In prima applicazione del presente decreto e' costituito, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, un apposito comitato composto da sei membri piu' il presidente, di cui uno designato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, uno designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, uno designato congiuntamente dagli organi direttivi dell'ING e dell'IRRS, uno designato congiuntamente dagli organi direttivi di OV, IIV, IGF e Poseidon. E' altresi' nominato, con le procedure previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il presidente del comitato, che lo convoca e lo presiede e ne fissa l'ordine del giorno.
Il comitato predispone gli schemi dei regolamenti di organizzazione e funzionamento, ivi compreso il riordino della rete scientifica secondo i principi di cui all'articolo 5, comma 5, nonche' di amministrazione, contabilita' e finanza, che sottopone al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni. Per la redazione dei regolamenti il comitato si avvale anche dei direttori dell'ING, dell'IRRS, dell'OV e dell'IIV, dell'IGF e del Poseidon.
Qualora il comitato non trasmetta al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica gli schemi dei regolamenti di cui al comma 2 entro quattro mesi dalla data di insediamento, esso decade e il Ministro nomina un commissario con l'incarico di completare la redazione dei regolamenti medesimi. I componenti del comitato decaduto non possono far parte del consiglio direttivo dell'INGV.
Fino alla data di insediamento del consiglio direttivo di cui al comma 4 sono prorogati gli organi direttivi dell'Osservatorio vesuviano e sono fatte salve le deliberazioni e gli atti da essi adottati. Fino alla data di approvazione del primo piano triennale da parte del CNR, l'organico del CNR e' ridotto del numero di unita' trasferite all'INGV.
Per il presidente e i membri che costituiscono in prima applicazione il comitato di cui al comma 1, i quattro anni del mandato sono computati a partire dalla data dei rispettivi decreti di nomina.
I geofisici straordinari, ordinari ed associati e i ricercatori geofisici in servizio alla data di cui al comma 4, terzo periodo, presso l'Osservatorio vesuviano sono inquadrati in apposito ruolo ad esaurimento e ad essi continuano ad applicarsi fino al collocamento a riposo le disposizioni in materia di funzioni, trasferimenti, trattamento economico, incompatibilita', stato giuridico, verifiche e attivita' di ricerca presso organismi internazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, nonche' ogni disposizione successiva applicabile ai professori e ricercatori universitari.
Il personale tecnico e amministrativo e i dirigenti in servizio a tempo indeterminato presso l'Osservatorio vesuviano alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2 sono inquadrati nei ruoli dell'INGV, previa determinazione di tabelle di corrispondenza, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
Fino all'applicazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, che comunque non possono determinare un peggioramento del trattamento complessivo per il personale di cui al presente comma, il predetto trattamento resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il personale tecnicoamministrativo e per i dirigenti degli osservatori.
Il personale in servizio a tempo indeterminato presso l'IIV, l'IGF, l'IRRS, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2, ha facolta' di optare per rimanere nei ruoli del CNR. I geofisici straordinari, ordinari, associati e ricercatori in servizio presso l'Osservatorio vesuviano possono essere chiamati, anche in deroga alle norme vigenti sui trasferimenti dei professori e ricercatori universitari e senza parere del CUN, a ricoprire posti vacanti di professore e ricercatore universitario nei settori scientificodisciplinari di geofisica, geochimica e vulcanologia dall'Universita' di Napoli o da altre universita'. Il personale tecnicoamministrativo dell'Osservatorio vesuviano puo' essere trasferito, con il consenso dell'Universita' di Napoli o di altre universita' e nei limiti dei rispettivi organici, nei ruoli dei predetti atenei. I regolamenti dell'INGV, sulla base di uno specifico decreto da emanarsi da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, definiscono le modalita' e i termini per la chiamata o il trasferimento nei ruoli dell'universita'.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i rettori delle universita' e il presidente del CNR, che intendano proporre l'attivazione di sezioni dell'INGV, su istanza motivata di professori universitari o ricercatori in servizio presso l'ateneo o presso il CNR, fanno richiesta all'Istituto e inviano comunicazione relativa al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Nelle more dell'approvazione del piano di cui all'articolo 4, nell'ambito dell'organico complessivo, per attivita' che richiedano particolari professionalita' e che siano programmate per gli anni 1999 e 2000, l'INGV, previa autorizzazione del MURST, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della funzione pubblica, puo' bandire concorsi pubblici per l'assunzione di personale di ricerca scientifica e tecnologica.