All'articolo 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
" 1. Per il finanziamento e la partecipazione a imprese e societa' estere ed altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli-Venezia Giulia, nella regione Veneto e nella regione Trentino-Alto Adige, ovvero da imprese o societa' aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea controllate da imprese residenti nelle regioni menzionate, e' costituita la societa' finanziaria Finest.".
All'articolo 2, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e' aggiunto il seguente periodo: "L'operativita' della Simest nei territori e nei confronti delle imprese di cui al comma 1 si svolge di concerto con quella della Finest secondo la disciplina disposta da apposita convenzione tra le due societa'; tale convenzione deve valorizzare la specificita' del ruolo della Finest quale interlocutore privilegiato delle imprese di cui al comma 1.".
All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
" 5. Di norma le partecipazioni della societa' finanziaria non possono superare il 25 per cento del capitale dell'impresa o societa' estera e i finanziamenti della societa' finanziaria non possono superare il 25 per cento del valore totale dell'investimento dell'impresa o societa' o dell'impegno finanziario dell'accordo di collaborazione. Le partecipazioni devono essere cedute di norma entro otto anni dalla prima acquisizione, a prezzo non inferiore a valori correnti, e i finanziamenti non possono superare di norma la durata di otto anni.". Per le partecipazioni ed i finanziamenti di Finest si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), sub hter) e lettere d) , e) ed f), e commi 2 e 3, del presente decreto legislativo.
All'articolo 2, comma 6, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, le parole: "in misura proporzionale all'ammontare dei contributi speciali assegnati rispettivamente alla regione Friuli-Venezia Giulia e alla regione Veneto, ai sensi del comma 10." sono sostituite dal seguente periodo: "La destinazione delle risorse alle iniziative del presente articolo avra' luogo tenendo conto dell'operativita' su tutto il territorio di cui al comma 1 avendo presente come criterio di priorita' l'ammontare dei contributi speciali assegnati dallo Stato alle regioni.". Al medesimo comma e', in fine, aggiunto il seguente periodo: "La societa' finanziaria puo', inoltre, partecipare direttamente a investimenti aventi carattere strumentale rispetto ai progetti di cooperazione industriale e commerciale delle singole imprese, sentite le regioni interessate. Saranno comunque possibili interventi congiunti con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e le altre organizzazioni internazionali, nell'ambito dell'oggetto sociale.".
All'articolo 2, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle parole: "40 per cento" e dopo le parole: "Sono estese alle operazioni poste in essere dalla societa' finanziaria le disposizioni dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100" sono aggiunte le seguenti: "; il coordinamento tra la Finest e la Simest sara' effettuato, in base all'articolo 2458 del codice civile, anche mediante le nomine negli organi amministrativi e di controllo".
All'articolo 2, comma 8, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono soppresse le parole: "non compresa nel territorio indicato al comma 1". Sempre al medesimo comma 8 viene aggiunto il seguente periodo: "Potra' altresi' essere istituita una speciale sezione autonoma per la regione Trentino-Alto Adige con analoghe caratteristiche o due sezioni autonome per le province autonome di Trento e di Bolzano.".
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Al fine di meglio radicare l'attivita' della SACE nell'ambito territoriale previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 19 del 1991, la stessa SACE potra' avvalersi - tramite accordo o convenzione - della FINEST come sportello di sviluppo locale e di assistenza tecnica agli operatori economici, costituendo uno sportello unico per le imprese e gli operatori del settore ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in materia, cosi' come indicato dal comma 3 dell'articolo 24 del presente decreto.
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