((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70))
Testo vigente
Preambolo
Capo I - Semplificazione e riordino dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Disposizioni relative ai requisiti per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.
Comma 2
COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2012, N. 63, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 LUGLIO 2012, N. 103.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2012, N. 63, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 LUGLIO 2012, N. 103.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70)).
Art. 3
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2012, N. 63,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 LUGLIO 2012, N. 103))
Art. 4
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2012, N. 63,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 LUGLIO 2012, N. 103))
Art. 5
#Comma 1
Situazioni di collegamento e controllo
Comma 2
Le situazioni di collegamento e di controllo fra imprese editrici, ostative all'erogazione dei contributi, sono quelle previste dall'articolo 3, commi 11-ter e 13, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche' dall'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le situazioni di collegamento e di controllo sono definite dall'articolo 2359 del codice civile, nonche' dall'articolo 1, ottavo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416.
Ai fini dell'ammissibilita' della domanda di contributi le situazioni di collegamento o controllo ostative all'erogazioni dei contributi sono accertate dall'Amministrazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente i contributi, nella quale e' dichiarata l'insussistenza di tali rapporti ovvero sono indicate dettagliatamente le situazioni di collegamento o controllo nelle quali versa l'impresa stessa. In caso di situazioni di collegamento o controllo con altra societa' i legali rappresentanti delle societa' controllanti o collegate presentano dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le stesse non hanno presentato domande di contributi.
Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede a richiedere all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni relativamente alle imprese richiedenti i contributi, oltre alla regolarita' dell'iscrizione al Registro degli Operatori di comunicazione (ROC), l'attestazione di conformita' degli assetti societari alla normativa vigente, nonche' l'attestazione dell'assenza di situazioni di controllo e/o collegamento per gli effetti di cui all'articolo 3, commi 11-ter e 13, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 6
#Comma 1
Attivita' di controllo
Comma 2
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70)).
Annualmente il Dipartimento per l'informazione e l'editoria trasmette alla Guardia di finanza l'elenco dei soggetti ammessi al contributo ed i relativi importi erogati ai fini dello sviluppo di eventuali accertamenti e controlli, anche a campione.
Comma 3
Capo II - Semplificazioni e riordino dei contributi alle imprese radiofoniche e televisive
Art. 7
#Comma 1
Criterio di applicazione
Comma 2
Ai fini dell'applicazione del presente Capo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 10-sexies, comma 1, lettera e), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
Art. 8
#Comma 1
Disposizioni di semplificazione
Comma 2
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del presente regolamento, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le domande per la concessione dei contributi dovranno essere corredate, anche non contestualmente, dalla documentazione indicata ai commi seguenti, comprendente quella idonea a dimostrare che le trasmissioni sono effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre.
Le domande presentate dalle imprese di cui alle disposizioni citate nel comma 1, sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate per via telematica e con firma digitale dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, secondo le modalita' pubblicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora per giustificati motivi l'impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico, la domanda puo' essere presentata entro lo stesso termine anche mediante raccomandata postale. Le domande presentate al di fuori del periodo indicato sono irricevibili. La documentazione istruttoria e' trasmessa, unicamente mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento o per via telematica, con firma digitale, secondo modalita' indicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La medesima documentazione istruttoria deve comunque pervenire, a pena di decadenza dal diritto all'ammissione al contributo, entro il 30 settembre dell'anno in cui e' stata presentata la domanda per la concessione.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del presente regolamento, le imprese che richiedono il rimborso per servizi forniti dalle agenzie di stampa e informazione e per canoni di noleggio ed abbonamento ai servizi di comunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, inviano altresi' copia conforme, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, delle fatture emesse rispettivamente dalle agenzie di informazione o dai gestori dei servizi di comunicazione, con relativa quietanza. Le stesse imprese comunicano inoltre le modalita' di pagamento indicando, in caso di accredito su conto corrente bancario, istituto di credito e codice IBAN.
Le imprese iscritte alla Camera di Commercio possono presentare il certificato di vigenza in luogo dello statuto, dell'atto costitutivo e dei verbali di assemblea di nomina degli amministratori e dei sindaci. Per tutti gli altri soggetti resta l'obbligo, se emittenti radiofoniche, di invio della documentazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, o, se emittenti televisive, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680.
La comunicazioni di preavviso previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, nonche' dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, rispettivamente per le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva, sono obbligatorie soltanto ai fini della presentazione della prima domanda annuale di contributi, a pena di inammissibilita' della medesima. Il preavviso di domanda e', altresi', presentato obbligatoriamente, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, dagli aventi causa di imprese di radiodiffusione sonora o televisiva entro sessanta giorni dal subentro. Nel caso in cui l'impresa di radiodiffusione non presenti la domanda di concessione del contributo per una o piu' annualita', la comunicazione di preavviso dovra' essere presentata nuovamente al Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
Art. 9
#Comma 1
Agenzie di informazione radiofoniche e televisive
Comma 2
Le agenzie di informazione radiofonica di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche' le agenzie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, devono disporre, per l'intero anno, di una struttura redazionale di almeno 15 giornalisti con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, regolarmente iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani - INPGI. Le agenzie di cui sopra devono essere collegate, in almeno 13 regioni, con almeno 40 emittenti radiofoniche o 40 emittenti televisive e diffondere oltre 2000 notiziari l'anno.
Le agenzie regionali previste dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dall'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come disciplinate dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, e dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, devono disporre, per l'intero anno, di una struttura redazionale di almeno 4 giornalisti con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno regolarmente iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani - INPGI. Le agenzie di cui sopra devono essere collegate con almeno 10 emittenti radiofoniche o televisive nella stessa regione o in regioni limitrofe e diffondere oltre 1000 notiziari l'anno.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del presente regolamento, il fatturato di ciascun esercizio delle agenzie nazionali e locali relativo a canoni di abbonamento per i quali le imprese radiofoniche e televisive richiedono i contributi di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, deve riferirsi, a pena di inammissibilita' all'accesso ai contributi medesimi, per almeno i due terzi a forniture di servizi a favore di imprese che non abbiano, ai sensi del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile, alcun rapporto di collegamento o controllo con le agenzie stesse. Il superamento di tale limite rappresenta circostanza preclusiva all'accesso ai contributi medesimi per l'impresa radiofonica e televisiva che abbia sottoscritto abbonamenti con le predette agenzie; a tale fine il legale rappresentante dell'agenzia di stampa o informazione presenta dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'insussistenza di tale superamento.
Le agenzie di informazione di cui ai commi del presente articolo sono tenute a specificare nelle fatture rilasciate alle imprese radiofoniche e televisive i servizi forniti e i corrispettivi di ognuno di essi.
Art. 10
#Comma 1
Canoni ammessi a rimborso
Comma 2
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del presente regolamento, e fermi restando gli specifici requisiti previsti dalle disposizioni vigenti per il rimborso dei canoni di abbonamento ai servizi delle agenzie di informazione, le imprese radiofoniche e televisive che chiedono i predetti rimborsi devono assicurare il rispetto delle ulteriori condizioni specificate nel presente articolo.
Le imprese radiofoniche nazionali in possesso di concessione a carattere commerciale che richiedono le provvidenze di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono tenute ad avere alle loro dipendenze, a pena di esclusione, nell'anno per il quale si richiedono le provvidenze, almeno cinque giornalisti regolarmente iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani - INPGI, con contratto di lavoro a tempo pieno.
Il complessivo rimborso del 60 per cento delle spese sostenute per abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione a diffusione nazionale o regionale, ammissibili ai sensi della normativa vigente, a favore delle imprese sopraindicate, non puo' superare 100.000 euro all'anno; per ogni ulteriore giornalista dipendente a tempo pieno il suddetto limite e' incrementato di 20.000 euro. La somma complessiva del contributo relativo al rimborso per l'abbonamento ai servizi di agenzie di stampa e di informazione non puo' comunque essere superiore a 200.000 euro l'anno.
Le imprese radiofoniche locali a carattere commerciale che richiedono i contributi di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le imprese televisive locali a carattere commerciale che richiedono i contributi di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono tenute ad avere alle loro dipendenze, a pena di esclusione, nell'anno per il quale si richiedono le provvidenze, almeno un giornalista, regolarmente iscritto all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani - INPGI, con contratto di lavoro a tempo pieno. Il complessivo rimborso del 60 per cento delle spese sostenute per l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione a diffusione nazionale o regionale, ammissibili ai sensi della normativa vigente, a favore delle imprese sopraindicate, non puo' superare 25.000 euro all'anno; per ogni ulteriore giornalista dipendente a tempo pieno il suddetto limite e' incrementato di 10.000 euro. La somma complessiva del contributo relativo al rimborso per l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione non puo' comunque essere superiore a 55.000 euro l'anno.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del presente regolamento, le imprese radiofoniche locali in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, possono accedere al rimborso del 60 per cento delle spese sostenute per l'abbonamento ai servizi di agenzie di stampa e di informazione a diffusione nazionale o regionale, per non piu' di 15.000 euro l'anno.
Le imprese che richiedono i contributi previsti dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono tenute ad avere alle loro dipendenze almeno quattro giornalisti a tempo pieno a norma del contratto nazionale di lavoro.
Art. 11
#Comma 1
Attivita' di controllo
Comma 2
In relazione alle richieste di contributi ai sensi dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria assicura lo svolgimento degli opportuni accertamenti ed approfondimenti, anche a campione, sulla documentazione presentata dai soggetti richiedenti, anche attraverso il ricorso alla Guardia di finanza.
Art. 12
#Comma 1
Calcolo dei contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250
Comma 2
Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70)).
Con esclusione delle erogazioni a favore delle imprese di cui al comma 1, le erogazioni previste dall'articolo 10-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono effettuate, ove necessario, mediante riparto percentuale delle risorse disponibili fra tutte le imprese radiofoniche e televisive aventi titolo ai sensi del presente Capo.
I contributi previsti dagli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dall'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, per le emittenti radiofoniche e televisive, non possono comunque eccedere, per ogni singola impresa, l'importo di 4 milioni di euro.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, in caso di insufficienza delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.
Comma 3
Capo III - Semplificazione e riordino in materia di credito agevolato
Art. 13
#Comma 1
Concessione delle agevolazioni di credito alle imprese editoriali
Comma 2
Con Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono comunicati il termine finale, non inferiore a novanta giorni, di presentazione delle domande a pena di decadenza, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti dell'impresa proponente e dell'iniziativa in base ai quali e' effettuata la valutazione ai fini della concessione del contributo, nonche' la documentazione da produrre a corredo della domanda. L'emanazione dell'Avviso costituisce impegno per le somme ivi indicate. Le somme impegnate per le finalita' di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, ed a qualsiasi titolo disimpegnate, nonche' le somme erogate per le medesime finalita' ed a qualsiasi titolo restituite, sono contestualmente riassegnate al Fondo stesso.
I requisiti dell'iniziativa di cui al comma 2 attengono alla tipologia del progetto, al fine perseguito dallo stesso, alla coerenza degli strumenti con il perseguimento degli obiettivi previsti. La validita' tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa e' valutata con particolare riferimento alla congruita' delle spese previste, alla redditivita', alle prospettive di mercato e agli obiettivi di sviluppo aziendale.
Nell'ambito dei requisiti dell'iniziativa attinenti alla tipologia del progetto di cui al comma 3, sono ammessi alle agevolazioni di credito i beni, anche quando dati in comodato ad altri soggetti, a condizione che essi vengano utilizzati esclusivamente per la produzione o per la distribuzione di giornali quotidiani, periodici o libri realizzati dalle imprese ammesse alle agevolazioni di credito. Il requisito dell'esclusivita' e' accertato mediante l'acquisizione del contratto di comodato debitamente registrato da cui risulti espressamente tale clausola.
Art. 14
#Comma 1
Procedura di concessione e documentazione per la corresponsione del contributo
Comma 2
L'Avviso per la presentazione delle domande di cui all'articolo 13, comma 2, e' previsto con cadenza annuale, compatibilmente alla disponibilita' di risorse finanziarie.
Il richiedente e' tenuto a realizzare il progetto oggetto della domanda entro dodici mesi dal termine di scadenza previsto nell'Avviso per la presentazione delle domande. Le variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto sono comunicate al Comitato entro i medesimi termini previsti per la realizzazione del progetto stesso.
La mancata realizzazione del progetto, nonche' la mancata comunicazione delle variazioni entro i termini di cui al comma 2 comporta la non procedibilita' nella valutazione delle domande.
Il Comitato di cui all'articolo 16, sulla base dell'istruttoria del Servizio competente che predispone una relazione, esaminata la domanda dell'impresa richiedente, nonche' la delibera dell'istituto finanziatore, approva o rigetta il progetto, previa specifica valutazione dello stesso con particolare riferimento al complesso delle iniziative di carattere finanziario ed industriale, attraverso le quali si prevede di raggiungere gli obiettivi assegnati e delibera in merito alla concessione delle agevolazioni di credito a carico dello Stato secondo criteri di redditivita', sviluppo aziendale e tenendo conto delle prospettive di mercato. La delibera del Comitato e' notificata al soggetto richiedente a cura del Servizio stesso entro diciotto mesi dal termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda.
La liquidazione del contributo si effettua direttamente al soggetto richiedente, entro 4 mesi dalla data di notifica della delibera del Comitato, previa verifica della completezza della documentazione.
Art. 15
#Comma 1
Determinazione del contributo
Comma 2
Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 13 le spese per la realizzazione dei progetti sono ammesse in misura pari al 50 per cento di quella finanziate dai soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria o all'esercizio dell'attivita' di locazione finanziaria e ritenute ammissibili dal Comitato di cui all'articolo 16, ivi comprese le spese previste per il fabbisogno annuale delle scorte in misura non superiore al 20 per cento degli investimenti fissi ammessi alle agevolazioni di credito.
L'ammontare del contributo e' pari al 50 per cento degli interessi sull'importo delle spese finanziate ammesse a contributo, calcolato al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vigente alla data della delibera del Comitato. Il contributo e', comunque, calcolato al tasso di interesse piu' basso fra quello concordato tra le parti e quello di riferimento.
L'ammissione alle agevolazioni di credito di cui all'articolo 13 e' disposta sulla base della delibera del Comitato di cui all'articolo 16 nei limiti delle disponibilita' finanziarie evidenziate nell'Avviso. In caso di disponibilita' finanziarie inferiori all'importo complessivo dei contributi erogabili calcolati sulla base dei piani di ammortamento sviluppati al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vigente alla data della delibera del Comitato, i contributi stessi sono proporzionalmente ridotti nei limiti delle risorse indicate nell'Avviso.
Il contributo in conto interessi, calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data della delibera del Comitato, e' accordato, ferma restando la durata complessiva di dieci anni a partire dalla data di stipula del contratto di mutuo, per un periodo di utilizzo/preammortamento che non puo' essere superiore a due anni, con riferimento alle somme erogate e con decorrenza dalla data delle singole erogazioni effettuate dall'istituto finanziatore, in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed il 50 per cento dello stesso, nonche', per il periodo di ammortamento, in misura pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata calcolata al 50 per cento dello stesso.
Il calcolo del contributo e' effettuato secondo un piano di ammortamento sviluppato a rata costante semestrale - con scadenze fissate al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno - elaborato dal Servizio competente ed erogato in un'unica soluzione, direttamente al soggetto richiedente, attualizzando l'importo complessivo del contributo stesso al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vigente alla data del provvedimento di liquidazione.
Il contributo in conto canoni, calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data della delibera del Comitato, senza alcun riferimento alle scadenze di pagamento del canone. Il calcolo di detto contributo e' effettuato secondo un piano di ammortamento sviluppato a rata costante semestrale - con scadenze fissate al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno - elaborato dal Servizio competente ed erogato direttamente al soggetto richiedente in un'unica soluzione, attualizzando l'importo complessivo del contributo stesso al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vigente alla data del provvedimento di liquidazione.
Art. 16
#Comma 1
Comitato per le agevolazioni di credito
Comma 2
Il Comitato delibera l'ammissione al contributo di cui all'articolo 15. Per la validita' delle riunioni del Comitato e' richiesta la presenza di almeno i due terzi dei componenti e le delibere sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti ad esclusione degli astenuti. In caso di parita' di voti prevale la deliberazione alla quale aderisce il Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
Per il proprio funzionamento il Comitato si avvale di una segreteria nominata con il decreto di cui al comma 1, individuata nell'ambito delle risorse del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvede anche all'istruttoria dei provvedimenti di concessione dei contributi.
Il funzionamento del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai membri del Comitato non sono corrisposti indennita', gettoni di presenza o rimborsi spese.
Art. 17
#Comma 1
Presentazione delle domande
Comma 2
Le domande di cui all'articolo 13, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa, sono presentate per via telematica e con firma digitale, secondo le modalita' pubblicate sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel caso in cui per giustificati motivi l'impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico, la domanda puo' essere presentata entro lo stesso termine indicato nell'articolo 14, comma 2, per mezzo di raccomandata postale con l'indicazione dei motivi ostativi.
Art. 18
#Comma 1
Controlli e revoca dei benefici
Comma 2
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 12, della legge 7 marzo 2001, n. 62, l'elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni di credito e' trasmesso alla Guardia di finanza che, anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, effettua l'attivita' di controllo.
Qualora i beni oggetto del progetto ammesso alle agevolazioni di credito siano alienati, ceduti, distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero tre anni nel caso di beni a rapida obsolescenza, e' disposta la revoca del contributo.
Per la durata del finanziamento l'impresa e' tenuta entro il 31 gennaio di ogni anno ad inoltrare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante l'avvenuto regolare pagamento delle rate del mutuo e/o dei canoni di locazione finanziaria. Al mancato inoltro di detta documentazione e' disposta la revoca del contributo gia' concesso.
Nei casi di estinzione anticipata del contratto di mutuo e/o del contratto di locazione finanziaria, di fallimento o di assoggettamento ad ogni altra procedura concorsuale, la concessione del contributo statale e' revocata, con ripetizione delle somme, a decorrere rispettivamente dalla data di estinzione del mutuo, da quella di dichiarazione del fallimento, di assoggettamento a procedura concorsuale.
Art. 19
#Comma 1
Disposizioni transitorie
Comma 2
Le agevolazioni di credito gia' concesse, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, e della legge 7 marzo 2001, n. 62, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni ivi contenute fino all'esaurimento delle relative procedure.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, al Comitato di cui all'articolo 16 sono altresi' attribuite le competenze sui procedimenti ancora in atto relativi ad agevolazioni di credito concesse ai sensi del comma 1.
Comma 3
Capo IV - Disposizioni finali e abrogazioni
Art. 20
#Comma 1
Disposizioni in materia di regolarita' previdenziale
Comma 2
Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede, per le imprese editoriali, radiofoniche e televisive che hanno presentato regolare domanda di contributi ai sensi dei Capi I e II del presente regolamento, a richiedere ai competenti Enti previdenziali certificazione comprovante la regolarita' contributiva.
Le imprese editoriali, radiofoniche e televisive rimaste soccombenti, con sentenza passata in giudicato, a seguito di ricorsi giurisdizionali in materia di adempimenti previdenziali, non possono percepire contributi fino alla completa esecuzione della sentenza medesima, certificata dagli Enti previdenziali interessati.
Art. 22
#Comma 1
Norme finali
Comma 2
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del presente regolamento, in attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, i contributi e le provvidenze spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri procedendo, ove necessario, a riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Ai sensi del comma 1 dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal bilancio d'esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.