DECRETO-LEGGE

D.L. 109/1993 - DECRETO-LEGGE 13 aprile 1993, n. 109

DECRETO-LEGGE 13 aprile 1993, n. 109

Numero 109 Anno 1993 GU 15.04.1993 Codice 093G0173

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare talune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, relative alla completa attuazione della direttiva CEE n. 76/160 ed alla disciplina dei limiti in materia di qualità delle acque di balneazione, anche in base alle facoltà previste dalla predetta direttiva;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente, della marina mercantile e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

1. In attesa di una revisione della normativa di recepimento della direttiva CEE n. 76/160 e comunque per non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i valori limite, espressi in percento di quello di saturazione del parametro ossigeno disciolto, di cui al punto 11) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, con provvedimento regionale possono essere compresi, per il giudizio di idoneità delle acque alla balneazione, fra 50 e 170.
2. Il provvedimento regionale di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento che il superamento dei valori limite, di cui al punto 11) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982,
((dipenda da fenomeni che non comportino danni per la salute umana))
.
3. La regione, nell'ambito delle proprie competenze ed a valere sulle ordinarie disponibilità di bilancio, adotta un programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie, contemporaneamente al provvedimento di cui al comma 1, sulla base dei criteri indicati nel decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, in data 17 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 1988.
((3- bis. I risultati dei programmi di sorveglianza di cui al comma 3 sono parte della relazione sullo stato delle acque di balneazione, di cui all'articolo 13 della direttiva n. 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, che il Ministro della sanità presenta al Parlamento entro il 31 marzo di ciascun anno))
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Art. 2

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Comma 1

1. La regione, che si avvale della facoltà di cui all'articolo 1, ne dà comunicazione ai Ministeri della sanità e dell'ambiente indicando, mediante le coordinate geografiche degli estremi, i tratti di costa nei quali vengono applicati i suddetti valori limite e la durata di applicazione degli stessi.
2. La regione deve altresì indicare le strutture coinvolte nel programma di sorveglianza.
3. La comunicazione di cui al comma 1 deve pervenire al termine della stagione balneare e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.
4. L'applicazione dei valori limite di cui all'articolo 1 decorre dal periodo di campionamento successivo, fatta salva la facoltà di potersene avvalere nel corso della stagione balneare per tratti di coste precedentemente non interessati da fenomeni attribuibili ad eutrofizzazione, purchè venga immediatamente messo in atto il programma di sorveglianza e ne sia data comunicazione ai Ministeri della sanità e dell'ambiente.
5. Per la prima applicazione del presente decreto, le comunicazioni da parte delle regioni devono pervenire non oltre il 30 aprile 1993 e l'applicazione dei valori limite di cui al comma 4 decorre dalla data del provvedimento regionale.
6. Le regioni, che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 1, debbono far pervenire, entro il 31 dicembre di ogni anno, ai Ministeri della sanità e dell'ambiente un dettagliato rapporto sui risultati del programma di sorveglianza posto in essere, indicando altresì gli interventi realizzati nel corso dell'anno al fine di contrastare il fenomeno dell'eutrofizzazione.

Art. 3

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Art. 4

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Comma 1

1. L'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione, è integrato come segue:
Frequenza Metodo di analisi Parametri Valore limite campioni o di ispezione ___ ___ ___ ___
6) Colorazione Assenza di Bimensile Ispezione visiva o variazione (1) fotometria secondo anormale del gli standards della colore (0) scala Pt-Co

Art. 5

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 aprile 1993
SCALFARO
AMATO, Presidente del Con siglio dei Ministri
COSTA, Ministro della sanità
SPINI, Ministro dell'ambiente
TESINI, Ministro della marina mercantile
CIAURRO, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: CONSO