DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, triennio 2022-2024. (25G00133)

Numero 125 Anno 2025 GU 20.08.2025 Codice 25G00133

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-06-23;125

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 10:41:50

Art. 1

#

Comma 1

Ambito di applicazione e durata

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente accordo disciplina gli aspetti giuridici del rapporto di impiego, gli incrementi retributivi del trattamento economico fisso e continuativo e gli istituti retributivi del trattamento economico accessorio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio 2022-2024.


Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla scadenza del periodo contrattuale di cui al comma 1, al personale di cui al medesimo comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, una anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dall'accordo relativo al triennio 2025-2027, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato, al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del suddetto accordo. La predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.


Comma 3

Titolo I - Trattamento economico

Art. 2

#

Comma 1

Nuovi stipendi

Comma 2

Gli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:

Parte di provvedimento in formato grafico


Gli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:

Parte di provvedimento in formato grafico


Gli stipendi annui lordi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:

Parte di provvedimento in formato grafico


Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.


Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 1 e 2 sono pari all'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, e dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.


I valori stipendiali di cui al comma 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 e dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementata a decorrere dal 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.


Art. 3

#

Comma 1

Effetti dei nuovi stipendi

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6, del presente decreto, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.


I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto.
Agli effetti del trattamento di fine servizio, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.


La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.


Art. 4

#

Comma 1

Indennita' di rischio


Le misure dell'indennita' di rischio del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, come stabilite dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminate negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle:

Parte di provvedimento in formato grafico


Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilita'.


Art. 5

#

Comma 1

Indennita' mensile


Le misure dell'indennita' mensile per il personale non direttivo e non dirigente dei ruoli tecnico-professionali e dei ruoli di rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabilite dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono incrementate degli importi mensili lordi e rideterminate negli importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle:

Parte di provvedimento in formato grafico


Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilita'.


Art. 6

#

Comma 1

Effetti sugli assegni personali riassorbibili

Art. 7

#

Comma 1

Lavoro straordinario

Art. 8

#

Comma 1

Incremento indennita' orarie per turni notturni e turni svolti nei giorni di Capodanno, Pasqua, Festa del Lavoro, Ferragosto, Natale e Santa Barbara.


Art. 9

#

Art. 10

#

Comma 1

Alimentazione del Fondo di amministrazione

Art. 11

#

Comma 1

Utilizzo del Fondo di amministrazione

Comma 2

Fermi restando gli utilizzi disposti dai commi 2 e 3 e dagli articoli 8 e 9 del presente decreto, si confermano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121.


Al fine di incentivare la produttivita' del personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali e di rappresentanza, l'importo di cui all'articolo 9, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 e' incrementato di euro 64.000,00 a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025.


Al fine di compensare il personale per il servizio di pronta disponibilita' nei casi di impiego effettivo nei servizi istituzionali inferiori a due ore, e' destinato un importo nel limite di euro 600.000,00 annui, a decorrere dall'anno 2026, di cui all'articolo 10 del presente decreto.


Il fondo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, potra' essere altresi' utilizzato al fine di incrementare l'indennita' di missione del personale inviato in servizio fuori sede. Tale emolumento non e' cumulabile con lo straordinario.


Art. 12

#

Comma 1

Trattamento di trasferta

Comma 2

A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025, l'indennita' di missione prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto e' rideterminata in euro 24,00.


All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, dopo il comma 12, e' inserito il seguente:
«13. Il personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, utilizzi il mezzo aereo o il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione e' rimborsato di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario a tariffa base.».


Comma 3

Titolo II - Istituti normativi

Art. 15

#

Comma 1

Mensa

Comma 2

All'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025 il personale il cui orario di lavoro per esigenze di soccorso si sia protratto di oltre due ore rispetto alla normale turnazione diurna di 12 ore, e di oltre sei ore rispetto alla normale turnazione notturna di 12 ore ha diritto a fruire gratuitamente della consumazione di un secondo pasto o, in alternativa, al buono pasto.».


Art. 16

#

Comma 1

Permessi

Art. 17

#

Comma 1

Tutela della genitorialita'


Art. 19

#

Comma 1

Malattie professionali

Comma 2

L'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, e' sostituito dal seguente:
«Art. 36 (Malattie Professionali). - Ferme restando le competenze della Direzione Centrale per la Salute in materia di ricognizione delle malattie e degli infortuni riconosciuti in rapporto causale o concausale con l'attivita' svolta dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, l'Osservatorio per le politiche sulla sicurezza sul lavoro e sanitarie, nell'ambito delle funzioni assegnate, svolge attivita' consultiva per lo sviluppo periodico delle piu' adeguate misure di tutela della salute e sicurezza del medesimo personale.».


Art. 20

#

Comma 1

Lavoro agile

Comma 2

Dopo il comma 1 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, e' aggiunto il seguente:
«2. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025, ai fini dell'erogazione del buono pasto, le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalita' agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza.».


Art. 22

#

Comma 1

Banca delle ore

Comma 2

L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, e' sostituito dal seguente:
«Art. 19 (Banca delle ore). - 1. Al dipendente che espleta prestazioni lavorative debitamente autorizzate, aggiuntive all'orario d'obbligo, e' riconosciuto il diritto al pagamento delle prestazioni straordinarie entro i limiti fissati dall'Amministrazione sulla base delle disponibilita' di bilancio.
2. Al fine di consentire una maggiore flessibilita' nella fruizione delle ore di lavoro straordinario e' istituita una banca delle ore, con un conto individuale per ciascun dipendente, nel quale, a richiesta dello stesso, confluiscono le ore prestate di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, entro un limite complessivo annuo individuale stabilito in sede di contrattazione integrativa nei limiti delle risorse stanziate sui relativi capitoli del bilancio dell'amministrazione e non retribuite nonche' le ore, autorizzate dall'Amministrazione, prestate in eccedenza ai limiti di straordinario definiti annualmente, e non retribuite. Delle ore accantonate puo' essere richiesto da ciascun dipendente il pagamento entro i limiti della disponibilita' di bilancio con esclusione delle maggiorazioni per straordinario di cui al comma successivo ovvero il riposo compensativo, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei dipendenti contemporaneamente ammessi alla fruizione.
3. Le sole maggiorazioni percentuali relative alle ore di straordinario, di cui all'articolo 26, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL del comparto aziende e delle amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto in data 24 maggio 2000, o supplementari, accantonate in banca delle ore sono comunque retribuite e devono essere corrisposte al dipendente nel mese successivo a quello nel quale sia stata resa la relativa prestazione lavorativa nei limiti delle disponibilita' di bilancio.
4. I riposi compensativi di cui al comma 2 devono essere fruiti entro i due anni successivi a quello di maturazione.
5. Le modalita' organizzative e applicative della banca delle ore sono individuate dal capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con carattere di uniformita' sul territorio e mediante l'utilizzo di sistemi informatici che prevedano la conservazione nel tempo dei provvedimenti di autorizzazione alle prestazioni di lavoro straordinario.».


Art. 23

#

Comma 1

Contrattazione integrativa

Comma 2

All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come sostituito dall'articolo 41, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Decorso tale termine, che puo' essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula dell'accordo integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.
Sono fatti salvi gli effetti dell'accordo sottoscritto in via definitiva trascorso il termine di trenta giorni, laddove i controlli di cui al comma 4 abbiano esito negativo. Per gli effetti finanziari, l'ammontare complessivo delle somme eventualmente erogate in difformita' al parere degli organi di controllo, formulato oltre il termine di cui al comma 4, e' portato in riduzione del fondo di amministrazione per l'anno successivo, in sede di accertamento della consistenza del fondo medesimo.».


Art. 24

#

Comma 1

Individuazione dei distaccamenti disagiati

Comma 2

All'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n.121 le parole «previa informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole: «previa contrattazione integrativa».


La contrattazione integrativa di cui al comma 1, che verra' attivata entro trenta giorni dell'entrata in vigore del presente decreto, puo' aggiornare i criteri ed i parametri di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n.121.


All'articolo 41, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n.121 dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
«i) definizione dei criteri e dei parametri applicativi per l'individuazione dei distaccamenti disagiati.».


Comma 3

Titolo III - Norme finali

Art. 25

#

Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti contratti collettivi nazionali e accordi recepiti con decreti del Presidente della Repubblica.


Art. 26

#

Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.