Ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente accordo disciplina gli aspetti giuridici del rapporto di impiego, gli incrementi retributivi del trattamento economico fisso e continuativo e gli istituti retributivi del trattamento economico accessorio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio 2022-2024.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla scadenza del periodo contrattuale di cui al comma 1, al personale di cui al medesimo comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, una anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dall'accordo relativo al triennio 2025-2027, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato, al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del suddetto accordo. La predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.