REGIO DECRETO

Norme e condizioni di trattamento al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nei casi di infortuni in servizio. (038U1274)

Numero 1274 Anno 1938 GU 25.08.1938 Codice 038U1274

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-16;1274

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 13:45:43

Art. 1

#

Comma 1

((Sono compresi nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui ai regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276, e successive modificazioni, in quanto addetti ai lavori attinenti ai servizi meramente esecutivi telefonici, il personale di ruolo e non di ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, i salariati e gli operai giornalieri, gli agenti con obbligazione personale e gli allievi comunque denominati che effettuano l'istruzione pratica presso i suddetti servizi esecutivi.
E' compreso nell'assicurazione anche il personale suindicato in servizio quale conducente di automezzi in quanto disimpegni il servizio stesso per disposizione dell'Amministrazione.
L'assicurazione e' altresi' obbligatoria per il personale dirigente ed ispettivo che, nell'esplicazione del servizio ad esso affidato sia presente o prenda materialmente parte ai lavori attinenti ai servizi esecutivi telefonici e venga a trovarsi esposto ai rischi specifici del personale esecutivo, oppure quando, per l'esecuzione di incarichi affidatigli, usi mezzi di trasporto forniti dall'Amministrazione o sia costretto, in mancanza di pubblici servizi, ad adoperare altri mezzi di locomozione.
E' escluso dall'assicurazione obbligatoria il personale che al momento dell'infortunio e' addetto agli uffici amministrativi e contabili, quali che siano le mansioni da esso disimpegnate))
.


--------------


AGGIORNAMENTO (1)


Il Regio Decreto 24 ottobre 1942, n. 1381 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Agli effetti del disposto dell'art. 1 del R. decreto 16 giugno 1938-XVI, R. 1274, si intendono uffici dove si svolgono servizi meramente esecutivi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici i seguenti:
A) Nell'Amministrazione centrale:
1) Magazzino stampati ed arredi presso l'Ufficio economato;
2) Officina centrale;
3) Ufficio centrale della trasmissione limitatamente al personale esecutivo incaricato di montaggi, lavori di impianto ed altri servizi diretti sugli apparati, escluso il personale direttivo e quello con funzioni amministrative contabili e d'ordine nonche' il personale subalterno;
4) Deposito centrale materiali.
B) Nell'Amministrazione periferica:
1) Uffici interurbani, stazioni amplificatrici, terminali e radiotelefoniche;
2) Uffici in cui si esplicano servizi inerenti alla trasmissione con le stesse limitazioni previste al punto 3 della lettera A)".


Art. 2

#

Comma 1

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici corrisponde direttamente con i fondi del proprio bilancio agli aventi diritto le prestazioni di cui all'articolo 21 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765.

L'Azienda stessa puo' tuttavia affidare all'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici, ovvero all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e con le modalita' da stabilirsi in apposita convenzione, il servizio della corresponsione delle rendite di inabilita' permanente agli infortunati e di quelle a favore dei superstiti liquidate in base al suddetto Regio decreto, versando, all'uopo, ai predetti Istituti i valori capitali delle rendite, calcolati secondo tabelle che saranno concordate, restando cosi' l'Amministrazione esonerata da qualsiasi obbligo verso i titolari delle rendite medesime.

Resta salva la competenza dell'Azienda di procedere alla revisione delle rendite per inabilita' permanente, a norma dell'articolo 25 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, osservandosi anche, per la risoluzione delle relative controversie, le norme dell'articolo 16 del presente decreto.


Art. 3

#

Comma 1

Gli impiegati e gli agenti, nel disimpegno delle mansioni loro affidate, debbono, a garanzia della propria integrita' personale, usare la massima diligenza, servirsi dei mezzi materiali di protezione ed attenersi alle speciali norme dettate per prevenire gli infortuni.

L'inosservanza di tali misure preventive e' punita disciplinarmente, fermo restando per gli infortunati il diritto alle prestazioni di cui all'articolo 21 del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765.

I dirigenti e i sorveglianti i lavori che tollerano che gli agenti dipendenti non adottino le precauzioni prescritte, ne sono responsabili disciplinarmente.


Art. 4

#

Comma 1

L'impiegato o l'agente che subisce un infortunio ha l'obbligo, qualunque siano la natura e le conseguenze delle lesioni riportate, di farne subito per iscritto dettagliata denunzia al superiore immediato.

Nel caso che l'infortunato sia nell'impossibilita' di soddisfare a tale obbligo, puo' delegare a compierlo persona di sua fiducia.

Qualora, l'infortunato per la gravita' delle lesioni riportate non possa fare la denunzia, questa e' sostituita da un rapporto del dirigente i lavori, o del superiore immediato, nel quale viene fatta menzione dell'impedimento.

La denunzia deve indicare:

a) il luogo, il giorno e l'ora in cui avvenne l'infortunio;

b) la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio e le circostanze nelle quali esso si e' verificato, indicando se vi ha concorso colpa o negligenza altrui;

c) il nome e cognome, la paternita', l'eta', la residenza e l'occupazione abituale della persona rimasta lesa;

d) la descrizione delle lesioni riportate e dei disturbi subiettivi risentiti;

e) il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio.


Art. 5

#

Comma 1

Ricevuta la denunzia, il superiore immediato controlla la esattezza dei fatti messi in rilievo dall'infortunato e, nel riferirne subito all'Ispettorato da cui dipende, da' atto degli accertamenti compiuti.

Quando l'interessato omette per qualsiasi ragione la denunzia, il superiore che venga altrimenti a conoscenza di un infortunio, o logicamente debba presumerlo per circostanze inerenti al servizio e all'orario, e' tenuto ad accertarsi immediatamente che il fatto sussista, a compiere gli accertamenti da cui risultino le circostanze che la denunzia avrebbe dovuto indicare ed a comunicarne l'esito, entro ventiquattro ore, all'Ispettorato, salvo, s'intende, e impregiudicato, il disposto di cui all'art. 20 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765.


Art. 6

#

Comma 1

Chi dirige e sorveglia il lavoro nel momento in cui l'infortunio e' avvenuto, ha l'obbligo, entro il termine di due giorni, di denunziare alla locale Autorita' di pubblica sicurezza, che ne rilascia ricevuta, l'infortunio stesso quando abbia avuto per conseguenza la morte o la incapacita' al lavoro per piu' di tre giorni.

La denunzia, redatta come nell'art. 4, deve anche indicare lo stato della persona rimasta lesa, le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo in cui sara' possibile conoscere l'esito definitivo, desumendo tali notizie dal primo certificato medico.

Quando i dirigenti e i sorveglianti il lavoro siano tardivamente venuti a conoscenza dell'infortunio, il termine decorre dal giorno in cui ebbero notizia del fatto.

Qualora la inabilita', prognosticata guaribile entro tre giorni, si prolunghi al quarto, decorre da questo il termine per la denunzia all'Autorita' di pubblica sicurezza.


Art. 7

#

Comma 1

Gli Ispettorati telefonici di zona, ricevuto il rapporto degli uffici dipendenti, esaminano con la massima cura ogni circostanza di fatto, compiono quei maggiori accertamenti che ritengono utili, e, non oltre il terzo giorno, ne riferiscono alla Direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, indipendentemente da ogni valutazione della ricorrenza degli estremi di legge per la indennizzabilita'.

Alla relazione gli Ispettorati telefonici devono unire:

a) la denunzia redatta dall'infortunato;

b) il rapporto del superiore immediato;

c) le deposizioni testimoniali;

d) i documenti dai quali risultino gli accertamenti compiuti;

e) la ricevuta di eseguita denunzia all'Autorita' di pubblica sicurezza;

f) il primo certificato medico.

Nel caso di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, e in quelli in cui le lesioni siano tali da doversi prevedere una incapacita' al lavoro superiore ai trenta giorni, gli Ispettorati telefonici, nell'attesa di compiere le pratiche prescritte, riferiscono alla Direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per telegrafo sommariamente il fatto entro ventiquattro ore dall'infortunio.


Art. 8

#

Comma 1

L'impiegato o l'agente, appena infortunato, deve, in ogni caso, cessare dal lavoro ed eseguire, se possibile, una medicazione antisettica, ed essere inviato ed accompagnato in luogo di soccorso.
((I primi accertamenti sanitari sono eseguiti preferibilmente da medici dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro negli ambulatori dell'Istituto stesso, o anche nella propria abitazione, ovvero da quelli addetti a guardie mediche ed a posti di pronto soccorso, o, in mancanza, da ogni altro medico a seconda dell'urgenza e della localita' in cui avviene l'infortunio)).

Gli infortunati che abbiano lavorato isolatamente, quando non siano stati ricoverati in luogo di cura, hanno l'obbligo di richiedere, a spese dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, la visita del primo medico disponibile, facendogli attestare nel referto, oltre al giorno, anche l'ora in cui la visita stessa e' avvenuta.


Art. 9

#

Comma 1

((Il sanitario che esegue i primi accertamenti e presta le prime cure, rilascia un certificato dal quale debbono fra l'altro risultare le notizie di cui e' cenno nell'art. 6 del presente decreto, salvo a rispondere successivamente a speciali quesiti che l'Amministrazione ritenga opportuno rivolgere.
L'infortunato, quando non siasi disposto diversamente, e' visitato e curato da un medico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo le norme stabilite in apposita convenzione fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Istituto stesso.
Quando residui inabilita' permanente, il predetto Istituto deve anche dichiarare, a richiesta dell'Amministrazione, se l'infortunato conservi l'idoneita' fisica a compiere le attribuzioni che disimpegnava prima dell'infortunio e quelle altre che sono proprie del suo ufficio, tenuto conto del gruppo e della categoria cui appartiene))
.


Art. 10

#

Comma 1

Il direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, decide se possa essere adibito ad altre mansioni l'agente che conservi la idoneita' generica a compiere il servizio del personale subalterno, ma manchi dell'idoneita' specifica per compiere le mansioni che disimpegnava prima dell'infortunio.((2))


--------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 618 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Nei casi previsti dagli articoli 10, 12, comma secondo, e 18 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, non occorre sentire il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni".


Art. 11

#

Comma 1

((Ferme restando per i salariati le disposizioni di cui all'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, e con l'art. 3 della legge 3 marzo 1949, n. 52, e ferme altresi' restando, le disposizioni dell'art. 2 della legge 11 gennaio 1952, n. 33, e', per l'altro personale, effettuata la liquidazione dell'indennita' per inabilita' temporanea in base alla media giornaliera dei guadagni, al netto delle sole ritenute erariali, percepiti dall'infortunato negli ultimi quindici giorni lavorativi precedenti l'infortunio, esclusi i giorni di assenza per malattia e congedo, ma inclusi quelli di riposo.
La liquidazione della rendita per inabilita' permanente e' fatta in base al guadagno, pure al netto delle sole ritenute erariali, percepito nei dodici mesi precedenti l'infortunio, da un minimo di lire 135.000 ad un massimo di lire 300.000.
Quando pero' l'infortunato abbia prestato la sua opera per un periodo inferiore a dodici mesi, il guadagno annuo base si valuta uguale a trecento volte il guadagno medio giornaliero e sempre entro i limiti sopra indicati.
Il compenso per lavoro straordinario e' computato nei suddetti guadagni quando sia stato percepito non saltuariamente negli ultimi quindi giorni precedenti l'infortunio in caso di inabilita' temporanea e negli ultimi dodici mesi in caso di inabilita' permanente))
.


Art. 12

#

Comma 1

((La misura dell'indennita' temporanea e' quella stabilita dall'art. 23 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, ed e' corrisposta al personale coperto dell'assicurazione contro gli infortuni, ma non avente titolo al congedo speciale di cui all'art. 20 del presente decreto, a decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui e' avvenuto l'infortunio)).


--------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 618 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Nei casi previsti dagli articoli 10, 12, comma secondo, e 18 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, non occorre sentire il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni".


Art. 13

#

Comma 1

Durante il periodo di inabilita', l'Azienda di Stato per i servizi telefonici corrisponde agli infortunati, coperti dalla assicurazione ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, anticipazioni, a titolo di provvisionale, sulle indennita' temporanee che saranno liquidate, e stabilisce di volta in volta la misura di tali anticipazioni ed il periodo di tempo in cui saranno pagate.



Art. 14

#

Comma 1

Ricevuto il certificato definitivo, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici comunica all'infortunato la data della cessazione dell'indennita' per inabilita' temporanea e se siano o no prevedibili conseguenze di carattere permanente indennizzabili ai sensi del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765.

Qualora dette conseguenze siano prevedibili, l'Azienda di Stato procede agli accertamenti per determinare la specie ed il grado della inabilita' permanente al lavoro e comunica all'infortunato la liquidazione della rendita di inabilita', indicando gli elementi che servirono di base a tale liquidazione.

Pero' l'Azienda di Stato, quando, per le condizioni della lesione, non sia ancora accertabile il grado di inabilita' permanente, puo' liquidare una rendita in misura provvisoria dandone comunicazione all'interessato, con riserva di procedere a liquidazione definitiva.


Art. 15

#

Comma 1

L'infortunato che non riconosca fondati i motivi per i quali l'Azienda di Stato per i servizi telefonici ritenga di non essere obbligata a liquidare indennita', o non concordi sulla data di cessazione della indennita' per inabilita' temporanea o sulla inesistenza di inabilita' permanente, o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall'Azienda di Stato, puo' avanzare domanda al Ministero, per via gerarchica, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione fattagli, indicando i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell'Azienda di Stato, precisando, nel caso in cui si tratti di inabilita' permanente, la misura della rendita che ritiene essergli dovuto, ed allegando, in ogni caso, alla domanda un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda stessa.

L'Azienda di Stato disporra' i nuovi accertamenti del caso e nel piu' breve tempo possibile, ma non piu' tardi di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, comunichera' le sue decisioni definitive all'interessato.


Art. 16

#

Comma 1

In ogni caso di controversia sul diritto alle indennita' o alle rendite, ovvero sulla natura e sulla entita' delle conseguenze dell'infortunio, e' obbligatorio deferire la risoluzione della controversia stessa ad un Collegio arbitrale costituito ai sensi dell'art. 60 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, numero 1765.

Non occorre che l'atto previsto dal citato articolo sia omologato dal tribunale.

((Il Collegio arbitrale medico si costituisce ed espleta il proprio mandato nella sede dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella cui circoscrizione e' compreso il luogo dell'infortunio, salvo che le parti stabiliscano d'accordo di costituire il Collegio in altra sede ritenuta piu' opportuna)).


Art. 17

#

Comma 1

La liquidazione amministrativa delle indennita' e delle rendite, anche per il caso previsto dall'art. 23 del R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2276, dev'essere esaurita nel termine di giorni centottanta da quello del ricevimento del certificato medico constatante l'esito definitivo della lesione.

Nei casi di morte la liquidazione e' sospesa fino a che i superstiti non abbiano comunicato all'Amministrazione gli atti e i documenti comprovanti il loro diritto.


Art. 18

#

Comma 1

E' di competenza del direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvare caso per caso la liquidazione, e disporre il pagamento delle indennita' e delle rendite relative all'infortunio.((2))


--------------


AGGIORNAMENTO (2)


Il Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 618 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Nei casi previsti dagli articoli 10, 12, comma secondo, e 18 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, non occorre sentire il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni".


Art. 19

#

Comma 1

((Dal giorno successivo all'avvenuto infortunio, i competenti organi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sospendono il pagamento della retribuzione all'infortunato non avente titolo al congedo speciale di cui al successivo art. 20.
Tale pagamento viene pero' continuato agli agenti con obbligazione personale quando provvedono ad assicurare il servizio con i propri sostituti))
.


Art. 20

#

Comma 1

((Quando le assenze del personale di ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e quelle degli avventizi, dei diurnisti e dei salariati dell'Azienda di Stato medesima che abbiano maturato titolo al congedo ordinario o licenza retribuita, sono determinate da infortuni coperti dall'assicurazione ai sensi del presente decreto, e' di competenza del direttore tecnico dell'Azienda accordare un congedo speciale per tutto il periodo dell'invalidita' temporanea, anche se il personale stesso non abbia fruito, nell'anno, in tutto o in parte, del congedo, licenza, e delle assenze consentite per malattia comune.
Il congedo speciale predetto e' considerato alla stregua del congedo ordinario ai fini del trattamento economico))
.


Art. 21

#

Comma 1

((E' in facolta' del direttore tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici accordare il congedo speciale, di cui al precedente art. 20, anche al personale specificato nell'articolo stesso, non coperto dall'assicurazione, nel caso di infortunio che rivesta i caratteri stabiliti dall'art. 2 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e rientri nella sfera di un servizio comandato)).

E' considerato in servizio comandato il personale che ha operato dietro ordine espresso od anche spontaneamente in forza di doveri che ad esso derivano dalle attribuzioni del proprio ufficio.


Art. 22

#

Comma 1

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili agli infortuni verificatisi dal 1° aprile 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi' 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Benni - Solmi - Di Revel - Lantini

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 agosto 1938 - Anno XVI

Atti del Governo, registro 400, foglio 91. - Mancini.