Agli articoli 24, 27 e 39 del regio decreto 17 agosto 1935, num. 1765, modificati con decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma dell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, e' sostituito dal seguente: "se l'inabilita' permanente e' assoluta la rendita e' pari all'intero salario calcolato come sopra e nel caso che all'invalido sia altresi' indispensabile una assistenza, personale continuativa la rendita sara' ulteriormente aumentata di un quinto";
b) l'ultimo periodo del terzo comma ed il quarto comma dell'art. 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:
"L'assegno e' di L. 9000 in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli minori degli anni diciotto o inabili al lavoro, di L. 12.000 in caso di sopravvivenza del coniuge con figli legittimi naturali, riconosciuti o riconoscibili e adottivi, minori dei diciotto anni o inabili al lavoro oppure in caso di sopravvivenza dei soli figli minori dei diciotto anni o inabili al lavoro e di L. 6000 negli altri casi.
Per gli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima l'assegno e' pari ad una mensilita' di retribuzione con un minimo di lire novemila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli minori degli anni diciotto o inabili al lavoro, di lire dodicimila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli minori di diciotto anni o inabili al lavoro oppure in caso di sopravvivenza di soli figli minori dei diciotto anni o inabili al lavoro e di lire seimila negli altri casi";
c) il terzo comma dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 26 gennaio 1947, n. 14, e' sostituito dal seguente: "In ogni caso il salario annuo e' computato da un minimo di lire diecimila ad un massimo di lire sessantamila. Per gli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima, i massimali sono stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quelli per il tesoro e per la marina mercantile sentite le organizzazioni sindacali interessate".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 12 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, e' sostituito dal seguente:
"Nel caso di un solo superstite l'assegno e' ridotto per la vedova o il vedovo e l'ascendente o il fratello o la sorella alla meta'".
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto si applica ai casi di infortunio avvenuto dopo il 31 dicembre 1947 ed alle malattie professionali manifestatesi dopo tale data.
Tuttavia ai titolari di rendite liquidate a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, per infortunio sul lavoro e malattia professionale avvenuto sino al 31 dicembre 1947, i quali abbiano un grado di invalidita' permanente al lavoro in forma definita dal quaranta al cento per cento, nonche' ai titolari di rendite liquidate a norma del decreto predetto ai superstiti di lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro avvenuto pure fino al 31 dicembre 1947, e' concesso un assegno integrativo della rendita pari alla differenza fra la rendita e quote integrative calcolate in base ad un salario annuo di lire sessantamila e la rendita, assegno integrativo e quote integrative in corso.
Art. 4
#Comma 1
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai dipendenti delle aziende autonome dei Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni di cui al n. 2 dell'art. 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.
Art. 5
#Comma 1
Con decreto del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per la esecuzione del presente decreto.
Art. 6
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.