Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le universita' italiane statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale.
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Oggetto e ambito di applicazione
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Piano economico-finanziario triennale
Comma 2
Le universita', al fine di garantire la sostenibilita' di tutte le attivita' nel medio periodo, predispongono, obbligatoriamente a decorrere dall'anno 2014, un bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, composto da budget economico e budget degli investimenti, in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18.
Al fine della predisposizione dei documenti di bilancio di cui al comma 1, le universita' tengono conto dei piani triennali per la programmazione e il reclutamento del personale di cui al successivo articolo 4 e dei programmi triennali adottati ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti e delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.
Art. 4
#Comma 1
Programmazione triennale del personale
Comma 2
Le universita', nell'ambito della propria autonomia didattica, di ricerca e organizzativa, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore funzionamento delle attivita' e dei servizi e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilita' della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, predispongono piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, a tempo indeterminato e determinato.
I parametri di cui al comma 2, lettere a) e c), non si applicano agli istituti universitari a ordinamento speciale, in ragione delle peculiarita' scientifiche e organizzative degli stessi.
I piani di cui al comma 1 sono adottati annualmente dal consiglio di amministrazione, con riferimento a ciascun triennio di programmazione, e aggiornati in sede di approvazione del bilancio unico d'ateneo di previsione triennale. La programmazione triennale del personale e' comunicata annualmente per via telematica al Ministero entro il termine stabilito con provvedimento del Ministero e, fermo restando il limite di cui all'articolo 5, comma 6, e' condizione necessaria per poter procedere all'indizione di procedure concorsuali e di assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato.
Entro i sei mesi precedenti la scadenza di ciascun triennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti gli indirizzi della programmazione di cui al presente articolo, anche tenendo conto di quanto previsto al comma 2, relativi al triennio successivo, ferma restando l'esigenza di assicurare la piena sostenibilita' delle spese di personale nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3.((3))
-------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, ha disposto (con l'art. 1, comma 4-bis) che "Il termine di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, relativo al triennio 2016-2018, e' prorogato al 30 aprile 2016".
Art. 5
#Comma 1
Limite massimo alle spese di personale
Comma 2
L'indicatore per l'applicazione del limite massimo alle spese di personale delle universita' e' calcolato rapportando le spese complessive di personale di competenza dell'anno di riferimento alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento assegnati nello stesso anno e delle tasse, soprattasse e contributi universitari. Le definizioni necessarie per il calcolo dell'indicatore sono contenute nei commi da 2 a 4.
((Dal calcolo delle spese complessive del personale di cui al comma 2 sono escluse le spese sostenute per i contratti di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Le spese per i contratti di cui agli articoli 22-bis e 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non sono computate nel predetto calcolo, con esclusione di quelle sostenute nel limite di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 22-ter riferito solo alla stipulazione di contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della medesima legge nel testo antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.))
Per contributi statali per il funzionamento si intende la somma algebrica delle assegnazioni di competenza nell'anno di riferimento del FFO, del Fondo per la programmazione del sistema universitario, per la quota non vincolata nella destinazione, e di eventuali ulteriori assegnazioni statali con carattere di stabilita' destinate alle spese di cui al comma 2.
Per tasse, soprattasse e contributi universitari si intende il valore delle riscossioni totali, nell'anno di riferimento, per qualsiasi forma di tassa, soprattassa e contributo universitario a carico degli iscritti ai corsi dell'ateneo di qualsiasi livello, ad eccezione delle tasse riscosse per conto di terzi. Tale valore e' calcolato al netto dei rimborsi effettuati agli studenti nello stesso periodo.
Il limite massimo dell'indicatore di cui al comma 1 e' pari all'80 per cento.
Il Ministero procede annualmente alla verifica del rispetto del limite di cui al comma 6 entro il mese di marzo di ciascun anno, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente, e ne comunica gli esiti alle universita' e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Nello svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei revisori dei conti vigila sul puntuale rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.
Art. 6
#Comma 1
Limite massimo alle spese per l'indebitamento
Comma 2
Le universita' statali possono contrarre mutui e altre forme di indebitamento esclusivamente per le spese di investimento, come definite dall'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Le operazioni di copertura finanziaria corrente che non comportano acquisizione di risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa vigente, una momentanea carenza di liquidita' e di effettuare delle spese per le quali e' gia' prevista idonea copertura di bilancio non sono considerate ai fini del calcolo dell'indicatore di cui al comma 3 ma sono comunicate al Ministero, illustrandone le effettive ragioni di necessita', entro 15 giorni dalla loro effettuazione.
L'indicatore di indebitamento degli atenei e' calcolato rapportando l'onere complessivo di ammortamento annuo, al netto dei relativi contributi statali per investimento ed edilizia, alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento e delle tasse, soprattasse e contributi universitari nell'anno di riferimento, al netto delle spese complessive di personale, come definite all'articolo 5, comma 2, e delle spese per fitti passivi.
Le altre definizioni necessarie per il calcolo dell'indicatore di indebitamento sono contenute all'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5.
Il limite massimo dell'indicatore di cui al comma 3 e' pari al 15 per cento.
Il Ministero procede annualmente al calcolo dell'indicatore di indebitamento con riferimento ai dati relativi all'esercizio finanziario precedente e, entro il mese di marzo di ogni anno, ne comunica gli esiti alle universita' ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
Nello svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei revisori dei conti vigila sul puntuale rispetto della disposizione di cui al comma 6.
Art. 7
#Comma 1
Rispetto dei limiti per le spese di personale e per le spese per indebitamento
Comma 2
Il piano di cui al comma 1, lettera e), predisposto dall'ateneo e corredato da una relazione analitica e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, e' approvato dal consiglio di amministrazione. Nella predisposizione del piano l'ateneo tiene conto anche della situazione di indebitamento degli enti e delle societa' partecipate.
Il Ministero procede alla verifica del valore degli indicatori di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' alla successiva verifica del rispetto dei limiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) comunicando gli esiti alle universita' e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono ridefinite per gli anni successivi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro il mese di dicembre antecedente al successivo triennio di programmazione e avente validita' triennale.((1))
-------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 ha disposto (con l'art. 1, comma 9) che "Per la ridefinizione del sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 dell'articolo medesimo, per il triennio 2014-2016, e' prorogato al 30 giugno 2014".
Art. 8
#Comma 1
Costo standard unitario di formazione per studente in corso
Comma 2
Il costo standard unitario di formazione per studente in corso, di seguito costo standard per studente, e' il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale del corso di studio, determinato tenuto conto della tipologia di corso di studi, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'universita'.
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo - 11 maggio 2017, n. 104 (in G.U. 1ª s.s. 17/05/2017, n. 20), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Art. 9
#Comma 1
Valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei
Comma 2
Il periodo di riferimento della valutazione, la ponderazione dei criteri e la definizione dei parametri per l'attuazione del comma 1 sono stabiliti dall'ANVUR entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 10
#Comma 1
Programmazione finanziaria triennale del Ministero
Comma 2
Nell'ambito dell'attivita' di indirizzo e programmazione del sistema universitario, il Ministro individua con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e avente validita' almeno triennale, le percentuali del FFO da ripartire in relazione al costo standard per studente, ai risultati della didattica, della ricerca, delle politiche di reclutamento e agli interventi perequativi ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240. ((5))
Il Ministero comunica annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze i risultati della programmazione triennale del sistema universitario relativi agli articoli di cui al presente decreto concernenti il monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica.
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo - 11 maggio 2017, n. 104 (in G.U. 1ª s.s. 17/05/2017, n. 20), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 1 "limitatamente alle parole «al costo standard per studente,»".
Art. 12
#Comma 1
Norme finali
Comma 2
All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, negli appositi programmi dello stato di previsione del Ministero per l'anno 2012 e per gli esercizi successivi.
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.