Clausola onnicomprensiva mirata «catch all»
L'Autorita' competente puo' subordinare al rilascio di un'autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso non listati, la prestazione di servizi di intermediazione o la fornitura di assistenza tecnica collegate ai medesimi prodotti ovvero l'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all'allegato I del regolamento duplice uso, qualora abbia acquisito elementi informativi su una specifica operazione d'esportazione ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del regolamento duplice uso, nonche' di quanto disposto dal presente decreto. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' essere vietata o subordinata ad autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso non listati ai sensi dell'articolo 9 del regolamento duplice uso.
Ai fini di cui sopra, l'Autorita' competente comunica tempestivamente tale intendimento al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa, nonche' all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
L'esportazione di prodotti a duplice uso non listati, ovvero la prestazione di servizi di intermediazione o la fornitura di assistenza tecnica collegate ai medesimi prodotti, possono essere subordinate al rilascio di un'autorizzazione, ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del regolamento duplice uso, anche su richiesta specifica del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, nonche' dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. La richiesta e' inviata all'Autorita' competente e comunicata alle altre amministrazioni interessate.
Laddove l'autorizzazione richiesta abbia ad oggetto materiali o informazioni classificati, la stessa e' subordinata al parere vincolante del Dipartimento informazioni per la sicurezza.
Nel caso in cui vengano formulate osservazioni da parte di una delle amministrazioni interessate, entro dieci giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione o della richiesta, l'Autorita' competente indice, entro i successivi cinque giorni lavorativi, una riunione interministeriale per il loro esame. Qualora all'esito della riunione venga confermato che l'esportazione o la prestazione di servizi di intermediazione o di assistenza tecnica e' da assoggettare ad autorizzazione per motivi di non proliferazione, l'Autorita' competente comunica tempestivamente tale decisione all'operatore, dandone contestuale notizia all'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed alle altre amministrazioni interessate.
Nel caso in cui non vengano formulate osservazioni da parte di una delle predette amministrazioni, l'Autorita' competente comunica tempestivamente all'operatore la subordinazione ad autorizzazione dell'operazione di esportazione, di fornitura di assistenza tecnica o della prestazione di ((servizi di)) intermediazione, dandone contestuale informazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed alle altre amministrazioni interessate.
Fermo quanto previsto dagli articoli 4, paragrafo 2, 5, paragrafo 2, 6, ((paragrafo 2, e 8, paragrafo 2,)) del regolamento duplice uso, quando sussistono motivi per sospettare che prodotti a duplice uso non listati o prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all'allegato I del regolamento duplice uso sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento duplice uso, gli operatori interessati alla esportazione dei prodotti medesimi, ovvero alla fornitura di assistenza tecnica o alla prestazione di servizi di intermediazione collegate ai prodotti stessi, ne informano senza indugio l'Autorita' competente.
L'Autorita' competente, valutate le informazioni fornite ed esaminata la documentazione presentata, ove non ritenga infondata l'informativa di cui al comma 7, comunica la stessa al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa, nonche' all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attivando la procedura di cui ai commi da 2 a 6. Ai fini autorizzativi di cui al presente articolo, l'operatore presenta all'Autorita' competente idonea istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, secondo le modalita' e procedure di cui all'articolo 10.