Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica; EMANA il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
All'articolo 2, comma secondo, della legge 9 marzo 1971, n. 98, le parole: "due rappresentanti del personale interessato" sono sostituite dalle seguenti: "tre rappresentanti del personale interessato".
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
La L. 20 gennaio 1992, n. 22, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il termine previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1>
giugno 1991, n. 169, è differito fino al 30 giugno 1992".
Comma 4
Il D.L. 7 settembre 1992, n. 370, convertito senza modificazioni dalla L. 5 novembre 1992, n. 428, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, è differito al 31 dicembre 1992".
Comma 5
Il D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1994, n. 451 ha disposto (con l'art. 5, comma 16) che "Per consentire la prosecuzione, fino al 30 giugno 1994, degli interventi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, è assegnata alla GEPI la somma di lire 9 miliardi da utilizzare con le modalità di cui al comma 8 del predetto articolo 4."
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
La Corte Costituzionale, con la sentenza 24-26 marzo 1993, n. 110 (in G.U. 1a s.s. 31/3/1993, n. 14) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo nella parte in cui subordina lo sgravio dell'impresa dal contributo all'INPS, previsto dal successivo comma 5, oltre che alla presentazione della domanda di pensionamento anticipato entro il 28 febbraio 1989, anche alla condizione della giacenza della domanda presso il CIPI alla medesima data.
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
" 3. I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro sono stabiliti mediante progetti predisposti dagli enti pubblici economici e dalle imprese ed approvati dalla commissione regionale per l'impiego. La commissione regionale per l'impiego, nell'ambito delle direttive generali fissate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, delibera, in coerenza con le finalità form- ative ed occupazionali e con le caratteristiche dei diversi settori produttivi, in ordine ai criteri di approvazione dei progetti ed agli eventuali specifici requisiti che gli stessi devono avere, tra i quali può essere previsto il rapporto tra organico aziendale e numero dei lavoratori con contratti di formazione e lavoro. Nel caso in cui i progetti interessino più ambiti regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, la delibera della commissione regionale per l'impiego, i medesimi progetti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. Non sono soggetti all'approvazione i progetti conformi alle regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, recepite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione centrale per l'impiego.".
" 1-bis. Nelle aree indicate dall'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonchè in quelle svantaggiate del Centro-Nord previste dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, l'assunzione con contratti di formazione e lavoro è ammessa sino all'età di 32 anni.".
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 marzo 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
JERVOLINO RUSSO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale SCOTTI, Ministro dell'interno
CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica
CARLI, Ministro del tesoro
BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
GASPARI, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI