28.


Art. 41

#

Comma 1

Compenso annuale di incentivazione

Comma 2

Le misure dei nuovi stipendi, negli importi effettivamente corrisposti in relazione alla attribuzione degli aumenti di cui agli articoli 24 e 25, hanno effetto sul compenso annuale di incentivazione di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 873.


Comma 3

Capo II - SPECIFICITA' DELLE AZIENDE E AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO. Sezione II Personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Art. 44

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Comma 1

Premio per l'incremento del rendimento industriale

Comma 2

A decorrere dal 1 ottobre 1990, il premio per l'incremento del rendimento industriale di cui alla legge 3 luglio 1970, n. 483, ed all'art. 130 della legge 11 luglio 1980, n. 312, stabilito nelle misure di cui all'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' cosi' rideterminato:
Per settimane di cinque giorni lavorativi:
Qualifica I ............................................... L. 4.280 Qualifica II .............................................. L. 5.670 Qualifica III ............................................. L. 6.450 Qualifica IV .............................................. L. 7.220 Qualifica V ............................................... L. 8.350 Qualifica VI .............................................. L. 9.380 Qualifica VII ............................................. L. 11.220 Qualifica VIII ............................................ L. 15.110 Qualifica IX .............................................. L. 17.550


Art. 45

#

Comma 1

Utilizzazione del fondo d'incentivazione

Comma 2

Il fondo d'incentivazione di cui all'articolo 23, per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per 2,6 miliardi di lire annue e' destinato alla rivalutazione del premio per l'incremento del rendimento industriale.


Art. 46

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Comma 1

Arricchimento esperienza professionale

Comma 2

Per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, agli importi di cui all'art. 25, comma 4, a decorrere del 1 ottobre 1990, si aggiungono i seguenti importi annui.






Livelli




Con almeno












5 anni




10 anni




15 anni




20 anni






1 2 3 4 5 6 7 8 9




61.000 70.000 82.000 93.000 105.000 116.000 135.000 155.000 181.000




122.000 140.000 164.000 186.000 210.000 232.000 271.000 311.000 361.000




182.000 209.000 245.000 280.000 315.000 348.000 406.000 466.000 542.000




274.000 314.000 368.000 419.000 472.000 523.000 610.000 699.000 813.000






Art. 47

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Comma 1

Indennita' di funzione

Comma 2

Con decorrenza 1 ottobre 1990, la maggiorazione dell'indennita' di funzione prevista dall'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' corrisposta anche al personale che svolge le funzioni di analista di sistema capo reparto, capo sezione della Direzione generale, capo dei servizi amministrativi e di segreteria negli opifici e stabilimenti, di economo cassiere, di capo fase e di capo laboratorio di controllo delle lavorazioni, di vice capo officina, di agente capo coordinatore e di agente verificatore titolare, nelle seguenti misure giornaliere:
Qualifica V ................................................ L. 2.575 Qualifica VI ............................................... L. 2.887 Qualifica VII .............................................. L. 3.454


Spetta inoltre, con medesima decorrenza di cui al comma 1, al personale della III, IV, V e VI qualifica funzionale addetto alla conduzione ed assistenza degli impianti e delle macchine del ciclo produttivo negli opifici e stabilimenti, per le giornate di effettiva applicazione, un compenso di lire 1.500 giornaliere.


Per gli addetti alle confezioni dei sigari a mano di IV e V qualifica le maggiorazioni sono aumentate di lire 1.000.


Art. 48

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Comma 1

Indennita' di servizio notturno e festivo

Art. 49

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Comma 1

Indennita' per doppi e tripli turni di lavoro

Art. 50

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Comma 1

Indennita' rischio e insalubrita'

Comma 2

Con decorrenza 1 ottobre 1990, le indennita' giornaliere di rischio e di insalubrita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1981, n. 338, sono cosi' rideterminate:
Gruppo I ................................................... L. 1.800 Gruppo II .................................................. L. 1.620 Gruppo III ................................................. L. 1.260 Gruppo IV .................................................. L. 720


Art. 51

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Comma 1

Indennita' per i servizi meccanografici

Art. 52

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Comma 1

Maneggio valori

Art. 53

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Comma 1

Passaggi di profilo nell'ambito della stessa qualifica funzionale

Comma 2

Il personale appartenente a qualifica funzionale non superiore alla sesta che, a seguito di formale disposizione della Direzione generale, e' applicato senza demerito per un periodo continuativo non inferiore ad un anno a profilo diverso della stessa qualifica funzionale non richiedente possesso di specifico titolo tecnico professionale puo' ottenere, a domanda e sempreche' esista disponibilita' di posto, il passaggio nel profilo professionale applicato, previo parere favorevole della Commissione nazionale paritetica di cui all'art. 104 della legge 11 luglio 1980, n. 312.


Art. 54

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Comma 1

Guida veicoli a motore

Comma 2

Per esigenze di servizio connesse all'espletamento urgente di compiti d'istituto, al personale di qualsiasi qualifica funzionale che ne faccia richiesta, sempreche' in possesso dei requisiti previsti, puo' essere affidata la guida di autovetture dell'Amministrazione, con l'attribuzione della relativa indennita' (gruppo III).


Art. 55

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Comma 1

Altre indennita'

Comma 2

Con decorrenza 1 luglio 1990, sono soppresse l'indennita' malarica, corrisposta in base all'art. 204 del decreto del Ministro delle finanze 5 luglio 1928, e l'assegno integrativo ex caropane di cui all'art. 9, ultimo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212.


Comma 3

Capo II - SPECIFICITA' DELLE AZIENDE E AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO. Sezione III Personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade

Art. 56

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Comma 1

Premio di produzione

Comma 2

A decorrere dal 1 ottobre 1990, il premio di produzione di cui all'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, viene cosi' rideterminato:
Livello 1 ................................................ L. 80.000 Livello 2 ................................................ L. 90.000 Livello 3 ................................................ L. 95.000 Livello 4 ................................................ L. 115.000 Livello 5 ................................................ L. 120.000 Livello 6 ................................................ L. 130.000 Livello 7 ................................................ L. 170.000 Livello 8 ................................................ L. 190.000 Livello 9 ................................................ L. 230.000


Art. 57

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Comma 1

Arricchimento esperienza professionale

Comma 2

A decorrere dal 1 ottobre 1990, gli importi di cui all'articolo 25, comma 4, spettanti ai dipendenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade sono raddoppiati.


Art. 58

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Comma 1

Guida veicoli a motori

Comma 2

Per esigenze di servizio connesse all'espletamento dei compiti d'istituto, al personale di qualsiasi qualifica funzionale che ne faccia richiesta puo' essere affidata, sempreche' in possesso dei requisiti richiesti, la conduzione di autoveicoli e mezzi operativi dell'Azienda, con l'attribuzione della relativa indennita' di rischio. Il conseguente provvedimento e' adottato dai dirigenti dei compartimenti ed uffici speciali.


Art. 59

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Comma 1

Indennita' di turno

Art. 60

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Comma 1

Indennita' di servizio notturno e festivo

Art. 61

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Comma 1

Indennita' di maneggio valori

Art. 62

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Comma 1

Indennita' per servizi meccanografici

Comma 2

A partire dal 1 ottobre 1990, al personale formalmente assegnato ai centri meccanografici ed elettronici ed effettivamente applicato ai relativi apparati, ivi compresi i direttori dei centri, gli analisti ed i programmatori, nei limiti del contingente stabilito con provvedimento dell'organo competente, spetta una indennita' giornaliera di lire 1.500 per ogni giornata di effettiva presenza.


Art. 63

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Comma 1

Passaggi di personale nell'ambito della stessa qualifica funzionale

Comma 2

Il personale che, con atto formale di data certa, risulti assegnato per un periodo non inferiore a tre anni a funzioni di differente profilo professionale, nell'ambito della medesima qualifica funzionale, e' inquadrato, a domanda e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nel profilo della stessa qualifica funzionale corrispondente alle funzioni esercitate, sempreche' vi sia disponibilita' di posto.


Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento si prescinde dalla disponibilita' dei posti, nel rispetto della dotazione organica della qualifica funzionale, e il termine di tre anni previsto dal comma 1 e' ridotto ad un anno.


Per coloro che abbiano esercitato mansioni di diverso profilo per un periodo non inferiore a cinque anni si prescinde anche dal titolo di studio proprio del profilo professionale di inquadramento.


Comma 3

Capo II - SPECIFICITA' DELLE AZIENDE E AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO. Sezione IV Personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Art. 64

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Comma 1

Indennita' di rischio

Comma 2

A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' rideterminata nelle seguenti misure lorde mensili:
Livello 4 ................................................ L. 310.000 Livello 5 ................................................ L. 360.000 Livello 6 ................................................ L. 450.000 Livello 7 ................................................ L. 540.000 Livello 8 ................................................ L. 580.000 Livello 9 ................................................ L. 630.000


A decorrere dal 1 ottobre 1990, per il personale del supporto tecnico e amministrativo-contabile del Corpo le indennita' non pensionabili di cui al comma 4 dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, sono rideterminate nelle seguenti misure:
Livello 1 ................................................ L. 90.000 Livello 2 ................................................ L. 110.000 Livello 3 ................................................
L. 130.000 Livello 4 ................................................ L. 180.000 Livello 5 ................................................ L. 210.000 Livello 6 ................................................ L. 250.000 Livello 7 ................................................
L. 310.000 Livello 8 ................................................ L. 330.000 Livello 9 ................................................ L. 360.000 Tale indennita' non compete al personale del supporto tecnico-
amministrativo che transita nel ruolo operativo del Corpo.


Ai capi reparto e vice capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di VI qualifica funzionale l'indennita' di cui al comma 1 compete nella misura di L. 480.000 mensili.


Al personale operativo del Corpo, per il rischio e la responsabilita' per l'intervento, con almeno 22 o 28 anni di effettivo servizio nel Corpo, l'indennita' del comma 1 e' maggiorata rispettivamente di lire 80.000 e 130.000.


Tali maggiorazioni non competono a coloro che transitano nei ruoli del supporto tecnico ed amministrativo, mentre competono al personale che viene dispensato dal servizio a seguito di giudizio di inidoneita' fisica e che non transiti nei ruoli del supporto tecnico ed amministrativo-contabile indipendentemente dal limite di servizio di cui al comma 4.


Art. 65

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Comma 1

Fondo per il miglioramento dei servizi

Comma 2

E' istituito un fondo alimentato dalla quota pari allo 0,65%
della retribuzione complessiva dell'anno precedente, nonche' da
una quota parte pari al 60%
dei proventi derivanti da servizi di prevenzione e di vigilanza forniti dalla Amministrazione con prestazioni fuori degli orari di lavoro ordinari, straordinari e di turnazioni.


Le modalita' e i criteri di utilizzazione del fondo per le attivita' di cui al comma 2 sono definite in sede di contrattazione decentrata nazionale.


I compensi giornalieri per la partecipazione ai turni di reperibilita' di cui al comma 2, lettera d), sono definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale ed approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.


I compensi relativi all'attivita' di cui al comma 2, lettera a), dopo un periodo di avviamento di 6 mesi, durante i quali sono corrisposti con cadenza trimestrale posticipata, sono attribuiti mensilmente.


Art. 66

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Comma 1

Indennita' notturna e festiva

Art. 67

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Comma 1

Altre indennita'

Comma 2

A decorrere dal 1 ottobre 1990, le indennita' di cui al comma 1 dell'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, sono determinate rispettivamente in L. 2.640.000 e L. 2.280.000 annue lorde.


Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso del brevetto di pilota di elicottero o di motorista o specialista di elicotteri con obbligo di volo, in servizio presso gli Uffici della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, con competenza nello specifico settore della specializzazione posseduta, entro i limiti degli organici predisposti per gli stessi uffici, l'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta nella misura del 50 per cento.


Con decorrenza 1 ottobre 1990, per gli operatori subacquei di cui al comma 2 dell'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, l'indennita' ivi prevista e' determinata in L. 2.040.000.


Art. 68

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Comma 1

Trattamento di missione

Comma 2

Al personale in trasferta che, nella localita' di missione, non possa consumare i pasti o pernottare per comprovata esigenza di servizio compete l'indennita' di missione nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 22 del presente regolamente per ogni 24 ore frazionabili di permanenza fuori sede, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive integrazioni e modificazioni.
L'indennita' e' ridotta del 50% qualora il dipendente in missione sia tenuto, a segiuto di provvedimento dell'amministrazione, a fruire di vitto e di alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione medesima.


Art. 69

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Comma 1

Mensa

Comma 2

Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impegnato per esigenze di servizio in corsi di aggiornamento professionale della durata giornaliera non inferiore a 8 ore ha diritto di usufruire della mensa di servizio.


Il personale dei ruoli di supporto tecnico e amministrativo- contabile che effettua prestazioni lavorative con orari giornalieri non inferiori alle 7 ore continuative con una pausa non superiore ai 60 minuti e' ammesso alla mensa di servizio. E' posta a carico del personale una quota pari al 20% del costo della mensa riferito al personale operativo.


Art. 70

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Comma 1

Disciplina concorsi interni

Comma 2

Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalita', le materie d'esame e le prove per l'ammissione ai profili ai quali si accede esclusivamente dall'interno.


Art. 71

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Comma 1

Profili professionali

Comma 2

In sede di attuazione dei nuovi profili professionali per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco allegati al presente regolamento, il personale e' inquadrato con decreto del Ministro dell'interno nei nuovi profili secondo lo schema di corrispondenza e la declaratoria contenute nelle unite tabelle A e B, che costituiscono parte integrante del presente regolamento.


Il personale delle ex carriere direttive tecnica e sanitaria e ginnico-sportiva, nei cui confronti hanno trovato applicazione le norme relative alla nona qualifica funzionale, e' inquadrato, rispettivamente, nei profili di ispettore antincendi coordinatore, medico coordinatore e ispettore ginnico coordinatore della nona qualifica funzionale.


Comma 3

Capo II - SPECIFICITA' DELLE AZIENDE E AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO. Sezione V Personale della Cassa depositi e prestiti

Art. 72

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Comma 1

Contrattazione aziendale

Comma 2

La delegazione di parte pubblica per la contrattazione nazionale aziendale della Cassa depositi e prestiti e' composta dal direttore generale, che la presiede, e dai due capi-dipartimento.


L'accordo aziendale e' sottoposto alla deliberazione del consiglio di amministrazione entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione ed e' reso esecutivo con provvedimento del direttore generale.


L'accordo aziendale potra' definire eventuali momenti di contrattazione decentrata territoriale, stabilendone, nell'ambito delle proprie competenze, i modi, i tempi, gli ambiti territoriali, le materie e le parti.


Art. 73

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Comma 1

Premio di produzione

Comma 2

I compensi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono corrisposti anche in relazione alla quantita' e qualita' di lavoro, sulla base di standards individuali fissati dal consiglio di amministrazione d'intesa con le organizzazioni sindacali aziendali.


Le assenze delle quali tener conto per le attribuzioni delle varie parti di premio sono quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, che istituisce il compenso incentivante per i dipendenti dello Stato di cui al comparto di contrattazione collettiva dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.


Con gli stessi parametri e criteri alla fine di ogni anno vanno ripartite, a favore del personale che ha prestato servizio nello stesso anno, tutte le quote di premio mensile e semestrale non erogate rispetto al monte globale teoricamente percepibile.


Art. 74

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Comma 1

Indennita' di turno

Art. 75

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Comma 1

Indennita' di maneggio valori

Art. 76

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Comma 1

Indennita' per servizi meccanografici

Art. 77

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Comma 1

Indennita' di servizio notturno e festivo

Art. 78

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Comma 1

Lavoro straordinario

Comma 2

I fabbisogni globali di ore di lavoro straordinario da utilizzare nell'ambito aziendale sono determinati, per periodi non eccedenti l'anno solare, con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, nel limite di spesa annua pari a 135 ore pro- capite riferito ai dipendenti presenti e' nel limite individuale di 220 ore annue.


I criteri e i limiti annui di utilizzazione individuale delle ore di lavoro straordinario sono determinati in sede di accordo aziendale.


Art. 79

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Comma 1

Servizi sociali ed assistenziali

Art. 80

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Comma 1

Soppressione assegno personale

Comma 3

Capo II - SPECIFICITA' DELLE AZIENDE E AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO. Sezione VI Personale dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

Art. 81

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Comma 1

Fondo di incentivazione

Comma 2

Il fondo di incentivazione di cui all'articolo 23 si alimenta annualmente anche con il corrispettivo di n. 222 ore di lavoro straordinario per ogni dipendente presente al 31 dicembre 1989, determinato applicando gli importi orari validi alla stessa data. Lo stanziamento del capitolo dello stato di previsione e' ridotto del pari importo destinato al suddetto personale.


I piani ed i progetti per l'attuazione dell'intervento incentivante per il miglioramento dell'efficienza e dei servizi debbono riferirsi alla conservazione, commercializzazione, distribuzione dei prodotti agricoli, alla attuazione delle direttive e dei regolamenti comunitari, nonche' alle attivita' connesse e presupposte all'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Azienda.


La predisposizione dei progetti e la verifica dei risultati sono demandati alla contrattazione decentrata nazionale.


Alla realizzazione dei piani e progetti, finanziati dal fondo, partecipano anche i dipendenti provenienti dai Monopoli di Stato comunque in servizio presso gli uffici dell'Azienda in forza di formale provvedimento.


Il fondo e' finalizzato anche a compensare le prestazioni di lavoro straordinario per fronteggiare le particolari situazioni di attivita' dell'azienda, connesse anche a vacanze di organico.


Art. 82

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Comma 1

Premio di incentivazione

Comma 2

A decorrere dal 1 ottobre 1990, il premio di incentivazione di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' cosi' rideterminato:
Qualifica 1 .............................................. L. 135.000 Qualifica 2 .............................................. L. 155.000 Qualifica 3 .............................................. L. 190.000 Qualifica 4 .............................................. L. 210.000 Qualifica 5 .............................................. L. 235.000 Qualifica 6 .............................................. L. 265.000 Qualifica 7 .............................................. L. 305.000 Qualifica 8 .............................................. L. 370.000 Qualifica 9 .............................................. L. 415.000


Art. 83

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Comma 1

Indennita' di turno

Art. 84

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Comma 1

Indennita' di servizio notturno e festivo

Art. 85

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Comma 1

Servizi meccanografici

Art. 86

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Comma 1

Maneggio valori

Art. 87

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Comma 1

Indennita' rischio

Comma 2

A decorrere dal 1 ottobre 1990, agli addetti al controllo sulla lavorazione del tabacco, agli addetti ai reparti tipografici, nonche' agli addetti alla conduzione automezzi, purche' formalmente assegnati in via continuativa, compete l'indennita' prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, negli importi appresso determinati:
gruppo 1 ................................................... L. 1.800 gruppo 2 ................................................... L. 1.620 gruppo 3 ................................................... L. 1.260 gruppo 4 ................................................... L. 720


Comma 3

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 88

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Comma 1

Norme finali di rinvio

Art. 89

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

All'onere di lire 707 miliardi per l'anno 1990 e di lire 1.295 miliardi annui a decorrere dall'anno 1991, si provvede, quanto a lire 350 miliardi per l'anno 1990 ed a lire 700 miliardi a decorrere dal 1991, con le maggiori entrate derivanti dall'adeguamento delle tariffe postali e quanto a lire 357 miliardi per l'anno 1990 ed a lire 595 miliardi a decorrere dal 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo n. 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 a corrispondenti capitoli per gli anni successivi.


Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 90

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.