Le imprese di radiodiffusione televisiva in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, devono inoltrare a mezzo posta, mediante plico raccomandato, all'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Via Boncompagni, 15 - 00187 Roma, apposita domanda, in regola con le disposizioni sul bollo, con firma autenticata del titolare o del legale rappresentante dell'impresa stessa specificando le provvidenze richieste. Copia della domanda deve essere inviata a ciascuno degli organismi competenti all'applicazione delle tariffe.
Le domande devono essere inoltrate, a pena di decadenza, entro il 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di riferimento dei contributi insieme ai documenti di cui al successivo articolo 2, comma 1, salva la possibilita' di completare la documentazione successivamente.
Le imprese di radiodiffusione televisiva in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, entro trenta giorni da quando iniziano l'attivita' necessaria per ottenere le provvidenze, devono inoltrare a mezzo posta, mediante plico raccomandato, all'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Via Boncompagni n. 15 - 00187 Roma, preavviso, in regola con le disposizioni sul bollo con firma autenticata, contenente l'esplicita dichiarazione di volonta' di produrre le domande prescritte nonche' l'impegno ad effettuare propri programmi informativi come previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Nel preavviso deve contestualmente essere contenuta l'esplicita richiesta di ottenere la riduzione delle somme riportate in bolletta o diversamente fatturate dai gestori dei servizi per i quali si chiedono le riduzioni, con l'indicazione delle relative utenze. In sede di prima applicazione del presente regolamento il suddetto preavviso, in regola con le disposizioni sul bollo e con firma autenticata, puo' essere inviato entro due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Copia del preavviso deve essere inviata entro gli stessi termini alle sedi legali di ciascuno degli organismi competenti all'applicazione delle tariffe. Qualora successivamente all'invio del preavviso l'impresa stipuli, con i gestori dei servizi per i quali si chiedono le riduzioni, contratti relativi a ulteriori utenze rispetto a quelle indicate nel preavviso stesso, deve dare comunicazione delle stesse a mezzo posta, mediante plico raccomandato, con dichiarazione in regola con le disposizioni sul bollo con firma autenticata all'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe, unitamente alla esplicita richiesta di ottenere la riduzione delle somme riportate in bolletta o diversamente fatturate anche con riferimento a queste ultime utenze.
La comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, deve essere inoltrata agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento della domanda.
Qualora nel corso dell'anno l'impresa intenda rinunciare ad effettuare propri programmi informativi autoprodotti nei limiti sopra indicati, o vengano meno o si modifichino i requisiti di ammissione, l'impresa stessa deve effettuare comunicazione immediata all'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e a ciascuno dei gestori competenti all'applicazione delle tariffe dei servizi interessati, per la cessazione immediata delle riduzioni tariffarie praticate in bolletta o diversamente fatturate. Ove dalla verifica degli uffici sulle domande di ciascun anno risulti il venire meno dei requisiti di cui agli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, o le modifiche degli stessi ovvero che l'impegno ad effettuare programmi informativi autoprodotti non sia stato rispettato, l'impresa deve restituire le somme percepite agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, si intende equivalente l'espressione "programmi informativi autoprodotti", contenuta nell'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a quella "propri programmi informativi" contenuta nell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250. Per tali espressioni si intendono quei programmi prodotti utilizzando anche segmenti informativi acquisiti, composti o integrati con il significativo lavoro informativo di una propria redazione, tale da configurare la specifica identita' di ogni programma.