DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 148/2023 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e a

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e a

Numero 148 Anno 2023 GU 30.10.2023 Codice 23G00159

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-10-06;148

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Testo vigente

Preambolo

Titolo I - Finalità, ambito di applicazione e definizioni

Art. 1

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Comma 1

Finalita' e ambito di applicazione


Il presente decreto e' finalizzato ad adeguare le disposizioni nazionali sui controlli ufficiali e altre attivita' ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici al regolamento (UE) 2018/848, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e al regolamento (UE) 2017/625, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari.


Il presente decreto, emanato in attuazione dell'articolo 19 della legge 9 marzo 2022, n. 23 e dell'articolo 10 della legge 4 agosto 2022, n. 127, in materia di produzione biologica, disciplina il sistema di controlli e certificazione, ivi compresi i procedimenti amministrativi relativi alla notifica e il sistema di tracciabilita' dei prodotti biologici, nonche' il sistema sanzionatorio e fornisce le indicazioni necessarie per procedere alla designazione del laboratorio nazionale di riferimento e dei laboratori ufficiali per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio.


Comma 2

Titolo II - Il Sistema dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali

Art. 3

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Comma 1

Organizzazione dei controlli ufficiali
e delle altre attivita' ufficiali


Il Ministero e' l'autorita' competente responsabile dell'organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici, ai sensi dell'articolo 3, punto 3), lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.


Il Ministero delega ad organismi di controllo i compiti relativi ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali alle condizioni stabilite dall'articolo 40, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento e affida ad un'autorita' di controllo, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, i controlli in materia di immissione in libera pratica dei prodotti biologici importati ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento.


Il Ministero irroga le sanzioni di cui al presente decreto sulla base di attivita' di controllo effettuate dai soggetti delegati nonche' dagli altri organismi ed autorita'.


Il Ministero e' l'autorita' competente a rilasciare l'autorizzazione agli organismi di controllo, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625. Restano ferme le competenze delle regioni.


Il Ministero e le regioni, nell'ambito del territorio di propria competenza, sono le autorita' competenti alla vigilanza sugli organismi di controllo, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 ed esercitano tale vigilanza in coordinamento fra loro.


Ove richiesto da specifiche disposizioni normative dell'Unione europea o nazionali, i procedimenti amministrativi che impongono obblighi a carico degli operatori sono informatizzati e gestiti attraverso le funzionalita' del SIB e del TRACES secondo quanto previsto dal presente decreto.


Al fine di permettere lo svolgimento delle attivita' delegate e nel rispetto delle disposizioni dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le autorita' competenti rendono disponibili agli organismi di controllo i dati del fascicolo aziendale riepilogativo dei dati aziendali, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, limitatamente alle informazioni di competenza.


Art. 4

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Comma 1

Compiti dell'autorita' di controllo


Per i controlli fisici di cui al comma 1, lettera a) l'autorita' di controllo puo' richiedere tariffe o diritti, da concordare con il Ministero.


Ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 5, del Regolamento, il Ministero, con apposito provvedimento, stabilisce la frequenza con cui l'autorita' di controllo effettua i controlli fisici sulle partite di prodotti biologici prima della loro immissione in libera pratica. La frequenza dei controlli e' stabilita sulla base di una valutazione della probabilita' di non conformita' alle disposizioni del regolamento stesso e tiene conto delle indicazioni fornite dalla Commissione europea.


Art. 5

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Comma 1

Autorizzazione degli organismi di controllo

Comma 2

Al fine di svolgere i compiti di organismo di controllo, gli enti accreditati alla versione piu' recente della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 presentano istanza di autorizzazione al Ministero sulla base di un modello di richiesta pubblicato sul sito istituzionale del Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Il provvedimento di autorizzazione e' rilasciato dal Ministero entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza completa.
L'autorizzazione contiene la descrizione dei compiti che l'organismo di controllo puo' espletare, le condizioni alle quali puo' svolgerli e la delega all'utilizzo del sigillo elettronico per il rilascio del certificato di cui all'articolo 35 del Regolamento.


L'autorizzazione ha durata quinquennale, non e' trasferibile ed e' rinnovabile a seguito di richiesta di rinnovo da presentare almeno novanta giorni prima della scadenza.


L'autorizzazione e' pubblicata sul sito istituzionale del Ministero e acquista efficacia dalla data della pubblicazione.


Il Ministero cura la tenuta dell'elenco degli organismi di controllo autorizzati, ne assicura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale e la comunicazione alla Commissione europea.


I requisiti di cui al comma 3, lettera c), si intendono soddisfatti per il personale gia' valutato come idoneo ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, fatta salva la necessita' di integrare le informazioni di cui al comma 3, lettera b).


Art. 6

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Comma 1

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

Comma 2

La sospensione puo' essere disposta per un periodo da tre mesi a dodici mesi, a seconda della gravita' dell'inadempimento, decorsi i quali l'organismo di controllo deve dare evidenza al Ministero di aver risolto le criticita' rilevate. La sospensione puo' essere disposta in modo parziale in caso di carenze imputabili solo a talune attivita' di controllo e certificazione. Durante il periodo di sospensione l'organismo puo' eseguire le visite di sorveglianza e provvedere al rinnovo dei certificati precedentemente emessi ed e' sottoposto ad attivita' di vigilanza da parte del Ministero. Il medesimo organismo durante il periodo di sospensione non puo' acquisire nuovi operatori. La sospensione ha effetto dal giorno successivo alla notifica del provvedimento ed e' pubblicata sul sito del Ministero.


La revoca puo' essere parziale in caso di inadempienze imputabili solo a talune attivita' di controllo e certificazione autorizzate.


La revoca di cui al comma 3 comporta la revoca della delega all'utilizzo del sigillo elettronico.


Le regioni, nei casi previsti dal presente articolo, propongono al Ministero la revoca o la sospensione dell'autorizzazione.


L'organismo di controllo ha l'obbligo di informare gli operatori interessati entro cinque giorni dal ricevimento della notifica del provvedimento di revoca. La revoca e' pubblicata sul sito ufficiale del Ministero, affinche' gli operatori dell'organismo revocato provvedano, entro trenta giorni, alla scelta di un altro organismo di controllo.


I certificati sono validi per trenta giorni e comunque per il tempo necessario alla nuova certificazione, qualora l'operatore abbia tempestivamente individuato un nuovo organismo di controllo di riferimento.


In caso di revoca, l'organismo non puo' presentare richiesta di nuova autorizzazione prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di efficacia della revoca medesima. I soggetti che hanno rivestito funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'organismo di controllo destinatario della revoca non possono esercitare tali funzioni, ne' prestare servizi di consulenza per almeno tre anni nel settore della produzione biologica.


La sospensione e la revoca dell'autorizzazione sono disposte nel rispetto del principio del giusto procedimento.


L'irrogazione delle sanzioni da parte del Ministero ai sensi dell'articolo 22 costituisce condizione di valutazione per disporre l'applicazione di sospensioni o revoche.


Art. 7

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Comma 1

Compiti degli organismi di controllo

Comma 2

Il personale degli organismi di controllo, nello svolgimento dell'attivita' di controllo e certificazione, e' incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.


Gli organismi di controllo garantiscono che il proprio personale mantenga riservate tutte le informazioni ottenute durante lo svolgimento delle attivita' di controllo e certificazione.


Gli organismi di controllo rendono disponibili le informazioni acquisite all'autorita' delegante e assicurano un sistema di comunicazione tra di loro al fine di garantire la massima trasparenza delle attivita' svolte e prevenire possibili frodi.


Art. 8

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Comma 1

Condizioni di non conformita'


La condizione di non conformita' consiste nel mancato rispetto delle disposizioni previste dalla normativa dell'Unione europea e dalle normative nazionali e regionali in materia di produzione biologica.


La reiterazione di una medesima fattispecie, eccetto nel caso di lieve entita', determina una non conformita' di gravita' maggiore di quella rilevata se commessa entro due anni dall'accertamento della prima condotta.


Le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico sono compromesse quando e' rilevata la presenza di una sostanza non ammessa in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione, salvo che tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile e cio' sia confermato a seguito di una indagine ufficiale svolta dall'organismo di controllo.


Con decreto del Ministero, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prescritte, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 7, del Regolamento, le misure opportune per evitare la presenza involontaria di prodotti e sostanze non autorizzati nella produzione biologica.


Art. 9

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Comma 1

Misure da adottare in caso di accertata condizione
di non conformita' a carico degli operatori


Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' predisposto il catalogo comune di misure che gli organismi di controllo applicano agli operatori in caso di sospetta o accertata non conformita', a seconda della loro gravita', ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4, del Regolamento.


Art. 10

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Comma 1

Obblighi degli organismi di controllo
in relazione alla non conformita'


Art. 11

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Comma 1

Designazione del laboratorio nazionale di riferimento e dei laboratori ufficiali

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 100 del regolamento (UE) 2017/625, il Ministero designa un proprio laboratorio quale laboratorio nazionale di riferimento, con decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Con il medesimo decreto di cui al comma 1, il Ministero definisce i requisiti dei laboratori che intendono proporsi come laboratori ufficiali per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali effettuati dagli organismi di controllo, intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici.


I laboratori di cui al comma 2 operano secondo la versione piu' recente della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e sono accreditati, secondo tale norma, da un Organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625.


Il Ministero istituisce l'elenco dei laboratori di cui al comma 2.


Art. 12

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Comma 1

Controperizia

Comma 2

Nell'ambito dei controlli ufficiali effettuati dagli organismi di controllo, nei casi di presenza di sostanze non ammesse, rilevata a seguito di prove analitiche, l'operatore ha diritto a far effettuare una controperizia, a proprie spese, sui risultati del controllo di laboratorio, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625. La volonta' di procedere alla controperizia e' comunicata dall'operatore all'organismo di controllo entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione dell'esito sfavorevole.


La controperizia consiste nell'esame documentale delle registrazioni inerenti alle attivita' condotte dal momento del campionamento e sino all'emissione del rapporto di prova.


L'esame documentale e' svolto a cura di un perito di parte individuato dall'operatore ed iscritto in un albo professionale pertinente.


L'operatore, in sede di controperizia, puo' far eseguire una nuova analisi presso un laboratorio accreditato di propria fiducia sull'aliquota ricevuta in fase di campionamento.


La richiesta della controperizia non pregiudica le indagini e i provvedimenti, anche cautelari, che l'organismo di controllo e' obbligato ad adottare.


Art. 13

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Comma 1

Controversia

Comma 2

L'operatore che, sulla base della controperizia di cui all'articolo 12, intenda contestare il risultato del controllo di laboratorio ha la facolta' di richiedere la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625. A tal fine, l'operatore invia apposita richiesta all'organismo di controllo entro il termine di venti giorni dalla comunicazione dell'esito analitico sfavorevole. Le spese della procedura sono a carico dell'operatore.


L'organismo di controllo affida la ripetizione dell'analisi ad un diverso laboratorio ufficiale indicato dall'operatore. Il laboratorio utilizza l'aliquota messa a disposizione al fine del nuovo accertamento e comunica alle parti l'esito dell'analisi eseguita entro dieci giorni dal ricevimento dell'incarico.


Ai fini della definizione della controversia, l'organismo di controllo decide utilizzando i risultati ritualmente acquisiti, avendo facolta' di disporre ulteriori e opportuni incombenti istruttori.


Art. 15

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Comma 1

Obblighi di comunicazione

Comma 2

Il Ministero comunica tramite appositi sistemi informativi in ambito SIAN le informazioni pertinenti sugli operatori biologici e i risultati dei controlli agli organismi pagatori, per le attivita' di competenza, anche ai fini dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e degli atti adottati sulla base di tale articolo.


Gli organismi pagatori, nell'ambito delle proprie competenze, rendono disponibili le informazioni riguardanti gli operatori biologici e i risultati dei controlli effettuati, alle autorita' competenti e agli organismi di controllo per le attivita' di competenza.


Gli organismi di controllo ricevono informazioni da tutti i pubblici ufficiali, che nell'esercizio di un'attivita' di controllo, abbiano riscontrato una non conformita' al Regolamento da parte di un operatore.


Il Ministero mette a disposizione delle regioni i dati statistici richiesti alle autorita' competenti dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (EUROSTAT) in relazione alla produzione biologica.


Le autorita' competenti e gli organismi di controllo possono pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni in merito ai risultati dei controlli ufficiali su singoli operatori, fatte salve le situazioni in cui la divulgazione e' prescritta dalla legislazione dell'Unione europea o nazionale, purche' siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 625/2017.


Le autorita' competenti possono pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni circa il rating dei singoli operatori in base ai risultati di uno o piu' controlli ufficiali, purche' siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 625/2017.


Art. 16

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Comma 1

Obblighi degli operatori

Comma 2

L'operatore che notifica l'attivita' con metodo biologico ai sensi dell'articolo 17 e' tenuto ad assoggettarsi a un unico organismo di controllo, indipendentemente dall'ubicazione sul territorio delle unita' di produzione e dal numero o dal tipo di attivita' da sottoporre al sistema di controllo.


L'operatore fornisce all'organismo di controllo la dichiarazione di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento al momento dell'ingresso nel sistema di controllo e comunque antecedentemente alla prima verifica di conformita'.


L'operatore puo' eliminare il sospetto di non conformita' dovuto alla presenza di una sostanza non ammessa nel caso in cui possa escludere che vi sia tale presenza.


L'operatore conserva le registrazioni e la documentazione pertinente per un periodo di almeno dieci anni e comunque, per un periodo di cinque anni a far data dall'uscita dal sistema, consentendo l'accesso alle autorita' competenti e all'ultimo organismo di controllo.


L'operatore ha l'obbligo di verificare l'autenticita' dei certificati dei fornitori attraverso gli strumenti informatici o le banche dati ufficiali messe a disposizione dall'autorita' competente e dalla Commissione europea.


L'operatore comunica all'organismo di controllo l'esito dei controlli svolti dalle autorita' competenti, in caso di contestazioni di irregolarita', entro cinque giorni lavorativi dalla contestazione stessa.


L'importatore e il primo destinatario utilizzano il sistema TRACES per la gestione di propria competenza del certificato di ispezione.


In caso di ritiro del certificato, per causa diversa dalla morosita', l'operatore non puo' procedere con una nuova notifica prima che siano trascorsi due anni dalla data dell'esclusione.


Comma 3

Titolo III - Il sistema di controllo e certificazione

Art. 17

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Comma 1

Notifica di attivita' di produzione biologica
e ingresso nel sistema di controllo


La persona fisica o giuridica notifica l'inizio della propria attivita' di produzione biologica ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, del Regolamento attraverso il SIB. Il modello di notifica e le relative istruzioni per la compilazione sono pubblicati sul sito ufficiale del Ministero e del SIAN.


Il procedimento amministrativo relativo alla notifica e' gestito attraverso il SIB secondo le modalita' descritte nell'allegato IV - Sezione A al presente decreto.


Gli operatori che conducono una unita' di produzione, come definita dal Regolamento all'articolo 3, paragrafo 9, compilano la notifica con i dati relativi al metodo di produzione biologico, integrando le informazioni del fascicolo aziendale presente su SIAN.


Gli operatori che svolgono, in maniera esclusiva e senza la conduzione di alcuna superficie agricola e/o di unita' di produzione di acquacoltura, le attivita' di preparazione, di distribuzione/immissione sul mercato, di magazzinaggio, di importazione, di esportazione e di produzione dei prodotti di cui all'Allegato I del Regolamento, compilano la notifica con i dati relativi al metodo di produzione biologico integrando le informazioni presenti nell'anagrafe tributaria.


La notifica e' trasmessa al Ministero, alla regione o provincia autonoma responsabile della tenuta del fascicolo aziendale e contestualmente all'organismo di controllo indicato. Nei casi di cui al comma 4 la notifica e' trasmessa alla regione o provincia autonoma dove e' ubicata la sede legale dell'azienda.


La prima notifica e' soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 4, comma 1-quater, della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.


L'operatore aggiorna i dati relativi al metodo di produzione biologica contenuti nella notifica trasmettendo una notifica di variazione con le modalita' descritte nell'allegato IV - Sezione B al presente decreto entro trenta giorni dall'avvenuta modifica.


In caso di prima notifica con superfici agricole gia' condotte con metodo biologico, al fine di garantire la continuita' dell'applicazione del metodo biologico, si applica quanto previsto dall'allegato IV - Sezione C al presente decreto.


Art. 18

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Comma 1

Rilascio, rinnovo e gestione del certificato

Comma 2

L'organismo di controllo rilascia entro novanta giorni il certificato di cui all'articolo 35 del Regolamento, in TRACES, riportando i contenuti minimi di cui all'allegato V al presente decreto e utilizzando i dati contenuti nella notifica. Il Ministero, per gli importatori, e le regioni, per gli altri operatori biologici, verificano, nei successivi trenta giorni, la corrispondenza dei dati riportati nel certificato con quelli oggetto della notifica. Decorsi trenta giorni, in assenza di determinazione espressa, l'esito della verifica si intende positivamente concluso.


Il certificato ha un periodo di validita' di trentasei mesi dalla data di rilascio.


L'organismo di controllo rilascia, aggiorna o rinnova, entro novanta giorni, il certificato all'esito di una verifica di conformita' che attesta la conformita' dell'azienda alla normativa dell'Unione europea e alle normative nazionale e regionali.


Sono esenti dall'obbligo del possesso del certificato gli operatori che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 8, del Regolamento.


I controlli per gli operatori di cui al comma 4 sono svolti da organismi di controllo che applicano, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), una tariffa minima in misura fissa e svolgono almeno un controllo ogni tre anni.


Art. 19

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Comma 1

Elenco degli operatori notificati e certificati

Comma 2

Il Ministero gestisce e pubblica sul SIAN l'elenco degli operatori, istituito ai sensi della legge 28 luglio 2016, n. 154, a cui e' stato rilasciato un certificato.


Art. 20

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Comma 1

Uscita dal sistema di controllo

Comma 2

L'operatore esce dal sistema di controllo e certificazione in caso di recesso volontario o a seguito del ritiro del certificato.


L'operatore recede attraverso le funzionalita' del SIB o invia una comunicazione al proprio organismo di controllo, il quale procede ad inserire tale informazione sul SIB non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.


L'organismo di controllo che applica la misura del ritiro del certificato inserisce tale informazione sul SIB secondo le modalita' descritte nell'allegato V al presente decreto, una volta decorso il termine per la presentazione del ricorso da parte dell'operatore ovvero dall'emanazione del provvedimento di rigetto del ricorso.


Le autorita' competenti cancellano l'operatore dall'elenco di cui all'articolo 19 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione su SIB o dal ritiro del certificato.


Art. 21

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Comma 1

Sistemi di tracciabilita'


Al fine di garantire la tracciabilita' delle transazioni commerciali del prodotto biologico, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale, e, in particolare, delle disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, il Ministero istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una banca dati pubblica con accesso riservato, le cui modalita' di funzionamento sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono individuate le filiere produttive e le categorie di operatori biologici obbligate ad utilizzare tale banca dati, nonche' le soglie e gli altri parametri tecnico-economici da tenere in considerazione per l'individuazione delle transazioni ad alto rischio di frode.


Al fine di garantire il rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale, il Ministero istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una infrastruttura digitale pubblica, le cui modalita' di funzionamento sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono individuati gli obblighi di fornitura delle informazioni circa la provenienza, la qualita' e la tracciabilita' dei prodotti biologici e le categorie di operatori biologici che devono attenersi a tale obbligo, nonche' le soglie e gli altri parametri tecnico-economici da tenere in considerazione per l'individuazione degli elementi da riportare in etichettatura.


Comma 2

Titolo IV - Il sistema sanzionatorio Capo I Sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli organismi di controllo

Art. 22

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Comma 1

Sanzioni amministrative pecuniarie

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro all'organismo di controllo che impedisce l'accesso agli uffici alle autorita' competenti od omette le informazioni e l'assistenza necessarie per la verifica e non adempie alle richieste e prescrizioni impartite dall'autorita' competente, in violazione di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1, lettere a) e f).


L'irrogazione delle sanzioni da parte del Ministero costituisce condizione di valutazione per disporre l'applicazione di sospensioni o revoche ai sensi dell'articolo 6.


Comma 3

Capo II - Sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli operatori o a carico di altri soggetti

Art. 23

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Comma 1

Uso indebito o non corretto di indicazioni o riferimenti al metodo di produzione biologico

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza, senza essere assoggettato al sistema di controllo, sulla confezione o sull'imballaggio, nei marchi commerciali, nella denominazione o ragione sociale, nell'informazione ai consumatori anche tramite internet o sui documenti di accompagnamento, indicazioni, termini o simboli che possono indurre in errore il consumatore sulla conformita' del prodotto o dei suoi ingredienti alle prescrizioni del Regolamento, senza essere assoggettato al sistema di controllo, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 5.000 euro, ne' superiore a 100.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque si avvale delle esenzioni previste dall'articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento, senza averne diritto, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 3.000 euro, ne' superiore a 100.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fa un utilizzo improprio del marchio biologico italiano di cui all'articolo 6 della legge 9 marzo 2022, n. 23, tale da indurre in errore il consumatore sull'origine italiana della materia prima del prodotto, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 4 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 4.000 euro, ne' superiore a 100.000 euro.


Art. 24

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Comma 1

Non conforme designazione e presentazione dei prodotti biologici

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che utilizza in maniera non conforme al Regolamento i termini relativi alla produzione biologica nell'etichettatura, nella pubblicita', nella presentazione e nei documenti commerciali di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 9.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che utilizza in maniera non conforme al regolamento il logo di produzione biologica dell'Unione europea nell'etichettatura, nella pubblicita' e nella presentazione di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 9.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che etichetta e pubblicizza come biologici o come prodotti in conversione i prodotti ottenuti nel periodo di conversione e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 6.000 euro.


La sanzione di cui al comma 3, non si applica in caso di materiale riproduttivo vegetale, alimenti di origine vegetale e mangimi di origine vegetale ottenuti durante il periodo di conversione, purche' sussistano le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettere a) e b), del Regolamento.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che utilizza i termini riferiti alla produzione biologica per alimenti e mangimi trasformati in maniera difforme da quanto disposto dall'articolo 30, paragrafi 5 e 6, del Regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 9.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, in caso di prodotti riportanti termini riferiti alla produzione biologica, inclusi i prodotti etichettati come in conversione, non inserisce in etichetta anche il numero di codice dell'organismo di controllo al quale e' assoggettato l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di produzione o preparazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 3.000 euro.


L'operatore che, in caso di alimenti preimballati, non riporta sull'imballaggio il logo di produzione biologica dell'Unione europea secondo i modelli conformi e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 3.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non indica in etichetta, nello stesso campo visivo del logo di produzione biologica dell'Unione europea, il luogo di coltivazione delle materie prime che compongono il prodotto nelle forme di cui all'articolo 32 del Regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 6.000 euro.


Art. 25

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Comma 1

Ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie a carico di operatori

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non provvede a mettere in atto, nei tempi previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, le necessarie procedure per il ritiro della merce a seguito della soppressione dei termini riferiti al metodo di produzione biologico, e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 6.000 euro, ne' superiore a 100.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore non piu' inserito nel sistema di controllo, a seguito di esclusione o di recesso volontario, che non provvede ad informare la clientela e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 4 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 3.000 euro, ne' superiore a 100.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore del sistema dei controlli interni che omette di conservare i documenti e le registrazioni previsti dall'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279, od omette e ritarda la comunicazione delle informazioni previste dall'articolo 6 del medesimo regolamento di esecuzione, e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato globale realizzato dall'operatore a favore del quale e' disposto il sistema dei controlli nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 3.000 euro, ne' superiore a 100.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta un idoneo sistema di tracciabilita' e di registrazioni per comprovare la conformita' al Regolamento e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 6.000 euro, ne' superiore a 100.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che utilizza sostanze non ammesse nella produzione biologica e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 6.000 euro, ne' superiore a 100.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che contravviene o non adempie agli obblighi e agli impegni previsti dall'articolo 39 del Regolamento e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 2 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 2.000 euro, ne' superiore a 100.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, senza averne diritto, si avvale delle esenzioni previste dall'articolo 35, paragrafo 8, del Regolamento, e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 3.000 euro, ne' superiore a 100.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non consente o impedisce le verifiche dell'organismo di controllo e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro.


Per un efficace coordinamento, le autorita' competenti e gli organismi di controllo stabiliscono adeguati scambi informativi per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo e dall'articolo 24.


Art. 26

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Comma 1

Applicazione delle sanzioni

Comma 2

Le sanzioni di cui al presente decreto sono irrogate dal Ministero.


Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, nonche', ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.


Quando la violazione e' commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa e' ridotta fino a un terzo.


Art. 27

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Comma 1

Modalita' di pagamento e riassegnazioni


Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e' effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.


I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, affluiti sul capitolo dell'entrata del bilancio statale di cui al comma 1, sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero, per una quota pari al cinquanta per cento, per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attivita' di controllo e di vigilanza.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Comma 2

Titolo V - Norme finali

Art. 28

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


Art. 29

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Comma 1

Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

Gli allegati II, III e IV al presente decreto possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.


Gli organismi di controllo gia' autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano a operare fino alla naturale scadenza dei vigenti decreti di autorizzazione e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 30

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Comma 1

Clausola di salvaguardia

Comma 2

Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.


Art. 31

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Comma 1

Abrogazioni

Art. 32

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Allegato I

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Comma 1

(Articoli 5 e 22)

REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

A) Requisito di idoneita' morale, di indipendenza, di imparzialita' e assenza di conflitto di interessi.

1. I rappresentanti, gli amministratori e il personale che svolge ruoli di gestione nell'attivita' di controllo e certificazione, il personale addetto alla valutazione, alla delibera della certificazione, delle non conformita' e delle misure adottate in caso di non conformita' o di sospetta non conformita', non devono:
a) aver riportato condanne definitive (o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale) per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena di reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-bis, 640 e 640-bis del codice penale, ovvero condanne che importino l'interdizione dai pubblici uffici per durata superiore a tre anni;
b) essere destinatari di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
c) avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (requisito richiesto solamente ai rappresentanti ed agli amministratori dell'organismo);
d) avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (requisito richiesto solamente ai rappresentanti e agli amministratori dell'organismo);
e) essere stato dichiarato debitore assoggettato a liquidazione giudiziale (requisito richiesto esclusivamente ai rappresentanti ed agli amministratori dell'organismo).
2. Il personale dipendente e i collaboratori esterni non devono versare in situazioni di conflitto di interessi o di altra situazione di incompatibilita' con l'operatore assoggettato al controllo, anche ai sensi dell'articolo 51 del Codice di procedura civile, ovvero trovarsi in situazioni che compromettano l'indipendenza del lavoro.
3. I rappresentanti, gli amministratori, il personale dipendente o esterno, compresi i componenti degli organi collegiali, con l'eccezione dei componenti del Comitato di Salvaguardia dell'imparzialita', non sono operatori o proprietari o soci di operatori controllati e certificati dall'organismo di controllo.
4. Gli organismi di controllo, i rappresentanti e gli amministratori non possono svolgere, nel settore della produzione biologica, attivita' diversa dall'attivita' di controllo o fornire beni o servizi agli operatori assoggettati al controllo dello stesso organismo.
5. Gli organismi di controllo devono garantire che il personale addetto al controllo non fornisca beni o servizi agli operatori controllati.
6. Salvo le deroghe previste da specifiche disposizioni di legge, il personale dipendente ed esterno mantiene riservate tutte le informazioni ottenute o prodotte durante lo svolgimento delle attivita' di controllo e certificazione.
7. Il personale dipendente o esterno dell'organismo di controllo che svolge compiti di valutazione e di riesame non puo' avere rapporti professionali, economici o di consulenza con gli operatori assoggettati al controllo dell'organismo di controllo medesimo, ne' direttamente, ne' per mezzo di studi professionali, Centri di assistenza agricola o associazioni di cui e' socio o associato o collaboratore.
8. Gli organismi di controllo, gli amministratori, i soci, il personale che svolge compiti di valutazione e riesame e i componenti degli organi collegiali, non svolgono attivita' di formazione agli operatori biologici o ai loro consulenti. L'organismo di controllo non impiega ne' si avvale di personale che svolge attivita' di formazione o consulenza senza le opportune verifiche.
9. L'organismo di controllo tiene distinti i ruoli di valutazione da quelli di riesame e di decisione.
10. Gli organismi di controllo adottano opportune misure per evitare situazioni di familiarita' e/o contiguita' tra il personale con compiti di valutazione e riesame e gli operatori e i consulenti degli operatori che possono compromettere la terzieta' del loro operato, prevedono altresi' adeguate regole di rotazione.
A tal fine, l'organismo di controllo applica una procedura di rotazione del personale addetto al controllo che tiene conto dei seguenti criteri:
a) gli operatori non possono essere controllati dal medesimo ispettore per piu' di tre verifiche di conformita' consecutive;
b) lo stesso ispettore potra' riprendere l'attivita' di verifica di conformita' a carico del medesimo operatore dopo almeno due anni di sospensione;
c) le disposizioni di cui alle lettere a) e b) valgono anche nel caso in cui l'ispettore provenga da altro organismo di controllo;
d) le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) valgono anche per le attivita' di campionamento o affiancamento.
11. Il personale con compiti di valutazione e riesame non puo' svolgere per l'organismo di controllo attivita' finalizzata all'individuazione o acquisizione di nuovi clienti, neppure a titolo occasionale.
12. Le modalita' di remunerazione del personale con compiti di valutazione e riesame non devono essere tali da influenzare l'imparzialita', l'indipendenza e la correttezza della verifica, il suo esito ed il riesame.
13. Fatta salva la partecipazione ad altri Comitati di salvaguardia dell'imparzialita', i componenti degli organi collegiali non fanno parte di altri organi collegiali dello stesso o di altri organismi di controllo.
14. Gli organi collegiali che deliberano la certificazione, i provvedimenti di non conformita', le misure o che decidono sui ricorsi, si compongono di un numero dispari di membri.
15. L'organo collegiale dei ricorsi valuta l'esistenza delle condizioni di procedibilita' ed il merito accogliendo, totalmente o parzialmente, il ricorso o rigettandolo. Le decisioni sono vincolanti per le parti. I componenti sono indipendenti dalla struttura gerarchica dell'organismo di controllo.
16. Il possesso dei requisiti e' dimostrato anche attraverso dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'organismo, tuttavia, e' tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicita' delle suddette dichiarazioni sostitutive.

B) Requisito di adeguatezza, esperienza e competenza delle risorse umane.
1. Il personale che svolge ruoli di responsabilita' nel processo di controllo e certificazione, che e' addetto alla valutazione e al riesame e che delibera la certificazione, le non conformita' e le misure adottate in caso di non conformita' o di sospetta non conformita'. deve possedere i seguenti titoli ed esperienze:
a) titolo di studio: scuola secondaria di secondo grado o diploma di laurea conseguiti in qualsiasi tipo di ordinamento attinente all'attivita' da svolgere;
b) formazione: corso sulla normativa di settore, di durata pari almeno a dieci ore, corso interno sul funzionamento dell'organismo di controllo, di durata pari almeno a dieci ore e corso sui sistemi di qualita' di quaranta ore;
c) esperienza nel settore agroalimentare:
1) pari almeno a due anni, per il responsabile della qualita', il responsabile di schema, il responsabile del monitoraggio, il responsabile di sede periferica, per i componenti del comitato che delibera la certificazione e i provvedimenti di non conformita' e il referente regionale;
2) pari almeno a un anno per il personale addetto alla valutazione e al riesame;
d) addestramento nel ruolo:
1) di almeno n. dodici ore per il responsabile della qualita', il responsabile di schema, il responsabile del monitoraggio, il responsabile di sede periferica, i componenti del comitato che delibera la certificazione e i provvedimenti di non conformita' e per quello impiegato nell'attivita' di riesame nonche' per il referente regionale; o
2) di almeno n. cinque ispezioni fisiche per il personale addetto alla valutazione per ogni tipologia di attivita' in cui sara' impiegato.
1.2. I componenti dell'organo collegiale dei ricorsi devono essere professionisti (ad esempio, avvocati, commercialisti, agronomi, veterinari, tecnologi alimentari) con un'esperienza di almeno due anni nel settore agroalimentare.
2. In fase di prima di autorizzazione, l'organismo di controllo individua almeno un addetto alla valutazione, il responsabile della valutazione e del monitoraggio del personale, i componenti degli organi collegiali, in possesso dei requisiti indicati al punto 1 e presenta unitamente all'istanza:
a) un piano di dotazione delle risorse umane, nel quale sia indicato il fabbisogno di personale (tecnico e amministrativo, dipendente o esterno, a tempo pieno o parziale), in proporzione ai diversi volumi di attivita';
b) la procedura di monitoraggio del fabbisogno delle risorse umane;
c) la procedura di qualificazione, formazione, monitoraggio e valutazione di tutto il personale.

C) Adeguatezza delle strutture e delle risorse strumentali.
L'organismo deve dotarsi:
1) di una sede con stabile organizzazione in Italia ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
2) di un sistema informativo che consenta la gestione dei dati derivanti dalle attivita' di controllo e certificazione e che garantisca sicurezza e riservatezza;
3) di una sede operativa nelle regioni in cui svolge attivita' di controllo e certificazione su un numero superiore a trecento operatori, dotata di sistema informativo di cui al punto 2;
4) di un referente regionale nelle regioni in cui svolge attivita' di controllo e certificazione su un numero minore o uguale a trecento operatori.


Allegato II

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Comma 1

(Articolo 5)

CONTENUTI MINIMI DELLA PROCEDURA DI CONTROLLO STANDARD DI CUI ALL'ARTICOLO 40, PARAGRAFO 1, LETTERA A), PUNTO II), DEL REGOLAMENTO

1. La procedura di controllo standard deve:
a) comprendere una descrizione dettagliata delle misure di controllo che l'organismo di controllo intende applicare agli operatori soggetti al proprio controllo;
b) tenere conto delle disposizioni del capo VI del Regolamento;
c) indicare i criteri per verificare la validita' e la completezza delle modalita' di autocontrollo messe in atto dagli operatori per singola attivita' e del sistema di controlli interni istituito da un gruppo di operatori;
d) descrivere le modalita' di comunicazione tra gli operatori e l'organismo di controllo e fra questo e gli altri operanti nell'ambito della medesima filiera di prodotto certificato volti a garantire l'integrita' della filiera e la prevenzione di non conformita' o frodi sul prodotto destinato al consumo;
e) individua il periodo critico per eseguire le ispezioni fisiche in loco, in base al tipo di attivita' svolta dall'operatore e alla coltura in atto;
f) indicare la durata minima della verifica di conformita' per tipologia di attivita' svolta dall'operatore, la tipologia di controllo da eseguire e il numero massimo di verifiche di conformita' eseguibili giornalmente;
g) indicare i principi attivi da ricercare per tipologia di matrice e prodotto da analizzare.


Allegato III

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Comma 1

(Articolo 14 e 22)

REQUISITI DI PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI COMPITI DELEGATI

A. L'Organismo di controllo elabora ogni anno il programma di verifica tenendo conto di quanto stabilito nella procedura di controllo standard
Il programma annuale di verifica si compone di quattro tabelle:
1. tabella n.1 operatori assoggettati al 31 dicembre dell'anno precedente distinti per regione e per attivita';
2. tabella n. 2 operatori assoggettati al 31 dicembre dell'anno precedente suddivisi per attivita' e classe di rischio;
3. tabella n. 3 numero di verifiche da svolgere nell'anno distinte per tipologia: annuale, aggiuntiva, annunciata o non annunciata;
4. tabella n. 4 verifiche ripartite per mese e tipologia di attivita', con indicazione se trattasi di controllo documentale o verifica ispettiva in loco, eventuale esecuzione del prelievo e il numero di operatori impiegati.
Il programma e' aggiornato in funzione del numero di operatori sottoposti a controllo e comunicato all'autorita' competente per la vigilanza quando la variazione del numero di operatori supera il 10 per cento.

B. Monitoraggio
L'organismo di controllo monitora, anche attraverso sistemi gestionali informatici, i dati dei compiti riguardanti i controlli ufficiali e dei compiti riguardanti le altre attivita' ufficiali in relazione agli operatori controllati e li mette a disposizione dell'autorita' competente alle scadenze indicate e tutte le volte che l'autorita' ne faccia richiesta. Dispone di procedure per un monitoraggio efficace dei compiti delegati che consentono correttivi appropriati e tempestivi alle attivita' programmate.

C. Relazione annuale
La relazione annuale di cui all'articolo 40 del Regolamento contiene:
1. una breve descrizione della struttura organizzativa dell'Organismo di controllo;
2. la dotazione organica;
3. i dati statistici delle aziende controllate:
3.1. il totale del numero degli operatori/gruppi di operatori che hanno notificato l'attivita' entro il 31 dicembre dell'anno di rendicontazione;
3.2. la tipologia degli operatori/ gruppi di operatori assoggettati;
3.3. la distribuzione sul territorio degli operatori/gruppi di operatori;
3.4. la descrizione delle attivita' di controllo e di campionamento;
3.5. il dettaglio dei campioni analizzati e dei campioni irregolari con ripartizione regionale;
3.6. il numero degli operatori/gruppi di operatori con un provvedimento per positivita' analitica ripartiti per Regione;
3.7. gli operatori/gruppi di operatori receduti dal sistema di controllo ripartiti per Regione;
3.8. gli operatori/gruppi di operatori che hanno cambiato organismo di controllo ripartiti per Regione;
3.9. l'elenco dei tecnici ispettori impegnati nell'attivita' ispettiva ripartiti per Regione ed il numero di ispettori che hanno cambiato Organismo;
4. le criticita' riscontrate nello svolgimento dei compiti delegati;
5. il numero di ricorsi e reclami ricevuti;
6. il numero di annullamenti di provvedimenti e principali cause;
7. il numero di segnalazioni OFIS in uscita e in entrata.
I dati sull'attivita' di controllo sono desunti dalla BDV come definita all'articolo 2, comma 1, lettera s).


Allegato IV

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Comma 1

(Articolo 17)

Sezione A - Utilizzo del Sistema Informativo Biologico (SIB)

1. Funzionamento del SIB
1.1. Il SIB utilizza l'infrastruttura del SIAN, al fine di gestire i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale in materia di produzione biologica a carico degli operatori.
1.2. Il SIB integra i relativi sistemi informativi regionali.
1.3. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (di seguito Regioni), che dispongono di propri sistemi informativi per la gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi relativi alla produzione biologica, garantiscono i sistemi di cooperazione applicativa della Pubblica Amministrazione necessari ad assicurare lo scambio delle informazioni tra il SIB e gli stessi sistemi regionali, sulla base delle disposizioni vigenti per i servizi di cooperazione applicativa della Pubblica Amministrazione (SPCoop-Sistema Pubblico di Connettivita' e Cooperazione).

2. Soggetti abilitati ad operare nel SIB
2.1. I soggetti abilitati ad operare nel SIB sono:
a) il Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica (PQAI) e il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) per il Ministero;
b) le Regioni;
c) AGEA Area Coordinamento;
d) gli organismi pagatori regionali;
e) gli organismi di controllo;
f) gli operatori;
g) i soggetti delegati da AGEA ovvero da organismi pagatori regionali alla tenuta del fascicolo aziendale, quali i Centri di Assistenza Agricola - CAA;
h) i soggetti abilitati dalle Regioni e dal Ministero: persone fisiche o giuridiche abilitate dalle Regioni ovvero dal Ministero ad operare nel SIB;
i) i soggetti delegati dall'operatore: persone fisiche o giuridiche abilitate mediante delega ad operare nel SIB per nome e conto degli operatori;
l) l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010.
2.2. L'operatore, ovvero il soggetto da esso delegato, si registra al sistema informativo della Regione competente o direttamente al SIB, nel caso in cui nella Regione competente non sia operativo uno specifico sistema informativo.
2.3. I soggetti, per l'espletamento delle attivita' di competenza, vengono abilitati mediante apposita registrazione ai sistemi informativi regionali o al SIB attraverso le modalita' previste dall'articolo 24 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020.
2.4. La registrazione consente al soggetto abilitato di operare nei diversi sistemi informativi regionali o nel SIB che provvedono a garantire la tracciabilita' di tutte le operazioni eseguite.

3. Gestione della notifica di attivita' di produzione biologica
3.1. L'operatore, ovvero il soggetto da esso delegato, conserva l'originale della notifica debitamente sottoscritta nelle modalita' di legge dall'operatore o dal soggetto delegato garantendo la reperibilita' di tali documenti alle autorita' competenti.
La notifica si compone delle seguenti sezioni:

Sezione anagrafica
Tipologia del richiedente: a) singolo operatore; b) gruppo di operatori; tipo di notifica: a) prima notifica; b) notifica di variazione; denominazione da anagrafica tributaria; CUAA/P.IVA/CF dell'operatore; elenco dei membri del gruppo per ognuno dei quali e' specificato: a) denominazione da anagrafica tributaria; b) CUAA/P.IVA/CF dell'operatore; organismo di controllo prescelto: nome organismo di controllo e codice; categoria di attivita': a) produzione, b) preparazione, c) distribuzione/immissione sul mercato, d) magazzinaggio, e) importazione, f) esportazione; ragione sociale; forma giuridica; sede legale; rappresentante legale; rappresentante delegato per unita' operativa.

Sezione produzioni vegetali
Riferimento unita' operativa; codice ISTAT; riferimenti catastali o georeferenziazione; titolo possesso; superficie catastale o georeferenziata; superficie in base al metodo produttivo (biologico o non biologico); Stato della conversione della superficie (in corso/terminata) appezzamento o isola; macrouso (orientamento produttivo); data «prima notifica» per particella o parcella SIB.
Sezione strutture: riferimenti catastali; titolo possesso; indirizzo (per catasto urbano); riferimento unita' operativa; utilizzo principale; categoria attivita'; superficie in mq; metodo di produzione (biologico, in conversione o non biologico).

Sezione produzioni animali
Riferimento unita' operativa; codice stalla ASL; specie animale allevata; tipo di produzione; metodo di produzione (biologico/conversione o non biologico); consistenza capi UBA corrispondenti (con indicazione se gli animali non sono destinati alla produzione biologica ma ad attivita' hobbystica o al consumo personale).
Sezione strutture: riferimenti catastali; titolo possesso; indirizzo (per catasto urbano); riferimento unita' operativa; utilizzo principale; categoria attivita'; mq; metodo di produzione.

Sezione produzioni acquacoltura/alghe
Riferimento unita' operativa; codice ASL; macrouso; specie; metodo produttivo (biologico/in conversione o non biologico); ubicazione impianto (terra - mare - acque interne); tipo impianto (gabbie, vasche, bacino, aree, altro); dimensione impianto; titolo possesso; stima capacita' produttiva; informazioni relative alle superfici in concessione a mare/acque interne con riferimento all'unita' operativa tramite latitudine/longitudine e relative superficie.
Sezione strutture: riferimenti catastali; titolo possesso; indirizzo (per catasto urbano); riferimento unita' operativa; utilizzo principale; categoria attivita'; mq; metodo di produzione.

Sezione preparazione/distribuzione/magazzinaggio
Riferimento unita' operativa; Filiera produttiva con indicazione dell'attivita' prevalente (con disponibilita' anche di elenco codici TARIC), con specifico dettaglio al vino, ai mangimi e agli altri prodotti di cui all'Allegato I al Regolamento; tipologia attivita'; origine materia prima (aziendale - extra aziendale); prodotto lavorato (biologico - promiscuo); separazione (spazio - tempo); opera in qualita' di appaltatore rimanendo responsabile delle attivita' svolte (si - no) (inserire categoria attivita'); affida le proprie attivita' ad appaltatori terzi rimanendo (in tal caso inserire categoria attivita' e appaltatori terzi) o meno responsabile delle attivita' stesse (inserire solo categoria attivita').
Sezione strutture: riferimenti catastali; titolo possesso; indirizzo (per catasto urbano); riferimento unita' operativa; utilizzo principale; categoria attivita'; mq; metodo di produzione.
Per le attivita' di trasporto merci e per le strutture mobili di lavorazione (vinificazione, macellazione, ecc.) si deve contraddistinguere l'unita' operativa con la targa automobilistica dell'automezzo o del macchinario specifico.
Per alcuni prodotti ricompresi nell'allegato I al Regolamento e' necessario far riferimento alla sezione territorio.

Sezione importazione
Riferimento unita' operativa; tipo prodotto importato (categoria TARIC fino alla quarta cifra e relativo nome (biologico - promiscuo); tipo strutture utilizzate (proprie - di terzi - entrambe) indicando se: opera in qualita' di appaltatore rimanendo responsabile delle attivita' svolte (si - no); affida le proprie attivita' ad appaltatori terzi rimanendo (in tal caso mettere appaltatori terzi) o meno responsabile delle attivita' stesse; filiera produttiva; campo per libera compilazione.
3.2. Stati della notifica.
Gli «stati della notifica» corrispondono alla condizione contrassegnante lo stato del procedimento amministrativo e sono i seguenti:
a) Rilasciata: stato acquisito dalla notifica compilata dall'operatore al momento della sua sottoscrizione al SIB o accettata dal SIB se trasmessa dalla Regione, con sistema informativo autonomo, al SIB. Al termine della procedura di compilazione della notifica il SIB attribuisce automaticamente un numero univoco di identificazione, con conseguente avvio della fase istruttoria del procedimento amministrativo e dell'attivita' di controllo da parte dell'organismo di controllo indicato dall'operatore al momento della notifica. Nel caso in cui la notifica sia stata presentata presso un sistema informativo regionale il SIB riceve il numero univoco di identificazione generato dal medesimo sistema informativo regionale.
b) Archiviata: stato acquisito dalla notifica rilasciata dall'operatore che non ha ancora acquisito un ulteriore stato (attribuito dall'organismo di controllo o dalla regione, per quanto di competenza) e che e' superata da una successiva notifica in stato di rilasciata;
c) Non valida: stato attribuito alla notifica da parte del Ministero o della Regione (per quanto di competenza) che ne sospende l'iter amministrativo;
d) Non valida organismo di controllo: stato attribuito alla notifica da parte dell'organismo di controllo che ne sospende l'iter amministrativo;
e) Idonea: stato acquisito dalla notifica a seguito dell'inserimento del certificato da parte dell'organismo di controllo;
f) Pubblicata: stato attribuito alla notifica, a seguito della chiusura del procedimento amministrativo da parte del Ministero o della Regione, per quanto di competenza, che comporta l'inserimento dell'operatore nell'elenco. La notifica puo' acquisire lo stato di «pubblicata» dopo trenta giorni aver acquisito lo stato di «idonea» nel rispetto dell'istituto del silenzio assenso disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;
g) Pubblicata archiviata: stato acquisito dalla notifica pubblicata e che e' superata da una successiva notifica pubblicata;
h) Pubblicata receduta: stato attribuito all'ultima notifica pubblicata a seguito di una comunicazione di recesso volontario da parte dell'operatore o in caso di decesso dell'operatore o termine attivita' della persona giuridica;
i) Esclusa: stato attribuito all'ultima notifica pubblicata a seguito di una misura di ritiro del certificato emessa dall'organismo di controllo nei confronti dell'operatore;
l) Cancellata: stato attribuito all'ultima notifica pubblicata da parte del Ministero o della Regione, per quanto di competenza, che esclude l'operatore dall'elenco. Tale stato e' sempre acquisito decorsi trenta giorni dagli stati di «pubblicata receduta» ed «esclusa»;
m) Rettificata: stato attribuito alla notifica rilasciata al momento dell'inserimento da parte dell'operatore di una nuova notifica mirata a correggere alcuni dati presenti in quella precedente;
n) Rinunciata: stato attribuito alla notifica «rilasciata» per rinuncia alla conclusione del procedimento amministrativo da parte dell'operatore;
o) Annullata: stato attribuito alle notifiche non presentate sul SIB, ma accettate dal SIB e provenienti dai sistemi informativi autonomi regionali da parte delle Regioni competenti a seguito di errori. A seguito dell'annullamento la Regione competente trasmette o meno la notifica con i dati corretti.
p) Errore di sincronizzazione: stato della notifica generato dal SIB con alert verso i soggetti interessati quando una notifica non e' sincronizzata con il fascicolo aziendale aggiornato. Gli operatori, gli organismi di controllo, le Regioni valutano la necessita' di una eventuale notifica di variazione e l'eventuale nuova emissione del certificato.
Gli stati sopraelencati da a) a i) possono essere annullati dai soggetti abilitati ripristinando lo stato precedente.
Gli stati sopraelencati da l) a n) sono irreversibili e non possono essere annullati decorsi dieci giorni dall'attribuzione degli stati stessi.
Il Ministero, le Regioni e gli organismi di controllo, per quanto di propria competenza, assegnano alla notifica gli stati sopra elencati. Se, nel corso dell'istruttoria, e' riscontrata la mancanza dei requisiti stabiliti, il Ministero, le Regioni e gli organismi di controllo, per quanto di competenza, assegnano alla notifica lo stato «non valida» e comunicano reciprocamente l'esito degli accertamenti anche all'operatore attraverso l'apposita funzionalita' del SIB.
Nel caso di cui alla lettera i) l'organismo di controllo che, a seguito delle proprie attivita' di controllo, adotta la misura del ritiro del certificato, comunica tale misura attraverso la funzione pertinente del SIB o i servizi di cooperazione applicativa standard SPCoop sviluppato dallo stesso organismo di controllo. L'informazione e' comunicata all'operatore e agli altri soggetti interessati attraverso appositi servizi resi disponibili dal SIB. Le Regioni e il Ministero, su comunicazione degli organismi di controllo ovvero a seguito delle attivita' di propria competenza, escludono l'operatore dagli elenchi. Le Regioni ed il Ministero si avvalgono dei servizi resi disponibili dal SIB. Dell'avvio del procedimento di cancellazione e' data comunicazione all'interessato nei modi e termini di legge. I soggetti interessati possono consultare le relative informazioni utilizzando i servizi resi disponibili dal SIB.
Lo stato della conversione (inizio/fine) della particella catastale o della parcella rappresentata in modalita' grafica e' indicato dagli organismi di controllo al momento della presentazione della notifica da parte dell'operatore o dell'emissione del certificato.

Sezione B - Notifica di variazione

1. Nei casi di seguito elencati e che comportano una modifica delle informazioni contenute nella notifica precedentemente presentata, l'operatore presenta, entro trenta giorni dall'avverarsi delle modifiche stesse, una notifica di variazione con le stesse modalita' previste per la prima notifica.
2. In deroga a quanto previsto al punto 1, nel caso di modifiche che comportano un aggiornamento del fascicolo aziendale il tempo intercorrente tra l'avverarsi delle modifiche e la presentazione della notifica puo' essere aumentato a novanta giorni.
3. In caso di notifica di variazione per trasferimento di superfici agricole condotte con metodo biologico, qualora sia necessario garantire la continuita' dell'applicazione del metodo biologico, si applica quanto previsto nella Sezione C, lettera A, del presente allegato.
4. Nel caso di notifica di variazione per cambio di organismo di controllo valgono le indicazioni riportate nella Sezione C, lettera B, del presente allegato.
5. L'operatore presenta notifica di variazione quando intervengono le seguenti modifiche rispetto alle informazioni contenute nella notifica precedentemente presentata:
a) Aumento o diminuzione delle attivita' ovvero categorie (con indicazione delle relative attivita' variate A, B, C, D, E, F, del regolamento delegato (UE) 2021/1006) ovvero delle categorie di prodotti ottenute (filiere produttive);
b) Aumento o diminuzione di superficie catastale condotta per variazione della consistenza territoriale dell'operatore (acquisizione/cessione della conduzione di una superficie agricola per acquisto/vendita, affitto, ecc.), avvio del periodo di conversione di una superficie precedentemente non biologica. La disuguaglianza della consistenza territoriale riportata nell'ultima notifica in stato di «pubblicata» rilevata in occasione della validazione annuale del fascicolo aziendale genera un alert informatico nei confronti dell'operatore, dell'organismo di controllo e delle Regioni territorialmente competenti. La Regione, territorialmente competente, valuta la necessita' di una notifica di variazione in funzione di eventuali tolleranze di superficie;
c) Cambio del macrouso delle superfici agricole;
d) Aumento o diminuzione del numero degli allevamenti identificati dal codice aziendale e dal numero di registrazione o di riconoscimento unico e/o variazione metodo di produzione dell'allevamento; aumento o diminuzione delle specie allevate, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134;
e) Aumento o diminuzione delle unita' operative (preparatori, distributori, importatori, ecc.) destinate alla produzione biologica;
f) Aumento o diminuzione delle categorie di prodotto nell'ambito dell'attivita' (filiera produttiva);
g) Aumento o diminuzione dei contoterzisti non notificati;
h) Cambio dell'Organismo di controllo di riferimento.
6. I cambi di denominazione aziendale, della sede legale, del rappresentante legale, della ragione sociale se intervenuti ad invarianza del codice fiscale o della partita IVA non comportano una notifica di variazione in quanto il SIB aggiorna automaticamente i dati nell'elenco sulla base delle informazioni ricevute dall'anagrafe tributaria, mentre i dati in notifica restano invariati.
7. La modifica del soggetto dichiarante (persona fisica o giuridica) cha ha presentato la notifica che implica una modifica del CUAA/codice fiscale/partita IVA, comporta una «prima notifica» non potendo avvalersi di una notifica di variazione.

Sezione C - Casi speciali di notifica

A. Trasferimento di superfici agricole condotte con metodo biologico 1. Al fine di mantenere la continuita' della certificazione delle superfici agricole condotte con il metodo biologico, oggetto di cessione da parte di un operatore (cedente) ad altro operatore (cessionario), affinche' si perfezioni la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, quale atto propedeutico alla presentazione della notifica, la data di rilascio della notifica dell'operatore cessionario deve avvenire non oltre novanta giorni dal momento della avvenuta variazione di conduzione.
2. L'operatore cedente notifica il «recesso» qualora l'intera azienda receda dal sistema di controllo, o presenta la notifica di variazione, qualora la cessione interessi solo parte dell'azienda.
3. In considerazione della tempistica necessaria per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale ai fini della notifica dell'operatore cessionario, la Regione, sulla base di specifica attestazione rilasciata dall'organismo di controllo del medesimo operatore cessionario, considera la continuita' nella conduzione con metodo biologico per i fini istruttori nelle proprie attivita' di competenza, nel rispetto del termine di novanta giorni di cui al punto 1.
4. L'organismo di controllo dell'operatore cedente rilascia una attestazione di subentro, nell'area del SIB relativa alle comunicazioni, in cui indica il codice unico di identificazione delle aziende agricole (di seguito CUAA) e per ogni superfice agricola oggetto di cessione la relativa data di «prima notifica».
5. L'organismo di controllo dell'operatore cessionario per il rilascio del certificato si basa sull'attestazione di subentro di cui al punto 4.

B. Notifica di variazione per cambio organismo di controllo
1. L'operatore che intende cambiare organismo di controllo ha l'obbligo di presentare una notifica di variazione resa visibile dal SIB sia all'organismo di controllo subentrante che all'organismo di controllo congedante.
2. L'organismo di controllo subentrante, al fine dell'emissione del certificato, richiede all'organismo di controllo congedante una dichiarazione liberatoria, contenente le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 e il fascicolo relativo al controllo contenente anche la seguente documentazione inerente all'operatore:
a) programmi annuali di produzione dell'ultimo quinquennio;
b) «la data dell'ultima verifica ispettiva e il nominativo dell'ispettore;
c) indicazione di eventuali non conformita' rilevate e misure applicate nell'ultimo triennio;
d) situazione relativa al pagamento della tariffa di controllo;
e) classe di rischio attribuita;
f) qualsiasi altra informazione ritenuta utile ai fini del mantenimento della continuita' e dell'integrita' dell'attivita' di controllo e certificazione.
3. Gli organismi di controllo subentranti e congedanti forniscono reciprocamente la massima collaborazione al fine dello scambio di ogni altra informazione in loro possesso e ritenuta utile ai fini del mantenimento della continuita' dell'attivita' di controllo e certificazione. Ogni eventuale e motivato diniego deve essere comunicato e notificato alle autorita' competenti per la notifica e per la vigilanza sugli organismi di controllo che ne valutano la fondatezza.
4. In assenza della consegna della documentazione, prevista al punto 2, l'organismo di controllo non emette il certificato riguardante l'operatore.
5. La documentazione di cui al punto 2, deve essere trasmessa dall'organismo di controllo congedante entro quindici giorni dalla richiesta scritta dell'organismo di controllo subentrante. Oltre tale termine l'organismo di controllo subentrante attribuisce lo stato irreversibile di «non valida organismo di controllo» alla notifica di variazione. Tale stato comporta la presentazione da parte dell'operatore di una nuova notifica di variazione. In ogni caso l'intero procedimento di assoggettamento deve essere completato entro novanta giorni dalla data di rilascio della notifica di variazione che riporta il cambio di organismo di controllo, salvo il caso in cui a carico dell'operatore siano presenti non conformita' gravi tali da impedire l'emissione di un nuovo certificato.
6. Al fine di garantire la continuita' del sistema di controllo e delle attivita' dell'operatore, il certificato emesso dall'organismo di controllo congedante e' valido fino al rilascio del certificato emesso da parte dell'organismo di controllo subentrante, fatto salvo il caso in cui il cambio dell'organismo di controllo sia richiesto durante un periodo di sospensione del certificato.
7. L'organismo di controllo subentrante verifica le attivita' svolte dall'operatore successivamente al rilascio della notifica di variazione, contestualmente all'analisi della documentazione di cui al punto 2.
8. L'organismo di controllo subentrante effettua tutte le opportune verifiche al fine di accertare la validita' del certificato emesso da un organismo di controllo congedante revocato e informa le autorita' competenti degli esiti di tali verifiche.


Allegato V

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Comma 1

(Articoli 18 e 20)

Gestione del certificato
1. L'organismo di controllo utilizza un sistema di tracciabilita' che consente di associare il certificato con la notifica di riferimento.
2. Gli organismi di controllo rilasciano un nuovo certificato, ovvero aggiornano il precedente, in caso di modifica delle informazioni in esso contenute, anche se queste non comportano una notifica di variazione.
3. L'organismo di controllo carica il certificato su SIB nella stessa data di rilasciato del certificato su TRACES.

Contenuti minimi del certificato
Gli elementi da riportare nel certificato sono indicati nelle sezioni corrispondenti della notifica e in particolare:
1) al riquadro 5 della parte I «Elementi obbligatori», «Attivita' dell'operatore o del gruppo di operatori», sono inserite le indicazioni riportate nella notifica per le relative attivita';
2) il riquadro 1 della parte II «Elementi specifici opzionali», «Repertorio dei prodotti», deve essere obbligatoriamente compilato nel caso in cui un operatore intenda certificare prodotti per la vendita/cessione e sono inseriti i dati relativi ai prodotti come codificati, per le diverse categorie, negli allegati al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 9 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2012;
3) al riquadro 3, della parte II «Elementi specifici opzionali», «Informazioni sui terreni» sono obbligatoriamente inserite le destinazioni delle superfici in base ai macrousi cosi' come indicate nella notifica per le medesime superfici;
4) al riquadro 4, della parte II «Elementi specifici opzionali», «Elenco dei locali o delle unita' operative in cui si svolge l'attivita' dell'operatore o del gruppo di operatori» sono obbligatoriamente inserite le medesime indicazioni (particella catastale/georeferenziata, ubicazioni impianti, indirizzi, ecc.) riportate nella notifica, e cosi' come previste dall'allegato IV - Sezione A al presente decreto, per l'individuazione degli elementi territoriali e delle unita' operative.