DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Numero 143 Anno 1998 GU 13.05.1998 Codice 098G0195

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;143

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE)

Art. 1

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 ))
((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 6, comma 24) che il presente articolo e' abrogato, ma continua ad essere applicato sino alla data di approvazione dello statuto della SACE S.p.A.


Art. 2

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Comma 1

Funzioni

Comma 2

La societa' e' autorizzata a rilasciare garanzie, nonche' ad assumere in assicurazione i rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente secondo quanto stabilito ai sensi del comma 3, gli operatori nazionali e le loro controllate e collegate estere nella loro attivita' con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana ; la societa' e' altresi' autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell' attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche a banche nazionali, nonche' a banche estere od operatori finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operativita', per crediti concessi sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle suddette attivita', nonche' quelle connesse o strumentali. ((Le garanzie e le coperture assicurative possono inoltre essere concesse in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane)).(4)


La societa' puo' concludere accordi di riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese italiani, autorizzati, nonche' con enti od imprese esteri ed organismi internazionali ; la societa' puo' altresi' stipulare altri contratti di copertura del rischio assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori del settore.


Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonche' della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato.


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, ha disposto (con l'art. 11-quinquies, comma 2) che "L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143
, per la parte relativa alla internazionalizzazione dell'economia italiana, si interpreta nel senso che SACE S.p.a., ferma restando ogni altra disposizione prevista dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' autorizzata altresi' a rilasciare, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia, garanzie e coperture assicurative per il rischio di mancato rimborso relativamente a finanziamenti, prestiti obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti finanziari, ivi inclusi quelli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane, in possesso dei requisiti di cui al comma 3, operanti anche attraverso societa' di diritto estero a loro collegate
o da loro controllate."


Art. 3

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Comma 1

Organizzazione

Comma 2

L'Istituto puo' stipulare accordi o convenzioni con soggetti pubblici o privati al fine di agevolare i rapporti con gli utenti, limitatamente alla assistenza agli operatori, alla raccolta della documentazione ed all'espletamento delle prime fasi istruttorie.


((


In particolare l'Istituto puo' stipulare accordi o convenzioni con le finanziarie delle regioni al fine di promuovere la fruizione di servizi alle piccole e medie imprese e agli operatori.


))


Art. 4

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 ))
((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 6, comma 24) il presente articolo e' abrogato, ma continua ad essere applicato sino alla data di approvazione dello statuto della SACE S.p.A.


Art. 5

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 ))
((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 6, comma 24) il presente articolo e' abrogato, ma continua ad essere applicato sino alla data di approvazione dello statuto della SACE S.p.A.


Art. 6

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Comma 1

Fondo di dotazione e altre norme finanziarie

Comma 2

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 )). ((3))


((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 )). ((3))


((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 )). ((3))


((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 )). ((3))


Le liquidita' dell'Istituto sono tenute presso la Tesoreria centrale dello Stato in uno o piu' conti correnti infruttiferi, ad eccezione delle somme necessarie allo svolgimento dell'attivita' corrente che, entro i limiti autorizzati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, possono essere tenuti presso banche.


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 6, comma 24) che i commi 1, 1-bis, 2 e 3 del presente articolo sono abrogati, ma continuano ad essere applicati sino alla data di approvazione dello statuto della SACE S.p.A.


Art. 7

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Comma 1

Disposizioni sull'attivita' dell'Istituto

Comma 2

Dalla data del pagamento, l'Istituto e' surrogato nel rapporto assicurato o garantito nei limiti della quota per la quale e' stato liquidato l'indennizzo od onorata la garanzia. Con il consenso del titolare del rapporto assicurato o garantito, l'Istituto e' altresi' costituito mandatario, senza obbligo di rendiconto, per l'eventuale restante quota ed ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri indennizzati o ai crediti per i quali siano state onorate le garanzie prestate, fermo restando l'obbligo dell'Istituto di fornire, ai titolari del rapporto assicurativo o del credito parzialmente garantito, ogni opportuna informazione e di rimettere tempestivamente le somme recuperate, per le quote di loro spettanza, e per ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri indennizzati o ai crediti per i quali siano state onorate le garanzie prestate.


((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 )). ((3))


Le somme recuperate, riferite ai crediti indennizzati dalla SACE inseriti negli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, affluite sino alla data di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. nell'apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, restano di titolarita' del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro.
Questi e' autorizzato ad avvalersi delle disponibilita' di tale conto corrente per finanziare la sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE S.p.A. e per onorare la garanzia statale degli impegni assunti dalla SACE S.p.A., ai sensi delle disposizioni vigenti, nonche' per ogni altro scopo e finalita' connesso con l'esercizio dell'attivita' della SACE S.p.A. nonche' con l'attivita' nazionale sull'estero, anche in collaborazione o coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, nel rispetto delle esigenze di finanza pubblica. Gli stanziamenti necessari relativi agli utilizzi del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria e iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro.(3)


((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 )). ((3))


((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 )). ((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 6, comma 23) che la modifica al presente articolo decorre dal 1° gennaio 2004.
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 24) che i commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono abrogati, ma continuano ad essere applicati sino alla data di approvazione dello statuto della SACE S.p.A.


Art. 8

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Comma 1

Piano previsionale degli impegni assicurativi

Comma 2

Entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il ((Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale)), delibera il piano previsionale degli impegni assicurativi tenendo conto delle esigenze di internazionalizzazione e dei flussi di esportazione, della rischiosita' dei mercati e dell'incidenza sul bilancio dello Stato.
La legge di approvazione del bilancio dello Stato definisce i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'articolo 2, distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi.


COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326. (3)


COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326. (3)


COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326. (3)


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 6, comma 24) che i commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono abrogati, ma continuano ad essere applicati sino alla data di approvazione dello statuto della SACE S.p.A.


Art. 9

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 ))
((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 6, comma 24) che il presente articolo e' abrogato, ma continua ad essere applicato sino alla data di approvazione dello statuto della SACE S.p.A.


Art. 10

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 ))
((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 6, comma 24) che il presente articolo e' abrogato, ma continua ad essere applicato sino alla data di approvazione dello statuto della SACE S.p.A.


Art. 11

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Comma 1

Disposizioni concernenti il personale

Comma 2

Al personale dell'Istituto si applicano le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle imprese di assicurazione.


((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 )). ((3))


((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 )). ((3))


((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 )). ((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 6, comma 24) che i commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono abrogati, ma continuano ad essere applicati sino alla data di approvazione dello statuto della SACE S.p.A.


Art. 12

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 ))
((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 6, comma 24) che il presente articolo e' abrogato, ma continua ad essere applicato sino alla data di approvazione dello statuto della SACE S.p.A.


Art. 13

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Comma 1

Norme transitorie e finali

Comma 2

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede alla nomina dei componenti degli organi; gli organi preesistenti sono prorogati sino alla data della predetta nomina. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede alla emanazione dello statuto.


La sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, istituita con legge 24 maggio 1977, n. 227, e' soppressa a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto. Gli organi dell'Istituto svolgono tutte le attivita' e gli adempimenti connessi alla soppressione della Sezione.


L'Istituto subentra nei rapporti attivi e passivi instaurati dalla sezione. Gli atti relativi sono esenti da imposte e tasse. ((2))


Le garanzie concesse in base alle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, e 24 maggio 1977, n. 227, restano regolate dalle leggi medesime.


Sino all'entrata in vigore della delibera del CIPE prevista dall'articolo 2, comma 3, le operazioni e le categorie di rischi assicurabili sono quelle previste dagli articoli dal 14 al 16 della legge 24 maggio 1977, n. 227.


Salvo quanto previsto al comma 5, sono abrogati, in particolare, gli articoli da 1 a 17 della legge 24 maggio 1977, n. 227.


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 5 marzo 2001, n. 57 ha disposto (con l'art. 21, comma 8) che "L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, si interpreta nel senso che sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse le operazioni di soppressione della sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione e di successione dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero alla medesima, incluse le operazioni di determinazione, sia in via provvisoria sia in via definitiva, del patrimonio netto del medesimo Istituto; non concorrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori iscritti nel bilancio del medesimo Istituto in seguito alle predette operazioni; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi."


Comma 3

Capo II - Finanziamento dei crediti all'esportazione

Art. 14

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Comma 1

Disposizioni generali

Comma 2

Il soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde, a valere sulle disponibilita' del predetto Fondo, contributi agli interessi ai soggetti di cui all'articolo 15 del presente decreto a fronte di operazioni di finanziamento di crediti anche nella forma di locazione finanziaria, relativi a esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonche' esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero. ((Sono ammissibili ai contributi agli interessi le operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione realizzate sotto forma di credito fornitore con smobilizzi anche di fatture commerciali a tasso fisso o variabile.))


I contributi agli interessi possono essere estesi anche ai finanziamenti relativi alla fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero, o di altra idonea documentazione, prima della effettiva esportazione.


PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205. La tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e Le condizioni e le modalita' della concessione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.


Salvo quant'altro previsto dall'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489, i membri dell'organismo che delibera in materia agevolativa non possono essere dipendenti del soggetto gestore o di societa' controllata dallo stesso o essere membri dei competenti organi statutari del suddetto gestore o delle societa' anzidette. Al predetto organismo possono partecipare senza diritto di voto i soggetti a cio' designati dal soggetto gestore.


Art. 16

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Comma 1

Disposizioni in materia di attivita' del soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.

Comma 2

Al fine esclusivo di ottimizzare la gestione degli oneri a carico dello Stato connessi ai rischi sui tassi di interesse o di cambio nella gestione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il soggetto gestore del Fondo e' autorizzato ad effettuare, su direttive del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, operazioni di copertura, totale o parziale, di rischi sui tassi di interesse o di cambio, anche per importi o durate globali non coincidenti con gli importi o le durate delle operazioni sottostanti. Eventuali proventi o oneri derivanti dalle suddette operazioni di copertura vengono accreditati o addebitati al citato Fondo.


Al fine di garantire una piu' efficiente gestione delle risorse disponibili per l'operativita' del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il soggetto gestore provvede ad effettuare, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, ((le stime degli)) accantonamenti in linea con le migliori pratiche di mercato, quantificati applicando la metodologia adottata dall'organo competente all'amministrazione del Fondo su proposta del soggetto gestore e trasmessa, per informativa, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, unitamente al piano strategico annuale e al piano previsionale dei fabbisogni finanziari, ai sensi dell'articolo 17. ((Sulla base di tali stime, il soggetto gestore provvede a effettuare gli accantonamenti, se necessari, ai fini della copertura delle uscite di cassa stimate per il triennio successivo, che, tenuto conto delle disponibilita' di cassa presenti sul Fondo e delle ulteriori risorse disponibili a legislazione vigente, anche in via pluriennale, assicurino la continuita', l'operativita' e la sostenibilita' del Fondo medesimo)). Ai fini della definizione e della verifica della suddetta metodologia, il soggetto gestore del Fondo puo' conferire, con oneri a carico del Fondo, incarichi a soggetti di provata esperienza e capacita' operativa.


((1-ter. Per le finalita' di cui al comma 1-bis, nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, e' autorizzato a effettuare le operazioni finanziarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. A tal fine, le somme disponibili sui conti correnti utilizzati per la gestione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, necessarie in relazione alle predette operazioni finanziarie, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme derivanti dalle predette operazioni finanziarie e affluite sugli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata ad essi relativi, sono riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere versate sui conti correnti utilizzati per la gestione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295))


Il soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le necessita' operative connesse alla predetta gestione puo' essere autorizzato a contrarre mutui e prestiti, anche obbligazionari, sia in lire che in valuta, sul mercato nazionale o estero, nei limiti stabiliti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il netto ricavo e' versato in apposito conto di Tesoreria intestato al soggetto gestore. Le rate di ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui e prestiti, sono rimborsate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.


Art. 17

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Comma 1

(( (Piano strategico annuale e piano previsionale dei fabbisogni finanziari). ))

Comma 2

((


Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delibera il piano strategico annuale e il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del fondo di cui al secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, per l'anno successivo, previamente approvati dal Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.


Il piano strategico di cui al comma 1 e' redatto considerando le aree geografiche e i macro-settori di interesse prioritario e indica la misura massima del contributo agli interessi, tenuto conto delle risorse disponibili, sulla base della metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-bis.


3. L'importo delle assegnazioni finanziarie da destinare al fondo di cui al secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, per le finalita' di cui all'articolo 14 del presente decreto, e' stabilito annualmente con la legge di bilancio))


Art. 18

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Comma 1

Relazione al Parlamento

Comma 2

Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette al Parlamento una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente dal soggetto gestore del Fondo ai sensi del presente decreto legislativo, contenente elementi di valutazione sull'attivita' svolta nell'anno in corso, nonche' su quella da svolgere nell'anno successivo.


Art. 19

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Comma 1

Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

Sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 14, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti gia' emanate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, quarto comma, dell'articolo 19, secondo comma, e dell'articolo 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' della legge 6 marzo 1987, n. 78.


Salvo quanto previsto al comma 1, sono abrogati il titolo IV e gli articoli 28, 29, 30, 36 e 37 della legge 24 maggio 1977, n. 227, nonche' la legge 6 marzo 1987, n. 78, e ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo.


Comma 3

Capo III - Disposizioni per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Art. 20

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Comma 1

Modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, in materia di promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero.

Comma 2

Gli operatori italiani che partecipano a societa' e imprese all'estero partecipate dalla Simest S.p.a. possono essere ammessi per le rispettive quote di partecipazione alla garanzia assicurativa dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), secondo le modalita' e condizioni contenute nella delibera del CIPE prevista dall'articolo 2, comma 3.


All'articolo 14, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "La Simest S.p.a. corrisponde contributi agli interessi alle piccole e medie imprese anche cooperative, e ai loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici e altri organismi pubblici e privati a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o parte di essa, di capitale di rischio nelle societa' o imprese all'estero.".


Art. 21

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Comma 1

Modifiche alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, in materia di sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe, e successive modificazioni e integrazioni.

Comma 2

All'articolo 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
" 1. Per il finanziamento e la partecipazione a imprese e societa' estere ed altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli-Venezia Giulia, nella regione Veneto e nella regione Trentino-Alto Adige, ovvero da imprese o societa' aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea controllate da imprese residenti nelle regioni menzionate, e' costituita la societa' finanziaria Finest.".


All'articolo 2, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e' aggiunto il seguente periodo: "L'operativita' della Simest nei territori e nei confronti delle imprese di cui al comma 1 si svolge di concerto con quella della Finest secondo la disciplina disposta da apposita convenzione tra le due societa'; tale convenzione deve valorizzare la specificita' del ruolo della Finest quale interlocutore privilegiato delle imprese di cui al comma 1.".


All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
" 5. Di norma le partecipazioni della societa' finanziaria non possono superare il 25 per cento del capitale dell'impresa o societa' estera e i finanziamenti della societa' finanziaria non possono superare il 25 per cento del valore totale dell'investimento dell'impresa o societa' o dell'impegno finanziario dell'accordo di collaborazione. Le partecipazioni devono essere cedute di norma entro otto anni dalla prima acquisizione, a prezzo non inferiore a valori correnti, e i finanziamenti non possono superare di norma la durata di otto anni.". Per le partecipazioni ed i finanziamenti di Finest si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), sub hter) e lettere d) , e) ed f), e commi 2 e 3, del presente decreto legislativo.


All'articolo 2, comma 6, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, le parole: "in misura proporzionale all'ammontare dei contributi speciali assegnati rispettivamente alla regione Friuli-Venezia Giulia e alla regione Veneto, ai sensi del comma 10." sono sostituite dal seguente periodo: "La destinazione delle risorse alle iniziative del presente articolo avra' luogo tenendo conto dell'operativita' su tutto il territorio di cui al comma 1 avendo presente come criterio di priorita' l'ammontare dei contributi speciali assegnati dallo Stato alle regioni.". Al medesimo comma e', in fine, aggiunto il seguente periodo: "La societa' finanziaria puo', inoltre, partecipare direttamente a investimenti aventi carattere strumentale rispetto ai progetti di cooperazione industriale e commerciale delle singole imprese, sentite le regioni interessate. Saranno comunque possibili interventi congiunti con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e le altre organizzazioni internazionali, nell'ambito dell'oggetto sociale.".


All'articolo 2, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle parole: "40 per cento" e dopo le parole: "Sono estese alle operazioni poste in essere dalla societa' finanziaria le disposizioni dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100" sono aggiunte le seguenti: "; il coordinamento tra la Finest e la Simest sara' effettuato, in base all'articolo 2458 del codice civile, anche mediante le nomine negli organi amministrativi e di controllo".


All'articolo 2, comma 8, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono soppresse le parole: "non compresa nel territorio indicato al comma 1". Sempre al medesimo comma 8 viene aggiunto il seguente periodo: "Potra' altresi' essere istituita una speciale sezione autonoma per la regione Trentino-Alto Adige con analoghe caratteristiche o due sezioni autonome per le province autonome di Trento e di Bolzano.".


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Al fine di meglio radicare l'attivita' della SACE nell'ambito territoriale previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 19 del 1991, la stessa SACE potra' avvalersi - tramite accordo o convenzione - della FINEST come sportello di sviluppo locale e di assistenza tecnica agli operatori economici, costituendo uno sportello unico per le imprese e gli operatori del settore ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in materia, cosi' come indicato dal comma 3 dell'articolo 24 del presente decreto.


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Comma 3

Capo IV - Disposizioni varie

Art. 22

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Comma 1

Disposizioni in materia di contributi e di finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni

Comma 2

COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134.(8)


All'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, le parole: "dell'Europa centrale ed orientale" sono sostituite dalle seguenti: "individuati annualmente dal CIPE con delibera adottata su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il ((Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale))".


I criteri e le procedure di concessione dei contributi erogati dal ((Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) ai sensi delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2 e le modalita' di verifica, anche ad opera di terzi, dei risultati sono stabiliti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.


Sino alla determinazione dei criteri e delle procedure di concessione dei contributi ai sensi del comma 3 restano, comunque, in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti.


COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.


COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.


COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.


COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.


COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.


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AGGIORNAMENTO (8)


Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."


Art. 23

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Comma 1

Ulteriori interventi in materia di commercio estero

Comma 2

Al fine di assicurare la massima diffusione delle informazioni in materia di commercio estero e dei programmi volti alla internazionalizzazione delle imprese, il ((Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)), ferme restando le competenze dell'AIPA, promuove la ristrutturazione della rete informatica degli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero, anche allo scopo di realizzare le necessarie interconnessioni con le regioni e le camere di commercio, nonche' di rendere disponibile la fornitura di servizi informativi con modalita' piu' articolate al fine di maggiormente rispondere alle esigenze informative specifiche dell'utenza, in particolare per le piccole e medie imprese, anche prevedendo la possibilita' di accessi diretti al sistema informativo dell'ICE.


Il ((Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) e' autorizzato ad effettuare, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, avvalendosi dell'Istituto nazionale per il commercio estero, specifici interventi volti alla promozione all'estero di prodotti di alta qualita' del settore agroalimentare.


Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a lire 11.800 milioni per l'anno 1998, a lire 16.700 milioni per l'anno 1999 e a lire 18.400 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al ((Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)).


Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.


Art. 24

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Comma 1

Indirizzo strategico e coordinamento operativo

Comma 2

E' costituita presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o per sua delega dal ((Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) e composta dai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri, del commercio con l'estero, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole. La commissione tiene luogo, nella materia del commercio con l'estero, degli organismi collegiali previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. Le deliberazioni della commissione sono sottoposte all'esame del CIPE ed hanno corso qualora il CIPE non le esamini entro trenta giorni dalla loro trasmissione. La commissione delibera su proposta del ((Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale)). Presso il ((Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) e' costituita, senza oneri per il bilancio dello Stato, un'apposita struttura per il supporto tecnico istruttorio nelle materie di competenza della commissione.


La commissione, fatte salve le attribuzioni delle amministrazioni competenti in materia comunitaria, nonche' le attribuzioni del Ministero degli affari esteri in materia di politica internazionale e le specifiche competenze delle amministrazioni dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, puo', al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse, emanare direttive intese ad indicare priorita', nonche' definire parametri e criteri operativi comuni per le amministrazioni, gli enti e gli organismi operanti nel settore.


La commissione permanente di cui al comma 1 stabilisce le modalita' e i criteri per il coordinamento dell'attivita' delle amministrazioni, enti ed organismi operanti nel settore del commercio con l'estero, fatte salve le specifiche competenze dei Ministeri vigilanti. A tale fine il ((Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) convoca e presiede riunioni di coordinamento fra rappresentanti dei Ministeri interessati, presidenti o direttori generali dell'ICE, della Simest S.p.a., della Finest S.p.a. di Informest, del soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio con l'estero. La commissione promuove altresi' la costituzione e la diffusione territoriale di sportelli unici per le imprese e gli operatori del settore ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in materia, ai sensi delle vigenti disposizioni.


Art. 25

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Comma 1

Razionalizzazione degli interventi di sostegno finanziario

Comma 2

A decorrere dal 1 gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre 1990, n. 304, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e all'articolo 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, viene attribuita alla Simest S.p.a. A decorrere dalla medesima data la gestione degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, viene attribuita alla Finest S.p.a. Con apposita convenzione sono disciplinate le modalita' di collaborazione fra Simest S.p.a. e Finest S.p.a.


Per la gestione degli interventi di cui al comma 1 la Simest S.p.a. stipula apposite convenzioni con il ((Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)), al fine anche di determinare i relativi compensi e rimborsi, che non potranno, comunque, essere superiori a quelli precedentemente sostenuti per la gestione dei medesimi interventi.


La Simest S.p.a. succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di cui al comma 1 e' titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti.


Entro le date di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il ((Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale)), provvede al trasferimento alla Simest S.p.a. dei fondi e delle disponibilita' finanziarie previste dalle leggi di cui al comma 1.


Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero, sono stabiliti i criteri, le modalita' e i tempi per il passaggio dal Mediocredito centrale S.p.a.
alla Simest S.p.a. delle risorse materiali e del personale impiegato per la gestione degli interventi trasferiti, nonche' per la determinazione dell'indennizzo spettante al precedente gestore, compreso l'avviamento, in relazione all'anticipata risoluzione delle convenzioni. Il personale trasferito mantiene comunque inalterato il trattamento giuridico ed economico.


Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.


Il Comitato di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' soppresso a partire dalla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2.


Con decreto legislativo da emanare ai sensi degli articoli 10 e 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1998, sono dettate norme integrative e correttive delle disposizioni di cui al presente articolo in relazione al trasferimento alla Simest della gestione degli interventi indicati al comma 1.