DECRETO LEGISLATIVO

Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94.

Numero 430 Anno 1997 GU 17.12.1997 Codice 097G0468

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-05;430

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Riordino delle competenze del CIPE

Art. 1

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Comma 1

Attribuzioni del CIPE

Comma 2

((2. I compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti al CIPE sono trasferiti alle amministrazioni competenti per materia, tenuto conto dei settori ai quali si riferiscono le relative funzioni. Con deliberazione del CIPE da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e quindi delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, sono individuate le tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti. Con la stessa deliberazione sono intividuate le attribuzioni, non concernenti compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria, previste da norme vigenti, che il CIPE continua ad esercitare. A decorrere dalla data della predetta deliberazione sono abrogate tutte le norme che attribuiscono al CIPE poteri di autorizzazione, revoca, concessione di contributi e, in genere, competenze tecniche, amministrative o gestionali. Sono fatte salve le ulteriori modifiche derivanti dalle disposizioni eventualmente emanate in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59))


Il CIPE, nell'esercizio delle sue funzioni, puo' costituire, con propria delibera, comitati, commissioni o gruppi di lavoro ai fini dell'esame e della formulazione di proposte su problemi e materie di particolare complessita' e riguardanti competenze intersettoriali, nei casi e secondo le modalita' stabiliti con il regolamento di cui al comma 5.


Il Presidente del CIPE puo' richiedere, anche su proposta di amministrazioni statali o regionali, la trattazione collegiale di questioni che incidono sull'azione di politica economica del Governo.


Il CIPE si avvale di una segreteria presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che provvede ai compiti operativi e di amministrazione ed alle esigenze di coordinamento e di supporto tecnico delle istruttorie.
All'organizzazione della segreteria si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nell'ambito del dipartimento avente competenza nelle materie di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c).


Comma 3

Capo II - Unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 2

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Comma 1

Costituzione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, unificazione delle funzioni e definizioni.

Comma 2

In attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94, e' costituito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel quale sono unificate e riordinate le funzioni gia' attribuite dall'ordinamento ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, contestualmente soppressi, nonche' i relativi uffici, il personale e le risorse finanziarie e strumentali, secondo le disposizioni del presente decreto legislativo e dei regolamenti di attuazione previsti dall'articolo 7, comma 3, della citata legge 3 aprile 1997, n. 94.


L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e degli altri uffici dirigenziali, delle relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, sono stabiliti con regolamenti ovvero con decreti del Ministro, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ((, acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94)). Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. La ridefinizione degli organici e' effettuata in modo da assicurare l'invarianza della spesa di personale. I regolamenti prevedono la graduale soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale, articolato in aree dipartimentali. Fino all'istituzione del ruolo unico, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita' fra i diversi dipartimenti, nel rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia.


Art. 3

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Comma 1

Riordino delle competenze e dell'organizzazione del Ministero

Comma 2

Il Ministero ha competenza nei settori della politica economica, finanziaria e di bilancio, da esercitarsi in funzione anche del rispetto dei vincoli di convergenza e di stabilita' derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Ha competenza, inoltre, nel settore della programmazione degli investimenti pubblici e degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale, nonche' in quello delle politiche di coesione, ivi compresi gli interventi diretti al perseguimento degli obiettivi fissati in sede comunitaria ed all'utilizzo dei relativi fondi.
Coordina la spesa pubblica e ne verifica gli andamenti, svolgendo i controlli previsti dalla legge. Il Ministero assicura al Governo, ai fini anche dell'esercizio da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri delle funzioni di impulso, di indirizzo e di coordinamento, il supporto tecnico, conoscitivo ed operativo per l'elaborazione delle politiche generali e di settore, con riguardo all'impostazione e alla definizione degli interventi di finanza pubblica rivolti alla loro attuazione, in coerenza con gli obiettivi generali di politica economica e finanziaria stabiliti dal Governo. Nel rispetto delle deliberazioni del Governo e del potere di direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' delle competenze istituzionali e delle specifiche attribuzioni previste dal vigente ordinamento per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per gli altri Ministeri di settore, il Ministero esercita le funzioni e i poteri attribuiti dalla legge in materia di gestione di partecipazioni azionarie, di esercizio dei diritti dell'azionista e di alienazione dei titoli di proprieta' dello Stato.


Le competenze del Ministero sono ripartite, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in dipartimenti, istituiti in numero non superiore a quattro.


Il Provveditorato generale dello Stato, che opera nell'ambito del dipartimento a tal fine individuato ai sensi del comma 3, assicura la consulenza per l'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni dello Stato e, su richiesta dei dirigenti responsabili degli acquisti, procede a controlli di qualita' ai fini di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Provvede altresi', su richiesta di amministrazioni dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, all'esecuzione di specifici programmi di approvvigionamento di beni e servizi, anche comuni a piu' amministrazioni. Elabora parametri e criteri in materia di acquisizione e gestione economica delle risorse strumentali da parte delle amministrazioni dello Stato, anche ai fini di valutazioni sulla congruita' dei prezzi. Esercita le attribuzioni previste dalla legge in ordine all'attivita' dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nonche' in materia di vigilanza e controllo sulla produzione dei valori e degli stampati soggetti a rigoroso rendiconto.


E' istituito il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, mediante accorpamento in un'unica struttura del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici, gia' operanti presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, che sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 3. Il Nucleo e' articolato in due unita' operative, rispettivamente per la valutazione e per la verifica degli investimenti pubblici. Ai componenti del Nucleo e' attribuito il trattamento economico stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento una relazione riguardante l'attivita' della pubblica amministrazione in materia di investimenti pubblici per lo sviluppo economico territoriale e settoriale, sulla base dell'attivita' svolta dal Nucleo.


Art. 4

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Comma 1

Organi collegiali

Comma 2

E' istituito il Consiglio tecnicoscientifico degli esperti, con il compito di svolgere le attivita' di elaborazione, di analisi e di studio nei settori di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a). Il Consiglio tecnico scientifico ed il Consiglio degli esperti, gia' operanti, rispettivamente, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica e il Ministero del tesoro, sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 3, comma 3. Il Consiglio e' articolato in due distinti collegi: uno per la trattazione di problemi a carattere tecnicoscientifico, denominato collegio tecnicoscientifico, ed uno per le analisi e le previsioni nei settori su richiamati, denominato collegio degli esperti. Si applicano, quali criteri direttivi del predetto regolamento, le disposizioni dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428. Al Consiglio tecnico scientifico degli esperti si applica, altresi', l'articolo 2, comma 3, della legge 27 novembre 1991, n. 378.


La Commissione tecnica della spesa pubblica continua a svolgere i compiti di cui all'articolo 32, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, come sostituito dall'articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. In particolare, contribuisce a definire le metodologie per la programmazione dell'attivita' finanziaria e il monitoraggio dell'attuazione delle manovre di bilancio, nonche' per la valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei provvedimenti e delle iniziative legislative. La Commissione tecnica della spesa pubblica opera alle dirette dipendenze del Ministro.


E' istituito il Centro nazionale di contabilita' pubblica, per l'analisi e lo studio della disciplina della contabilita' pubblica. A tale fine, il Centro cura, fra l'altro, la raccolta coordinata delle disposizioni in materia di contabilita' pubblica, la tenuta di una banca dati normativa sulla stessa materia, la redazione di istruzioni generali, di manuali di servizio, nonche' di proposte di modifica alle norme vigenti, da sottoporre al Ministro. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, il Consiglio dei ragionieri, previsto dall'articolo 164 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' soppresso.


Le nomine dei componenti degli organi collegiali previsti dal presente articolo sono disposte con decreto del Ministro. Fatto salvo quanto previsto nel comma 3, i predetti organi collegiali sono costituiti nell'ambito dei dipartimenti rispettivamente individuati con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3. I compensi dei componenti sono determinati con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. L'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.


Art. 5

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Comma 1

Cabina di regia nazionale

Comma 2

La Cabina di regia nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, opera alle dipendenze del Ministro ed e' la struttura di riferimento nazionale per il coordinamento e la promozione di iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari. La Cabina di regia nazionale, in particolare, effettua, anche sulla base dei dati acquisibili nell'ambito dei sistemi informativi del Ministero, il monitoraggio permanente dello stato di realizzazione dei singoli programmi; fornisce informazioni al Parlamento e alle regioni sull'attuazione dei programmi, con l'indicazione dei motivi degli eventuali ritardi; elabora e propone al Ministro iniziative normative e misure operative per favorire la piu' rapida utilizzazione delle risorse e la migliore qualita' dei programmi; studia gli effetti dell'impiego dei fondi strutturali comunitari e propone, sulla base dei risultati accertati, le linee di programmazione piu' efficaci.


La Cabina di regia nazionale e' composta da un presidente, dal capo del Dipartimento e dal dirigente generale competenti in materia di politiche di sviluppo e di coesione, da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fra cui il capo del Dipartimento per gli affari economici, dal Ragioniere generale dello Stato, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e da un esperto di alta qualificazione nelle materie di competenza della Cabina di regia nazionale, designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La nomina ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro per gli affari regionali. Con le stesse modalita' si provvede alla determinazione dei compensi dei componenti estranei alla pubblica amministrazione, prevedendo, per tutti i componenti, la corresponsione di un gettone di presenza per le riunioni collegiali. La predetta composizione e' integrata, per la trattazione delle questioni relative a specifici fondi strutturali, con altri componenti in rappresentanza delle amministrazioni di settore competenti, designati dai rispettivi Ministri.


Con i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 2, si provvede a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento della Cabina di regia nazionale, compresa l'istituzione di una segreteria tecnica, ai cui componenti e' corrisposto il trattamento economico stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Alla segreteria tecnica possono essere assegnati con incarico temporaneo esperti, in numero non superiore a venti, di particolare ed elevata professionalita' nelle materie di competenza della Cabina di regia nazionale. Non piu' del cinquanta per cento dei componenti della segreteria tecnica sono scelti fra esperti estranei alla pubblica amministrazione. La segreteria tecnica della Cabina di regia nazionale svolge anche compiti di collaborazione e di supporto del Dipartimento competente in materia di politiche di sviluppo e di coesione, per quanto di competenza comune dei due organismi.


Nell'ambito della Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea e' istituita una unita' operativa della Cabina di regia nazionale, con il compito di curare gli adempimenti connessi con l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e degli affari esteri, sono stabiliti la composizione dell'unita' e le sue modalita' di funzionamento, sulla base dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.


Art. 6

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2022, N. 73))


Art. 7

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Comma 1

Disposizioni sugli uffici locali e sulle ragionerie

Comma 2

Le funzioni del Ministero sono svolte in sede locale da Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.


Le Ragionerie centrali costituite presso i Ministeri assumono la denominazione di "Uffici centrali del bilancio" ed esercitano le funzioni individuate con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2. Trascorsi dieci giorni dalla registrazione dell'impegno ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, gli atti dai quali derivi un obbligo di pagare somme a carico del bilancio dello Stato acquistano efficacia. I regolamenti prevedono procedure semplificate per verifiche della legalita' della spesa, senza effetti impeditivi sull'efficacia degli atti.


Le ragionerie regionali sono soppresse. Le funzioni relative ad amministrazioni decentrate su base piu' ampia di quella provinciale sono esercitate dalla ragioneria provinciale operante presso il dipartimento provinciale avente sede nel capoluogo di regione, anche mediante l'utilizzazione del personale delle soppresse ragionerie regionali. Alla predetta ragioneria provinciale sono attribuite le funzioni del Ministero, da esercitarsi in sede locale, in materia di promozione e di attuazione delle politiche di sviluppo e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonche', a richiesta e d'intesa con le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti interessati, funzioni di collaborazione e di supporto ai predetti soggetti ed enti nelle stesse materie, secondo modalita' e programmi stabiliti con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2.


Art. 8

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Comma 1

Disposizioni sul personale

Comma 2

Al fine di assicurare che il processo di ristrutturazione del Ministero sia accompagnato e sostenuto dai necessari interventi di formazione e di riqualificazione del personale, con particolare riguardo ai profili innovativi ed agli specifici compiti risultanti dal nuovo assetto organizzativo e funzionale dell'Amministrazione, per il Ministero sono attivate le iniziative di riqualificazione previste dall'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59, con apposito decreto legislativo da emanarsi, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, in base alla delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge stessa, limitatamente alle esigenze formative e di riqualificazione derivanti dalla riorganizzazione disposta con il presente decreto legislativo e con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3. Oltre alle predette iniziative di riqualificazione sono attuate, non oltre sei mesi dall'emanazione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 3 aprile 1997, n. 94, per il personale interessato dal processo di ristrutturazione del Ministero da collocare nei ruoli centrali o periferici, procedure finalizzate alla riqualificazione professionale, ferma restando l'appartenenza alle qualifiche e ai livelli posseduti all'atto dell'unificazione dei Ministeri. Contestualmente sono previste e disciplinate procedure di mobilita' conseguenti al trasferimento di funzioni e compiti ad altre amministrazioni e, in particolare, si provvede al passaggio all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) di personale delle direzioni provinciali del tesoro, in relazione ai compiti attribuiti all'Istituto ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335.


Il personale adibito a mansioni inerenti ai servizi di tesoreria centrale affidati alla Banca d'Italia rimane assegnato al dipartimento di appartenenza ed e' riutilizzato, ove occorra, previa riqualificazione professionale ai sensi del comma 1. Il personale in eccedenza rispetto alle esigenze del predetto dipartimento e' assegnato agli altri dipartimenti, tenuto conto delle professionalita' possedute, nonche' alle altre amministrazioni che lo richiedano, nelle forme previste dall'ordinamento, anche in posizione di comando.


Art. 9

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Comma 1

Modifiche dell'organizzazione e della disciplina degli uffici

Comma 3

Capo III - Norme finali e transitorie

Art. 10

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Comma 1

Invarianza della spesa e stato di previsione del Ministero

Comma 2

Le disposizioni del presente decreto legislativo e quelle dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2, assicurano il rispetto del criterio dell'invarianza della spesa, al netto degli oneri sopportati per l'esercizio di funzioni e compiti trasferiti ad altre amministrazioni, anche in base a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1. Alla loro applicazione si provvede nell'ambito delle disponibilita' ordinarie e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.


Ai fini dell'approvazione del bilancio dello Stato per il 1998, gli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica sono provvisoriamente unificati sulla base dei centri di responsabilita' e dell'articolazione organizzativa attualmente esistenti. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da trasmettersi alla commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94, la struttura del predetto stato di previsione e' modificata in coerenza con la riorganizzazione risultante dal presente decreto legislativo e dal regolamento concernente l'individuazione dei dipartimenti del Ministero, degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative attribuzioni.


Art. 11

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Comma 1

Competenze del Ministero

Comma 2

Restano attribuite al Ministero le competenze gia' previste dalle norme vigenti per i soppressi Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, qualora non modificate o abrogate dalle disposizioni del presente decreto legislativo e da quelle dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2.


Art. 12

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Comma 1

Competenze di altre amministrazioni ed organismi pubblici

Comma 2

Nelle materie disciplinate dal presente decreto legislativo e dai regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2, restano ferme le competenze istituzionali e le altre specifiche attribuzioni previste dal vigente ordinamento per le altre amministrazioni ed organismi pubblici, ivi compresa la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.


Art. 13

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

Sono fatte salve le modifiche che, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, potranno essere apportate nell'assetto organizzativo e nella ripartizione delle competenze delle pubbliche amministrazioni rispetto a quanto disposto con il presente decreto legislativo e con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2.