DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante la disciplina per l'erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali.

Numero 680 Anno 1996 GU 10.01.1997 Codice 097G0009

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;680

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Presentazione della domanda

Comma 2

Le imprese di radiodiffusione televisiva in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, devono inoltrare a mezzo posta, mediante plico raccomandato, all'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Via Boncompagni, 15 - 00187 Roma, apposita domanda, in regola con le disposizioni sul bollo, con firma autenticata del titolare o del legale rappresentante dell'impresa stessa specificando le provvidenze richieste. Copia della domanda deve essere inviata a ciascuno degli organismi competenti all'applicazione delle tariffe.


Le domande devono essere inoltrate, a pena di decadenza, entro il 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di riferimento dei contributi insieme ai documenti di cui al successivo articolo 2, comma 1, salva la possibilita' di completare la documentazione successivamente.


Le imprese di radiodiffusione televisiva in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, entro trenta giorni da quando iniziano l'attivita' necessaria per ottenere le provvidenze, devono inoltrare a mezzo posta, mediante plico raccomandato, all'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Via Boncompagni n. 15 - 00187 Roma, preavviso, in regola con le disposizioni sul bollo con firma autenticata, contenente l'esplicita dichiarazione di volonta' di produrre le domande prescritte nonche' l'impegno ad effettuare propri programmi informativi come previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Nel preavviso deve contestualmente essere contenuta l'esplicita richiesta di ottenere la riduzione delle somme riportate in bolletta o diversamente fatturate dai gestori dei servizi per i quali si chiedono le riduzioni, con l'indicazione delle relative utenze. In sede di prima applicazione del presente regolamento il suddetto preavviso, in regola con le disposizioni sul bollo e con firma autenticata, puo' essere inviato entro due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Copia del preavviso deve essere inviata entro gli stessi termini alle sedi legali di ciascuno degli organismi competenti all'applicazione delle tariffe. Qualora successivamente all'invio del preavviso l'impresa stipuli, con i gestori dei servizi per i quali si chiedono le riduzioni, contratti relativi a ulteriori utenze rispetto a quelle indicate nel preavviso stesso, deve dare comunicazione delle stesse a mezzo posta, mediante plico raccomandato, con dichiarazione in regola con le disposizioni sul bollo con firma autenticata all'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe, unitamente alla esplicita richiesta di ottenere la riduzione delle somme riportate in bolletta o diversamente fatturate anche con riferimento a queste ultime utenze.
La comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, deve essere inoltrata agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento della domanda.


Qualora nel corso dell'anno l'impresa intenda rinunciare ad effettuare propri programmi informativi autoprodotti nei limiti sopra indicati, o vengano meno o si modifichino i requisiti di ammissione, l'impresa stessa deve effettuare comunicazione immediata all'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e a ciascuno dei gestori competenti all'applicazione delle tariffe dei servizi interessati, per la cessazione immediata delle riduzioni tariffarie praticate in bolletta o diversamente fatturate. Ove dalla verifica degli uffici sulle domande di ciascun anno risulti il venire meno dei requisiti di cui agli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, o le modifiche degli stessi ovvero che l'impegno ad effettuare programmi informativi autoprodotti non sia stato rispettato, l'impresa deve restituire le somme percepite agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe.


Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, si intende equivalente l'espressione "programmi informativi autoprodotti", contenuta nell'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a quella "propri programmi informativi" contenuta nell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250. Per tali espressioni si intendono quei programmi prodotti utilizzando anche segmenti informativi acquisiti, composti o integrati con il significativo lavoro informativo di una propria redazione, tale da configurare la specifica identita' di ogni programma.


Art. 2

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Comma 1

Documentazione

Comma 2

Le imprese devono inoltre indicare nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui alla lettera a) del comma 1, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278, le ore di trasmissione di propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali effettuate in media tra le ore 7 e le ore 23 di ogni giorno con l'indicazione della percentuale rappresentata sulle ore di trasmissione effettuate nello stesso arco di tempo.


Per le domande successive alla prima, sempre che non siano intervenute variazioni, e' consentito far riferimento ai documenti presentati precedentemente.


Art. 3

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Comma 1

Controlli

Art. 4

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Comma 1

Modalita' di erogazione delle provvidenze

Comma 2

L'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a comunicare ai fini delle riduzioni tariffarie, in base alle domande pervenute, agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, gli elenchi delle imprese di radiodiffusione televisiva aventi diritto alle riduzioni tariffarie previste; ad erogare le somme relative al rimborso dell'80% delle spese per l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione nazionale o regionale cosi' come definite dall'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 5 del presente regolamento.


L'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel caso che l'impresa di radiodiffusione televisiva indichi nelle domande, di cui all'articolo 1, comma 3, del presente regolamento, che intende avvalersi delle riduzioni tariffarie applicate alle utenze telefoniche, ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, per gli anni successivi, provvede altresi' a comunicare agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe l'elenco delle imprese di radiodiffusione televisiva aventi diritto a tali riduzioni, affinche' le riduzioni stesse possano essere direttamente applicate a partire dalla prima bolletta o fattura successiva alla comunicazione stessa relativamente alle emittenti, risultanti nell'elenco, di cui all'articolo 1, comma 3, del presente regolamento. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine del procedimento amministrativo previsto dal presente regolamento e' fissato in 580 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda e si conclude con l'emanazione di un decreto di ammissione o di esclusione.


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223)).((2))


La commissione e' nominata con decreto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Per la validita' delle deliberazioni della commissione e' richiesta in prima convocazione la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti e, in seconda convocazione, da indire a non meno di ventiquattro ore dalla precedente, di almeno un terzo degli stessi.


A cura dell'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri viene data notizia delle domande pervenute, precisando quelle accolte, con relativa quantificazione delle somme erogate, e quelle respinte, mediante pubblicazione sui periodici editi dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Ai sensi del comma 1 dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal bilancio d'esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".


Art. 5

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Comma 1

Agenzie di informazione

Comma 2

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, fatte salve le norme previste per le agenzie di stampa, le agenzie di informazione a diffusione nazionale sono equiparate alle agenzie di informazione radiofonica nazionale di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250.


Art. 6

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Comma 1

Comunicazioni delle agenzie di informazione

Comma 2

I rimborsi sono effettuati solo per gli abbonamenti contratti con le agenzie che abbiano depositato la documentazione sopra indicata.


Art. 7

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Comma 1

Rimborso riduzioni tariffarie

Comma 2

A cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' corrisposto ai gestori competenti all'applicazione delle tariffe, il rimborso delle riduzioni tariffarie sui consumi di energia elettrica e sui canoni di noleggio e abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo compresi i sistemi via satellite, concesse alle imprese televisive. Nella domanda di rimborso, riferita alle riduzioni applicate a ciascuna impresa televisiva, devono essere specificate le voci dei consumi da rimborsare, sia a tariffa intera che al 50%, relative all'energia attiva, al corrispettivo di potenza compreso il sovrapprezzo termico e alla quota fissa, con esclusione delle imposte.


Per le richieste degli organismi competenti all'applicazione delle tariffe che si riferiscono alle domande redatte ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del presente regolamento, che prevede che le riduzioni possano essere direttamente applicate in bolletta, deve essere allegato per ciascuna impresa televisiva il riepilogo dei minori introiti per l'anno di riferimento con le relative bollette.


I rimborsi devono essere effettuati dagli organismi competenti all'applicazione delle tariffe per l'intero anno previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concessione e per tutte le utenze indicate nella domanda presentata dalle imprese televisive.
Gli organismi competenti all'applicazione delle tariffe sono tenuti a comunicare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri le eventuali variazioni di utenza intervenute nel corso dell'anno.


Le imprese televisive devono comunicare tempestivamente al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'avvenuto rimborso specificando l'anno, la somma ricevuta e le utenze alle quali il rimborso si riferisce.