LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, recante interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della citta' di Reggio Calabria.

Numero 246 Anno 1989 GU 07.07.1989 Codice 089G0323

urn:nir:stato:legge:1989-07-05;246

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Testo vigente

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Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

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Comma 1

1. Il decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, recante interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Art. 2

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Comma 1

1. È istituita la corte di appello di Reggio Calabria con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Reggio Calabria, Locri e Palmi.
2. Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato a determinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento della corte di appello di Reggio Calabria.
3. Sono istituiti i posti di presidente della corte di appello di Reggio Calabria e di procuratore generale della Repubblica presso la corte medesima. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge si provvede, con decreto del Presidente della Repubblica, alle variazioni della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 1989, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Sono istituiti i posti di dirigente superiore dell'ufficio di cancelleria della corte di appello di Reggio Calabria e di dirigente superiore dell'ufficio di segreteria presso la stessa corte. Il quadro A della tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come, da ultimo, modificato dalla legge 11 luglio 1988, n. 257, è sostituito dal quadro A allegato alla presente legge. La dotazione organica del personale appartenente all'ottava qualifica funzionale, profilo professionale "funzionario di cancelleria", determinata, ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il successivo 4 giugno 1988, è ridotta di due unità.
5. L'organico della magistratura è aumentato di quarantadue unità. Nella stessa misura è aumentato l'organico della quarta e sesta qualifica funzionale, profili professionali "dattilografo" e "assistente giudiziario". Le assunzioni sono subordinate all'attivazione in via prioritaria, ove possibile, dei processi di mobilità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325. L'aumento di organico è assegnato agli uffici del distretto della corte di appello di Catanzaro e del distretto della corte di appello di Reggio Calabria, secondo la tabella A allegata alla presente legge.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in ragione d'anno in lire 4.000 milioni, si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura civile e modifica della legge fallimentare".
7. La corte di appello di Reggio Calabria entra in funzione nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La data è stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 3

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Comma 1

1. A favore della regione Calabria è concesso un contributo speciale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, di lire 563 miliardi nell'anno 1989, sulle spese dalla medesima sostenute negli anni 1987 e 1988 per il proseguimento delle attività previste dalla legge 12 ottobre 1984, n. 664.
2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione al Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato della dichiarazione del presidente della giunta regionale prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87.
3. All'onere di lire 563 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Interventi a favore della regione Calabria".
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 luglio 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
TOGNOLI, Ministro per i problemi
delle aree urbane
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Note

AVVERTENZA:
Il decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 105 dell'8 maggio 1989 ed è stato successivamente rettificato con avviso di errata-corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 110 del 13 maggio 1989.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 28 agosto 1989.