DECRETO LEGISLATIVO

Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Numero 81 Anno 2000 GU 07.04.2000 Codice 000G0121

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-28;81

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Enti utilizzatori

Comma 2

I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, di seguito denominati enti utilizzatori, che, alla data del 31 dicembre 1999 hanno in corso attivita' progettuali con oneri a carico del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, possono continuare ad utilizzare i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, anche attraverso il trasferimento dei soggetti medesimi ad altri enti di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra enti interessati e secondo le procedure di cui all'articolo 5, comma 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, gli enti utilizzatori, secondo le procedure di cui all'articolo 5, possono ricorrere all'utilizzo dei predetti soggetti anche per attivita' diverse da quelle originariamente previste nei progetti, purche' rientranti nell'elenco delle attivita' di cui all'articolo 3.


In caso di progetti originariamente promossi in concorso tra piu' enti in base alla vigente normativa, la possibilita' di continuare l'utilizzazione permane in capo agli enti cui istituzionalmente l'attivita' e' collegata ovvero a quelli presso i quali viene effettivamente svolta l'attivita'.


Art. 2

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Comma 1

Definizione dei soggetti utilizzati

Comma 2

Le disposizioni del presente decreto si applicano, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attivita' nel periodo dal 1o gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.


I soggetti di cui al comma 1, per continuare ad essere utilizzati in attivita' socialmente utili, devono produrre una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, all'ente utilizzatore attestante l'indicazione dei progetti di lavori socialmente utili o di pubblica utilita' in cui sono stati impegnati, dell'ente attuatore responsabile del relativo progetto, nonche' dei periodi di effettivo impegno in ciascun progetto, qualora promossi da enti diversi dall'attuale ente utilizzatore.


Art. 3

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Comma 1

Attivita' socialmente utili

Comma 2

Le regioni possono individuare attivita' aggiuntive a quelle previste al comma 1 funzionali allo sbocco occupazionale territoriale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, in iniziative che comportano trasferimenti di risorse finanziarie pubbliche per opere infrastrutturali, ovvero siano finanziate da fondi strutturali europei ovvero siano oggetto di programmazione negoziata. A tal fine istituiscono ed aggiornano l'elenco regionale delle predette attivita'.


Le province, nell'ambito di propria competenza, possono specificare ed integrare l'elenco delle attivita' di cui al comma 2 in rapporto alle esigenze del locale mercato del lavoro.


Art. 4

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Comma 1

Disciplina della prestazione in attivita' socialmente utili

Comma 2

L'utilizzo nelle attivita' di cui all'articolo 3 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Per lo svolgimento di dette attivita' compete ai soggetti utilizzati, per un impegno settimanale di venti ore e per non piu' di otto ore giornaliere, un importo mensile di L. 850.000, denominato assegno di utilizzo per prestazioni in attivita' socialmente utili.


La durata della prestazione, a decorrere dal 1o maggio 2000, non puo' essere superiore a sei mesi, rinnovabile per un ulteriore periodo di sei mesi. In caso di rinnovo e limitatamente a detto periodo, il 50 per cento dell'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 e' a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, ed il restante 50 per cento e' corrisposto dall'ente utilizzatore.


Art. 5

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Comma 1

Procedure di decisione, di comunicazione di trasformazione

Comma 2

La delibera di cui al comma 1 deve essere resa esecutiva dall'ente utilizzatore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e copia della stessa deve essere inviata, entro il predetto termine, al servizio per l'impiego, alla direzione provinciale del lavoro e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) territorialmente competenti, ed agli altri organismi competenti al sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.


In caso di mutamento di attivita' ovvero di convenzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, l'ente utilizzatore adotta specifica delibera da inviare entro il secondo giorno successivo alla commissione tripartita o all'organo competente diversamente individuato dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. I predetti organi sono tenuti a pronunciarsi entro venti giorni dal ricevimento della delibera. In caso di decorrenza del predetto termine la delibera acquista esecutivita'.


Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, a fronte dell'attivita' comunque svolta, l'I.N.P.S., nei limiti delle risorse disponibili a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, corrisponde, a seguito di dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, ai soggetti medesimi, il 50 per cento dell'ammontare dell'assegno. Il predetto Istituto corrisponde il restante ammontare al momento della comunicazione della delibera da parte dell'ente utilizzatore.


Possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo: gli enti utilizzatori; altri enti individuati dalle regioni; le province nell'ambito di propria competenza.


Art. 6

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Comma 1

Misure volte alla creazione di opportunita' occupazionali

Comma 2

Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, trovano applicazione fino al ((31 dicembre 2002)).


Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio l993, n. 29, e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attivita' previste al comma 3 dell'articolo 10, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista.


Per agevolare la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, le regioni, le province e i comuni, singolarmente ovvero in cooperazione con altri comuni, possono utilizzare risorse proprie.


Le disposizioni dell'articolo 8 del citato decreto interministeriale 21 maggio 1998 sono estese anche ai committenti privati che utilizzano finanziamenti pubblici. Le predette disposizioni trovano applicazione sino al 31 dicembre 2001. La riserva ivi prevista potra' esplicitarsi attraverso opzioni premiali ai fini dell'aggiudicazione delle relative gare di appalto.


Art. 7

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Comma 1

Incentivi alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile

Comma 2

Ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, comprese le cooperative e loro consorzi, che assumono a tempo pieno e indeterminato i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, e' riconosciuto un contributo pari a lire 18 milioni per ciascun soggetto assunto. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti delle cooperative o dei consorzi tra cooperative relativamente ai soggetti impegnati in qualita' di soci lavoratori.


Nel caso di assunzione a tempo parziale indeterminato inferiore a 30 ore settimanali medie calcolate anche su base annuale, il contributo di cui al comma 1 e' corrisposto in misura proporzionalmente ridotta al numero delle ore.


Nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, siano assunti con contratto a tempo determinato, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Nelle ipotesi di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato e', altresi', riconosciuto il contributo di cui al comma 1 che puo' essere concesso, a richiesta del datore di lavoro, a conguaglio degli oneri contributivi dovuti anche per il periodo antecedente alla predetta trasformazione.


Le disposizioni di cui al comma 3 trovano applicazione nelle ipotesi di contratti di fornitura di lavoro temporaneo. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il contributo di cui al comma 1 spetta all'impresa utilizzatrice ed e' riconosciuto alla societa' fornitrice di lavoro temporaneo un incentivo di lire 3 milioni.


Il contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono cumulabili con altri benefici eventualmente riconosciuti in caso di nuove assunzioni, nel limite consentito dalla normativa comunitaria.


Il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto anche ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, a fronte dell'onere relativo alla copertura contributiva. La corresponsione del predetto contributo comporta la decadenza da qualunque altro beneficio previsto dal presente decreto legislativo a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1.


Nei casi di assunzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, trova applicazione l'articolo 20, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991.


Costituiscono condizioni per l'erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'avvenuta cancellazione dei soggetti interessati dagli elenchi delle attivita' socialmente utili, nonche' la regolarita' dei datori di lavoro nei confronti degli obblighi contributivi. Nei casi di contratto di lavoro a tempo determinato o di contratto di fornitura di lavoro temporaneo, la cancellazione dagli elenchi delle attivita' socialmente utili non ha luogo nelle ipotesi in cui i contratti stessi, abbiano complessivamente durata inferiore a dodici mesi.


Per l'erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, i datori di lavoro comunicano all'I.N.P.S. e ai competenti servizi per l'impiego il nominativo dei soggetti interessati, nonche' la sussistenza delle condizioni di cui al comma 8. L'I.N.P.S. provvede all'erogazione del contributo previa verifica delle predette condizioni.


Gli oneri relativi alla erogazione del contributo di cui ai commi l, 2, 3 e 4, sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1. Le somme sono rimborsate, annualmente, all'I.N.P.S. sulla base di apposita rendicontazione semestrale.


Fino al 31 dicembre 2000, entro il limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere riconosciuti contributi per spese notarili relative alla costituzione di imprese o di cooperative fino al limite massimo di lire 20 milioni per ciascun atto costitutivo delle predette societa'.


Alle agenzie di promozione e di lavoro di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, riconosciute alla data del 31 dicembre 1999, puo' essere concesso, nel limite delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, ripartite ai sensi dell'articolo 8, comma 1, un contributo di lire 3 milioni per ogni soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.


Alle societa' miste, alle cooperative e loro consorzi, costituiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, puo' essere concesso nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, preordinate allo scopo, un contributo straordinario di lire 5 milioni per ciascun soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, in caso di assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato da parte delle stesse societa' miste ovvero delle cooperative o consorzi di cooperative. Il predetto incentivo e' incompatibile con il contributo di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4.


Art. 8

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Comma 1

Fondo per l'occupazione

Comma 2

Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, destinate alle attivita' di lavori socialmente utili, per l'anno 2000, sono ripartite tra le singole regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle somme erogate dall'I.N.P.S. nel corso dell'anno 1999 per assegni e sussidi a carico del predetto fondo ai soggetti impegnati nelle attivita' progettuali locali e interregionali di competenza regionale. Le predette risorse, per l'anno 2000, sulla base di apposite convenzioni da sottoscrivere entro il 31 luglio 2000 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni interessate, sentiti gli enti locali nelle sedi previste, di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 469 del 1997, possono essere impiegate per lo svolgimento di misure politiche attive per l'impiego e per la stabilizzazione occupazionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1.


Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e gli enti utilizzatori interessati da situazioni straordinarie tali da non poter garantire un programma definitivo di stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, nell'ambito di quanto previsto dalle convenzioni di cui al comma 1, possono definire accordi che prevedano misure particolari con oneri a carico di tutti i sottoscrittori. Alla copertura degli oneri relativi alla quota parte degli oneri a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale si provvede nell'ambito delle risorse impegnate nelle convenzioni di cui al comma 1, ove dovessero rendersi disponibili in sede di attuazione delle convenzioni medesime. Gli enti utilizzatori potranno accedere a questa procedura a condizione di aver gia' deliberato i piani di stabilizzazione occupazionale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l).


Le risorse del fondo di cui al comma 1, qualora impegnate per attivita' socialmente utili, sono destinate al pagamento del 100 per cento degli assegni e dei sussidi per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 ottobre 2000 e per l'ammontare del 50 per cento degli assegni e dei sussidi per i periodi dal 1o novembre 2000 al 30 aprile 2001.


Art. 9

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Comma 1

Disciplina sanzionatoria

Comma 2

Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione nelle ipotesi di contratto a tempo determinato, di fornitura di lavoro temporaneo e di incarico di collaborazione coordinata e continuativa di durata inferiore a tre mesi.


Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, i responsabili dell'attivita' di formazione ovvero i datori di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S. e al servizio per l'impiego territorialmente competente i nominativi dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che hanno rifiutato l'offerta di lavoro o che non si siano presentati ai colloqui di selezione o alle attivita' formative. A seguito di detta comunicazione l'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, dandone comunicazione agli interessati.


Avverso gli atti relativi ai benefici e all'assegno di cui al presente decreto legislativo e' ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso e' comunicata al competente servizio per l'impiego e all'I.N.P.S.


Art. 10

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Comma 1

Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

((


Ai soggetti aventi titolo all'assegno di utilizzo per prestazioni in attivita' socialmente utili e relative prestazioni accessorie, con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, in possesso alla data del 31 dicembre 2003 dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, determinati con riferimento ai requisiti pensionistici vigenti alla data del 1 gennaio 2003, e' riconosciuta una indennita' commisurata al trattamento pensionistico spettante in relazione all'anzianita' contributiva posseduta alla data della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria, nel limite delle risorse preordinate allo scopo dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998. Tale indennita' non potra' comunque essere inferiore all'ammontare dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, spettante alla data della suddetta domanda.
Dalla data di decorrenza del predetto trattamento provvisorio ai beneficiari non spettano i benefici previsti dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, con esclusione di quelli di cui al comma 5-bis del medesimo articolo. Al raggiungimento dei requisiti pensionistici richiesti dalla disciplina vigente alla data del 1 gennaio 2003, il trattamento provvisorio viene rideterminato sulla base delle disposizioni recate dalla disciplina medesima. Ai lavoratori destinatari delle disposizioni di cui al presente comma si applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998.


))


((


I lavoratori rientranti nelle fattispecie di cui al comma 1, per potersi avvalere delle disposizioni di cui al medesimo comma, devono presentare apposita domanda, a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale maturano i requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 1 dicembre 1997 n. 468, determinati come indicato nel medesimo comma 1, ovvero, qualora abbiano gia' maturato detti requisiti anteriormente al 1 gennaio 2003, entro il termine di decadenza del 28 febbraio 2003. Nei loro confronti cessano di trovare applicazione le disposizioni in materia di attivita' socialmente utili a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello entro il quale possono presentare la relativa domanda.


))


Con appositi decreti interministerali, possono essere individuate misure, nell'ambito di quelle previste dall'articolo 6, che prevedano l'utilizzo di risorse, ove previste dalla normativa vigente, delle amministrazioni statali di volta in volta interessate, finalizzate alla stabilizzazione occupazionale esterna dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, i quali hanno svolto attivita' di lavori socialmente utili sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 468 del 1997.


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 78, comma 1) che "La data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e' differita al 30 aprile 2001, fermo restando il possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei relativi requisiti."