((Sono compresi nell'assicurazione obbligatori a contro gli infortuni sul lavoro, di cui ai regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276, e successive modificazioni, in quanto addetti ai lavori attinenti ai servizi meramente esecutivi postali e delle telecomunicazioni, gli impiegati ed agenti di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, gli agenti con obbligazione personale anche provvisoria, come pure i fattorini, il personale degli uffici locali e i titolari di agenzia, i ricevitori, i portalettere, i salariati e gli operai giornalieri.
E' compreso nell'assicurazione anche il personale postale telegrafico in servizio quale conducente di automezzi o in servizio armato di vigilanza e di scorta in quanto disimpegni i servizi stessi per disposizione dell'Amministrazione.
L'assicurazione e' altresi' obbligatoria per il personale dirigente ed ispettivo, che, nell'esplicazione del servizio ad esso affidato, sia presente o prenda materialmente parte ai lavori attinenti ai servizi esecutivi postali e delle telecomunicazioni e venga a trovarsi esposto ai rischi specifici del personale esecutivo, oppure quando, per l'esecuzione di incarichi affidatigli, usi - mezzi di trasporto forniti dall'Amministrazione o sia costretto, in mancanza di pubblici servizi, ad adoperare altri mezzi di locomozione.
E' escluso dall'assicurazione obbligatoria il personale che ai momento dell'infortunio e' addetto agli uffici amministrativi e contabili, quali che siano le mansioni da esso disimpegnate)).
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'Amministrazione postale-telegrafica corrisponde direttamente con i fondi del proprio bilancio agli aventi diritto e prestazioni di cui all'art. 21 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765; essa puo' tuttavia affidare all'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici, ovvero all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e con le modalita' da stabilirsi in apposita convenzione, il servizio della corresponsione delle rendite di inabilita' permanente agli infortunati e di quelle a favore dei superstiti, liquidate in base al succitato Regio decreto, versando, all'uopo, ai predetti Istituti i valori capitali delle rendite, calcolati secondo tabelle che saranno concordate e restando esonerata da qualsiasi obbligo verso i titolari delle rendite stesse.
Resta salva la competenza dell'Amministrazione di procedere alla revisione delle rendite per inabilita' permanente, a norma dell'art. 25 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, osservandosi anche per la risoluzione delle relative controversie le norme dell'art. 16 del presente decreto.
Quando infine al personale dipendente, cessato dal servizio a causa d'infortunio sul lavoro, spetti, oltre la rendita di cui al R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, anche la pensione privilegiata, quest'ultima e' diminuita dell'importo della rendita base, ferme restando peraltro le norme stabilite dall'art. 14 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 779, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Art. 3
#Comma 1
Gli impiegati, gli agenti e gli operai, nel disimpegno delle mansioni loro affidate debbono, a garanzia della propria integrita' personale, usare la massima diligenza, servirsi dei mezzi materiali di protezione ed attenersi alle speciali norme dettate per prevenire gli infortuni.
L'inosservanza di tali misure preventive e' punita disciplinarmente, fermo restando per gli infortunati il diritto alle prestazioni di cui all'art. 21 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.
I dirigenti, i sorveglianti dei lavori che tollerano che i propri dipendenti non adottino le precauzioni prescritte ne sono responsabili disciplinarmente.
Art. 4
#Comma 1
L'impiegato, l'agente e l'operaio che subisce un infortunio ha l'obbligo, qualunque sia la natura e le conseguenze delle lesioni riportate, di farne subito per iscritto dettagliata denunzia al superiore immediato.
Nel caso che l'infortunato sia nell'impossibilita' di soddisfare a tale obbligo, puo' delegare a compierlo persona di sua fiducia.
Qualora l'infortunato per la gravita' delle lesioni riportate non possa fare la denunzia, questa e' sostituita da un rapporto del dirigente i lavori, o del superiore immediato, nel quale viene fatta menzione dell'impedimento.
La denunzia deve indicare:
a) il luogo, il giorno e l'ora in cui avvenne l'infortunio;
b) la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio e le circostanze nelle quali esso si e' verificato, indicando se vi ha concorso colpa o negligenza altrui;
c) il nome e cognome, la paternita', l'eta', la residenza e la occupazione abituale della persona rimasta lesa;
d) la descrizione delle lesioni riportate e dei disturbi subiettivi risentiti;
e) il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio.
Art. 5
#Comma 1
Ricevuta la denunzia il superiore immediato controlla la esattezza dei fatti messi in rielievo dall'infortunato e, nel riferire subito alla Direzione da cui dipende, da' atto degli accerta menti compiuti.
Quando l'interessato omette per qualsiasi ragione la denunzia, il superiore che venga altrimenti a conoscenza di un infortunio, o logicamente debba presumerlo per circostanze inerenti al servizio e all'orario, e' tenuto ad accertarsi immediatamente che il fatto sussista, a compiere gli accertamenti da cui risultino le circostanze che la denunzia avrebbe dovuto indicare ed a comunicare l'esito entro 24 ore alla Direzione, salvo, s'intende, e impregiudicato il disposto di cui all'art. 20 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.
Art. 6
#Comma 1
Chi dirige e sorveglia il lavoro nel momento in cui l'infortunio e' avvenuto ha l'obbligo, entro il termine di due giorni, di denunciare alla locale Autorita' di pubblica sicurezza, che ne rilascia ricevuta, l'infortunio stesso quando abbia avuto per conseguenza la morte o la incapacita' al lavoro per piu' di tre giorni.
La denunzia, redatta come nell'art. 4, deve anche indicare lo stato della persona rimasta lesa, le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo in cui sara' possibile conoscere l'esito definitivo, desumendo tali notizie dal primo certificato medico.
Quando i dirigenti e i sorveglianti il lavoro siano tardivamente venuti a conoscenza dell'infortunio, il termine decorre dal giorno in cui ebbero notizia del fatto.
Qualora la inabilita' prognosticata guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, decorre da questo il termine per la denunzia all'Autorita' di pubblica sicurezza.
Art. 7
#Comma 1
Le Direzioni, ricevuto il rapporto degli uffici dipendenti, esaminano con la massima cura ogni circostanza di fatto, compiono quei maggiori accertamenti che ritengono utili e, non oltre il terzo giorno, ne riferiscono al Ministero, indipendentemente da ogni valutazione della ricorrenza degli estremi di legge per la indennizzabilita'.
Alla relazione le Direzioni devono unire:
a) la denunzia redatta dall'infortunato;
b) il rapporto del superiore immediato;
c) le deposizioni testimoniali;
d) i documenti dai quali risultino gli accertamenti compiuti;
e) la ricevuta di eseguita denunzia all'Autorita' di pubblica sicurezza;
f) il primo certificato medico.
Nel caso d'infortunio che abbia prodotto la morte o pel quale sia preveduto il pericolo di morte e in quelli in cui le lesioni siano tali da doversi prevedere una incapacita' al lavoro superiore ai 30 giorni, le Direzioni, nell'attesa di compiere le pratiche prescritte, riferiscono al Ministero per telegrafo sommariamente il fatto entro ventiquattro ore dall'infortunio.
Art. 8
#Comma 1
L'impiegato, l'agente, l'operaio, appena infortunato, deve, in ogni caso, cessare dal lavoro ed eseguire, se possibile, una medicazione antisettica, ed essere inviato od accompagnato in luogo di soccorso.
((I primi accertamenti sanitari sono eseguiti preferibilmente da medici dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro negli ambulatori dell'Istituto stesso, o anche nella propria abitazione, ovvero da quelli addetti a guardie mediche ed a posti di pronto soccorso, o, in mancanza, da ogni altro medico a seconda dell'urgenza e della localita' in cui avviene l'infortunio)).
Gli infortunati che abbiano lavorato isolatamente, quando non siano stati ricoverati in luogo di cura, hanno l'obbligo di richiedere, a spese dell'Amministrazione, la visita del primo medico disponibile facendogli attestare nel referto oltre i il giorno anche l'ora in cui la visita stessa e' avvenuta.
Art. 9
#Comma 1
((Il sanitario che esegue i primi accertamenti e presta le prime cure, rilascia un certificato dal quale debbono fra l'altro risultare le notizie di cui e' cenno nell'art. 6 del presente decreto, salvo a rispondere successivamente a speciali quesiti che l'Amministrazione ritenga opportuno rivolgere.
L'infortunato, quando non siasi disposto diversamente, e' visitato e curato da un medico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo le norme stabilite in apposita convenzione fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Istituto stesso.
Quando residui inabilita' permanente, il predetto Istituto deve anche dichiarare, a richiesta dell'Amministrazione, se l'infortunato conservi l'idoneita' fisica a compiere le attribuzioni che disimpegnava prima dell'infortunio e quelle altre che sono proprie del suo ufficio, tenuto conto del gruppo e della categoria cui appartiene)).
Art. 10
#Comma 1
Il direttore generale decide se possa essere adibito ad altre mansioni l'agente che conservi la idoneita' generica a compiere il servizio del personale subalterno, ma manchi della idoneita' specifica per compiere le mansioni che disimpegnava prima dell'infortunio.
Art. 11
#Comma 1
((Ferme restando per i salariati le disposizioni di cui all'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, e con l'art. 3 della legge 3 marzo 1949, n. 52, e ferme altresi' restando, le disposizioni dell'art. 2 della legge 11 gennaio 1952, n. 33, e', per l'altro personale, effettuata la liquidazione dell'indennita' per inabilita' temporanea in base alla media giornaliera dei guadagni, al netto delle sole ritenute erariali, percepiti dall'infortunato negli ultimi quindici giorni lavorativi precedenti l'infortunio, esclusi i giorni di assenza per malattia e congedo, ma inclusi quelli di riposo.
La liquidazione della rendita per inabilita' permanente e' fatta in base al guadagno, pure al netto delle sole ritenute erariali, percepito nei dodici mesi precedenti l'infortunio, da un minimo di lire 135.000 ad un massimo di lire 300.000.
Quando pero' l'infortunato abbia prestato la sua opera per un periodo inferiore a dodici mesi, il guadagno annuo base si valuta uguale a trecento volte il guadagno medio giornaliero e sempre entro i limiti sopra indicati.
Il compenso per lavoro straordinario e' computato nei suddetti guadagni quando sia stato percepito non saltuariamente negli ultimi quindi giorni precedenti l'infortunio in caso di inabilita' temporanea e negli ultimi dodici mesi in caso di inabilita' permanente)).
Art. 12
#Comma 1
((La misura dell'indennita' temporanea e' quella stabilita dall'art. 23 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, ed e' corrisposta al personale coperto dell'assicurazione contro gli infortuni, ma non avente titolo al congedo speciale di cui all'art. 20 del presente decreto, a decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui e' avvenuto l'infortunio)).
Art. 13
#Comma 1
Durante il periodo di inabilita' l'Amministrazione corrisponde agli infortunati coperti dall'assicurazione, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, anticipazioni a titolo di provvisionale sulle indennita' temporanee che saranno liquidate e stabilisce, di volta in volta, la misura di tali anticipazioni ed i periodi di tempo in cui saranno pagate.
Art. 14
#Comma 1
Ricevuto il certificato definitivo, l'Amministrazione comunica all'infortunato la data della cessazione della indennita' per inabilita' temporanea e se siano o no prevedibili conseguenze di carattere permanente indennizzabili ai sensi del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.
Qualora dette conseguenze siano prevedibili, l'Amministrazione procede agli accertamenti per determinare la specie ed il grado della inabilita' permanente del lavoro e comunica allo infortunato la liquidazione della rendita di inabilita', indicando gli elementi che servirono di base a tale liquidazione.
Pero' l'Amministrazione, quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado d'inabilita' permanente, puo' liquidare una rendita in misura provvisoria, dandone comunicazione all'interessato, con riserva di procedere a liquidazione definitiva.
Art. 15
#Comma 1
L'infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi per i quali l'Amministrazione ritenga di non essere obbligata a liquidare indennita', o non concordi sulla data di cessazione della indennita' per inabilita' temporanea o sulla inesistenza d'inabilita' permanente o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall'Amministrazione, puo' avanzare domanda al Ministero, per via gerarchica, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione fattagli, indicando li motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell'Amministrazione, precisando, nel caso in cui si tratti di inabilita' permanente, la misura della rendita che ritiene essergli dovuta, allegando, in ogni caso, alla domanda un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda.
L'Amministrazione disporra' i nuovi accertamenti del caso e nel piu' breve tempo possibile, ma non piu' tardi di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, comunichera' le sue decisioni definitive all'interessato.
Art. 16
#Comma 1
In ogni caso di controversia sul diritto all'indennita' o alle rendite ovvero sulla natura e sull'entita' delle conseguenze dell'infortunio e' obbligatorio deferire la risoluzione della controversia stessa ad un Collegio arbitrale costituito ai sensi dell'art. 60 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765. Non occorre che l'atto previsto dal citato articolo sia omologato dal Tribunale.
Non occorre che l'atto previsto dal citato articolo sia omologato dal Tribunale.
((Il Collegio arbitrale medico si costituisce ed espleta il proprio mandato nella sede dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella cui circoscrizione e' compreso il luogo dell'infortunio, salvo che le parti stabiliscano d'accordo di costituire il Collegio in altra sede ritenuta piu' opportuna)).
Art. 17
#Comma 1
La liquidazione amministrativa delle indennita' e delle rendite, anche nel caso previsto dall'art. 23 del R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, dev'essere esaurita nel termine di giorni 180 da quello del ricevimento del certificato medico constatante l'esito definitivo della lesione.
Nei casi di morte la liquidazione e' sospesa fino a che i superstiti non abbiano comunicato all'Amministrazione gli atti e i documenti comprovanti il loro diritto.
Art. 18
#Comma 1
E' di competenza del direttore generale approvare caso per caso la liquidazione e disporre il pagamento delle indennita' e delle rendite relative all'infortunio.
Art. 19
#Comma 1
((Dal giorno successivo all'avvenuto infortunio deve sospendersi il pagamento della retribuzione all'infortunato non avente titolo al congedo speciale di cui al successivo art. 20.
Tale pagamento viene pero' continuato ai titolari di agenzia, ai ricevitori e portalettere ed agli agenti con obbligazione personale, quando i titolari di agenzia provvedono ad assicurare il servizio con i propri coadiutori e gli altri con i propri sostituti)).
Art. 20
#Comma 1
((Quando le assenze del personale di ruolo, quelle degli avventizi, dei diurnisti e dei salariati che abbiano maturato titolo a congedo ordinario o licenza retribuita, e quelle infine del personale degli uffici locali sono determinate da infortuni coperti dall'assicurazione ai sensi del presente decreto e', di competenza del direttore generale accordare un congedo speciale per tutto il periodo dell'invalidita' temporanea, anche se il personale stesso non abbia fruito, nell'anno, in tutto o in parte, del congedo, licenza, e delle, assenze consentite per malattia comune.
Il congedo speciale predetto e' considerato alla stregua del congedo ordinario ai fini del trattamento economico)).
Art. 21
#Comma 1
((E' in facolta' del direttore generale accordare il congedo speciale di cui al precedente art. 20 anche al personale specificato nell'articolo stesso, non coperto dall'assicurazione, nel caso di infortunio che rivesta i caratteri stabiliti dall'art. 2 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e rientri nella sfera di un servizio comandato)).
E' considerato in servizio comandato il personale che ha operato dietro ordine espresso od anche spontaneamente in forza di doveri che gli derivano dalle attribuzioni del proprio ufficio.
Art. 22
#Comma 1
Il presente decreto ha, vigore dal 1° aprile
Restano ferme le norme relative alla denunzia dei danni arrecati alle persone di terzi da agenti dell'Amministrazione di cui al paragrafo VI del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 99, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e quelle contenute nei paragrafi da I a IV dello stesso decreto-legge per la parte concernente le malattie comuni o dipendenti da cause di servizio.
Le altre disposizioni riguardanti il trattamento al personale dipendente, nei casi d'infortunio in servizio, contenute nel succitato Regio decreto-legge s'intendono abrogate a partire dal 1° aprile 1937, restando in vigore solo per gli infortuni avvenuti fino al 31 marzo 1937.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 16 giugno 1938 - Anno XVI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Benni - Solmi - Di Revel - Lantini.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 90. - Mancini.