DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 11 luglio 1988, n. 258

Numero 258 Anno 1988 GU 12.07.1988 Codice 088G0328

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni intese a recepire, nel nostro ordinamento giuridico, i contenuti della decisione della commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988 sul regime di aiuti per il Mezzogiorno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le politiche comunitarie;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

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Art. 2

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Comma 1

1. Nelle province di Frosinone, Rieti, Latina, Roma e Ascoli Piceno, gli interventi straordinari ed aggiuntivi di cui all'articolo 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64, relativi agli incentivi ed alle agevolazioni alle attività produttive, sono attuati alle condizioni e nei limiti stabiliti nei commi 2 e 3.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1991, gli incentivi e le agevolazioni previsti dagli articoli 59, 101 e 105 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e dagli articoli 9, 10, 12 e 14, commi 3 e 4, della legge 1 marzo 1986, n. 64, saranno applicati, nella provincia di Frosinone, rispettando complessivamente un limite di intensità non superiore al 30 per cento.
3. Nelle province di Ascoli Piceno e Roma, fino al 31 dicembre 1990, e nelle province di Latina e Rieti, fino al 31 dicembre 1992, sono concesse le agevolazioni finanziarie contributive e fiscali nelle misure previste dagli articoli 59, 63, 69, 70, 101, 102 e 105 del testo unico di cui al comma 2, fermi restando i nuovi criteri e procedure
(( fissati in materia dai provvedimenti di applicazione della legge 1 marzo 1986, n. 64 ))
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Art. 3

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Comma 1

1. La disposizione dell'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è applicabile a favore delle imprese di trasformazione dei prodotti di cui all'allegato II del trattato CEE fino al 31 dicembre 1993. Restano fermi i termini più brevi indicati ai commi 2 e 3 dell'articolo 2.
((2))
2. Le agevolazioni tariffarie previste dall'articolo 17, commi 11, 12 e 13, della legge 1 marzo 1986, n. 64, non competono sui trasporti dei prodotti di cui all'allegato II del trattato CEE.
3. Il comma 5 dell'articolo 15 della legge 1 marzo 1986, n. 64, è abrogato.

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994, n. 451 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 21, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, relativo alla definizione ed attribuzione, in conformità agli indirizzi della Comunità europea, degli sgravi contributivi di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, il termine del 30 novembre 1993, previsto dall'articolo 1, comma 1, del predetto decreto-legge e quello del 31 dicembre 1993, previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1988, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 1988, n. 337, sono differiti fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 giugno 1994, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi primo e secondo del richiamato articolo 59 dalla misura del 6 per cento alla misura del 5 per cento, relativamente al periodo di paga in corso al 1 gennaio 1994 e fino al 30 giugno 1994."

Art. 4

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Comma 1

1. Le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 1 possono essere adottate, con proprie deliberazioni, dal CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il CIPI assume comunque, a norma del comma 1, le determinazioni occorrenti:
a) per l'applicazione del limite di intensità dell'intervento nella provincia di Frosinone di cui all'articolo 2, comma 2;
b) per regolare, con disposizioni transitorie, la definizione dei procedimenti amministrativi in corso alla data del 10 giugno 1988.

Art. 4-bis

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Art. 5

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 luglio 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
GASPARI, Ministro per gli
interventi straordinari nel
Mezzogiorno
COLOMBO, Ministro delle finanze
AMATO, Ministro del tesoro
BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
LA PERGOLA, Ministro per il
coordinamento delle politiche
comunitarie
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1988
Registro n. 75, foglio n. 15