DECRETO LEGISLATIVO

Semplificazione dei controlli sulle attivita' economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118. (24G00121)

Numero 103 Anno 2024 GU 18.07.2024 Codice 24G00121

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-12;103

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione e definizioni

Comma 2

Le disposizioni del presente decreto si applicano ai controlli amministrativi sulle attivita' economiche svolti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto i controlli in materia fiscale, gli accertamenti e gli accessi ispettivi disposti per la documentazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 159, i controlli di polizia economico finanziaria, nonche' i controlli disposti per esigenze di sicurezza e difesa nazionale, ivi inclusi i controlli di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 e al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221.


Resta fermo il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dal diritto internazionale.


Art. 2

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Comma 1

Semplificazione degli adempimenti amministrativi

Comma 2

Al fine di garantire una piena conoscenza degli obblighi ai quali i soggetti controllati sono tenuti e di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni di controlli entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di seguito Dipartimento, elabora uno schema standardizzato per l'effettuazione del censimento dei controlli. Entro centocinquanta giorni dalla data di adozione dello schema standardizzato, le amministrazioni di cui all'articolo 1 pubblicano nei propri siti istituzionali il censimento dei controlli che ad esse fanno capo previsti dalle disposizioni vigenti.


Le amministrazioni di cui all'articolo 1 effettuano, altresi', entro il 30 giugno 2025, una ricognizione dei controlli operati nell'ultimo triennio e dei relativi esiti anche in relazione alla dimensione e tipologia dei soggetti controllati. Il rapporto sullo stato dei controlli, con evidenza percentuale dei casi in cui il controllo si e' concluso con la constatazione di irregolarita', e' trasmesso al Dipartimento ai fini della verifica della necessita' di mantenimento o mutamento dei controlli.


All'esito dell'attivita' di analisi, valutazione e verifica di cui ai precedenti commi, il Dipartimento, sentite le associazioni di categoria interessate, elabora, entro il 30 ottobre 2025, un documento contenente il quadro di sintesi dei controlli al fine di individuare aree di sovrapposizione e duplicazione tra i controlli svolti a diversi livelli amministrativi e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle imprese e del made in Italy, con eventuale segnalazione dei procedimenti di controllo che, anche alla luce di una valutazione costi benefici, possono essere eliminati, sospesi per un determinato intervallo temporale, programmati con cadenza periodica, con esclusione di controlli a campione, ovvero rafforzati. Il Ministro per la pubblica amministrazione trasmette il predetto documento al Parlamento.


Al fine di garantire il costante aggiornamento dello stato dei controlli, la procedura di cui ai commi 2 e 3 e' ripetuta con cadenza triennale.


Art. 3

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Comma 1

Sistema di identificazione e valutazione
del livello di rischio «basso»


L'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) di cui all'articolo 4 della legge 21 giugno 1986, n. 317, elabora, per ciascun ambito omogeneo, anche alla luce dei parametri di cui al comma 3, consultate le amministrazioni di riferimento, norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso al quale e' associabile un Report certificativo. Le norme tecniche o prassi di riferimento elaborate da UNI sono approvate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 400 del 1988, sentite le amministrazioni interessate. Il medesimo decreto indica altresi' gli elementi essenziali e il periodo di validita' del Report certificativo, i casi di decadenza e le altre norme procedurali ritenute necessarie.


Il Report certificativo e' rilasciato da organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica, accreditati presso l'Organismo nazionale di accreditamento riconosciuto e firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA) dell'Associazione di cooperazione europea per l'accreditamento (EA).


I titolari di attivita' economica che hanno interesse ad ottenere il Report per uno o piu' ambiti omogenei possono farne domanda ad uno degli organismi di cui al comma 4.


L'Organismo unico di accreditamento trasmette in via telematica il Report per l'inserimento nel fascicolo informatico di impresa di cui all'articolo 4.


Dopo il rilascio del Report certificativo l'organismo di certificazione sottopone il soggetto controllato ad audit periodici per verificare il mantenimento della conformita' alla norma di riferimento. Ove non vi siano piu' le condizioni di basso rischio, il Report certificativo e' immediatamente revocato e ne e' data comunicazione all'Organismo unico di accreditamento.


Art. 4

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Comma 1

Fascicolo informatico di impresa e obblighi di consultazione del soggetto che effettua i controlli

Comma 2

Al fine di rendere piu' efficienti e coordinare i controlli sulle attivita' economiche ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni, nonche' programmare l'attivita' ispettiva in ragione del profilo di rischio, le amministrazioni che svolgono funzioni di controllo, prima di avviare le attivita' di vigilanza consultano ed alimentano con gli esiti dei controlli il fascicolo informatico di impresa di seguito «fascicolo informatico», di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. In caso di mancato deposito da parte dell'amministrazione del verbale contenente l'esito dei controlli nel fascicolo informatico, l'impresa puo' richiedere all'amministrazione di provvedere mediante apposita istanza, anche depositata nel fascicolo, recante il numero di protocollo del verbale e la copia dell'atto corredata da una dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'amministrazione adempie entro il termine di cinque giorni.


L'amministrazione procedente, ai fini del coordinamento, programmazione e svolgimento dei controlli, accede al fascicolo informatico, direttamente e integralmente senza oneri ne' vincoli, con le modalita' definite dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui all'articolo 4, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo n. 219 del 2016, avvalendosi anche dei dati ivi presenti concernenti i controlli gia' svolti dalla stessa amministrazione o dalle amministrazioni diverse operanti nello stesso settore e dei dati relativi alla costituzione, all'avvio e all'esercizio d'attivita' economiche, nella misura in cui sia previsto dalla disciplina del relativo procedimento amministrativo, per quanto riguarda i dati personali nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.


Le amministrazioni di cui all'articolo 1 non possono richiedere la produzione di documenti e informazioni gia' disponibili nel fascicolo informatico o comunque in loro possesso. In caso di violazione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18-bis, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli operatori che abbiano ricevuto la richiesta di documenti o informazioni in violazione del comma precedente, segnalano tale inadempienza all'Agenzia per l'Italia digitale (AGID). Ove l'AGID accerta la sussistenza della violazione, pubblica la predetta segnalazione su apposita area del proprio sito istituzionale espungendovi i dati personali relativi al segnalante e, comunque, i dati personali eccedenti le finalita' perseguite.


Al fine di garantire elevati standard di affidabilita' sistemica e' previsto il potenziamento delle infrastrutture in uso alle amministrazioni coinvolte nell'attivita' di controllo. La Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sviluppata anche al fine di consentire agli operatori di acquisire certificati relativi a propri fatti, stati e qualita'. L'interoperabilita' del sistema e' assicurata attraverso i servizi resi dalla medesima PDND.


Art. 5

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Comma 1

Principi generali del procedimento di controllo
delle attivita' economiche


Per agevolare e promuovere la comprensione e il rispetto sostanziale della normativa applicabile in materia di controlli, i Ministeri competenti e le regioni pubblicano sui propri siti istituzionali, anche a seguito dell'attivita' di dialogo e confronto di cui all'articolo 7, apposite linee guida o FAQ, anche tenendo conto della complessita' della disciplina di riferimento.


Il controllo si fonda sul principio della fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta delle amministrazioni che programmano e svolgono i controlli, nonche' dei principi di efficacia, efficienza e proporzionalita', tenendo conto delle informazioni in possesso delle amministrazioni competenti in modo da minimizzare le richieste documentali secondo il criterio del minimo sacrificio organizzativo per il soggetto controllato.


Ferma restando l'immediata effettuazione dei controlli nel caso di richieste dell'Autorita' giudiziaria o di circostanziate segnalazioni di soggetti privati o pubblici, nei casi previsti dal diritto dell'Unione europea, nei casi di controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro e, comunque, ogni qual volta emergano situazioni di rischio, le amministrazioni programmano i controlli e i relativi accessi ispettivi con intervalli temporali correlati alla gravita' del rischio.


Nei confronti dei soggetti in possesso del Report di basso rischio di cui all'articolo 3, le amministrazioni programmano ed effettuano i controlli ordinari non piu' di una volta l'anno, salvi i casi di cui al comma 3.


Non possono essere effettuate due o piu' ispezioni diverse sullo stesso operatore economico contemporaneamente, a meno che le amministrazioni non si accordino preventivamente per svolgere una ispezione congiunta.


Quando, all'esito del controllo, l'amministrazione procedente accerta la conformita' agli obblighi e agli adempimenti imposti dalla disciplina di riferimento, il soggetto controllato e' esonerato dai medesimi controlli nei successivi dieci mesi, salvi i casi di cui al comma 3 e nel rispetto delle disposizioni di attuazione del diritto dell'Unione europea. Il periodo di esonero dai controlli e' menzionato nel fascicolo informatico d'impresa.


Le amministrazioni improntano la propria attivita' al rispetto del principio del contraddittorio e adottano i provvedimenti di propria competenza, ivi incluse eventuali sanzioni, in modo proporzionale al livello di rischio di cui all'articolo 3, comma 2, al pregiudizio arrecato, alle dimensioni del soggetto controllato e all'attivita' economica svolta.


In attuazione del principio di trasparenza, salvo che ricorrano i casi di cui al comma 3 o motivi di urgenza del controllo o esigenze di ricorrere ad accessi ispettivi imprevisti o senza preavviso, l'amministrazione fornisce in formato elettronico, almeno dieci giorni prima del previsto accesso presso i locali dell'attivita' economica, l'elenco della documentazione necessaria alla verifica ispettiva.


Resta fermo quanto previsto dal decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali 22 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2015, sul Registro Unico dei Controlli Ispettivi sulle imprese agricole (RUCI).


Art. 6

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Comma 1

Violazioni sanabili e casi di non punibilita'
per errore scusabile


Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni per le quali e' prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a cinquemila euro, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti, per la prima volta nell'arco di un quinquennio, l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo entro un termine non superiore a venti giorni dalla data della notificazione dell'atto di diffida. In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate. L'istituto della diffida amministrativa di cui al presente decreto non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l'incolumita' pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro.


In caso di mancata ottemperanza alla diffida di cui al comma 1 entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione.


Il mancato adempimento alle prescrizioni contenute nella diffida ovvero i casi di violazione di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l'incolumita' pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro comportano, inoltre, la revoca del Report certificativo di cui all'articolo 3, ove rilasciato all'operatore economico.


Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare.


In ogni caso il soggetto controllato non e' responsabile quando le violazioni sono commesse per errore sul fatto non determinato da colpa.


Art. 7

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Comma 1

Meccanismi di dialogo e collaborazione

Comma 2

Quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle fonti normative riguardanti fattispecie di carattere generale, di massima o di particolare importanza ovvero gravi e ripetute difformita' applicative nell'ambito del territorio nazionale, relative a obblighi e adempimenti che sono oggetto dei controlli, le associazioni nazionali di categoria di cui all'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180, possono interpellare l'amministrazione centrale o la regione competente, prospettando una soluzione motivata. Non sono prese in considerazione richieste che non soddisfano le condizioni di cui al presente comma. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha gia' fornito risposta a richieste corrispondenti a quella presentata mediante atti pubblicati nella sottosezione «Controlli sulle imprese» della sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale.
In caso di mancato riscontro all'interpello entro termini ragionevoli e comunque entro il termine previsto dalla legge, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le associazioni di cui al presente comma possono segnalare tale circostanza al Dipartimento che provvede nell'ambito delle proprie competenze.


Le risposte fornite dalle amministrazioni centrali sono pubblicate nella sottosezione «Controlli sulle imprese» della sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e costituiscono criteri interpretativi di carattere generale.


Le amministrazioni provvedono alle attivita' di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.


Art. 8

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Comma 1

Formazione

Comma 2

Il Dipartimento, d'intesa con il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentite le amministrazioni competenti, e acquisita l'intesa in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce un piano di formazione specifica del personale, da erogare, nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attraverso la Scuola nazionale dell'amministrazione e Formez PA, con particolare riferimento alle competenze in materia di digitalizzazione degli strumenti di programmazione e svolgimento dei controlli, di cooperazione con gli operatori economici, di coordinamento tra le amministrazioni e di criteri e metodi standardizzati per effettuare il censimento degli obblighi e degli adempimenti di cui all'articolo


2. Le amministrazioni di cui all'articolo 1 possono contribuire alla formazione iniziale e periodica del personale preposto ai controlli, nell'ambito delle attivita' di formazione erogate attraverso le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche mediante forme di convenzione con le universita', le camere di commercio e le associazioni di categoria.


Art. 9

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Comma 1

Utilizzo di soluzioni tecnologiche
nelle attivita' di controllo


Le amministrazioni cui sono attribuite funzioni di controllo, diverse da quelle in materia di controllo fiscale, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, adottano misure volte ad automatizzare progressivamente le proprie attivita', nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse quelle di intelligenza artificiale in coerenza con il principio di proporzionalita' al rischio secondo le regole tecniche finalizzate alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana. Le soluzioni tecnologiche garantiscono la sicurezza e l'interoperabilita' dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni che effettuano i controlli.


Art. 10

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Comma 1

Trattamento dei dati personali

Comma 2

I trattamenti dei dati di cui al presente decreto sono effettuati in conformita' e nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».


I titolari del trattamento operano con le idonee misure tecniche per garantire la sicurezza informatica, al fine di assicurare un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio di distruzione, perdita, modifica o accesso non autorizzato ai dati trattati, in conformita' al citato regolamento (UE) n. 2016/679.


Art. 11

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Comma 1

Clausola di salvaguardia

Comma 2

Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.


Art. 12

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Comma 1

Abrogazioni

Art. 13

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.