DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e a

Numero 148 Anno 2023 GU 30.10.2023 Codice 23G00159

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-10-06;148

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Testo vigente

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Preambolo

Titolo I - Finalità, ambito di applicazione e definizioni

Art. 1

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Comma 1

Finalita' e ambito di applicazione


Il presente decreto e' finalizzato ad adeguare le disposizioni nazionali sui controlli ufficiali e altre attivita' ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici al regolamento (UE) 2018/848, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e al regolamento (UE) 2017/625, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari.


Il presente decreto, emanato in attuazione dell'articolo 19 della legge 9 marzo 2022, n. 23 e dell'articolo 10 della legge 4 agosto 2022, n. 127, in materia di produzione biologica, disciplina il sistema di controlli e certificazione, ivi compresi i procedimenti amministrativi relativi alla notifica e il sistema di tracciabilita' dei prodotti biologici, nonche' il sistema sanzionatorio e fornisce le indicazioni necessarie per procedere alla designazione del laboratorio nazionale di riferimento e dei laboratori ufficiali per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio.


Comma 2

Titolo II - Il Sistema dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali

Art. 3

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Comma 1

Organizzazione dei controlli ufficiali
e delle altre attivita' ufficiali


Il Ministero e' l'autorita' competente responsabile dell'organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici, ai sensi dell'articolo 3, punto 3), lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.


Il Ministero delega ad organismi di controllo i compiti relativi ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali alle condizioni stabilite dall'articolo 40, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento e affida ad un'autorita' di controllo, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, i controlli in materia di immissione in libera pratica dei prodotti biologici importati ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento.


Il Ministero irroga le sanzioni di cui al presente decreto sulla base di attivita' di controllo effettuate dai soggetti delegati nonche' dagli altri organismi ed autorita'.


Il Ministero e' l'autorita' competente a rilasciare l'autorizzazione agli organismi di controllo, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625. Restano ferme le competenze delle regioni.


Il Ministero e le regioni, nell'ambito del territorio di propria competenza, sono le autorita' competenti alla vigilanza sugli organismi di controllo, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 ed esercitano tale vigilanza in coordinamento fra loro.


Ove richiesto da specifiche disposizioni normative dell'Unione europea o nazionali, i procedimenti amministrativi che impongono obblighi a carico degli operatori sono informatizzati e gestiti attraverso le funzionalita' del SIB e del TRACES secondo quanto previsto dal presente decreto.


Al fine di permettere lo svolgimento delle attivita' delegate e nel rispetto delle disposizioni dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le autorita' competenti rendono disponibili agli organismi di controllo i dati del fascicolo aziendale riepilogativo dei dati aziendali, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, limitatamente alle informazioni di competenza.


Art. 4

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Comma 1

Compiti dell'autorita' di controllo


Per i controlli fisici di cui al comma 1, lettera a) l'autorita' di controllo puo' richiedere tariffe o diritti, da concordare con il Ministero.


Ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 5, del Regolamento, il Ministero, con apposito provvedimento, stabilisce la frequenza con cui l'autorita' di controllo effettua i controlli fisici sulle partite di prodotti biologici prima della loro immissione in libera pratica. La frequenza dei controlli e' stabilita sulla base di una valutazione della probabilita' di non conformita' alle disposizioni del regolamento stesso e tiene conto delle indicazioni fornite dalla Commissione europea.


Art. 5

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Comma 1

Autorizzazione degli organismi di controllo

Comma 2

Al fine di svolgere i compiti di organismo di controllo, gli enti accreditati alla versione piu' recente della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 presentano istanza di autorizzazione al Ministero sulla base di un modello di richiesta pubblicato sul sito istituzionale del Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Il provvedimento di autorizzazione e' rilasciato dal Ministero entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza completa.
L'autorizzazione contiene la descrizione dei compiti che l'organismo di controllo puo' espletare, le condizioni alle quali puo' svolgerli e la delega all'utilizzo del sigillo elettronico per il rilascio del certificato di cui all'articolo 35 del Regolamento.


L'autorizzazione ha durata quinquennale, non e' trasferibile ed e' rinnovabile a seguito di richiesta di rinnovo da presentare almeno novanta giorni prima della scadenza.


L'autorizzazione e' pubblicata sul sito istituzionale del Ministero e acquista efficacia dalla data della pubblicazione.


Il Ministero cura la tenuta dell'elenco degli organismi di controllo autorizzati, ne assicura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale e la comunicazione alla Commissione europea.


I requisiti di cui al comma 3, lettera c), si intendono soddisfatti per il personale gia' valutato come idoneo ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, fatta salva la necessita' di integrare le informazioni di cui al comma 3, lettera b).


Art. 6

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Comma 1

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

Comma 2

La sospensione puo' essere disposta per un periodo da tre mesi a dodici mesi, a seconda della gravita' dell'inadempimento, decorsi i quali l'organismo di controllo deve dare evidenza al Ministero di aver risolto le criticita' rilevate. La sospensione puo' essere disposta in modo parziale in caso di carenze imputabili solo a talune attivita' di controllo e certificazione. Durante il periodo di sospensione l'organismo puo' eseguire le visite di sorveglianza e provvedere al rinnovo dei certificati precedentemente emessi ed e' sottoposto ad attivita' di vigilanza da parte del Ministero. Il medesimo organismo durante il periodo di sospensione non puo' acquisire nuovi operatori. La sospensione ha effetto dal giorno successivo alla notifica del provvedimento ed e' pubblicata sul sito del Ministero.


La revoca puo' essere parziale in caso di inadempienze imputabili solo a talune attivita' di controllo e certificazione autorizzate.


La revoca di cui al comma 3 comporta la revoca della delega all'utilizzo del sigillo elettronico.


Le regioni, nei casi previsti dal presente articolo, propongono al Ministero la revoca o la sospensione dell'autorizzazione.


L'organismo di controllo ha l'obbligo di informare gli operatori interessati entro cinque giorni dal ricevimento della notifica del provvedimento di revoca. La revoca e' pubblicata sul sito ufficiale del Ministero, affinche' gli operatori dell'organismo revocato provvedano, entro trenta giorni, alla scelta di un altro organismo di controllo.


I certificati sono validi per trenta giorni e comunque per il tempo necessario alla nuova certificazione, qualora l'operatore abbia tempestivamente individuato un nuovo organismo di controllo di riferimento.


In caso di revoca, l'organismo non puo' presentare richiesta di nuova autorizzazione prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di efficacia della revoca medesima. I soggetti che hanno rivestito funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'organismo di controllo destinatario della revoca non possono esercitare tali funzioni, ne' prestare servizi di consulenza per almeno tre anni nel settore della produzione biologica.


La sospensione e la revoca dell'autorizzazione sono disposte nel rispetto del principio del giusto procedimento.


L'irrogazione delle sanzioni da parte del Ministero ai sensi dell'articolo 22 costituisce condizione di valutazione per disporre l'applicazione di sospensioni o revoche.


Art. 7

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Comma 1

Compiti degli organismi di controllo

Comma 2

Il personale degli organismi di controllo, nello svolgimento dell'attivita' di controllo e certificazione, e' incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.


Gli organismi di controllo garantiscono che il proprio personale mantenga riservate tutte le informazioni ottenute durante lo svolgimento delle attivita' di controllo e certificazione.


Gli organismi di controllo rendono disponibili le informazioni acquisite all'autorita' delegante e assicurano un sistema di comunicazione tra di loro al fine di garantire la massima trasparenza delle attivita' svolte e prevenire possibili frodi.


Art. 8

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Comma 1

Condizioni di non conformita'


La condizione di non conformita' consiste nel mancato rispetto delle disposizioni previste dalla normativa dell'Unione europea e dalle normative nazionali e regionali in materia di produzione biologica.


La reiterazione di una medesima fattispecie, eccetto nel caso di lieve entita', determina una non conformita' di gravita' maggiore di quella rilevata se commessa entro due anni dall'accertamento della prima condotta.


Le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico sono compromesse quando e' rilevata la presenza di una sostanza non ammessa in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione, salvo che tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile e cio' sia confermato a seguito di una indagine ufficiale svolta dall'organismo di controllo.


Con decreto del Ministero, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prescritte, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 7, del Regolamento, le misure opportune per evitare la presenza involontaria di prodotti e sostanze non autorizzati nella produzione biologica.


Art. 9

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Comma 1

Misure da adottare in caso di accertata condizione
di non conformita' a carico degli operatori


Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' predisposto il catalogo comune di misure che gli organismi di controllo applicano agli operatori in caso di sospetta o accertata non conformita', a seconda della loro gravita', ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4, del Regolamento.


Art. 10

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Comma 1

Obblighi degli organismi di controllo
in relazione alla non conformita'


Art. 11

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Comma 1

Designazione del laboratorio nazionale di riferimento e dei laboratori ufficiali

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 100 del regolamento (UE) 2017/625, il Ministero designa un proprio laboratorio quale laboratorio nazionale di riferimento, con decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Con il medesimo decreto di cui al comma 1, il Ministero definisce i requisiti dei laboratori che intendono proporsi come laboratori ufficiali per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali effettuati dagli organismi di controllo, intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici.


I laboratori di cui al comma 2 operano secondo la versione piu' recente della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e sono accreditati, secondo tale norma, da un Organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625.


Il Ministero istituisce l'elenco dei laboratori di cui al comma 2.


Art. 12

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Comma 1

Controperizia

Comma 2

Nell'ambito dei controlli ufficiali effettuati dagli organismi di controllo, nei casi di presenza di sostanze non ammesse, rilevata a seguito di prove analitiche, l'operatore ha diritto a far effettuare una controperizia, a proprie spese, sui risultati del controllo di laboratorio, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625. La volonta' di procedere alla controperizia e' comunicata dall'operatore all'organismo di controllo entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione dell'esito sfavorevole.


La controperizia consiste nell'esame documentale delle registrazioni inerenti alle attivita' condotte dal momento del campionamento e sino all'emissione del rapporto di prova.


L'esame documentale e' svolto a cura di un perito di parte individuato dall'operatore ed iscritto in un albo professionale pertinente.


L'operatore, in sede di controperizia, puo' far eseguire una nuova analisi presso un laboratorio accreditato di propria fiducia sull'aliquota ricevuta in fase di campionamento.


La richiesta della controperizia non pregiudica le indagini e i provvedimenti, anche cautelari, che l'organismo di controllo e' obbligato ad adottare.


Art. 13

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Comma 1

Controversia

Comma 2

L'operatore che, sulla base della controperizia di cui all'articolo 12, intenda contestare il risultato del controllo di laboratorio ha la facolta' di richiedere la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625. A tal fine, l'operatore invia apposita richiesta all'organismo di controllo entro il termine di venti giorni dalla comunicazione dell'esito analitico sfavorevole. Le spese della procedura sono a carico dell'operatore.


L'organismo di controllo affida la ripetizione dell'analisi ad un diverso laboratorio ufficiale indicato dall'operatore. Il laboratorio utilizza l'aliquota messa a disposizione al fine del nuovo accertamento e comunica alle parti l'esito dell'analisi eseguita entro dieci giorni dal ricevimento dell'incarico.


Ai fini della definizione della controversia, l'organismo di controllo decide utilizzando i risultati ritualmente acquisiti, avendo facolta' di disporre ulteriori e opportuni incombenti istruttori.


Art. 15

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Comma 1

Obblighi di comunicazione

Comma 2

Il Ministero comunica tramite appositi sistemi informativi in ambito SIAN le informazioni pertinenti sugli operatori biologici e i risultati dei controlli agli organismi pagatori, per le attivita' di competenza, anche ai fini dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e degli atti adottati sulla base di tale articolo.


Gli organismi pagatori, nell'ambito delle proprie competenze, rendono disponibili le informazioni riguardanti gli operatori biologici e i risultati dei controlli effettuati, alle autorita' competenti e agli organismi di controllo per le attivita' di competenza.


Gli organismi di controllo ricevono informazioni da tutti i pubblici ufficiali, che nell'esercizio di un'attivita' di controllo, abbiano riscontrato una non conformita' al Regolamento da parte di un operatore.


Il Ministero mette a disposizione delle regioni i dati statistici richiesti alle autorita' competenti dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (EUROSTAT) in relazione alla produzione biologica.


Le autorita' competenti e gli organismi di controllo possono pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni in merito ai risultati dei controlli ufficiali su singoli operatori, fatte salve le situazioni in cui la divulgazione e' prescritta dalla legislazione dell'Unione europea o nazionale, purche' siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 625/2017.


Le autorita' competenti possono pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni circa il rating dei singoli operatori in base ai risultati di uno o piu' controlli ufficiali, purche' siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 625/2017.


Art. 16

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Comma 1

Obblighi degli operatori

Comma 2

L'operatore che notifica l'attivita' con metodo biologico ai sensi dell'articolo 17 e' tenuto ad assoggettarsi a un unico organismo di controllo, indipendentemente dall'ubicazione sul territorio delle unita' di produzione e dal numero o dal tipo di attivita' da sottoporre al sistema di controllo.


L'operatore fornisce all'organismo di controllo la dichiarazione di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento al momento dell'ingresso nel sistema di controllo e comunque antecedentemente alla prima verifica di conformita'.


L'operatore puo' eliminare il sospetto di non conformita' dovuto alla presenza di una sostanza non ammessa nel caso in cui possa escludere che vi sia tale presenza.


L'operatore conserva le registrazioni e la documentazione pertinente per un periodo di almeno dieci anni e comunque, per un periodo di cinque anni a far data dall'uscita dal sistema, consentendo l'accesso alle autorita' competenti e all'ultimo organismo di controllo.


L'operatore ha l'obbligo di verificare l'autenticita' dei certificati dei fornitori attraverso gli strumenti informatici o le banche dati ufficiali messe a disposizione dall'autorita' competente e dalla Commissione europea.


L'operatore comunica all'organismo di controllo l'esito dei controlli svolti dalle autorita' competenti, in caso di contestazioni di irregolarita', entro cinque giorni lavorativi dalla contestazione stessa.


L'importatore e il primo destinatario utilizzano il sistema TRACES per la gestione di propria competenza del certificato di ispezione.


In caso di ritiro del certificato, per causa diversa dalla morosita', l'operatore non puo' procedere con una nuova notifica prima che siano trascorsi due anni dalla data dell'esclusione.


Comma 3

Titolo III - Il sistema di controllo e certificazione

Art. 17

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Comma 1

Notifica di attivita' di produzione biologica
e ingresso nel sistema di controllo


La persona fisica o giuridica notifica l'inizio della propria attivita' di produzione biologica ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, del Regolamento attraverso il SIB. Il modello di notifica e le relative istruzioni per la compilazione sono pubblicati sul sito ufficiale del Ministero e del SIAN.


Il procedimento amministrativo relativo alla notifica e' gestito attraverso il SIB secondo le modalita' descritte nell'allegato IV - Sezione A al presente decreto.


Gli operatori che conducono una unita' di produzione, come definita dal Regolamento all'articolo 3, paragrafo 9, compilano la notifica con i dati relativi al metodo di produzione biologico, integrando le informazioni del fascicolo aziendale presente su SIAN.


Gli operatori che svolgono, in maniera esclusiva e senza la conduzione di alcuna superficie agricola e/o di unita' di produzione di acquacoltura, le attivita' di preparazione, di distribuzione/immissione sul mercato, di magazzinaggio, di importazione, di esportazione e di produzione dei prodotti di cui all'Allegato I del Regolamento, compilano la notifica con i dati relativi al metodo di produzione biologico integrando le informazioni presenti nell'anagrafe tributaria.


La notifica e' trasmessa al Ministero, alla regione o provincia autonoma responsabile della tenuta del fascicolo aziendale e contestualmente all'organismo di controllo indicato. Nei casi di cui al comma 4 la notifica e' trasmessa alla regione o provincia autonoma dove e' ubicata la sede legale dell'azienda.


La prima notifica e' soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 4, comma 1-quater, della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.


L'operatore aggiorna i dati relativi al metodo di produzione biologica contenuti nella notifica trasmettendo una notifica di variazione con le modalita' descritte nell'allegato IV - Sezione B al presente decreto entro trenta giorni dall'avvenuta modifica.


In caso di prima notifica con superfici agricole gia' condotte con metodo biologico, al fine di garantire la continuita' dell'applicazione del metodo biologico, si applica quanto previsto dall'allegato IV - Sezione C al presente decreto.


Art. 18

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Comma 1

Rilascio, rinnovo e gestione del certificato

Comma 2

L'organismo di controllo rilascia entro novanta giorni il certificato di cui all'articolo 35 del Regolamento, in TRACES, riportando i contenuti minimi di cui all'allegato V al presente decreto e utilizzando i dati contenuti nella notifica. Il Ministero, per gli importatori, e le regioni, per gli altri operatori biologici, verificano, nei successivi trenta giorni, la corrispondenza dei dati riportati nel certificato con quelli oggetto della notifica. Decorsi trenta giorni, in assenza di determinazione espressa, l'esito della verifica si intende positivamente concluso.


Il certificato ha un periodo di validita' di trentasei mesi dalla data di rilascio.


L'organismo di controllo rilascia, aggiorna o rinnova, entro novanta giorni, il certificato all'esito di una verifica di conformita' che attesta la conformita' dell'azienda alla normativa dell'Unione europea e alle normative nazionale e regionali.


Sono esenti dall'obbligo del possesso del certificato gli operatori che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 8, del Regolamento.


I controlli per gli operatori di cui al comma 4 sono svolti da organismi di controllo che applicano, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), una tariffa minima in misura fissa e svolgono almeno un controllo ogni tre anni.


Art. 19

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Comma 1

Elenco degli operatori notificati e certificati

Comma 2

Il Ministero gestisce e pubblica sul SIAN l'elenco degli operatori, istituito ai sensi della legge 28 luglio 2016, n. 154, a cui e' stato rilasciato un certificato.


Art. 20

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Comma 1

Uscita dal sistema di controllo

Comma 2

L'operatore esce dal sistema di controllo e certificazione in caso di recesso volontario o a seguito del ritiro del certificato.


L'operatore recede attraverso le funzionalita' del SIB o invia una comunicazione al proprio organismo di controllo, il quale procede ad inserire tale informazione sul SIB non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.


L'organismo di controllo che applica la misura del ritiro del certificato inserisce tale informazione sul SIB secondo le modalita' descritte nell'allegato V al presente decreto, una volta decorso il termine per la presentazione del ricorso da parte dell'operatore ovvero dall'emanazione del provvedimento di rigetto del ricorso.


Le autorita' competenti cancellano l'operatore dall'elenco di cui all'articolo 19 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione su SIB o dal ritiro del certificato.


Art. 21

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Comma 1

Sistemi di tracciabilita'


Al fine di garantire la tracciabilita' delle transazioni commerciali del prodotto biologico, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale, e, in particolare, delle disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, il Ministero istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una banca dati pubblica con accesso riservato, le cui modalita' di funzionamento sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono individuate le filiere produttive e le categorie di operatori biologici obbligate ad utilizzare tale banca dati, nonche' le soglie e gli altri parametri tecnico-economici da tenere in considerazione per l'individuazione delle transazioni ad alto rischio di frode.


Al fine di garantire il rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale, il Ministero istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una infrastruttura digitale pubblica, le cui modalita' di funzionamento sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono individuati gli obblighi di fornitura delle informazioni circa la provenienza, la qualita' e la tracciabilita' dei prodotti biologici e le categorie di operatori biologici che devono attenersi a tale obbligo, nonche' le soglie e gli altri parametri tecnico-economici da tenere in considerazione per l'individuazione degli elementi da riportare in etichettatura.


Comma 2

Titolo IV - Il sistema sanzionatorio Capo I Sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli organismi di controllo

Art. 22

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Comma 1

Sanzioni amministrative pecuniarie

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro all'organismo di controllo che impedisce l'accesso agli uffici alle autorita' competenti od omette le informazioni e l'assistenza necessarie per la verifica e non adempie alle richieste e prescrizioni impartite dall'autorita' competente, in violazione di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1, lettere a) e f).


L'irrogazione delle sanzioni da parte del Ministero costituisce condizione di valutazione per disporre l'applicazione di sospensioni o revoche ai sensi dell'articolo 6.


Comma 3

Capo II - Sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli operatori o a carico di altri soggetti

Art. 23

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Comma 1

Uso indebito o non corretto di indicazioni o riferimenti al metodo di produzione biologico

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza, senza essere assoggettato al sistema di controllo, sulla confezione o sull'imballaggio, nei marchi commerciali, nella denominazione o ragione sociale, nell'informazione ai consumatori anche tramite internet o sui documenti di accompagnamento, indicazioni, termini o simboli che possono indurre in errore il consumatore sulla conformita' del prodotto o dei suoi ingredienti alle prescrizioni del Regolamento, senza essere assoggettato al sistema di controllo, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 5.000 euro, ne' superiore a 100.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque si avvale delle esenzioni previste dall'articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento, senza averne diritto, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 3.000 euro, ne' superiore a 100.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fa un utilizzo improprio del marchio biologico italiano di cui all'articolo 6 della legge 9 marzo 2022, n. 23, tale da indurre in errore il consumatore sull'origine italiana della materia prima del prodotto, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 4 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 4.000 euro, ne' superiore a 100.000 euro.


Art. 24

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Comma 1

Non conforme designazione e presentazione dei prodotti biologici

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che utilizza in maniera non conforme al Regolamento i termini relativi alla produzione biologica nell'etichettatura, nella pubblicita', nella presentazione e nei documenti commerciali di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 9.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che utilizza in maniera non conforme al regolamento il logo di produzione biologica dell'Unione europea nell'etichettatura, nella pubblicita' e nella presentazione di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 9.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che etichetta e pubblicizza come biologici o come prodotti in conversione i prodotti ottenuti nel periodo di conversione e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 6.000 euro.


La sanzione di cui al comma 3, non si applica in caso di materiale riproduttivo vegetale, alimenti di origine vegetale e mangimi di origine vegetale ottenuti durante il periodo di conversione, purche' sussistano le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettere a) e b), del Regolamento.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che utilizza i termini riferiti alla produzione biologica per alimenti e mangimi trasformati in maniera difforme da quanto disposto dall'articolo 30, paragrafi 5 e 6, del Regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 9.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, in caso di prodotti riportanti termini riferiti alla produzione biologica, inclusi i prodotti etichettati come in conversione, non inserisce in etichetta anche il numero di codice dell'organismo di controllo al quale e' assoggettato l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di produzione o preparazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 3.000 euro.


L'operatore che, in caso di alimenti preimballati, non riporta sull'imballaggio il logo di produzione biologica dell'Unione europea secondo i modelli conformi e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 3.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non indica in etichetta, nello stesso campo visivo del logo di produzione biologica dell'Unione europea, il luogo di coltivazione delle materie prime che compongono il prodotto nelle forme di cui all'articolo 32 del Regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 6.000 euro.


Art. 25

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Comma 1

Ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie a carico di operatori

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non provvede a mettere in atto, nei tempi previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, le necessarie procedure per il ritiro della merce a seguito della soppressione dei termini riferiti al metodo di produzione biologico, e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 6.000 euro, ne' superiore a 100.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore non piu' inserito nel sistema di controllo, a seguito di esclusione o di recesso volontario, che non provvede ad informare la clientela e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 4 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 3.000 euro, ne' superiore a 100.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore del sistema dei controlli interni che omette di conservare i documenti e le registrazioni previsti dall'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279, od omette e ritarda la comunicazione delle informazioni previste dall'articolo 6 del medesimo regolamento di esecuzione, e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato globale realizzato dall'operatore a favore del quale e' disposto il sistema dei controlli nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 3.000 euro, ne' superiore a 100.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta un idoneo sistema di tracciabilita' e di registrazioni per comprovare la conformita' al Regolamento e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 6.000 euro, ne' superiore a 100.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che utilizza sostanze non ammesse nella produzione biologica e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 6.000 euro, ne' superiore a 100.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che contravviene o non adempie agli obblighi e agli impegni previsti dall'articolo 39 del Regolamento e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 2 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 2.000 euro, ne' superiore a 100.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, senza averne diritto, si avvale delle esenzioni previste dall'articolo 35, paragrafo 8, del Regolamento, e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 3.000 euro, ne' superiore a 100.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non consente o impedisce le verifiche dell'organismo di controllo e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro.


Per un efficace coordinamento, le autorita' competenti e gli organismi di controllo stabiliscono adeguati scambi informativi per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo e dall'articolo 24.


Art. 26

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Comma 1

Applicazione delle sanzioni

Comma 2

Le sanzioni di cui al presente decreto sono irrogate dal Ministero.


Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, nonche', ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.


Quando la violazione e' commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa e' ridotta fino a un terzo.


Art. 27

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Comma 1

Modalita' di pagamento e riassegnazioni


Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e' effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.


I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, affluiti sul capitolo dell'entrata del bilancio statale di cui al comma 1, sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero, per una quota pari al cinquanta per cento, per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attivita' di controllo e di vigilanza.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Comma 2

Titolo V - Norme finali

Art. 28

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


Art. 29

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Comma 1

Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

Gli allegati II, III e IV al presente decreto possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.


Gli organismi di controllo gia' autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano a operare fino alla naturale scadenza dei vigenti decreti di autorizzazione e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 30

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Comma 1

Clausola di salvaguardia

Comma 2

Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.


Art. 31

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Comma 1

Abrogazioni

Art. 32

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.