Il presente decreto attua la direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673, di seguito denominata «direttiva».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Oggetto e ambito di applicazione
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Modifiche al Libro II del codice penale
Comma 2
Al Libro II del codice penale, al Titolo I, dopo il Capo I e' inserito il seguente:
«CAPO I-BIS
Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea
Art. 275-bis (Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea). - E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea:
a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entita', organismo o gruppo designati, o stanzia a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche;
b) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entita', a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati;
c) conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entita' od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi;
d) importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni;
e) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie.
La stessa pena di cui al primo comma, si applica a chiunque elude l'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione europea mediante:
a) l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entita', organismo o gruppo designati;
b) la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento.
Quando, nei casi indicati dal primo comma e dal secondo comma, i fondi, le risorse economiche, i beni, i servizi, le operazioni o le attivita' hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 90.000. La disposizione di cui al periodo che precede non si applica nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera d) se il fatto ha ad oggetto prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso di cui agli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021.
Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.
Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di operazioni compiute senza la relativa autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false.
Art. 275-ter (Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea). - E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000 la persona designata o il legale rappresentante dell'entita' od organismo designati, che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di segnalare alle autorita' amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il diritto di proprieta' o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione.
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque, in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di fornire alle autorita' amministrative competenti informazioni, di cui e' a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entita' o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate.
Quando i fondi o le risorse economiche hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a 10.000 euro, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.000 a euro 45.000.
Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.
Art. 275-quater (Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attivita'). - Chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attivita' in difformita' dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente, quando tale autorizzazione e' prescritta da una misura restrittiva dell'Unione europea, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 25.000 a euro 150.000. Quando le attivita' di cui al primo comma hanno ad oggetto fondi, beni, servizi che hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 80.000.
Ai fini della determinazione del valore indicato al secondo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.
Art. 275-quinquies (Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione europea). - Se taluno dei fatti di cui all'articolo 275-bis, primo comma, lettera d), e' commesso per colpa grave e ha ad oggetto prodotti che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso elencati negli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 15.000 a euro 90.000.
Art. 275-sexies (Circostanze aggravanti). - Le pene stabilite per i reati previsti dagli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aumentate da un terzo alla meta':
a) se il fatto e' commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416;
b) se il fatto e' commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere;
c) se il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale, commerciale, bancaria o finanziaria;
d) se il fatto e' commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio;
e) se dal reato deriva un profitto o un vantaggio di rilevante entita';
f) se il colpevole distrugge, sopprime, occulta, danneggia, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento.
Quando il colpevole, al fine di procurarsi l'impunita' per uno dei reati di cui al primo comma, commette taluno dei delitti di cui all'articolo 377, terzo comma e 377-bis, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla meta'.
Art. 275-septies (Circostanze attenuanti). - Per i reati previsti dagli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro dei beni, dei fondi o delle risorse economiche, la pena e' diminuita da un terzo a due terzi.
Art. 275-octies (Confisca obbligatoria). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies, e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile, e' disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita', anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prezzo, al prodotto o al profitto del reato.
Art. 275-novies (Pubblicazione della sentenza di condanna). - La condanna per taluno dei reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, importa la pubblicazione della sentenza quando e' irrogata una pena detentiva non inferiore a tre anni di reclusione.
I dati personali della persona condannata sono riportati solo se sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse espressamente indicate in sentenza.
Art. 275-decies (Giurisdizione). - I reati previsti dagli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono punibili secondo la legge italiana anche quando sono commessi da un cittadino in territorio estero.».
Art. 5
#Comma 1
Modifica al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Comma 2
All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea, ovvero da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea, consentendo o comunque agevolando l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate, la pena e' aumentata.».
Art. 7
#Comma 1
Modifica al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24
Comma 2
All'articolo 1 del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente decreto disciplina altresi' la protezione delle persone che segnalano violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del codice penale, nonche' dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».
Art. 8
#Comma 1
Esonero dagli obblighi informativi
Comma 2
I professionisti esercenti una professione legale sono esonerati dall'obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 275-ter, secondo comma, del codice penale concernenti un loro cliente o fornite dal cliente medesimo sempre che si tratti di informazioni da loro apprese nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o dell'espletamento di compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorita' giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualita' di intentarlo o evitarlo.
Art. 9
#Comma 1
Individuazione della autorita' competenti
per le sanzioni amministrative
All'articolo 13-quater, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«6-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, il Ministero dell'economia e delle finanze e' altresi' competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle disposizioni di cui agli articoli 275-bis, terzo comma, e 275-ter, terzo comma, del codice penale e, limitatamente alle autorizzazioni concernenti le transazioni finanziarie, dell'articolo 275-quater, secondo comma, del codice penale. L'accertamento e la contestazione delle relative violazioni sono rimessi alle autorita' di cui al comma 1, fatti salvi i poteri di altri organi di polizia giudiziaria.».
All'articolo 20 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
«3-ter. L'Unita' di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185 e' l'autorita' competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 275-bis, terzo comma, del codice penale, nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera d), del medesimo articolo;
b) articolo 275-quater, secondo comma, del codice penale, in caso di violazione di obblighi prescritti in autorizzazione rilasciata dalla medesima Unita'».
Per i casi di cui all'articolo 275-quater, secondo comma, del codice penale, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 relativamente alle transazioni finanziarie, l'autorita' competente all'adozione del provvedimento amministrativo di autorizzazione e' competente anche per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
Art. 10
#Comma 1
Coordinamento e cooperazione tra le autorita' competenti
Fermo l'obbligo di denuncia, al fine di garantire il coordinamento e la cooperazione tra le autorita' di contrasto e le autorita' incaricate dell'attuazione delle misure restrittive dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva, in relazione ai reati di cui al presente decreto, il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e l'Autorita' competente di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, ed ogni altra autorita' incaricata dell'esecuzione delle misure restrittive dell'Unione europea, quando hanno notizia dei reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater e 275-quinquies del codice penale, e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, informano, senza ritardo, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e forniscono le notizie, le informazioni e i dati in loro possesso attinenti ai reati medesimi.
Fuori dei casi di cui al comma 1, quando acquisisce la notizia dei reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater e 275-quinquies del codice penale e di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il pubblico ministero ne da' tempestiva informazione al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ai fini del necessario coordinamento con le autorita' competenti per l'esecuzione delle misure restrittive dell'Unione di cui al comma 1.
Art. 11
#Comma 1
Raccolta e trasmissione dei dati statistici
Comma 2
Il Ministero della giustizia, pubblica con cadenza triennale i dati di cui al comma 1 in apposita sezione del proprio sito istituzionale e provvede all'aggiornamento periodico dei dati pubblicati.
Art. 12
#Comma 1
Norme di coordinamento e abrogazioni
Comma 2
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono abrogate.
Art. 13
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.