((Sono compresi nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui ai regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276, e successive modificazioni, in quanto addetti ai lavori attinenti ai servizi meramente esecutivi telefonici, il personale di ruolo e non di ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, i salariati e gli operai giornalieri, gli agenti con obbligazione personale e gli allievi comunque denominati che effettuano l'istruzione pratica presso i suddetti servizi esecutivi.
E' compreso nell'assicurazione anche il personale suindicato in servizio quale conducente di automezzi in quanto disimpegni il servizio stesso per disposizione dell'Amministrazione.
L'assicurazione e' altresi' obbligatoria per il personale dirigente ed ispettivo che, nell'esplicazione del servizio ad esso affidato sia presente o prenda materialmente parte ai lavori attinenti ai servizi esecutivi telefonici e venga a trovarsi esposto ai rischi specifici del personale esecutivo, oppure quando, per l'esecuzione di incarichi affidatigli, usi mezzi di trasporto forniti dall'Amministrazione o sia costretto, in mancanza di pubblici servizi, ad adoperare altri mezzi di locomozione.
E' escluso dall'assicurazione obbligatoria il personale che al momento dell'infortunio e' addetto agli uffici amministrativi e contabili, quali che siano le mansioni da esso disimpegnate)).
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AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio Decreto 24 ottobre 1942, n. 1381 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Agli effetti del disposto dell'art. 1 del R. decreto 16 giugno 1938-XVI, R. 1274, si intendono uffici dove si svolgono servizi meramente esecutivi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici i seguenti:
A) Nell'Amministrazione centrale:
1) Magazzino stampati ed arredi presso l'Ufficio economato;
2) Officina centrale;
3) Ufficio centrale della trasmissione limitatamente al personale esecutivo incaricato di montaggi, lavori di impianto ed altri servizi diretti sugli apparati, escluso il personale direttivo e quello con funzioni amministrative contabili e d'ordine nonche' il personale subalterno;
4) Deposito centrale materiali.
B) Nell'Amministrazione periferica:
1) Uffici interurbani, stazioni amplificatrici, terminali e radiotelefoniche;
2) Uffici in cui si esplicano servizi inerenti alla trasmissione con le stesse limitazioni previste al punto 3 della lettera A)".