Il presente regolamento si applica, in base alle disposizioni della legge 7 giugno 1990, n. 145, nonche' della legge 8 luglio 1950, n. 640, come da questa modificato, alle bombole per metano la cui capacita' non sia superiore a litri 150, ovvero ad un diverso limite di capacita' fissato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 145 del 1990.
Nel presente regolamento per "comitato" si intende il comitato di cui all'art. 12 della legge n. 640 del 1950 e per "fondo" il fondo di cui all'art. 13 della stessa legge.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 62-bis, comma 2) che "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalita' di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n. 640, e della legge 7 giugno 1990, n. 145, come modificate ai sensi del presente articolo, al fine di semplificare gli adempimenti connessi allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto cessa di avere efficacia il regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404".