DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante i criteri sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020. (18G00048)

Numero 22 Anno 2018 GU 26.03.2018 Codice 18G00048

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-02-05;22

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Le norme sull'ammissibilita' delle spese di cui al presente decreto si applicano anche ai programmi di azione e coesione complementari alla programmazione UE 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed alla delibera Cipe n. 10 del 28 gennaio 2015.


Le spese ammissibili, nel caso di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono quelle riconosciute dalla Commissione europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso di aiuti esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai relativi regolamenti di esenzione, fatte salve eventuali disposizioni piu' restrittive previste dai regolamenti di cui al comma 1.


L'Autorita' di gestione, designata ai sensi degli articoli 123 e 124 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e' un'autorita' pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale, o un organismo privato.


Sono fatte salve condizioni piu' restrittive laddove previste nelle misure e azioni dei programmi vigenti.


Art. 2

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Comma 1

Principi generali

Comma 2

I Fondi SIE sono utilizzati per fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile e strumenti finanziari o una combinazione degli stessi.


Le spese ammissibili nell'ambito di un'operazione di partenariato pubblico-privato (PPP) sono disciplinate dall'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1303/2013.


Con riguardo alle operazioni a valere sul FEAMP che non comportano spese del beneficiario, la spesa ammissibile e' l'aiuto pubblico erogato al beneficiario.


L'ammissibilita' delle spese riguardanti un'operazione sostenuta da uno o piu' Fondi SIE o da uno o piu' programmi e da altri strumenti dell'Unione e' disciplinata dalle disposizioni di cui al paragrafo 11 dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013.


Art. 3

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Comma 1

Periodo di ammissibilita' della spesa


Il periodo di ammissibilita' delle spese ad una partecipazione dei Fondi SIE e' disciplinato dall'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013, salvo le deroghe di cui all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013. Nel caso del FEASR, le spese sono ammissibili per una partecipazione solo se l'aiuto in questione e' stato accreditato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2023.


Art. 4

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Comma 1

Norme specifiche in materia di ammissibilita'
in caso di sovvenzioni e assistenza rimborsabile


Le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile sono disciplinate dall'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonche' dall'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013.


In particolare, gli importi di cui al comma 1 possono essere definiti, in conformita' alle lettere b), c) e d) dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013, anche sulla base delle disposizioni previste nell'ambito di meccanismi di sovvenzione stabiliti per altri programmi operativi per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari, previa verifica del contesto di riferimento.


Relativamente alla previsione di cui all'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il costo annuo lordo per l'impiego e' rappresentato dalla retribuzione lorda, incluse le retribuzioni in natura, nel rispetto dei contratti collettivi, le tasse e i contributi previdenziali e assicurativi a carico dei lavoratori, nonche' dagli oneri sociali volontari e obbligatori a carico del datore di lavoro e dagli oneri differiti.


Alle operazioni rientranti nelle categorie previste dagli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 480/2014 per il calcolo dei costi indiretti puo' applicarsi il tasso forfettario previsto, rispettivamente, dall'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1290/2013 e dall'articolo 124, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.


L'attuazione di un'operazione o di un progetto, parte di un'operazione, esclusivamente tramite appalti pubblici di opere, beni o servizi, e' disciplinata dall'articolo 67, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013.


Per le forme di sostegno di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013, articoli 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d), 68, 69, paragrafo 1, e 109, di cui al regolamento (UE) n. 1304/2013, articolo 14, sono considerate spese ammissibili i costi calcolati sulla base applicabile. Oltre alla disposizione di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1304/2013, sono ammissibili, a valere sul programma operativo, le spese sostenute sulla base di tabelle standard di costi unitari e importi forfettari stabiliti dalla Commissione con proprio atto delegato.


Con riferimento alle forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonche' dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1304/2013, l'Autorita' di gestione puo' prevedere, nel documento previsto dall'articolo 67, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, meccanismi di riduzione del contributo, anche nella forma di percentuali di riduzione forfettaria, se i livelli qualitativi o quantitativi non siano soddisfatti o nel caso in cui vengano riscontrati inadempimenti delle disposizioni di riferimento, nel rispetto del principio di proporzionalita'.


Le indicazioni sul metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per il pagamento della sovvenzione sono contenute nel documento di cui all'articolo 67, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Per il FEAMP, in conformita' all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 508/2014, ulteriori metodi di calcolo sono indicati nel programma operativo di riferimento.


Art. 5

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Comma 1

Contributi in natura

Comma 2

I contributi in natura sono ammissibili alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed alle condizioni previste dal presente decreto, salvo limiti piu' restrittivi stabiliti nel programma.


I contributi in natura non costituiscono spese ammissibili nell'ambito degli strumenti finanziari, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013.


Art. 6

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Comma 1

Ammortamento

Comma 2

Alle spese di ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all'operazione, calcolate conformemente alla normativa vigente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.


Art. 7

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Comma 1

Premi

Comma 2

I premi definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 966/2012 come contributi finanziari attribuiti a titolo di ricompensa in seguito a un concorso costituiscono spese ammissibili.


La tipologia di sostegno finanziario costituita dall'impiego di premi si distingue dal regime delle sovvenzioni e non fa riferimento ai costi prevedibili, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di fondo. I premi costituiscono una specifica forma di sostegno e possono costituire il complemento di altre forme di sostegno.


Le modalita' di sostegno finanziario attraverso premi sono disciplinate dal regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012 e dal relativo regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.


Art. 10

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Comma 1

Strumenti finanziari

Comma 2

Il sostegno degli strumenti finanziari viene utilizzato al fine di contribuire al conseguimento di obiettivi specifici stabiliti nell'ambito di una priorita'. Le spese sostenute nell'ambito di strumenti finanziari sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013, articoli da 37 a 46, e ai regolamenti elencati all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.


Art. 11

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Comma 1

Spese connesse all'operazione

Comma 2

Sono ammissibili le spese, sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione, incluse le spese sostenute dalla pubblica amministrazione, purche' previste dall'operazione stessa ed approvate dall'Autorita' di gestione o sotto la sua responsabilita', ivi comprese quelle di valutazione, controllo, informazione e pubblicita' dell'operazione medesima.


Sono ammissibili le spese sostenute per la costituzione ed il funzionamento del gruppo europeo di cooperazione territoriale, di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1299/2013.


Ai sensi della normativa vigente, nell'ambito dell'attuazione di un'operazione, gli importi liquidati dalla pubblica amministrazione per sostenere le inottemperanze contributive di un beneficiario o di un aggiudicatario di un contratto pubblico, costituiscono spesa ammissibile limitatamente alla parte corrispondente agli emolumenti comunque ammessi al sostegno finanziario del programma e senza pregiudizio per l'azione di responsabilita' nei confronti dei soggetti inadempienti.


Art. 12

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Comma 1

Spese connesse agli interventi di tutela attiva dell'occupazione

Comma 2

Nell'ambito degli interventi di Fondo sociale europeo, sono ammissibili le spese relative agli interventi di politica attiva e la connessa indennita' di partecipazione a favore dei destinatari.


Art. 13

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Comma 1

Spese non ammissibili

Comma 2

Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, non sono ammissibili nel contesto dei Fondi SIE e fatte salve le previsioni dei regolamenti specifici di ciascun Fondo, i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonche' le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno, dai regolamenti specifici di ciascun Fondo.


Art. 14

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Comma 1

Operazioni che generano entrate nette

Comma 2

Le spese sostenute nell'ambito di operazioni che generano entrate nette nel corso della loro attuazione sono ammissibili nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 65, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1303/2013.


Le spese sostenute nell'ambito di operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 61, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi 7 e 8 dello stesso articolo.


Per le operazioni nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione che non rientrano nelle deroghe di cui ai paragrafi 7 e 8 dell'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1303/2013, ai fini dell'applicazione della percentuale forfettaria di entrate nette di cui al citato articolo 61, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, il tasso forfettario e' stabilito dall'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 1516/2015.


Il metodo di calcolo delle entrate nette attualizzate di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e' stabilito dall'articolo 15 del regolamento (UE) n. 480/2014.


L'Autorita' di gestione puo' applicare la deroga prevista dall'articolo 61, paragrafo 8, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013.


Art. 15

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Comma 1

Imposta sul valore aggiunto, spese legali, oneri e altre imposte e tasse

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e' una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.


Costituisce, altresi', spesa ammissibile l'imposta di registro, in quanto afferente a un'operazione.


Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, purche' direttamente afferenti a dette operazioni.


Nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, sono ammissibili, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti.


Sono ammissibili le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonche' le spese per contabilita' o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilita' o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti dall'Autorita' di gestione.


Qualora l'esecuzione dell'operazione richieda l'apertura di uno o piu' conti bancari, le spese ad essi afferenti sono ammissibili.


Le spese per garanzie fornite da una banca, da una societa' di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorita' di gestione.


Art. 17

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Comma 1

Acquisto di terreni

Comma 2

Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici, il limite di cui al comma 1, lettera b), e' aumentato al 15 per cento.


Nel caso di strumenti finanziari, l'acquisto di terreni e' ammissibile ai sensi e per le finalita' di cui all'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e nei limiti di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.


Art. 18

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Comma 1

Acquisto di edifici

Comma 2

L'edificio puo' ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso e' conforme alle attivita' ammissibili dal Fondo SIE interessato.


Nel caso di strumenti finanziari, l'acquisto di immobili e' ammissibile ai sensi e per le finalita' di cui all'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013.


Art. 20

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Comma 1

Ammissibilita' sulla base dell'ubicazione
delle operazioni


Sono ammissibili le spese relative alle operazioni cofinanziate dai Fondi SIE situate nell'area geografica, o categoria di regioni nel caso del FESR e FSE, dove interviene il programma operativo, conformemente all'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.


Le deroghe alla regola generale di cui al comma 1, per il FESR, nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione», per il FEAMP e per il FEASR sono consentite alle condizioni ed entro i limiti di cui all'articolo 70, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e nel rispetto delle regole specifiche di ciascun Fondo. In particolare, ulteriori disposizioni specifiche applicabili al FEAMP e al FEASR sono previste, rispettivamente, dagli articoli 64, 74 e 75 del regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli articoli 44 e 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013.


Le deroghe specifiche per il FSE sono stabilite dall'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013.


Per i programmi dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» si applicano le disposizioni specifiche previste a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1299/2013.


Art. 21

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Comma 1

Stabilita' delle operazioni


Le spese sostenute per la realizzazione di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi nell'ambito di un programma cofinanziato sono ammissibili se l'operazione e' stabile in conformita' con quanto previsto dall'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013.


Il periodo di cinque anni puo' essere ridotto a tre dalle Autorita' di gestione dei programmi operativi nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o di posti di lavoro creati dalle PMI, salvo diverse disposizioni in materia di aiuti di Stato.


Nei casi di operazioni in cui non sono stati rispettati i requisiti di stabilita' prescritti si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 71.


Art. 22

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Comma 1

Spese relative all'Assistenza tecnica

Comma 2

Le spese sostenute per le attivita' di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit dei programmi operativi, nonche' quelle sostenute per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati, e azioni mirate a rafforzare la capacita' delle autorita' degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare tali Fondi, sono ammissibili nei limiti di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Le spese relative alla risoluzione dei reclami sono ammissibili limitatamente ai costi sostenuti dalle strutture preposte inerenti le attivita' di gestione, analisi e definizione dei reclami medesimi. Sono ammissibili le spese sostenute dalla pubblica amministrazione al fine di avvalersi del personale interno, di consulenze professionali, di servizi tecnico-specialistici, nonche' delle dotazioni strumentali necessarie per le attivita' riportate al presente comma.


Sono ammissibili, altresi', le spese sostenute per azioni tese a rafforzare la capacita' dei partner interessati a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013, e per sostenere lo scambio delle buone prassi tra tali partner.


Le spese relative alle azioni di cui ai commi 1 e 2 possono interessare periodi di programmazione precedenti e successivi.


Il FEASR puo' finanziare anche le azioni di cui agli articoli da 51 a 54, Capo III, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.


Nell'ambito del FEAMP, in base all'articolo 78, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 508/2014 sono ammissibili le spese relative all'istituzione di reti nazionali allo scopo di diffondere le informazioni, favorire la creazione di capacita' e lo scambio di migliori prassi e sostenere la cooperazione tra gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAG) nel territorio dello Stato membro.


Art. 23

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle spese ammissibili nei periodi indicati dall'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013.


Relativamente alle spese ammissibili per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007-2013, resta applicabile il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, e successive modificazioni.