DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D.P.C.M. 410/1987 - Disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso da parte delle imprese radiofoniche di informazione alle provvidenze di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonche' per la verifica period

Disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso da parte delle imprese radiofoniche di informazione alle provvidenze di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonche' per la verifica period

Numero 410 Anno 1987 GU 07.10.1987 Codice 087U0410

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-09-15;410

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

Presentazione delle domande

Comma 2

Le imprese di radiodiffusione sonora che, avendone i requisiti, intendono usufruire dei contributi di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 - nei successivi articoli indicata "la legge" senza ulteriori specificazioni - devono presentare apposita domanda, a firma del legale rappresentante dell'impresa stessa, al Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Via Boncompagni, 15 - 00187 Roma, a mezzo posta mediante invio raccomandato, specificando le provvidenze richieste. Nel caso che la richiesta riguardi le riduzioni tariffarie previste alla lettera a) del comma 1 dell'art. 11 della legge, copia della domanda deve essere trasmessa dalle imprese interessate ai gestori competenti all'applicazione delle tariffe.


((2. Le domande devono essere spedite entro la data del 10 settembre 1987 per le provvidenze relative all'anno 1986 ed entro la data del 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di riferimento dei contributi per gli anni successivi))


A decorrere dal 1988 ed entro il 31 gennaio di ciascun anno, le imprese di radiodiffusione sonora che intendono presentare, nei termini indicati nel comma 2, domanda per le provvidenze relative all'anno in corso, possono dare preavviso scritto al Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le stesse modalita' indicate nel comma 1. Il preavviso deve contenere l'esplicita dichiarazione di volonta' di produrre la domanda prescritta.


Art. 2

#

Comma 1

Documentazione

Comma 2

Per le domande successive alla prima, e' consentito far riferimento ai documenti di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 allegati alla prima domanda, ovvero presentati in un secondo momento a completamento e corredo della stessa, ai sensi dell'art. 7, sempreche' non siano intervenute variazioni.


I costi risultanti dai bilanci da valutare ai fini della quantificazione del contributo previsto dall'art. 11, comma 2, della legge sono quelli effettivamente ed esclusivamente concernenti l'attivita' caratteristica e propria dell'impresa di radiodiffusione sonora. Analogo criterio vale anche per gli ammortamenti.


L'utilizzazione della frequenza, indicata dall'impresa di radiodiffusione sonora nella domanda, non costituisce titolo prioritario in sede di futura regolamentazione del settore dell'emittenza radiotelevisiva privata e per i conseguenti provvedimenti applicativi.


Art. 3

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 14 AGOSTO 1991, n.278))


Art. 4

#

Comma 1

Modalita' di erogazione delle provvidenze

Comma 2

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223)). ((3))


La Commissione e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso la Direzione generale delle informazioni, della editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica. Per la validita' delle deliberazioni della Commissione e' richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti e, in seconda convocazione, da indire a non meno di ventiquattro ore dalla precedente, di almeno un terzo degli stessi.


A cura del Servizio dell'editoria verra' data notizia delle domande di contributo pervenute, precisando quelle accolte, con relativa quantificazione delle somme erogate, e quelle respinte, mediante pubblicazione sui periodici editi dalla Direzione generale delle informazioni, della editoria e proprieta' letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio.


------------


AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Ai sensi del comma 1 dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal bilancio d'esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".


Art. 5

#

Comma 1

Agenzie di informazione

Comma 2

Il rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 11 della legge puo' essere effettuato in favore delle imprese di radiodiffusione sonora di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, in relazione all'importo delle spese di abbonamento ai servizi informativi delle agenzie di stampa indicate negli articoli 16 e 17 della stessa legge, ovvero delle agenzie di informazione radiofonica che abbiano registrato la testata presso il competente tribunale da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge medesima con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga, che siano dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire l'autonoma raccolta, l'elaborazione e la comunicazione di notizie e che siano altresi' collegate ((mediante abbonamento con non meno di cinque emittenti)). Il rimborso puo' essere altresi' effettuato in relazione all'importo delle spese di abbonamento ai servizi informativi delle agenzie di informazione radiofonica al compimento dell'anno di registrazione della relativa testata presso il competente tribunale.


I servizi informativi dovranno consistere esclusivamente in notizie comunicate per telescrivente, per bollettino o attraverso gli strumenti tipici del settore (cassetta, disco o trasmissione via etere con ponte radio da punto a punto o via cavo).


Art. 6

#

Comma 1

Accesso alle provvidenze di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67

Comma 2

Qualora le imprese richiedenti le provvidenze di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge abbiano iniziato l'attivita' relativa alla testata radiofonica trasmessa in data posteriore al 1 gennaio 1986, si provvede all'erogazione del contributo ivi previsto a decorrere dal compimento dei due anni di attivita'.


Qualora la societa' o l'imprenditore individuale, per i quali sussistano, a decorrere dal 1 gennaio 1985, i presupposti e le condizioni per l'ammissione alle provvidenze di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge, procedano, rispettivamente, alla fusione con altra societa' o al conferimento dell'azienda in societa', le provvidenze anzidette sono erogate alla societa' incorporante o alla societa' cui l'azienda sia stata conferita sulla base dei costi risultanti dai bilanci delle imprese cessate.


Art. 7

#

Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

Per la domanda relativa alle provvidenze riferite all'anno 1986, le imprese di radiodiffusione sonora possono riservarsi di presentare in un secondo momento, ma non oltre il 31 marzo 1988, i documenti di cui all'art.


La domanda si intende validamente presentata anche se la registrazione della testata radiofonica presso il competente tribunale e' in corso.
2. L'erogazione delle provvidenze previste dall'art. 11 della legge e' comunque subordinata alla presentazione dei documenti indicati dall'art. 2 e alla registrazione della testata presso il competente tribunale.


Art. 8

#

Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.