REGIO DECRETO

Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. (035U1765)

Numero 1765 Anno 1935 GU 14.10.1935 Codice 035U1765

urn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765

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Testo vigente

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Preambolo

Titolo I. - Campo di applicazione ed oggetto dell'assicurazione.

Art. 1

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Comma 1

((E' obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente decreto, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonche' delle persone comunque occupate in edifici o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti.
L'obbligo dell'assicurazione ricorre anche quando le macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento.
L'assicurazione e' inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che nelle condizioni previste dal presente decreto, siano addette ai lavori:
1) di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, comprese le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura, pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, nonche' ai lavori, sulle strade, di innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e diserbo;
2) di messa in opera, manutenzione, riparazione modificazione, rimozione degli impianti all'interno o all'esterno di edifici, di smontaggio, montaggio, manutenzione, riparazione, collaudo delle macchine, degli apparecchi, degli impianti di cui al primo comma;
3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o impianti per la bonifica o il miglioramento fondiario, per la sistemazione delle frane e dei bacini montani, per la regolamentazione o la derivazione di sorgenti, corsi o deflussi d'acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il diserbo dei canali e il drenaggio in gallerie;
4) di scavo a cielo aperto o in sotterraneo od a lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine;
5) costruzione manutenzione, riparazione di ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie od al loro esercizio;
6) di produzione, trasformazione, estriazione, approvvigionamento, distribuzione del gas, dell'acqua, della elettricita', compresi quelli relativi alle aziende telegrafiche, telefoniche, radiotelegrafiche e televisive; di costruzione, riparazione, manutenzione e rimozione di linee e condotte; di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini;
7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali;
8) per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali;
9) per l'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli terrestri, nautici o aerei, nonche' il posteggio anche all'aperto di mezzi meccanici;
10) di carico e scarico;
11) della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea, eccettuato il personale di cui all'articolo 34 del regio decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, concernente norme per la navigazione aerea, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;
12) della pesca, esercitata con navi o con galleggianti, compresa la pesca, comunque esercitata dello spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; della vallicoltura, della mitilicoltura, della ostricoltura;
13) di produzione, trattamento, impiego e trasporto di sostanze, o di prodotti esplosivi, esplodenti, infiammabili, tossici, corrosivi, caustici, radioattivi, nonche' ai lavori relativi all'esercizio di aziende destinate a deposito o vendita di dette sostanze o prodotti;
14) di taglio, riduzione di piante, di trasporto o getto di esse;
15) degli stabilimenti metallurgici meccanici, comprese le fonderie;
16) delle concerie;
17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;
18) delle miniere, cave e torbiere e saline, compreso il trattamento e la lavorazione delle materie estratte, anche se effettuati in luogo di deposito;
19) di produzione del cemento, della calce, del gesso e dei laterizi;
20) di costruzione, demolizione, riparazione di navi o natanti, nonche' ad operazioni di recupero di essi o del loro carico;
21) dei pubblici metalli o delle macellerie;
22) per la estinzione di incendi, eccettuato il personale le del Corpo nazionale vigili del fuoco;
23) per il servizio di salvataggio;
24) per il servizio di vigilanza privata, comprese le guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca;
25) per il servizio di nettezza urbana;
26) per l'allevamento, riproduzione e custodia degli animali, compresi i lavori nei giardini zoologici;
27) per l'allestimento, la prova o l'esecuzione dei pubblici spettacoli, per l'allestimento o l'esercizio dei parchi di divertimento;
28) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nelle scuole nei casi di cui al n. 5 del successivo articolo 3.
Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dal presente decreto, sono comunque occupate dal datore di lavoro in lavori complementari o sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale.
L'obbligo dell'assicurazione di cui al presente articolo non sussiste soltanto nel caso di attivita' lavorativa diretta unicamente a scopo domestico, salvo per i lavoratori appositamente assunti per la conduzione di automezzi ad uso famigliare o privato.
Sono escluse altresi' dall'assicurazione secondo il presente decreto le attivita' previste ai nn. 7), 8), 10), 14), 24) e 26), nonche' al n. 13) limitatamente al deposito e all'impiego, quando, essendo svolte per conto e nell'interesse di un'azienda agricola o forestale, ricadono in quelle tutelate dal decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1947, numero 1450 e relativo regolamento approvato con decreto luogotenenziale 21 novembre 918, n. 1889, concernente l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, ad eccezione del lavori di taglio, riduzione di piante e getto di esse eseguiti da piu' tre operai))
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AGGIORNAMENTO (6)


La L. 1 giugno 1939, n. 1012 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni disposte con la presente legge hanno effetto per gli infortuni che avvengano dal 1° aprile 1939-XVII e sono applicabili anche ai dipendenti dalle aziende autonome del Ministero delle comunicazioni, di cui al n. 2 dell'art. 48 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n.1765".


Art. 2

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Comma 1

L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o una inabilita' permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilita' temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per piu' di tre giorni.

Agli effetti del presente decreto e' considerata infortunio sul lavoro l'infezione carbonchiosa. Non e' invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale e' regolato da disposizioni speciali.((24))


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AGGIORNAMENTO (24)


La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 17 giugno 1987 n. 226 (in G.U. 1ª s.s. 24/06/1987, n. 26) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, parte seconda, del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 ("Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali").


Art. 3

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Comma 1

L'assicurazione e' altresi' obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella annessa al presente decreto, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1. La tabella predetta puo' essere modificata o completata con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per l'interno, sentiti i competenti organi corporativi.

Per le malattie professionali, in quanto nel presente decreto non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.

((7))


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AGGIORNAMENTO (7)


La L. 12 aprile 1943, n. 455 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali contemplate dall'art. 3 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, e' estesa alla silicosi ed all'asbestosi, sempre che esse siano contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate nella tabella annessa alla presente legge, ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste dall'art. 1 del decreto medesimo".


Art. 4

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Comma 1

L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilita' civile per gli infortuni sul lavoro.

Non ostante l'assicurazione predetta permane la responsabilita' civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale pel fatto dal quale l'infortunio e' derivato.

Permane altresi' la responsabilita' civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro se del fatto di essi debba rispondere secondo il codice civile. ((21))

Le disposizioni dei due comma precedenti non si applicano quando per la punibilita' del fatto dal quale l'infortunio e' derivato sia necessaria la querela della persona offesa.

Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per la morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro un anno dalla sentenza, decide se, per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilita' civile a norma dei comma secondo, terzo e quarto del presente articolo. ((21))

Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennita' che, per effetto di questo decreto, e' liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto.

Quando si faccia luogo a risarcimento, questo e' dovuto solo per la parte che eccede le indennita' liquidate a norma del titolo IV.

Agli effetti dei precedenti comma sesto e settimo l'indennita' d'infortunio e' rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui allo art. 49.


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AGGIORNAMENTO (21)


La Corte Costituzionale con sentenza 28 febbraio - 9 marzo 1967 n. 22 (in G.U. 1ª s.s. 11/03/1967, n. 64) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, terzo comma "nella parte in cui limita la responsabilita' civile del datore di lavoro per infortunio sul lavoro derivante da reato, all'ipotesi in cui questo sia stato commesso dagli incaricati della direzione o sorveglianza del lavoro e non anche dagli altri dipendenti, del cui fatto debba rispondere secondo il Codice civile" e del presente articolo, quinto comma "in quanto consente che il giudice civile possa accertare che il fatto che ha provocato l'infortunio costituisca reato soltanto nelle ipotesi di estinzione dell'azione penale per morte dell'imputato o per amnistia, senza menzionare l'ipotesi di prescrizione del reato".


Art. 5

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Comma 1

L'istituto assicuratore deve pagare le indennita' anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennita' e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve altresi' versare allo istituto assicuratore una somma corrispondente al valore Capitale della ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 49.

Le sentenza che accerta la responsabilita' civile a norma del precedente articolo, e' sufficiente a costituire l'istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente.

L'istituto puo' esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo.
La prova del dolo deve risultare da sentenza penale. Questa prova deve raccogliersi nelle forme stabilite dal codice di procedura civile, quando sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per la morte dell'imputato o per amnistia.


Comma 2

Titolo II. - I datori di lavoro.

Art. 6

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Comma 1

((I datori di lavoro soggetti alle presenti norme sono le persone e gli enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali, che nell'esercizio delle attivita' previste dall'articolo 1 occupano persone tra quelle indicate nell'articole 18.
Agli effetti delle presenti norme sono, inoltre, considerati i datori di lavoro:
le societa' cooperative e ogni altro tipo di societa' anche di fatto, comunque denominati, costituite totalmente o in parte da prestatori d'opera, nei confronti dei propri soci addetti ai lavori nei modi previsti nel n 7) dell'articolo 18;
le compagnie portuali nei confronti dei propri iscritti adibiti alle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere di merci o di materiali; le carovane di facchini e altri simili aggregati di lavoratori, nei confronti dei propri componenti; gli armatori delle lievi o coloro che sono ritenuti tal dalla legge, nei confronti degli addetti alle navigazione e alla pesca marittima;
le societa' concessionarie dei servizi radiotelegrafici di bordo, nei confronti dei radiotelegrafisti di bordo non assunti direttamente dagli armatori;
le scuole o gli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, nei quali gli alunni svolgano esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche di lavoro, gli enti gestori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali o di cantieri scuola, nei confronti dei propri allievi o alunni le case di cura, ospizi, gli ospedali, gli istituti di assistenza e beneficenza, nei confronti dei propri ricoverati o assistiti, nei limiti di cui al successivo articolo 3, numero 8);
gli istituti e gli stabilimenti di prevenzione e di pena, nei confronti dei propri detenuti;
gli appaltatori e i concessionari d lavoro, opere e servizi, anche se effettuati per conto dello Stato, di Regioni, di Province, di Comuni o di altri Enti pubblici.
Sono considerati datori di lavoro, nei confronti delle persone addette, all'impiego delle macchine, apparecchi o impianti, coloro che eserciscono le macchine, gli apparecchi o gli impianti o che li facciano esercitare da loro incaricati.
Nel caso in cui i prestatori d'opera retribuiti a cottimo da un datore di lavoro soggetto all'obbligo della assicurazione si avvalgono, col consenso di questi, di altri prestati d'opera da essi assunti e pagati, anche l'assicurazione di questi ultimi e' a carico del datore di lavoro predetto.
L'obbligo assicurativo ricorre per coloro i quali direttamente e per proprio conto adibiscono persone nei lavori previsti dall'articolo 1 quando le persone complessivamente occupate, anche se non contemporaneamente, siano piu' di tre: si prescinde da tale limite soltanto se si tratti di lavori previsti dal primo e dal seconde comma dell'articolo 1 nonche' di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione edilizia eseguiti con uso di impalcature o di ponti fissi o mobili, o di scavo in sotterraneo o di lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine, ovvero di servizio di vigilanza privati, o di allevamento, riproduzione, custodia di animali, o di allestimento, prova, esecuzione di pubblici spettacoli, o allestimento, esercizio di parchi di divertimento))
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AGGIORNAMENTO (6)


La L. 1 giugno 1939, n. 1012 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni disposte con la presente legge hanno effetto per gli infortuni che avvengano dal 1° aprile 1939-XVII e sono applicabili anche ai dipendenti dalle aziende autonome del Ministero delle comunicazioni, di cui al n. 2 dell'art. 48 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765".


Art. 7

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Comma 1

La spesa dell'assicurazione e' a esclusivo carico del datore di lavoro.

Chiunque mediante ritenute, dirette o indirette, sui salari, sia in denaro sia in natura, fa concorrere i prestatori d'opera alla spesa dell'assicurazione a cui e' obbligato ai termini del presente decreto, e' punito con l'ammenda sino a lire diecimila.



Art. 8

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Comma 1

I datori di lavoro soggetti al presente decreto debbono denunciare all'istituto assicuratore prima dell'inizio dei lavori la natura dei lavori stessi ed in particolare le lavorazioni specificate nella tabella annessa al presente decreto per l'assicurazione contro le malattie professionali, e debbono fornire all'istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni che siano da esso richieste per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione.

I datori di lavoro debbono altresi' denunciare all'inibito assicuratore le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio gia' coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione.

In caso di ritardata denuncia della cessazione del lavoro l'obbligo di pagamento del premio di assicurazione, nella misura in precedenza dovuta, si estende fino al decimo giorno successivo a quello della cessazione.

Non sono tenuti alla prima denuncia di esercizio di cui nel primo comma i datori di lavoro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno contratti in corso con l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o con le Casse di cui all'art. 48.

I predetti datori di lavoro sono tuttavia obbligati a fare la denuncia delle eventuali modificazioni di estensione e di natura del rischio gia' coperto dall'assicurazione.


Art. 9

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Comma 1

L'istituto assicuratore, quando venga a conoscenza che non siasi provveduto, secondo le disposizioni del precedente articolo, alla denuncia dei lavori, diffida il datore di lavoro, fissandogli il termine di dieci giorni per l'adempimento.

Trascorso il detto termine, senza che sia stato presentato ricorso a sensi delle disposizioni del presente articolo, il datore di lavoro e' tenuto a versare il premio risultante dagli accertamenti compiuti dall'Istituto assicuratore, a decorrere dall'inizio dei lavori.

Contro la diffida dell'istituto assicuratore e' data peraltro facolta' al datore di lavoro di ricorrere, entro lo stesso termine di dieci giorni, all'ispettorato corporativo nella cui circoscrizione si svolge il lavoro.

Contro le decisioni dell'Ispettorato corporativo l'istituto assicuratore ed il datore di lavoro hanno facolta' di ricorrere entro quindici giorni al Ministero delle corporazioni; ma il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che il Ministero non ritenga di disporre preliminarmente la sospensione degli effetti della decisione di primo grado.

All'istituto assicuratore ed al datore di lavoro spetta la azione avanti l'autorita' giudiziaria, da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione del Ministero delle corporazioni.

Tale azione del datore di lavoro e' subordinata alla prova che siano state adempiute le disposizioni gia' emanate dalla autorita' amministrativa con l'effettivo pagamento dei premi e delle somme eventualmente dovute ai termini dell'art. 13. ((19))

Per il procedimento innanzi l'autorita' giudiziaria si osservano, anche per la competenza, le norme stabilite nel titolo VI in quanto applicabili. La competenza territoriale e' peraltro determinata dal luogo dove, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento, deve essere fatta la denuncia dei lavori ai fini dell'assicurazione.

Per la navigazione marittima e la pesca marittima sui ricorsi di cui al terzo e al quarto comma del presente articolo sono competenti a decidere rispettivamente l'autorita' marittima del porto di iscrizione della nave o del galleggiante e il Ministero delle corporazioni, salva sempre l'azione innanzi all'autorita' giudiziaria ai sensi dei due comma precedenti.


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AGGIORNAMENTO (19)


La Corte Costituzionale con sentenza 29 maggio - 7 giugno 1962 n. 45 (in G.U. 1ª s.s. 09/06/1962, n. 145) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale delle norme contenute nel comma sesto dell'art. 9 e nel comma quinto dell'art. 17 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nella parte in cui e' stabilito il principio del sollve et repete, in riferimento agli artt. 3. 24 e 113 della Costituzione".


Art. 10

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Comma 1

I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente decreto debbono tenere regolarmente le registrazioni stabilite nel regolamento.



Art. 11

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Comma 1

Il datore di lavoro e' tenuto a denunciare all'istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione della ricorrenza degli estremi di legge per la indennizzabilita'. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ebbe notizia e deve essere corredata da certificato medico.

Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o pel quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio.

Qualora l'inabilita' per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.

La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa dal datore di lavoro all'istituto assicuratore, corredata da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia.

Il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi del presente decreto, deve nel termine di due giorni dare notizia all'autorita' locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilita' al lavoro per piu' di tre giorni.

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la denuncia deve essere fatta dal capitano o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante all'istituto assicuratore e all'autorita' portuale o consolare competente. Quando l'infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l'infortunio.

I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con l'ammenda da lire cento a lire cinquecento.



Art. 12

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Comma 1

Agli effetti della determinazione dei premi dovuti dai datori di lavoro e degli obblighi derivanti all'istituto assicuratore dagli articoli 21 e 22, il datore di lavoro e' obbligato a dare all'istituto stesso e, per esso, ai suoi dipendenti all'uopo incaricati, le notizie documentate relative alle mercedi che debbono servire di base per la liquidazione dei premi di assicurazione, ed a consentire agli incaricati suddetti l'accertamento nella propria azienda, anche nelle ore di lavoro, oltre che delle notizie predette, delle circostanze in cui e avvenuto l'infortunio e di tutte quelle altre occorrenti per la valutazione del rischio.

I datori di lavoro o i loro rappresentanti che non forniscano le notizie richieste o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'ammenda fino a lire tremila, salvo che il fatto non costituisca reato piu' grave.

Gli incaricati dell'istituto sono tenuti ad osservare il segreto sui processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione che venisse a loro conoscenza per ragioni di ufficio. In caso di violazione del segreto sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire mille, salvo che non si tratti di reato piu' grave.


Art. 13

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Comma 1

I datori di lavoro che non adempiono l'obbligo della denuncia del lavoro da essi esercitato ai sensi degli articoli precedenti, sono puniti con l'ammenda sino a lire cinquecento quando le persone da essi dipendenti, comprese nello obbligo dell'assicurazione, sono in numero non superiore a dieci, sino a lire duemila quando i dipendenti sono piu' di dieci e non piu' di cento, e sino a lire diecimila quando i dipendenti sono piu' di cento.

Indipendentemente dal procedimento penale i datori di lavoro sono tenuti a versare all'istituto assicuratore, oltre il premio di assicurazione dovuto dall'inizio dei lavori, una somma pari alla quota di detto premio corrispondente al periodo di tempo dall'inizio dei lavori fino alla data di presentazione della denuncia.

I datori di lavoro che alle scadenze non provvedono, salvo le dilazioni concesse dall'istituto assicuratore, al pagamento del premio dovuto o delle quote rateali o residue di esso o delle differenze supplementari determinate dalle variazioni di rischio o dai conguagli operati in relazione alle registrazioni delle mercedi o alla rettifica delle registrazioni stesse, sono tenuti a versare all'istituto, oltre il premio' o le quote rateali o residue o le differenze supplementari di esso, gli interessi nella misura del saggio legale in materia civile sulla ammontare del premio dovuto o delle quote o differenze predette, e una somma pari ad un quinto di detto ammontare.

I datori di lavoro che omettono le denuncie di modificazione di estensione e di natura del rischio gia' coperto da assicurazione, a norma del secondo comma dell'art. 8, e alle prescritte registrazioni dei dipendenti assicurati o delle mercedi loro corrisposte o dovute, in modo da determinare la liquidazione ed il pagamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto, sono tenuti a versare all'istituto assicuratore, oltre la differenza supplementare tra il premio liquidato o pagato e quello dovuto, una somma pari a detta differenza e cio' con effetto dalla data di inizio della inadempienza.



Art. 14

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Comma 1

I datori di lavoro, i quali dopo essere incorsi in una inadempienza preveduta nell'articolo precedente, incorrono nella medesima inadempienza, sono tenuti, oltre ad eseguire i versamenti disposti dai comma medesimi, a rimborsare all'istituto assicuratore l'ammontare delle indennita' liquidate per infortuni avvenuti durante il periodo dell'inadempienza ai propri dipendenti ai quali le inadempienze si riferiscono. Ai fini delle disposizioni del presente comma si considerano come indennita' liquidate le somme gia' pagate e quelle da pagare, capitalizzando le rendite in base alla tabella di cui all'art. 49.



Art. 15

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Comma 1

Su ricorso del datore di lavoro il Comitato esecutivo dello Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro od i competenti organi degli altri istituti assicuratori, valutate le circostanze del caso, possono ridurre le somme dovute all'Istituto assicuratore a titolo di penale ai termini dei precedenti articoli.



Art. 16

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Comma 1

I crediti dell'istituto assicuratore verso i datori di lavoro per premi o contributi di assicurazione, e relativi interessi o per somme supplementari a titolo di penale, giusta gli articoli 13 e 14, riferentisi all'anno in corso e ai due antecedenti, salva in ogni caso la disposizione del comma secondo dello art. 67, hanno privilegio sulla generalita' dei mobili del debitore dello stesso grado rispetto ai crediti dello Stato, di cui all'art. 1957 del codice civile e all'art. 773 del codice di commercio, ai quali sono tuttavia posposti.

I crediti di cui al comma precedente verso i datori di lavoro associati alle Casse di cui al n. 1 dell'art. 48 sono privilegiati sulle navi, sul nolo del viaggio durante il quale e' sorto il credito privilegiato e sugli accessori della nave e del nolo guadagnato dopo l'inizio del viaggio, al grado secondo stabilito dall'art. 4 del R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1816, concernente modificazioni al codice di commercio in materia di privilegi marittimi ed ipoteca navale, modificato con l'art. 1 del R. decreto-legge 18 giugno 1931, n. 823, convertiti rispettivamente nelle leggi 31 dicembre 1928, n. 3055, e 17 dicembre 1931, n. 1600. Detti crediti seguono la nave presso qualunque possessore di essa.

I datori di lavoro appartenenti alle sezioni di categoria previste dal R. decreto 6 luglio 1933, n. 1033, e quelli associati alle Casse di cui all'art. 48, rispondono in solido della esecuzione di tutti gli obblighi stabiliti dal presente decreto nei confronti delle rispettive sezioni di categoria o Casse.



Art. 17

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Comma 1

Le somme dovute per i crediti di cui al precedente articolo sono esigibili con le norme in vigore per la riscossione delle imposte dirette, salvo quanto sara' stabilito con le norme di attuazione del presente decreto. Con le stesse norme di attuazione sara' provveduto a regolare l'accertamento dei crediti e la formazione dei ruoli di esazione.

I ricorsi contro la formazione dei ruoli sono di competenza, in prima istanza, dell'Ispettorato corporativo della circoscrizione dove si svolge il lavoro, ed in seconda istanza del Ministero delle corporazioni.

I ricorsi di prima istanza debbono essere prodotti entro trenta giorni da quello in cui il datore di lavoro debitore ha ricevuto l'avviso di pagamento, e quelli di seconda istanza entro trenta giorni da quello della notificazione al ricorrente della decisione dell'Ispettorato corporativo.

Tali ricorsi non sospendono l'esecuzione del ruolo: tuttavia l'Ispettorato corporativo e il Ministero delle corporazioni in sede di esame del ricorso possono sospendere l'esecuzione, ogni qualvolta il ricorso, in base all'esame preliminare, appaia fondato a loro insindacabile giudizio.

L'azione dinanzi all'autorita' giudiziaria non puo' proporsi se non dopo esauriti i ricorsi in via amministrativa e siano state corrisposte le somme inscritte a ruolo salvo che vi sia stata esecuzione e questa sia rimasta infruttuosa. L'autorita' giudiziaria disponendo il rimborso di quanto sia stato corrisposto dal datore di lavoro o di parte di tale importo condannera' l'istituto assicuratore agli interessi nella misura del saggio legale in materia civile a decorrere dalla domanda giudiziale. ((19))

Riguardo l'azione giudiziaria si osservano le disposizioni dei comma quinto e settimo dell'art. 9.


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AGGIORNAMENTO (19)


La Corte Costituzionale con sentenza 29 maggio - 7 giugno 1962 n. 45 (in G.U. 1ª s.s. 09/06/1962, n. 145) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale delle norme contenute nel comma sesto dell'art. 9 e nel comma quinto dell'art. 17 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nella parte in cui e' stabilito il principio del sollve et repete, in riferimento agli artt. 3. 24 e 113 della Costituzione".


Comma 2

Titolo III. - Le persone assicurate.

Art. 18

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Comma 1

((Sono compresi nell'assicurazione:
1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano e alle dipendenze, e sotto, la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;
2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1), anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;
3) gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese ma solo quando ricorra l'obbligo assicurativo nei confronti dei propri dipendenti;
4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge;
5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgono esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione e riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonche' i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;
6) il coniuge, i figli, anche naturali od adottivi, gli affiliati, gli affidati, gli altri parenti e gli affini dei datore di lavoro che prestano con o senza, retribuzionci alle di lui dipendenze opera: manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);
7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di societa', anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);
8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituto di assistenza e beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attivita' occupazionali, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'articolo 1, nonche' i loro istruttori o sovraintendenti nelle attivita' stesse;
9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti o per attivita' occupazionale, siano addetti ad uno dei lavoratori indicati nell'articolo 1, nonche' i loro istruttori o sovraintendenti nelle attivita' stesse.
Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 264 e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1959, n. 1.259.
Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell'assicurazione i componenti dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se esercita scopo di diporto.
Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religione che prestino opera retribuita manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 21, alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e delle associazioni e case religiose di cui all'articolo 29, lettere a) e b), del Concordato tra, la Santa Sede e l'Italia, anche se le modalita' delle prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l'ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto))
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AGGIORNAMENTO (13)


La L. 3 marzo 1949, n. 52 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge si applicano con effetto dal 1 gennaio 1949".


Art. 19

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Comma 1

Le persone indicate nel quarto comma dell'art. 18 hanno diritto alle prestazioni stabilite nel titolo IV anche se l'infortunio avviene durante il viaggio compiuto per andare a prendere imbarco sulle navi al servizio delle quali sono arruolati ((o per essere rimpatriate nel caso in cui la dimissione dal ruolo abbia avuto luogo per qualsiasi motivo in localita' diversa da quella di arruolamento o da quella in cui esse trovavansi al momento della chiamata per l'imbarco)), sempreche' nel viaggio di andata o di ritorno essi non mutino senza ragione l'itinerario prestabilito.


Art. 20

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Comma 1

L'assicurato e' obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entita', al proprio datore di lavoro. Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatta la denuncia ai termini dell'art. 11, non e' corrisposta l'indennita' per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ebbe notizia dell'infortunio.

La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato al datore di lavoro entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente alla denuncia.



Comma 2

Titolo IV. - Le prestazioni dell'assicurazione.

Art. 21

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Comma 1

Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:

1° un'indennita' giornaliera per la inabilita' temporanea;

2° una rendita per la inabilita' permanente;

((3° una rendita ai superstiti ed un assegno una volta tanto in caso di morte));((6))

4° le cure mediellee chirurgiche;

5° la fornitura degli apparecchi di protesi.


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AGGIORNAMENTO (6)


La L. 1 giugno 1939, n. 1012 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni disposte con la presente legge hanno effetto per gli infortuni che avvengano dal 1° aprile 1939-XVII e sono applicabili anche ai dipendenti dalle aziende autonome del Ministero delle comunicazioni, di cui al n. 2 dell'art. 48 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765".


Art. 22

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Comma 1

Gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte dello istituto assicuratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti nel titolo II.



Art. 23

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Comma 1

A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui e' avvenuto l'infortunio e fino a quando dura la inabilita' assoluta che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro e' corrisposta all'infortunato stesso una indennita' giornaliera ((nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera)) calcolato secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42.(13)

Per le malattie professionali ((l'indennita' decorre dal quarto giorno successivo)) a quello nel quale, a causa della malattia, ha avuto inizio l'inabilita' assoluta al lavoro.

((Ove la durata dell'inabilita', di cui ai comma precedenti, si prolunghi oltre il novantesimo giorno continuativo, la misura dell'indennita' giornaliera e' elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 e 42)).

Le indennita' per inabilita' temporanea sono pagate in via posticipata a periodi non eccedenti i sette giorni.

Il datore di lavoro non puo' rifiutarsi di fare anticipazioni sulle indennita' per inabilita', temporanea quando ne sia richiesto dall'istituto assicuratore e con le norme e nella misura stabilite dal regolamento.

Per gli addetti albi navigazione marittima ed alla pesca marittima l'indennita' giornaliera decorre dal giorno successivo a quello dello sbarco dell'infortunato, fermi restando gli obblighi derivanti al dature di lavoro da disposizioni di legge o di contratto.


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AGGIORNAMENTO (13)


La L. 3 marzo 1949, n. 52 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge si applicano con effetto dal 1 gennaio 1949".


Art. 24

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Comma 1

((Agli effetti del presente decreto deve ritenersi inabilitata permanente assoluta la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilita' permanente parziale la conseguenza, di un infortunio o di una malattia professionale la quale diminuisca in parte ma essenzialmente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro)).
((Quando sia, accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata una, inabilita' permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale sara' corrisposta con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione della indennita' per inabilita' temporanea, una rendita di inabilita' rapportata al grado della inabilita' stessa sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione e' calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42:
1) per inabilita' di grado dall'undici per cento al sessanta per cento, aliquota crescente col grado della inabilita', come dall'allegata, tabella dal cinquanta per cento al sessanta per cento;
2) per inabilita' di grado dal sessantuno per cento al settantanove per cento, aliquota pari al grado di inabilita';
3) per inabilita' dall'ottanta per cento al cento per cento, aliquota pari al cento per cento))
. ((20))
((Le rendite mensili sono arrotondate alla decina piu' prossima: per eccesso quelle eguali o superiori alla frazione di lire cinque, per difetto quelle inferiori a detta frazione)).
((Qualora, dopo la scadenza del decennio dalla costituzione della rendita, il grado di inabilita' permanente residuato all'infortunato risulti determinato in maniera definitiva nella misura superiore al dieci e inferiore al sedici per cento, e' corrisposta, ad estinzione di ogni diritto, una somma pari al valore capitale (determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'articolo 49 del presente decreto) dell'ulteriore rendita spettante, calcolata sul limite minimo di retribuzione annua ai sensi del terzo comma, dell'articolo 30 del presente decreto, applicabile al momento della liquidazione di tale somma.))
((Nei casi di invalidita' permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella allegata tabella, nei quali sia, indispensabile una assistenza personale continuativa, la rendita e' integrata da un assegno mensile di lire 35.000 per tutta la durata di detta assistenza. Non si fa luogo all'integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata o direttamente dallo istituto assicuratore in luogo di ricovero o da altri Enti)).
((Il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causato da infortunio o da malattia professionale, quando risulti aggravato da inabilita' preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da altri infortuni non contemplati dal presente decreto o dalle successive disposizioni integrative, deve essere rapportato con alla attitudine al lavoro normale, tua a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilita'. Il rapporto e' espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente e il numeratore la differenza tra questa e il grado di attitudine residuata dopo l'infortunio)).
((Se l'infortunato ha moglie e figli, solo moglie o solo figli aventi i requisiti di vari ai numeri 1) e 2) dell'articolo 27 la rendita e' aumentata di un ventesimo per la moglie e per ciascun figlio)).
((Tali quote integrative della rendita sono corrisposte anche nel caso in cui l'infortunio sia occorso ad una donna; a tale effetto, per quanto riguarda il coniuge, dovranno ricorrere le condizioni di cui al secondo e terzo comma del n. 1) dell'articolo 27)).
((Le quote integrative della rendita seguono le variazioni della rendita e cessano in ogni caso con questa, qualora non siano cessate prima per il decesso della persona per la quale furono costituite o per il raggiungimento del diciottesimo anno per i figli, salvo il caso dei figli inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo)). ((Nel regolamento saranno stabiliti i criteri per determinare i gradi della inabilita' permanente parziale)).
((In caso di nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilita' permanente, nel quale si abbia concorso fra quest'ultima inabilita' e quella che ha dato luogo alla liquidazione della rendita riscattata, si procede secondo il criterio stabilito dall'articolo 11 del regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, e dall'articolo 52, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200)).


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AGGIORNAMENTO (6)


La L. 1 giugno 1939, n. 1012 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni disposte con la presente legge hanno effetto per gli infortuni che avvengano dal 1° aprile 1939-XVII e sono applicabili anche ai dipendenti dalle aziende autonome del Ministero delle comunicazioni, di cui al n. 2 dell'art. 48 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765".


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AGGIORNAMENTO (9)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 202 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche decorrono a partire dal 1° gennaio 1942.
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili anche a casi d'infortunio e di malattia professionale avvenuti dalla entrata in vigore del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, limitatamente alla rendite in corso di godimento al 1° gennaio 1942, nonche' al personale delle aziende autonome dipendenti dai Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni, di cui al n. 2 dell'art. 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765".


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AGGIORNAMENTO (10)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che i commi 3 e 5 del presente articolo si applicano per gli infortuni avvenuti e per le malattie professionali manifestatesi successivamente al 31 maggio 1946.


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1948, n. 254 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il presente decreto si applica ai casi di infortunio avvenuto dopo il 31 dicembre 1947 ed alle malattie professionali manifestatesi dopo tale data".


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AGGIORNAMENTO (13)


La L. 3 marzo 1949, n. 52 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che i commi 2 e 3 del presente articolo si applicano con effetto dal 1 gennaio 1949.


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AGGIORNAMENTO (14)


La L. 11 gennaio 1952, n. 33 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "La nuova misura dell'assegno mensile, prevista dal primo comma, lettera A, si applica ai casi di infortunio avvenuti dal 1 gennaio 1951 e di malattia professionale manifestatasi da tale data, nonche', con effetto dal 1 gennaio 1951, in favore dei titolari di rendita liquidata a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, ed in corso a tale data, o liquidata successivamente per casi avvenuti anteriormente al 1 gennaio 1951".


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AGGIORNAMENTO (20)


La L. 19 gennaio 1963, n. 15 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "A decorrere dal 1 luglio 1965 per il calcolo delle rendite per inabilita' permanente, a norma del secondo comma dell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 e successive modificazioni, nonche' dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, si applica la tabella delle aliquote di retribuzione allegata alla presente legge".


Art. 25

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Comma 1

La misura della rendita di inabilita' puo' essere riveduta su richiesta del titolare della rendita e dell'istituto assicuratore in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purche', quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita puo' anche essere soppressa nel caso di ricupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile ai termini dell'articolo precedente.

Il titolare della rendita non puo' rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte ai fini del comma precedente dall'istituto assicuratore. In caso di rifiuto l'istituto assicuratore puo' disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.

Nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita la prima revisione puo' aver luogo solo dopo trascorso un anno dalla data dell'infortunio, e almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita; ciascuna delle successive revisioni non puo' aver luogo a distanza inferiore di un anno dalla precedente.

Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione puo' aver luogo solo due volte, una alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio.


Art. 26

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Comma 1

Nel caso di infortunio che abbia causato ernia addominale, l'istituto assicuratore e' tenuto solo alle prestazioni mediche e chirurgiche e al pagamento della indennita' per la inabilita', temporanea, fermo restando il disposto dell'art. 34.

Nel caso in cui si tratti di ernia non operabile e' dovuta la rendita di inabilita' nella misura stabilita per la riduzione del quindici per cento dell'attitudine al lavoro; qualora sorga contestazione circa la operabilita', la decisione e' rimessa ad un collegio arbitrale costituito in conformita' dell'art. 33.



Art. 27

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Comma 1

((Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai commi seguenti, ragguagliata ad una rendita corrispondente all'ottanta per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42:))
1) Il cinquanta per cento alla vedova sino alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso e' corrisposta una somma pari a tre annualita' di rendita.
Se il superstite e' il marito, la rendita e' corrisposta solo nel caso che la sua attitudine ai lavoro sia permanentemente ridotta a meno di un terzo.
Nessun diritto spetta al coniuge se sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunziata per colpa di lui o di entrambi i coniugi;
2) Il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di eta', e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita e' corrisposta, ai figlio inabile finche' dura l'inabilita'; (13)
3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2), il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;
4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 3) e 2) il venti per cento a ciascuno dei fratelli e sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e condizioni stabilite per i figli.((20))
La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non puo' superare l'importo dell'intero retribuzione calcolato come sopra. Nel caso che la somma predetta superi il retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o piu' rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite.
Nella reintegrazione delle singole rendite non puo' peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente.(13)
Oltre alle rendite di cui sopra e' corrisposto una volta tanto un assegno alla vedova o al vedovo ancorche' abile al lavoro, fermo peraltro il disposto del terzo comma del numero 1, o in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti. Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno potra' essere corrisposto ad altre persone della famiglia del defunto che dimostrino di avere sostenute spese particolari in occasione della morte del lavoratore.
L'importo dell'assegno e' di:
a) lire duecentocinquantantamila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli aventi i requisiti di cui al numero 2) del presente articolo;
b) lire duecentosessantamila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i detti requisiti;
c) lire centosessantamila in caso di sopravvivenza di soli figli aventi i detti requisiti;
d) lire centoquarantamila negli altri casi.
Gli assegni di cui alle lettere a), b) e c) sono aumentati di lire cinquantamila per ogni ascendente sino al massimo di due, vivente a carico del defunto.
Gli assegni di cui alle lettere b) e c) sono aumentati, rispettivamente, di lire trentottomila e cinquantamila per ogni figlio avente diritto, fino al massimo di cinque.
L'assegno di cui alla lettera d) e' aumentato per ogni ascendente, fino al massimo di due, di lire centomila se vivente a carico del defunto, e di lire cinquantamila se non a carico del defunto. (10)
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno e' pari ad una mensilita' di retribuzione con un minimo secondo le misure indicate nel comma precedente. (13)
Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affiliati e le persone a cui gli esposti sono regolari mente affidati.


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AGGIORNAMENTO (6)


La L. 1 giugno 1939, n. 1012 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni disposte con la presente legge hanno effetto per gli infortuni che avvengano dal 1° aprile 1939-XVII e sono applicabili anche ai dipendenti dalle aziende autonome del Ministero delle comunicazioni, di cui al n. 2 dell'art. 48 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765".


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AGGIORNAMENTO (9)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 202 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche decorrono a partire dal 1° gennaio 1942.
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili anche a casi d'infortunio e di malattia professionale avvenuti dalla entrata in vigore del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, limitatamente alla rendite in corso di godimento al 1° gennaio 1942, nonche' al personale delle aziende autonome dipendenti dai Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni, di cui al n. 2 dell'art. 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765".


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AGGIORNAMENTO (10)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che i commi terzultimo e penultimo del presente articolo si applicano per gli infortuni avvenuti e per le malattie professionali manifestatesi successivamente al 31 maggio 1946.


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1948, n. 254 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il presente decreto si applica ai casi di infortunio avvenuto dopo il 31 dicembre 1947 ed alle malattie professionali manifestatesi dopo tale data".


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AGGIORNAMENTO (13)


La L. 3 marzo 1949, n. 52 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge si applicano con effetto dal 1 gennaio 1949".


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AGGIORNAMENTO (14)


La L. 11 gennaio 1952, n. 33 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le nuove misure degli assegni, previste dal primo comma, lettera, B, si applicano ai casi di morte per infortunio avvenuti a decorrere dal 1 gennaio 1951 o di malattia professionale manifestatasi da tale data".


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AGGIORNAMENTO (20)


La L. 19 gennaio 1963, n. 15 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "A decorrere dal 1 luglio 1965 la rendita di cui al comma precedente sara' ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42".


Art. 27-bis

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Comma 1

La rendita alla vedova, nei casi dell'art. 27, non puo' essere inferiore a lire milleduecento annue ed a lire millecinquecento annue se, al momento della morte, del coniuge in conseguenza dell'infortunaio, la vedova abbia superato il sessantesimo anno di eta' o sia inabile al lavoro e non abbia figli ne' goda di al tre rendite o pensioni a carico dello Stato o di enti pubblici.
La rendita a ciascun figlio, nel caso del n. 2 dell'art. 27, non puo' essere inferiore a lire settecentoventi e a lire milleduecento se si tratti di orfano di ambedue i genitori. La rendita agli ascendenti, nel caso del n. 3 dell'art. 27, non puo' essere inferiore a lire milleduecento annue, quando si tratti di genitori e quando al momento della morte del figlio in conseguenza dell'infortunio, costoro abbiano superato il sessantesimo anno di eta' o siano inabili permanentemente al lavoro e non abbiano altri figli ne' godano di altre rendite o pensioni a carico dello Stato o di enti pubblici e la rendita non puo' tessere inferiore a lire millecinquecento annuo se al momento della morte del figlio in conseguenza dell'infortunio sia superstite soltanto uno dei genitori.
La rendita minima, di cui al 1° e 3° comma, nel caso in cui la vedova o l'ascendente goda di altra rendita o pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, viene corrisposta fino a concorrenza di lire millecinquecento.
Al fine di raggiungere i minimi di rendita stabiliti nel presente articolo, la rendita complessiva puo' superare anche l'intero ((retribuzione)), a deroga di quanto disposto nell'art 27.((13))
(9)


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AGGIORNAMENTO (9)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 202 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le presenti modifiche decorrono a partire dal 1° gennaio 1942.
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili anche a casi d'infortunio e di malattia professionale avvenuti dalla entrata in vigore del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, limitatamente alla rendite in corso di godimento al 1° gennaio 1942, nonche' al personale delle aziende autonome dipendenti dai Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni, di cui al n. 2 dell'art. 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765".


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AGGIORNAMENTO (13)


La L. 3 marzo 1949, n. 52 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge si applicano con effetto dal 1 gennaio 1949".


Art. 28

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Comma 1

Quando la morte sopraggiunge in conseguenza dell'infortunio dopo la liquidazione della rendita di inabilita' permanente la domanda per ottenere la rendita nella misura e nei modi stabiliti nell'articolo precedente deve esser proposta dai superstiti, a pena di decadenza, entro un mese dalla data della morte.
((22))


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AGGIORNAMENTO (22)


La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 5 luglio 1968 n. 85 (in G.U. 1ª s.s. 06/07/1968, n. 170) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui stabilisce che la domanda dei superstiti del lavoratore deceduto a causa dell'infortunio, deve essere proposta, a pena di decadenza, entro un mese dalla data della morte".


Art. 29

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Comma 1

In caso di morte in conseguenza di infortunio, su istanza motivata dell'istituto assicuratore o degli aventi diritto, il pretore, ove ritenga Fondata la domanda, dispone che sia praticata l'autopsia del cadavere nel minor tempo possibile. Le parti interessate possono delegare un medico per assistervi.



Art. 30

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Comma 1

Nel caso in cui una nave sia perduta o possa considerarsi perduta secondo l'art. 633 del codice di commercio e dal giorno del naufragio o da quello al quale si riferiscono le ultime notizie della nave siano decorsi sei mesi senza che siano pervenute notizie attendibili di persone dell'equipaggio, gli aventi diritto di cui all'art. 27 possono ottenere la liquidazione della indennita' assicurata per il caso di morte.

Il termine di un anno fissato nell'art. 67 per la prescrizione dell'azione per conseguire l'indennita' decorre dal giorno in cui scade il detto termine di sei mesi.

Quando ritorni chi si credeva perduto o si vengano ad avere di lui notizie certe, l'istituto assicuratore cessera' il pagamento della rendita gia' liquidata e in base alle conseguenze dell'infortunio saranno regolati i rapporti fra l'istituto assicuratore, coloro che hanno riscosse le rate di rendita e colui che si credeva perduto.



Art. 31

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Comma 1

L'istituto assicuratore e' tenuto a prestare a proprie spese all'assicurato nei casi di infortunio previsti nel presente decreto, e salvo quanto dispongono gli articoli 33 e 34, le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata dell'inabilita' temporanea ed anche dopo la guarigione chirurgica, in quanto occorrano a ricuperare la capacita' lavorativa.



Art. 32

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Comma 1

L'infortunato non puo', senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi alle cure mediche o chirurgiche, compresi gli atti operativi, che l'istituto assicuratore ritenga necessarie.

L'accertamento dei motivi del rifiuto o della elusione delle cure prescritte e' demandato, in caso di contestazione, al giudizio inoppugnabile di un collegio arbitrale composto di un medico designato dall'istituto assicuratore, di un medico designato dall'associazione professionale che rappresenta giuridicamente l'infortunato e di un terzo medico scelto da essi in una lista preparata dal sindacato dei medici; qualora i medici delle parti non si accordino sulla scelta del terzo arbitro, questo e' designato dal segretario del sindacato predetto.

Il giudizio e' promosso dall'istituto assicuratore o dall'infortunato nel termine di quindici giorni dalla dichiarazione o dalla constatazione del rifiuto.

Il rifiuto ingiustificato a prestarsi alle cure o la non esecuzione delle cure prescritte importano la perdita del diritto alle indennita'.



Art. 33

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Comma 1

Per la esecuzione delle cure di cui agli articoli precedenti ed anche a scopo di accertamento l'istituto assicuratore puo' disporre il ricovero dell'infortunato in una clinica, ospedale od altro luogo di cura indicato dall'istituto medesimo. Se il ricovero sia fatto in ospedali civili, per la spesa di degenza sara' applicata, quando non sia stipulata una appositi convenzione e quando l'infortunato non abbia diritto all'assistenza gratuita, la tariffa minima che i singoli ospedali praticano per la degenza a carico dei Comuni.

Qualora la cura importi un atto operativo, l'infortunato puo' chiedere che questo sia eseguito da un medico di sua fiducia: in tal caso, pero', sara' a suo carico l'eventuale differenza fra la spesa effettivamente sostenuta e quella che avrebbe sostenuto l'istituto assicuratore se avesse provveduto direttamente alla cura.

L'istituto assicuratore, anche nel caso previsto nella comma precedente, ha diritto di disporre controlli a mezzo dei propri medici fiduciari. Qualora sorga disaccordo fra il medico dell'infortunato e quello dell'istituto assicuratore sul trattamento curativo, la decisione e' rimessa ad un collegio arbitrale costituito in conformita' dello stesso art. 32 e con le modalita' stabilite in detto articolo.


Art. 34

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Comma 1

In caso di ricovero in un istituto di cura, l'istante assicuratore ha facolta' di ridurre fino alla meta' la indennita' per inabilita' temporanea. Nessuna riduzione, pero', puo' essere disposta se l'assicurato ha moglie e figli o anche solo moglie o solo figli nelle condizioni di cui nell'art. 27 o ha a proprio carico ascendenti, ovvero se si tratta di addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima.



Art. 35

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Comma 1

Anche dopo la costituzione della rendita di inabilita' l'istituto assicuratore puo' disporre che l'infortunato si sottoponga a speciali cure mediche e chirurgiche, compresi gli atti operativi, quando siano ritenute utili per la restaurazione della capacita' lavorativa.

Durante il periodo delle cure e fin quando l'infortunato non possa attendere al proprio lavoro, l'istituto assicuratore integra la rendita di inabilita' ((fino alla misura massima delle indennita' per inabilita' temporanea assoluta)).

In caso di rifiuto dell'infortunato a sottostare alle cure di cui al primo comma si provvede a norma dell'art. 32.

Qualora il collegio arbitrale medico riconosca ingiustificato il rifiuto, l'istituto assicuratore puo' disporre la riduzione della rendita di inabilita' in misura da determinarsi dal collegio stesso.

L'istituto assicuratore puo' anche stipulare accordi con istituti all'uopo autorizzati per facilitare la rieducazione professionale.

Sono applicabili per gli atti operativi di cui nel presente articolo le disposizioni dell'art. 33.


Art. 36

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Comma 1

L'istituto assicuratore e' tenuto a provvedere a proprie spese alla prima fornitura delle protesi da lavoro e alla rinnovazione di esse, purche' pero' sia trascorso il termine stabilito dall'istituto medesimo allo scopo di garantire la buona manutenzione degli apparecchi da parte dell'infortunato.



Art. 37

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Comma 1

Nel caso che un titolare di una rendita sia colpito da un nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilita' secondo il presente decreto, si procede alla costituzione di un'unica rendita nella, misura e con i criteri che saranno stabiliti dal regolamento.


Art. 38

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Comma 1

Le prestazioni per le malattie professionali sono dovute anche quando l'assicurato abbia cessato di prestare la sua opera nelle lavorazioni per le quali e' ammesso il diritto alle prestazioni, sempreche' l'inabilita' o la morte si verifichi entro il periodo di tempo che per ciascuna malattia e' indicato nella tabella annessa al presente decreto.

Le indennita' sono pure dovute nel caso di ricaduta di una malattia precedentemente indennizzata o che sarebbe stata indennizzata ai termini del presente decreto, qualora tale ricaduta si verifichi non oltre il periodo di tre anni dalla cessazione di prestazione d'opera nella lavorazione che abbia determinata la malattia.



Art. 39

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Comma 1

Il retribuzione, quando non ricorra l'applicazione dell'art. 40, e' determinato come segue:(13)
Per la liquidazione delle rendite per inabilita' permanente e delle rendite ai superstiti e' assunta quale retribuzione annuo la retribuzione effettiva che e' stata corrisposta all'infortunato sia in denaro, sia in natura durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio.(13)
Qualora pero' l'infortunato non abbia prestato la sua, opera durante il detto periodo in modo continuativo oppure non l'abbia prestata presso uno stesso datore di lavoro e non sia possibile determinare il cumulo delle retribuzioni percepite nel periodo medesimo, il retribuzione annuo si valuta uguale a trecento volte il retribuzione medio giornaliero. Si considera retribuzione medio giornaliero la sesta parte della somma che si ottiene apportando alla durata oraria normale della settimana di lavoro nell'azienda, per la categoria cui appartiene l'infortunato il guadagno medio orario percepito dall'infortunato stesso anche presso successivi datori di lavoro fino al giorno dell'infortunio nel periodo, non superiore a dodici mesi, per il quale sia possibile l'accertamento dei guadagni percepiti.(13)
((In ogni caso la retribuzione annua e' computata da un minimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera diminuita del trenta per cento ad un massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera aumentata del trenta per cento. A questo effetto, la retribuzione media giornaliera e' fissata per ogni triennio, non oltre i tre messi dalla scadenza del triennio stesso, con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sulle retribuzioni assunte a base della liquidazione della indennita' per inabilita' temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti o da malattie professionali manifestatesi nell'anno precedente e definiti nell'esercizio stesso, sempreche' sia intervenuta, rispetto alla retribuzione media giornaliera precedentemente fissata, una variazione in misura, non inferiore al 10 per cento. Le variazioni in misura inferiore al 10 per cento intervenute nel corso di un triennio si computano con quelle verificatesi nel triennio successivo, per la determinazione della retribuzione media giornaliera)).((20))
((Per i componenti lo Stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima la retribuzione massima risultante dal precedente comma e' aumentata, del 44 per cento per i comandanti e per i capi macchinisti, del 22 per cento per i primi ufficiali di coperta e di macchina e dell'11 per cento per gli altri ufficiali)).((20))
((Le rendite in corso di godimento alla data di emanazione del decreto interministeriale di cui al presente articolo saranno riliquidate, con effetto da tale data, su retribuzioni variate in relazione alle accertate variazioni salariali considerate dal decreto stesso)).((20))
Per la liquidazione delle indennita' per inabilita' temporanea il retribuzione da assumere come base e' uguale alla retribuzione giornaliera che si ottiene col procedimento di cui all'ultima parte del secondo comma del presente articolo, calcolando, pero', il guadagno medio orario degli ultimi quindici giorni immediatamente precedenti quello dell'infortunio.(13)


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AGGIORNAMENTO (6)


La L. 1 giugno 1939, n. 1012 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni disposte con la presente legge hanno effetto per gli infortuni che avvengano dal 1° aprile 1939-XVII e sono applicabili anche ai dipendenti dalle aziende autonome del Ministero delle comunicazioni, di cui al n. 2 dell'art. 48 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765".


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AGGIORNAMENTO (9)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 202 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche decorrono a partire dal 1° gennaio 1942.
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili anche a casi d'infortunio e di malattia professionale avvenuti dalla entrata in vigore del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, limitatamente alla rendite in corso di godimento al 1° gennaio 1942, nonche' al personale delle aziende autonome dipendenti dai Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni, di cui al n. 2 dell'art. 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765".


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AGGIORNAMENTO (10)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che il penultimo comma del presente articolo si applicano per gli infortuni avvenuti e per le malattie professionali manifestatesi successivamente al 31 maggio 1946.


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.Lgs. 19 febbraio 1948, n. 254 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il presente decreto si applica ai casi di infortunio avvenuto dopo il 31 dicembre 1947 ed alle malattie professionali manifestatesi dopo tale data".


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AGGIORNAMENTO (13)


La L. 3 marzo 1949, n. 52 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge si applicano con effetto dal 1 gennaio 1949".


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AGGIORNAMENTO (14)


La L. 11 gennaio 1952, n. 33, nel modificare l'art. 3 della L. 3 marzo 1949, n. 52, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2) che "La retribuzione minima annua di lire 120.000 e quella massima, di lire 270.000 previste dall'art. 3 della legge 3 marzo 1949, n. 52, sono elevate rispettivamente a lire 135.000 ed a lire 300.000".


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AGGIORNAMENTO (17)


La L. 4 dicembre 1954, n. 1222, nel modificare l'art. 3 della L. 3 marzo 1949, n. 52, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le retribuzioni massime annue previste dall'art. 3 della legge 3 marzo 1949, n. 52, per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, sono elevate, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 1952, n. 33, a lire 475.000 per i comandanti e per i capi macchinisti, a lire 400.000 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e a lire 350.000 per gli altri ufficiali".


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AGGIORNAMENTO (20)


La L. 19 gennaio 1963, n. 15 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Per il triennio dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1965 i limiti della retribuzione annua di cui al presente articolo sono, nel massimale, di lire seicentocinquemila e, nel minimale, di lire trecentosettantamila".


Art. 40

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Comma 1

Con decreto del Ministro per le corporazioni, sentiti i competenti organi corporativi, possono essere stabilite, di ufficio o su richiesta degli organi predetti o dell'istituto assicuratore, tabelle di salari medi o convenzionali per determinati lavori o per determinate localita' o anche per singole imprese o per speciali categorie di prestatori d'opera, da assumere come base della liquidazione delle indennita', fermo rimanendo il disposto del terzo comma dell'articolo precedente.(6)

Il regolamento stabilira' le norme per la determinazione del retribuzione per gli equipaggi arruolati con compartecipazione agli utili o al prodotto e per altre categoria di prestatori di opere a cui non siano applicabili le disposizioni dell'articolo precedente.(13)

((Le rendite liquidate sulle retribuzioni convenzionali previste dal presente articolo sono riliquidate ogni triennio a norma dell'articolo 39 sulla base delle retribuzioni convenzionali in vigore alla scadenza di ciascun triennio, sempreche' sia intervenuta una variazione non inferiore al 10 per cento; in mancanza di retribuzioni convenzionali cui fare riferimento si applica il disposto del quinto comma dell'articolo 39)).


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AGGIORNAMENTO (6)


La L. 1 giugno 1939, n. 1012 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni disposte con la presente legge hanno effetto per gli infortuni che avvengano dal 1° aprile 1939-XVII e sono applicabili anche ai dipendenti dalle aziende autonome del Ministero delle comunicazioni, di cui al n. 2 dell'art. 48 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765".


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AGGIORNAMENTO (13)


La L. 3 marzo 1949, n. 52 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge si applicano con effetto dal 1 gennaio 1949".


Art. 41

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Comma 1

((Se infortunato e' apprendista o comunque minore degli anni 18 esso ha diritto alle cure secondo il disposto dell'articolo 31 e le prestazioni in denaro, commisurate alla retribuzione, sono cosi' determinate:
a) la indennita' per inabilita' temporanea assoluta e' ragguagliata alla retribuzione effettiva; secondo le norme dell'articolo 39;
b) la rendita inabilita' e la rendita ai superstiti sono ragguagliata alla retribuzione della qualita' iniziale prevista per le persone assicurate di eta' superiore agli anni 18 non apprendiste occupato nella medesima lavorazione cui gli apprendisti stessi o i minori sono addetti e comunque a retribuzione non inferiore a quella piu' bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per i prestatori d'opera di eta' superiore ai 18 anni della stessa categoria e lavorazione.
Nei casi in cui le persone assicurate non percepiscano una retribuzione o comunque la remunerazione non sia accertabile, lo prestazioni in denaro sono determinate, in base a tabelle di salari stabiliti a norma del precedente articolo 40, o, in mancanza di queste, in base alla retribuzione prevista, per i prestatori d'opera della stessa localita' occupati nella medesima lavorazione e categoria.
Resta in ogni caso fermo il disposto del terzo comma dell'articolo 39))
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AGGIORNAMENTO (13)


La L. 3 marzo 1949, n. 52 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge si applicano con effetto dal 1 gennaio 1949".


Art. 42

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Comma 1

Se il ((retribuzione)) effettivamente corrisposto all'infortunato e' superiore a quello risultante dalle registrazioni preiscritte dall'art. 10, l'istituto assicuratore e' tenuto a corrispondere le indennita' secondo il ((retribuzione)) effettivo, salvo le sanzioni stabilite dall'art. 13.((13))
L'istituto stesso e' inoltre tenuto a corrispondere una indennita' supplementare qualora venisse accertato, in sede giudiziale o in altri modi previsti, dalle vigenti norme, che il ((retribuzione)) preso a base della liquidazione e' inferiore a quello dovuto secondo legge, salvo, anche in questo caso, le sanzioni stabilite dall'art. 13.((13))
Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai casi previsti dall'art. 40.


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AGGIORNAMENTO (13)


La L. 3 marzo 1949, n. 52 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge si applicano con effetto dal 1 gennaio 1949".


Art. 43

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Comma 1

Per le indennita' dovute in base al presente decreto l'avente diritto non puo' rilasciare procura ad esigere se non al coniuge, ad un parente od affine ovvero ad una delle persone con cui sia comune il diritto ad esigere l'indennita' medesima.

Solo nei casi di legittimo impedimento e' consentito rilasciare la procura predetta a persona diversa da quelle indicate nel comma precedente. La procura in questo caso deve essere vistata dal segretario dell'associazione professionale che rappresenta giuridicamente l'infortunato, previo riconoscimento della legittimita' dell'impedimento e della idoneita' delle persone designate.


Art. 44

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Comma 1

Sono nulle le obbligazioni contratte per rimunerazione intermediari che mediante compenso abbiano preso interesse alla liquidazione ed al pagamento delle indennita' fissate dal presente decreto.

Sono puniti con l'ammenda fino a lire trecento:

a) gli intermediari che a scopo di lucro abbiano offerto agli assicurati ed ai loro aventi diritto l'opera loro o di altri per gli scopi indicati nel comma precedente;

b) coloro che, per ragione del loro ufficio, avendo notizia degli infortuni avvenuti, ne abbiano informato intermediari per metterli in grado di offrire l'opera loro o di altri, com'e' preveduto alla lettera a).



Art. 45

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Comma 1

Il credito delle indennita' fissate dal presente decreto non puo' essere ceduto per nessun titolo, ne' puo' essere pignorato o sequestrato tranne che per spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli aventi diritto, con sentenza passata in cosa giudicata, siano stati condannati in seguito a controversia dipendente dalla esecuzione del presente decreto.



Art. 46

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Comma 1

L'assicurato, il quale abbia simulato un infortunio o abbia dolosamente aggravato le conseguenze di esso, perde il diritto ad ogni prestazione, ferme rimanendo le pene stabilite dalla legge.



Comma 2

Titolo V. - Gli istituti assicuratori.

Art. 47

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Comma 1

L'assicurazione secondo il presente decreto e' esercitata, salvo quanto dispone l'articolo seguente, dall'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.



Art. 48

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Comma 1

Non sono assicurati presso l'Istituto nazionale fascista infortuni:

1° gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima alla cui assicurazione provvedono le Casse previste nell'art. 4 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860; le Casse predette sono autorizzate a provvedere anche all'assicurazione delle maggiori indennita', eventualmente spettanti secondo i contratti collettivi di lavoro ai componenti lo stato maggiore;

2° i dipendenti dalle aziende autonome del Ministero delle comunicazioni. Con Regi decreti, da emanarsi su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni, sara' provveduto a rendere applicabili al personale dipendente dalle aziende autonome del Ministero delle comunicazioni, le norme del presente decreto, con le modificazioni e gli adattamenti che saranno ritenuti opportuni;

3° i detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato.

Per i dipendenti dello Stato l'assicurazione presso l'Istituto nazionale fascista infortuni puo' essere attuata con forme particolari di gestione e puo' anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal presente decreto. Le relative norme saranno emanate dal Ministro per le finanze di concerto col Ministro per le corporazioni.

((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio D.L. 23 settembre 1937, n. 1918, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 1938, n. 831, ha disposto (con l'art. 4, commi 1 e 2) che "L'assicurazione di cui al presente decreto e' esercitata dalle Casse previste dall'art. 48 del R. decreto 17 agosto 1935, numero 1765, ciascuna per il proprio territorio di giurisdizione.
Dette Casse assumono la denominazione di « Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie ». Nei loro statuti saranno stabilite le norme per le prestazioni da somministrarsi, ai sensi del presente decreto, agli assicurati, che si trovino fuori del territorio di giurisdizione di ciascuna di esse".


Art. 49

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Comma 1

((L'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le Casse di cui all'art. 48 debbono sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilita' e di quelle a favore dei superstiti.
Dette tabelle sono soggette a revisione almeno ogni quinquennio.
Le tariffe dei premi e dei contributi debbono essere determinate in modo da comprendere l'onere finanziari previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione.
Contro l'applicazione della tariffa dei premi il datore di lavoro puo' ricorrere ad una Commissione nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e composta di un ispettore del lavoro, che la presiede, di due rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria, di un rappresentante dei datori di lavoro del commercio, di due rappresentanti dei lavoratori dell'industria e di un rappresentante dei lavoratori del commercio, designati dalle rispettive associazioni sindacali nazionali.
Avverso le decisioni della suddetta Commissione e' ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale))
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Art. 50

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Comma 1

L'Istituto nazionale fascista infortuni puo' assumere, su richiesta delle Casse di cui nell'art. 48, il servizio della corresponsione delle rendite di inabilita' e delle rendite ai superstiti, ferma rimanendo l'applicazione delle norme stabilite per le rendite stesse nel titolo IV; in tal caso le Casse predette verseranno all'Istituto nazionale fascista infortuni i valori capitali delle rendite, calcolati secondo tabelle all'uopo concordate fra gli enti interessati, e saranno esonerate da qualsiasi obbligo verso i titolari di esse. Fin quando non siano stabilite le predette tabelle, sono applicate quelle formate dall'Istituto nazionale fascista infortuni ai termini dell'art. 49.

Le Casse di cui nell'art. 48, che intendono provvedere alla riassicurazione parziale dei rischi da esse assunti in forza del presente decreto, debbono stipulare la riassicurazione presso l'Istituto nazionale fascista infortuni.



Comma 2

Titolo VI. - Il procedimento.

Art. 51

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Comma 1

Le controversie sul diritto alle indennita' e sulla liquidazione di esse, anche in sede di revisione, nonche' quelle sull'attribuzione delle indennita' medesime, sono, qualunque ne sia il valore, di competenza del tribunale, integrato da due esperti medici scelti dal presidente fra gli iscritti in un albo speciale, che sara' formato secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Allo stesso tribunale spettano le altre controversie che gli sono specificatamente devolute dal presente decreto.

Gli esperti fanno parte del collegio giudicante. Essi quando sono chiamati ad esercitare le loro funzioni prestano giuramento innanzi al presidente del collegio con la formula seguente:

«Giuro di adempiere con coscienza e diligenza e nel solo interesse della giustizia i doveri dell'ufficio che mi viene affidato».

Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite negli articoli 9 a 19 e 25 del R. decreto 21 maggio 1931, n. 1073, concernente norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro.

((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il Regio Decreto 5 novembre 1937, n. 2012 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nel titolo VI del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, avranno attuazione a decorrere dal 1° gennaio 1938";
- (con l'art. 4, comma 1) che "Le controversie pendenti al 1° gennaio 1938, in prima istanza o in grado di appello, relative ad infortuni o malattie professionali verificatisi anteriormente al 1° aprile 1937, continueranno ad essere trattate, secondo le norme anteriori al R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, dagli uffici giudiziari competenti ai sensi delle norme medesime; ma contro le sentenze pronunziate dopo il 1° gennaio 1938 non e' ammessa l'opposizione contumaciale e per la revocazione e l'opposizione di terzo si applica il terzo comma dell'art. 25 del R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073";
- (con l'art. 4, comma 2) che "Qualora le controversie indicate nel comma precedente non fossero definite al 31 dicembre 1938, saranno devolute, nello stato in cui si trovano, alle autorita' giudiziarie competenti secondo le disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765";
- (con l'art. 4, comma 3) che "Le controversie pendenti, che si riferiscono ad infortuni o malattie professionali verificatisi dopo il 1° aprile 1937, saranno devolute al 1° gennaio 1938, nello stato in cui si trovano, all'autorita' giudiziaria competente secondo le disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765".


Art. 52

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Comma 1

Quando per il limitato numero degli inscritti nell'albo, tenuto conto dei motivi per i quali e' ammessa la ricusazione, non sia possibile provvedere alla scelta degli esperti, ovvero per la particolare natura delle controversie non sia necessario l'intervento di essi nel collegio, il presidente puo' disporre, con provvedimento non soggetto ad impugnazione, che si proceda senza la presenza degli esperti.

((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il Regio Decreto 5 novembre 1937, n. 2012 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nel titolo VI del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, avranno attuazione a decorrere dal 1° gennaio 1938";
- (con l'art. 4, comma 1) che "Le controversie pendenti al 1° gennaio 1938, in prima istanza o in grado di appello, relative ad infortuni o malattie professionali verificatisi anteriormente al 1° aprile 1937, continueranno ad essere trattate, secondo le norme anteriori al R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, dagli uffici giudiziari competenti ai sensi delle norme medesime; ma contro le sentenze pronunziate dopo il 1° gennaio 1938 non e' ammessa l'opposizione contumaciale e per la revocazione e l'opposizione di terzo si applica il terzo comma dell'art. 25 del R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073";
- (con l'art. 4, comma 2) che "Qualora le controversie indicate nel comma precedente non fossero definite al 31 dicembre 1938, saranno devolute, nello stato in cui si trovano, alle autorita' giudiziarie competenti secondo le disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765";
- (con l'art. 4, comma 3) che "Le controversie pendenti, che si riferiscono ad infortuni o malattie professionali verificatisi dopo il 1° aprile 1937, saranno devolute al 1° gennaio 1938, nello stato in cui si trovano, all'autorita' giudiziaria competente secondo le disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765".


Art. 53

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Comma 1

L'ufficio di esperto e' obbligatorio. A coloro che, debitamente invitati, non intervengano alla udienza fissata senza giustificato motivo, e' applicabile la disposizione dell'articolo 32, comma secondo, del R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073.

Per l'astensione e la ricusazione degli esperti si applicano le norme del Codice di procedura, civile. Sulle domande relative decide il collegio, composto dei soli magistrati, con provvedimento non soggetto a impugnazione.

Agli esperti e' dovuta una indennita' di lire quaranta, per ogni giorno in cui esercitano le loro funzioni.

((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il Regio Decreto 5 novembre 1937, n. 2012 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nel titolo VI del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, avranno attuazione a decorrere dal 1° gennaio 1938";
- (con l'art. 4, comma 1) che "Le controversie pendenti al 1° gennaio 1938, in prima istanza o in grado di appello, relative ad infortuni o malattie professionali verificatisi anteriormente al 1° aprile 1937, continueranno ad essere trattate, secondo le norme anteriori al R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, dagli uffici giudiziari competenti ai sensi delle norme medesime; ma contro le sentenze pronunziate dopo il 1° gennaio 1938 non e' ammessa l'opposizione contumaciale e per la revocazione e l'opposizione di terzo si applica il terzo comma dell'art. 25 del R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073";
- (con l'art. 4, comma 2) che "Qualora le controversie indicate nel comma precedente non fossero definite al 31 dicembre 1938, saranno devolute, nello stato in cui si trovano, alle autorita' giudiziarie competenti secondo le disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765";
- (con l'art. 4, comma 3) che "Le controversie pendenti, che si riferiscono ad infortuni o malattie professionali verificatisi dopo il 1° aprile 1937, saranno devolute al 1° gennaio 1938, nello stato in cui si trovano, all'autorita' giudiziaria competente secondo le disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765".


Art. 54

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Comma 1

La Corte di appello, quando giudica sulle controversie indicate nell'art. 51, e' composta del presidente e di due consiglieri, a cui sono aggiunti due esperti scelti dal presidente del collegio, fra gli iscritti nell'albo preveduto nello stesso art. 51.

Agli esperti si applicano le disposizioni dell'art. 51, e, dell'art. 53, e per quanto riguarda la loro partecipazione al giudizio le norme dell'art. 52. Qualora gli esperti non partecipino alla composizione del collegio, questo sara' integrato con altri due magistrati della Corte designati dal presidente.

((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il Regio Decreto 5 novembre 1937, n. 2012 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nel titolo VI del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, avranno attuazione a decorrere dal 1° gennaio 1938";
- (con l'art. 4, comma 1) che "Le controversie pendenti al 1° gennaio 1938, in prima istanza o in grado di appello, relative ad infortuni o malattie professionali verificatisi anteriormente al 1° aprile 1937, continueranno ad essere trattate, secondo le norme anteriori al R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, dagli uffici giudiziari competenti ai sensi delle norme medesime; ma contro le sentenze pronunziate dopo il 1° gennaio 1938 non e' ammessa l'opposizione contumaciale e per la revocazione e l'opposizione di terzo si applica il terzo comma dell'art. 25 del R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073";
- (con l'art. 4, comma 2) che "Qualora le controversie indicate nel comma precedente non fossero definite al 31 dicembre 1938, saranno devolute, nello stato in cui si trovano, alle autorita' giudiziarie competenti secondo le disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765";
- (con l'art. 4, comma 3) che "Le controversie pendenti, che si riferiscono ad infortuni o malattie professionali verificatisi dopo il 1° aprile 1937, saranno devolute al 1° gennaio 1938, nello stato in cui si trovano, all'autorita' giudiziaria competente secondo le disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765".


Art. 55

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Comma 1

L'appello e' ammesso solo quando l'oggetto della controversia, tenuto conto, quando occorra, della capitalizzazione a termini dell'art. 49, ecceda il valore di lire duemila.

Per la proposizione dell'appello e per il relativo procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite nel R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073, per l'appello contro le sentenze pronunciate nelle controversie individuali del lavoro.

((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il Regio Decreto 5 novembre 1937, n. 2012 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nel titolo VI del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, avranno attuazione a decorrere dal 1° gennaio 1938";
- (con l'art. 4, comma 1) che "Le controversie pendenti al 1° gennaio 1938, in prima istanza o in grado di appello, relative ad infortuni o malattie professionali verificatisi anteriormente al 1° aprile 1937, continueranno ad essere trattate, secondo le norme anteriori al R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, dagli uffici giudiziari competenti ai sensi delle norme medesime; ma contro le sentenze pronunziate dopo il 1° gennaio 1938 non e' ammessa l'opposizione contumaciale e per la revocazione e l'opposizione di terzo si applica il terzo comma dell'art. 25 del R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073";
- (con l'art. 4, comma 2) che "Qualora le controversie indicate nel comma precedente non fossero definite al 31 dicembre 1938, saranno devolute, nello stato in cui si trovano, alle autorita' giudiziarie competenti secondo le disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765";
- (con l'art. 4, comma 3) che "Le controversie pendenti, che si riferiscono ad infortuni o malattie professionali verificatisi dopo il 1° aprile 1937, saranno devolute al 1° gennaio 1938, nello stato in cui si trovano, all'autorita' giudiziaria competente secondo le disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765".


Art. 56

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Comma 1

Contro le sentenze pronunciate in grado di appello e' ammesso ricorso per cassazione, per i motivi indicati nell'articolo 517 del Codice di procedura civile, osservato il disposto dell'art. 21, quarto e quinto comma, del R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073.

Il termine per ricorrere e' di trenta giorni.

Quando la sentenza sia cassata, il giudice a cui la causa e' rinviata deve in ogni caso conformarsi alla decisione della Corte di cassazione sul punto di diritto sul quale questa ha pronunziato.

((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il Regio Decreto 5 novembre 1937, n. 2012 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nel titolo VI del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, avranno attuazione a decorrere dal 1° gennaio 1938";
- (con l'art. 3, comma 1) che "La impugnabilita' col ricorso per cassazione delle sentenze di appello pronunziate secondo le norme anteriori, e' regolata dalle norme medesime; da queste e' parimenti regolato il termine per ricorrere; ma la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 56 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, si applica a tutte le decisioni della Corte di cassazione pronunziate dopo il 1° gennaio 1938".
- (con l'art. 4, comma 1) che "Le controversie pendenti al 1° gennaio 1938, in prima istanza o in grado di appello, relative ad infortuni o malattie professionali verificatisi anteriormente al 1° aprile 1937, continueranno ad essere trattate, secondo le norme anteriori al R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, dagli uffici giudiziari competenti ai sensi delle norme medesime; ma contro le sentenze pronunziate dopo il 1° gennaio 1938 non e' ammessa l'opposizione contumaciale e per la revocazione e l'opposizione di terzo si applica il terzo comma dell'art. 25 del R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073";
- (con l'art. 4, comma 2) che "Qualora le controversie indicate nel comma precedente non fossero definite al 31 dicembre 1938, saranno devolute, nello stato in cui si trovano, alle autorita' giudiziarie competenti secondo le disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765";
- (con l'art. 4, comma 3) che "Le controversie pendenti, che si riferiscono ad infortuni o malattie professionali verificatisi dopo il 1° aprile 1937, saranno devolute al 1° gennaio 1938, nello stato in cui si trovano, all'autorita' giudiziaria competente secondo le disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765".


Art. 57

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Comma 1

La competenza territoriale e' determinata dal luogo dove e' avvenuto l'infortunio o la malattia professionale si e' manifestata.

Nelle controversie relative agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima, l'azione devo essere proposta innanzi al tribunale del luogo dov'e' situato l'ufficio del porto di iscrizione della nave.

((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il Regio Decreto 5 novembre 1937, n. 2012 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nel titolo VI del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, avranno attuazione a decorrere dal 1° gennaio 1938";
- (con l'art. 4, comma 1) che "Le controversie pendenti al 1° gennaio 1938, in prima istanza o in grado di appello, relative ad infortuni o malattie professionali verificatisi anteriormente al 1° aprile 1937, continueranno ad essere trattate, secondo le norme anteriori al R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, dagli uffici giudiziari competenti ai sensi delle norme medesime; ma contro le sentenze pronunziate dopo il 1° gennaio 1938 non e' ammessa l'opposizione contumaciale e per la revocazione e l'opposizione di terzo si applica il terzo comma dell'art. 25 del R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073";
- (con l'art. 4, comma 2) che "Qualora le controversie indicate nel comma precedente non fossero definite al 31 dicembre 1938, saranno devolute, nello stato in cui si trovano, alle autorita' giudiziarie competenti secondo le disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765";
- (con l'art. 4, comma 3) che "Le controversie pendenti, che si riferiscono ad infortuni o malattie professionali verificatisi dopo il 1° aprile 1937, saranno devolute al 1° gennaio 1938, nello stato in cui si trovano, all'autorita' giudiziaria competente secondo le disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765".


Art. 58

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Comma 1

Il collegio, qualora occorra procedere a rilevazioni di fatto, vi provvede a mezzo di uno o piu' dei suoi componenti, salvo che, avuto riguardo alla natura di determinati accertamenti tecnici pei quali occorrano istrumenti diagnostici, analisi di laboratorio o in genere attitudini speciali, non ritenga necessario affidare l'incarico ad un perito estraneo al collegio stesso.

L'Incarico al perito e' dato con ordinanza del presidente, nella quale devono essere specificati gli accertamenti da compiersi e, qualora occorra i quesiti a cui deve rispondere, nonche' il termine per la presentazione in iscritto della relazione.

Anche quando, a termini del primo comma, il collegio ritenga di procedere alle rilevazioni di fatto per mezzo di uno o piu' dei suoi componenti; il presidente provvede con ordinanza nella quale devono essere specificati gli accertamenti da farsi ed il termine in cui deve essere presentato in cancelleria, per rimanere a disposizione delle parti, il processo verbale relativo agli accertamenti eseguiti.
Qualora gli accertamenti abbiano luogo all'udienza, se ne fa, constare il risaltato nel processo verbale dell'udienza.

((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il Regio Decreto 5 novembre 1937, n. 2012 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nel titolo VI del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, avranno attuazione a decorrere dal 1° gennaio 1938";
- (con l'art. 4, comma 1) che "Le controversie pendenti al 1° gennaio 1938, in prima istanza o in grado di appello, relative ad infortuni o malattie professionali verificatisi anteriormente al 1° aprile 1937, continueranno ad essere trattate, secondo le norme anteriori al R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, dagli uffici giudiziari competenti ai sensi delle norme medesime; ma contro le sentenze pronunziate dopo il 1° gennaio 1938 non e' ammessa l'opposizione contumaciale e per la revocazione e l'opposizione di terzo si applica il terzo comma dell'art. 25 del R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073";
- (con l'art. 4, comma 2) che "Qualora le controversie indicate nel comma precedente non fossero definite al 31 dicembre 1938, saranno devolute, nello stato in cui si trovano, alle autorita' giudiziarie competenti secondo le disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765";
- (con l'art. 4, comma 3) che "Le controversie pendenti, che si riferiscono ad infortuni o malattie professionali verificatisi dopo il 1° aprile 1937, saranno devolute al 1° gennaio 1938, nello stato in cui si trovano, all'autorita' giudiziaria competente secondo le disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765".


Art. 59

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Comma 1

Il perito, incaricato degli accertamenti ai sensi dell'articolo precedente, prima di iniziare le sue operazioni presta giuramento ai termini dell'art. 259 del Codice di procedura civile.

Gli onorari del perito sono liquidati dal presidente del collegio con provvedimento non soggetto ad impugnazione e non possono mai superare le lire cinquecento.

((4))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il Regio Decreto 5 novembre 1937, n. 2012 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nel titolo VI del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, avranno attuazione a decorrere dal 1° gennaio 1938";
- (con l'art. 4, comma 1) che "Le controversie pendenti al 1° gennaio 1938, in prima istanza o in grado di appello, relative ad infortuni o malattie professionali verificatisi anteriormente al 1° aprile 1937, continueranno ad essere trattate, secondo le norme anteriori al R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, dagli uffici giudiziari competenti ai sensi delle norme medesime; ma contro le sentenze pronunziate dopo il 1° gennaio 1938 non e' ammessa l'opposizione contumaciale e per la revocazione e l'opposizione di terzo si applica il terzo comma dell'art. 25 del R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073";
- (con l'art. 4, comma 2) che "Qualora le controversie indicate nel comma precedente non fossero definite al 31 dicembre 1938, saranno devolute, nello stato in cui si trovano, alle autorita' giudiziarie competenti secondo le disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765";
- (con l'art. 4, comma 3) che "Le controversie pendenti, che si riferiscono ad infortuni o malattie professionali verificatisi dopo il 1° aprile 1937, saranno devolute al 1° gennaio 1938, nello stato in cui si trovano, all'autorita' giudiziaria competente secondo le disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765".


Art. 60

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Comma 1

Nel caso di controversia sul diritto all'indennita' ovvero sulla natura e sulla entita' delle conseguenze dell'infortunio, le parti interessate, con atto da omologarsi dal tribunale, possono deferire la risoluzione della controversia ad un collegio di arbitri, composto di tre esperti, che nella, seconda ipotesi debbono essere tra medici, due dei quali nominati rispettivamente dalle due parti e il terzo di comune accordo dalle parti stesse fra persone di particolare competenza, o, in caso diverso, dal presidente del tribunale. Gli arbitri decidono come amichevoli compositori.

Il presidente del tribunale liquida il compenso a ciascuna degli arbitri predetti in una somma non inferiore a lire venti e non superiore a lire centoventi per i due arbitri non inferiore a lire quaranta e non superiore a lire centottanta per il terzo arbitro e fissa in quale proporzione esso debba stare a carico dell'istituto assicuratore e dell'infortunato. (8) ((16))

(4)


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AGGIORNAMENTO (4)


Il Regio Decreto 5 novembre 1937, n. 2012 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nel titolo VI del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, avranno attuazione a decorrere dal 1° gennaio 1938";
- (con l'art. 4, comma 1) che "Le controversie pendenti al 1° gennaio 1938, in prima istanza o in grado di appello, relative ad infortuni o malattie professionali verificatisi anteriormente al 1° aprile 1937, continueranno ad essere trattate, secondo le norme anteriori al R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, dagli uffici giudiziari competenti ai sensi delle norme medesime; ma contro le sentenze pronunziate dopo il 1° gennaio 1938 non e' ammessa l'opposizione contumaciale e per la revocazione e l'opposizione di terzo si applica il terzo comma dell'art. 25 del R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073";
- (con l'art. 4, comma 2) che "Qualora le controversie indicate nel comma precedente non fossero definite al 31 dicembre 1938, saranno devolute, nello stato in cui si trovano, alle autorita' giudiziarie competenti secondo le disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765";
- (con l'art. 4, comma 3) che "Le controversie pendenti, che si riferiscono ad infortuni o malattie professionali verificatisi dopo il 1° aprile 1937, saranno devolute al 1° gennaio 1938, nello stato in cui si trovano, all'autorita' giudiziaria competente secondo le disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765".


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AGGIORNAMENTO (8)


Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 157 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il compenso da liquidarsi dal presidente del tribunale agli arbitri previsti dall'art. 60 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, non puo' essere inferiore, per i primi due, a lire duecentocinquanta e non superiore a lire cinquecento, e per il terzo arbitro non inferiore a lire trecento e non superiore a lire ottocento".


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AGGIORNAMENTO (16)


La L. 18 dicembre 1952, n. 2530 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il presidente del tribunale ha la potesta' di liquidare discrezionalmente, agli arbitri previsti dall'art. 60 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, gia' modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 157, compensi che possono essere determinati nelle seguenti misure:
per i primi due arbitri da lire 1000 a lire 2000;
per il terzo arbitro da lire 1500 a lire 3000.


Comma 2

Titolo VII. - L'assistenza ai grandi invalidi del lavoro.

Art. 61

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Comma 1

((Presso l'Istituto nazionale infortuni e' istituita una speciale gestione avente per scopo di provvedere, nei limiti e con le dovute forme stabilite dal regolamento, al ricovero, alla cura, alla rieducazione professionale ed in generale all'assistenza materiale e morale dei grandi invalidi del lavoro.
Sono ammessi alle prestazioni della speciale gestione coloro che, essendo assicurati in base alla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, o al decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, o al presente decreto, abbiano subito o subiscono una inabilita' permanente che riduca l'attitudine al lavoro di almeno quattro quinti.
Nei limiti delle possibilita' finanziarie ed in genere dei mezzi tecnici della speciale gestione possono essere annessi alle cure chirurgiche, mediche e fisioterapiche dirette al massimo possibile recupero di capacita' lavorativa, in quanto ad esse non sia gia' stato tenuto l'Istituto assicuratore a termini del presente decreto, anche invalidi con riduzione al lavoro inferiore ai quattro quinti.
Gli invalidi con riduzione di attitudine al lavoro inferiore ai quattro quinti, su loro domanda, purche' avanzata entro un anno dalla data della costituzione di rendita o dalla data di completamento delle cure indicate all'articolo 35 o ai precedenti commi del presente articolo, possono essere ammessi a frequentare corsi di addestramento o di qualificazione o perfezionamento o di rieducazione professionale in attivita' lavorativa adeguata alle loro attitudini e alle loro residue capacita', secondo le possibilita' di occupazione del mercato del lavoro))
.


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AGGIORNAMENTO (6)


La L. 1 giugno 1939, n. 1012 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni disposte con la presente legge hanno effetto per gli infortuni che avvengano dal 1° aprile 1939-XVII e sono applicabili anche ai dipendenti dalle aziende autonome del Ministero delle comunicazioni, di cui al n. 2 dell'art. 48 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765".


Art. 62

#

Comma 1

((L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro provvede all'assistenza di cui al precedente articolo:
a) con i mezzi che saranno stanziati di anno in anno dal Consiglio di amministrazione sul bilancio delle singole gestioni dell'Istituto stesso;
b) con un contributo da parte delle singole Casse, Aziende e Amministrazioni di cui all'art. 48 nella misura da stabilirsi di anno in anno in base al numero degli assistiti delle rispettive gestioni e al costo medio dell'assistenza risultante per l'anno precedente;
c) con l'apporto eventuale derivante da donazioni, lasciti ed erogazioni di terzi))
.


Art. 63

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Comma 1

Alla speciale gestione per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro e' preposto un Comitato composto dal presidente dell'Istituto nazionale fascista infortuni, da due membri del Consiglio di amministrazione del detto Istituto scelti l'uno fra i rappresentanti dei datori di lavoro e l'altro fra quelli dei prestatori d'opera, dal membro medico del Consiglio predetto, dal direttore generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza, dal rappresentante delle Casse infortuni della gente di mare, da due rappresentanti delle Casse infortuni agricoli, scelti uno fra i datori di lavoro agricolo e uno fra i lavoratori agricoli, dal direttore generale dell'Istituto nazionale fascista infortuni.

Il regolamento stabilira' i poteri e le norme per il funzionamento del Comitato predetto e della speciale gestione.



Art. 64

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Comma 1

Il Comitato di cui all'art. 63 ha facolta' di stabilire che nei casi di ricovero dei grandi invalidi titolari di rendita di inabilita' si applichino le disposizioni dell'art. 34.


Art. 65

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Comma 1

L'Istituto nazionale per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro, con sede in Milano, costituito con legge 19 luglio 1929, n. 1416, e' soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il suo patrimonio e' trasferito alla speciale gestione costituita presso l'Istituto nazionale fascista infortuni, che subentrera' al soppresso Istituto nelle funzioni gia' da esso esplicate.


Comma 2

Titolo VIII. - Disposizioni generali, transitorie e finali.

Art. 66

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 LUGLIO 1947, N. 804))


Art. 67

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Comma 1

L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente decreto si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale. (20) ((23))

L'azione per riscuotere i premi di assicurazione ed in genere le somme dovute dai datori di lavoro all'istituto assicuratore si prescrive nel termine, di un anno dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento.

Le azioni spettanti all'istituto assicuratore in forza del presente decreto verso i datori di lavoro o verso le persone assicurate possono essere esercitate indipendentemente dalla azione penale, salvo nei casi previsti negli articoli 4 e 5.

La prescrizione dell'azione, di cui al primo comma, e' interrotta quando gli aventi diritto alla indennita', ritenendo trattarsi di infortunio regolato dalle leggi per gli infortuni sul lavoro in agricoltura, abbiano iniziato o proseguito lo pratiche amministrative o l'azione giudiziaria in conformita' delle leggi medesime.

Il giudizio civile di cui all'art. 5 non puo' istituirsi dopo trascorso un anno dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo.
L'azione di regresso di cui nell'art. 5 si prescrive in ogni caso nel termine di un anno dal giorno nel quale la sentenza penale e' divenuta irrevocabile.


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AGGIORNAMENTO (2)


Il Regio Decreto 15 dicembre 1936, n. 2276 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Il procedimento contenzioso non puo' essere istituito se non dopo esaurite tutte le pratiche prescritte dal regolamento per la liquidazione amministrativa delle indennita'. La prescrizione prevista dal primo comma dell'art. 67 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765 rimane sospesa durante la liquidazione in via amministrativa della indennita', la quale, per altro, deve essere esaurita nel termine di giorni novanta, da quello del ricevimento del certificato medico constatante l'esito definitivo della lesione.
Trascorso tale termine senza che la liquidazione sia avvenuta, l'interessato ha facolta' di proporre l'azione giudiziaria".


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AGGIORNAMENTO (5)


Il Regio Decreto 16 giugno 1938, n. 1275, nel modificare l'art. 23 del Regio Decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, ha conseguentemente disposto (con l'art. 17, comma 1) che "La liquidazione amministrativa delle indennita' e delle rendite, anche nel caso previsto dall'art. 23 del R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, dev'essere esaurita nel termine di giorni 180 da quello del ricevimento del certificato medico constatante l'esito definitivo della lesione".


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AGGIORNAMENTO (20)


La L. 19 gennaio 1963, n. 15 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "La norma di cui al precedente comma si applica anche alle controversie non ancora definite con sentenza passata in giudicato alla data del 11 luglio 1962".


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AGGIORNAMENTO (23)


La Corte Costituzionale, con sentenza 30 giugno-8 luglio 1969 n. 116 (in G.U. 1ª s.s. 16/07/1969, n. 179) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 67, comma primo, del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 (disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali), nella parte in cui dispone che l'azione per conseguire dall'I.N.A.I.L. la rendita per inabilita' permanente si prescrive col decorso del termine ivi previsto anche nel caso in cui entro lo stesso termine tale inabilita' non abbia ridotto l'attitudine al lavoro in misura superiore al minimo indennizzabile".


Art. 68

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Comma 1

E' obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per l'interno, sentito il parere del Consiglio superiore di sanita'.

La denuncia deve essere fatta all'Ispettorato corporativo competente per territorio.

I contravventori alle disposizioni dei comma precedenti sono puniti con l'ammenda da lire venticinque a lire cento.

Se la contravvenzione sia stata commessa dal medico di fabbrica previsto dall'art. 6 del regolamento generale per la igiene del lavoro approvato con R. decreto aprile 1927, n. 530, l'ammenda e' da lire duecento a lire mille.



Art. 69

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Comma 1

E' nullo qualsiasi patto inteso ad eludere il pagamento delle indennita' od a scemarne la misura stabilita nel presente decreto.

Le transazioni concernenti il diritto alla indennita' o alla misura di essa, che abbiano luogo fuori del procedimento preveduto nel titolo VI, non sono valide senza l'omologazione del tribunale.
All'omologazione si provvede in camera di consiglio.



Art. 70

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Comma 1

Le somme riscosse per contravvenzioni al presente decreto ed al regolamento sono versate a favore del fondo speciale infortuni, istituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 37 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, ed amministrato dal Ministero delle corporazioni.



Art. 71

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Comma 1

Sono esenti dalle tasse di bollo e di registro e da ogni tassa giudiziaria tutti gli atti del procedimento, i provvedimenti di qualunque natura emessi dell'autorita' giudiziaria, nonche' tutti gli atti o scritti o documenti prodotti dalle parti nelle controversie che, in dipendenza del presente decreto, sorgano fra gli infortunati o i loro aventi diritto e l'istituto assicuratore o le persone tenute all'obbligo dell'assicurazione.

Per le sentenze e per i verbali di conciliazione sono dovuti i diritti seguenti:

a) cinquanta centesimi per le controversie di valore non superiore a lire cinquanta;

b) lire una per le controversie di valore superiore a lire cinquanta ma non a lire cento;

c) lire due per ogni cento lire in piu' di valore.

Sono anche esenti da tasse di bollo e registro e dalle tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi gli atti concernenti le assicurazioni previste nel presente decreto, gli atti relativi ai pagamenti di indennita' e alle costituzioni di rendita, non esclusi i processi verbali, i certificati, atti di notorieta' e quanti altri documenti occorrano in dipendenza del decreto stesso.

Tutti gli atti e contratti relativi alla gestione dell'Istituto nazionale fascista infortuni e delle Casse di cui nell'art. 48, le donazioni ed elargizioni disposte a loro favore sono esenti da tasse di bollo, registro ed ipotecarie.

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile le eccedenze attive di bilancio dell'Istituto e delle Casse predette, i frutti annuali dei loro fondi e le rendite da essi liquidate.

Gli atti e i contratti stipulati dall'Istituto e dalle Casse predette per impiegare i propri fondi sono soggetti al trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. Qualora, pero', tali impieghi di fondi siano diretti ad operazioni di finanziamento, anche contro la cessione di annualita' dovute dallo Stato o di altri crediti di qualsiasi natura, i relativi atti e contratti sono soggetti alla tassa proporzionale di cui all'art. 28 della tariffa, allegato A, al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, a carico della parte sovvenzionata, salvo che questa non abbia diritto a speciale agevolazione tributaria.

Sui depositi di titoli pubblici effettuati presso la Cassa depositi e prestiti dall'Istituto e dalle Casse predette e' fissata la tassa di custodia in ragione di lire una all'anno per ogni mille lire di capitale nominale, qualunque sia l'ammontare del deposito ai termini dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 gennaio 1928, n. 38, convertito nella legge 7 giugno 1928, numero 1396.


Art. 72

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Comma 1

Art


Gli impiegati dell'Istituto nazionale fascista infortuni sono equiparati a quelli dell'Istituto nazionale fascista per previdenza sociale agli effetti del trattamento tributario e delle disposizioni relative alla sequestrabilita' e cedibilita' degli stipendi.



Art. 73

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Comma 1

Con successivi Regi decreti saranno emanate le ulteriori disposizioni che, anche ad integrazione delle norme del presente decreto, potranno occorrere per l'attuazione di quanto e' disposto nell'art. 1 della legge 29 gennaio 1934, n. 333, concernente delegazione al Governo di riformare le disposizioni legislative sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

Con regolamento da approvarsi con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e delle finanze, saranno stabilite le norme per l'esecuzione del presente decreto.

Per la violazione delle norme del regolamento predetto potra' essere comminata, nello stesso regolamento, la pena dell'ammenda fino a lire duemila.

Le norme per la prevenzione contro gli infortuni e le malattie professionali saranno approvate con Regio decreto da emanarsi su proposta del Ministro per le corporazioni, sentito il parere della Commissione consultiva permanente sulla legislazione del lavoro.


Art. 74

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Comma 1

La vigilanza per l'applicazione del presente decreto e' esercitata dal Ministero delle corporazioni a mezzo dell'Ispettorato corporativo, salvo per quanto riguarda la navigazione marittima, la pesca marittima e il lavoro portuale nei cui confronti la vigilanza e' esercitata a mezzo delle capitanerie di porto e degli uffici del lavoro portuale.



Art. 75

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Comma 1

Le disposizioni del titolo VI del presente decreto avranno attuazione dopo formati gli albi degli esperti medici, preveduti nell'art. 51, con decorrenza dal giorno che sara' stabilito con Regio decreto da emanarsi su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto col Ministro per le corporazioni.

Con lo stesso Regio decreto potranno essere date le norme transitorie e ogni altra norma occorrente per l'attuazione delle disposizioni anzidette.



Art. 76

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Comma 1

Il presente decreto entrera' in vigore il 1° luglio


Da questa data per la materia regolata dal presente decreto cessano di aver vigore, salvo quanto dispone il comma seguente, le disposizioni della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro, e delle successive modificazioni, il R. decreto 13 maggio 1929, n. 928, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, ed i rispettivi regolamenti, il titolo V del testo unico delle leggi sulla pesca, 8 ottobre 1931, n. 1604, e l'art. 537 del Codice di commercio per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro indennizzabili in base al presente decreto. ((1))

Per gli infortuni avvenuti fino al 30 giugno 1936 e per le malattie professionali manifestatesi entro tale data continueranno ad osservarsi le disposizioni anteriori, salvo quanto sia diversamente disposto per il procedimento dal Regio decreto di cui all'articolo precedente.((1))

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo della Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti de Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addi' 17 agosto 1935 - A. XIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Solmi - Di Revel -
Rossoni - Benni

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 ottobre 1935 - Anno XIII.

Atti del Governo, registro 365, foglio 15. - Mancini.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il Regio D.L. 8 giugno 1936, n. 1217, convertito con modificazioni dalla L. 26 dicembre 1936, n. 2159, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La data di entrata in vigore del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, stabilita nell'art. 76 del decreto stesso e' prorogata al 1° aprile 1937, ferma la disposizione del precedente art. 75, primo comma".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "La disposizione del predetto art. 76, ultimo comma, e' applicabile agli infortuni avvenuti e alle malattie professionali manifestatesi entro il 31 marzo 1937".