Per l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, per l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici continua ad applicarsi, in relazione alle disposizioni del presente articolo e degli articoli 9, 10 e 11, la normativa vigente di cui, rispettivamente, agli articoli 119, 120 e 121 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e succes- sive modificazioni ed integrazioni, ed agli articoli 23, 24 e 25 della legge 3 aprile 1979, n. 101, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il numero delle unita' di personale in aspettativa sindacale che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si trovi in eccedenza rispetto al limite massimo previsto nel comma 2 e' riassorbito entro tale limite nel termine perentorio di due anni dalla data di cui sopra.
I dipendenti delle amministrazioni destinatarie del presente regolamento che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie Confederazioni ed organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente confederazione ed organizzazione sindacale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata.
Alla ripartizione tra le organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativita' delle medesime, accertata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e della circolare del Ministro per la funzione pubblica in data 28 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, d'intesa per ciascuna amministrazione con il Ministro competente.
Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del personale sono presentate alle amministrazioni di appartenenza, che curano gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali e' emanato dalle amministrazioni interessate.
Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse per ciascuna amministrazione, sono comunicate rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica ed alle amministrazioni interessate, per i conseguenziali adempimenti. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che "Per effetto dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia [. . .] gli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335".