DECRETO LEGISLATIVO

Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99. (10G0037)

Numero 22 Anno 2010 GU 24.02.2010 Codice 010G0037

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-11;22

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Disposizioni preliminari e programmatiche

Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione della legge e competenze

Comma 2

La ricerca e la coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche effettuate nel territorio dello Stato, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, quale definita dalla legge 21 luglio 1967, n. 613, sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilita' e sottoposte a regimi abilitativi ai sensi del presente decreto.


Sono d'interesse nazionale le risorse geotermiche ad alta entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di legittimazione, tale da assicurare una potenza erogabile complessiva di almeno 20 MW termici, alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi; sono inoltre di interesse nazionale le risorse geotermiche economicamente utilizzabili rinvenute in aree marine.


Al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono altresi' di interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni di processo nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale, per un impegno complessivo autorizzabile non superiore ai 50 MW; per ogni proponente non possono in ogni caso essere autorizzati piu' di tre impianti, ciascuno di potenza nominale non superiore a 5 MW. Gli impianti geotermici pilota sono di competenza statale.
3-bis.1. Agli impianti pilota di cui al comma 3-bis, che per il migliore sfruttamento ai fini sperimentali del fluido geotermico necessitano di una maggiore potenza nominale installata al fine di mantenere il fluido geotermico allo stato liquido, il limite di 5 MW e' determinato in funzione dell'energia immessa nel sistema elettrico, che non puo' in nessun caso essere superiore a 40.000 MWh elettrici annui.
3-bis.2. I soggetti titolari di permessi rilasciati ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, ((tenuto conto dei risultati sperimentali)), nell'ambito della successiva richiesta della concessione possono presentare contestualmente istanza di potenziamento con una variazione del programma dei lavori e agli stessi non si applica il limite di 5 MW di potenza nominale installata, di cui ai commi 3-bis e 3-bis.1, nonche' il limite di 40.000 MWh annui di energia immessa nel sistema elettrico, di cui al medesimo comma 3-bis.1.


Fatto salvo quanto disposto ai comma 3, 3-bis e 5, sono di interesse locale le risorse geotermiche a media e bassa entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di legittimazione, di potenza inferiore a 20 MW ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi.


Sono piccole utilizzazioni locali le risorse geotermiche come definite e disciplinate dall'articolo 10. Le stesse non sono soggette alla disciplina mineraria di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e all'articolo 826 del codice civile.


Le risorse geotermiche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disciplinato dal regio decreto 29 luglio 1927 n. 1443, e dall'articolo 826 del codice civile sono risorse minerarie, dove le risorse geotermiche di interesse nazionale sono patrimonio indisponibile dello Stato mentre quelle di interesse locale sono patrimonio indisponibile regionale. (2)


Le autorita' competenti per le funzioni amministrative, ai fini del rilascio del permesso di ricerca e delle concessioni di coltivazione, comprese le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, riguardanti le risorse geotermiche d'interesse nazionale e locale sono le Regioni o enti da esse delegati, nel cui territorio sono rinvenute o il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale, per l'istruttoria e per il controllo sull'esercizio delle attivita', senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi di cui all'articolo 40 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modifiche, alla cui denominazione sono aggiunte le parole «e le georisorse», di seguito denominato UNMIG, nel caso di risorse geotermiche rinvenute nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana.


Lo Stato esercita le funzioni di cui all'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, e all'articolo 57, comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche.


E' esclusa dall'applicazione del presente provvedimento la disciplina della ricerca e coltivazione delle acque termali, intendendosi come tali le acque da utilizzarsi a scopo terapeutico, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.


((8-bis. E' consentita la coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali. Le istanze per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche devono essere corredate dei risultati forniti dalla modellizzazione idrogeologico-numerica, che dimostri l'assenza di qualsiasi interferenza piezometrica e termica tra i territori dell'area termale interessata e i pennacchi formati dai pozzi di prelievo e di restituzione delle acque geotermiche o di qualsiasi alterazione del chimismo delle acque nel sottosuolo))


Nel caso che insieme al fluido geotermico siano presenti sostanze minerali industrialmente utilizzabili, le disposizioni del presente provvedimento non si applicano qualora il valore economico dei KWH termici recuperabili da detto fluido risulti inferiore a quello delle sostanze minerali coesistenti. In tale caso si applicano le norme di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e quelle relative alla legislazione regionale di settore.


L'iniezione di acque e la reiniezione di fluidi geotermici nelle stesse formazioni di provenienza, o comunque al di sotto di falde utilizzabili a scopo civile o industriale, anche in area marina, sono autorizzate dall'autorita' competente.


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AGGIORNAMENTO (2)


La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 7 aprile 2011, n. 112 (in G.U. 1a s.s. 13/4/2011, n. 16), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), nella parte in cui non prevede che la disposizione relativa all'appartenenza delle risorse geotermiche ad alta entalpia al patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano".


Art. 2

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Comma 1

Inventario delle risorse geotermiche

Comma 2

I titolari di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione per risorse geotermiche d'interesse nazionale e locale presentano all'autorita' competente e al Ministero dello sviluppo economico, con cadenza annuale, un rapporto annuale sui risultati conseguiti.


Il Ministero dello sviluppo economico redige una relazione pubblica annuale su stato e prospettive della geotermia in Italia, con l'indicazione dei territori di interesse geotermico, sulla base dei rapporti di cui al comma 1 e delle informazioni fornite dalle Regioni e dai Comuni anche per quanto concerne le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico. Al fine di assicurare un flusso di informazioni costante dai comuni, alle province, alle regioni, allo Stato, gli enti competenti informano tempestivamente la Regione del rilascio di autorizzazioni o titoli abilitativi comunque denominati, di loro competenza e le regioni trasmettono i dati riepilogativi annuali al Ministero dello sviluppo economico.


I Comuni, in sede di redazione e di aggiornamento dei propri strumenti urbanistici, tengono conto delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate ai fini della coltivazione geotermica nonche' delle ulteriori potenzialita' della risorsa energetica.


Il Ministero dello sviluppo economico rende disponibile l'inventario delle risorse geotermiche, cura l'aggiornamento dello stesso e di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e d'intesa con le regioni interessate, promuove l'acquisizione di nuove tecnologie per la ricerca e lo sfruttamento di risorse geotermiche.


Comma 3

Capo II - Disposizioni sulla ricerca

Art. 3

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Comma 1

Assegnazione del permesso di ricerca

Comma 2

Il permesso di ricerca, che ha carattere esclusivo, e' rilasciato dall'autorita' competente ad operatori in possesso di adeguata capacita' tecnica ed economica, contestualmente all'approvazione del programma dei lavori allegato alla domanda ed a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, cui partecipano, in relazione alle specificita' dei lavori e dei siti, le amministrazioni interessate.


Nel caso l'autorita' competente sia il Ministero dello sviluppo economico, il permesso di ricerca e' rilasciato di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, di seguito denominata CIRM.


Nel caso di sperimentazione di impianti pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, l'autorita' competente e' il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che acquisiscono l'intesa con la regione interessata; all'atto del rilascio del permesso di ricerca, l'autorita' competente stabilisce le condizioni e le modalita' con le quali e' fatto obbligo al concessionario di procedere alla coltivazione dei fluidi geotermici in caso di esito della ricerca conforme a quanto indicato nella richiesta di permesso di ricerca.


Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonche' di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e' istituita un'apposita sezione della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, con compiti relativi alla ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche. La citata sezione della CIRM puo' avvalersi di esperti individuati dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra il personale in organico di ISPRA, ENEA, CNR ed Universita' statali senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Restano validi fino alla loro naturale scadenza i permessi di ricerca gia' assentiti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.


Il permesso di ricerca e' rilasciato a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, laddove prevista dalla normativa vigente.


Sono considerate concorrenti le domande, riferite esclusivamente alla medesima area della prima domanda, fatte salve le domande relative agli impianti sperimentali di potenza nominale non superiore a 5 MW, pervenute all'autorita' competente non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicita' degli atti indicato dalla Regione stessa o, in caso di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi, di cui all'articolo 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modificazione. Alla denominazione del Bollettino ufficiale degli idrocarburi sono aggiunte in fine le parole «e delle georisorse» (BUIG).


Il permesso puo' essere rilasciato anche in contitolarita' a piu' soggetti solidalmente responsabili nei confronti della pubblica amministrazione e dei terzi. Ai contitolari e' fatto obbligo di nominare un unico rappresentante per tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni interessate e nei confronti dei terzi.


Qualora l'area richiesta interessi il mare territoriale o la piattaforma continentale italiana, deve essere preventivamente acquisito il parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e trasporti.


Per le zone interessanti la difesa deve essere sentita l'amministrazione militare.


Il rilascio del permesso di ricerca resta subordinato alla presentazione di una idonea fideiussione bancaria od assicurativa commisurata al valore delle opere di recupero ambientale previste a seguito delle attivita'.


Art. 4

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Comma 1

Estensione e durata del permesso di ricerca

Comma 2

Il permesso di ricerca puo' coprire aree di terra o di mare con superficie massima di 300 chilometri quadrati.


La durata massima del permesso e' di quattro anni, prorogabile per non oltre un biennio.


Possono essere accordati ad uno stesso soggetto, direttamente o indirettamente, piu' permessi di ricerca purche' l'area complessiva non risulti superiore a 5.000 chilometri quadrati in terraferma ed in mare, fermo restando che l'area complessiva ricadente in una singola Regione non puo' superare i 1000 chilometri quadrati.


Art. 5

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Comma 1

Classificazione delle risorse

Comma 2

Il titolare del permesso di ricerca che abbia individuato fluidi geotermici e' tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Regione od ente da essa delegato, nel caso di rinvenimento sulla terraferma ed al Ministero dello sviluppo economico nel caso di rinvenimento in mare.


L'autorita' competente riconosce il carattere nazionale o locale delle risorse rinvenute e ne da' immediata comunicazione pubblica nel Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicita' degli atti indicato dalla regione stessa e nel BUIG.


Comma 3

Capo III - Disposizioni sulla coltivazione

Art. 6

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Comma 1

Rilascio di concessioni di coltivazione per risorse geotermiche di interesse nazionale e locale

Comma 2

La concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche riconosciute di interesse nazionale o locale e' rilasciata dall'autorita' competente, con provvedimento che comprende l'approvazione del programma di lavoro e del progetto geotermico, a seguito dell'esito positivo di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, cui partecipano, in relazione alle specificita' dei lavori e dei siti, le amministrazioni interessate e dell'esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, laddove prevista dalla normativa vigente. La concessione di coltivazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico e delle competenze comunale, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.


Il rilascio della concessione di coltivazione rimane subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, di una fideiussione bancaria od assicurativa commisurata al valore delle opere di recupero ambientale previste a seguito delle attivita'.


Nel caso l'autorita' competente sia il Ministero dello sviluppo economico, la concessione per risorse geotermiche e' rilasciata sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la CIRM.


((


Nel caso di sperimentazione di impianti pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, l'autorita' competente e' il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che acquisiscono l'intesa con la Regione interessata.


))


La concessione puo' essere accordata anche a piu' soggetti in contitolarita' alle stesse condizioni di cui all'articolo 3, comma 5.


Qualora l'area della concessione interessi i territori di due o piu' regioni confinanti, il titolo e' rilasciato di concerto fra le regioni medesime dal Presidente della Giunta regionale nel cui territorio ricade la maggiore estensione dell'area richiesta.


Le regioni possono limitare o vietare il rilascio di concessioni di coltivazione per risorse geotermiche di interesse locale su aree gia' oggetto di concessioni per la coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale, previa valutazione delle possibili interferenze.


Il rilascio della concessione di coltivazione non esonera il richiedente dall'assolvimento di ogni altro obbligo previsto dalla legislazione vigente prima di dar corso alla realizzazione delle opere previste dal progetto di coltivazione.


Art. 7

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Comma 1

Allineamento delle concessioni di coltivazione

Comma 2

Le scadenze delle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono allineate ad una medesima data in base ad accordi tra regioni e i titolari, fatti salvi i diritti acquisiti, gli accordi gia' sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, gli investimenti programmati e la tutela del legittimo affidamento.


Le concessioni di cui al comma 1 sono confermate in capo al concessionario originario con provvedimento dell'amministrazione competente, da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, eventualmente con riduzione e riperimetrazione dell'area, confermando altresi' quanto previsto negli originari programmi di lavoro, con salvezza degli atti e dei provvedimenti emanati.


La conferma di cui al comma 2 e' disposta dall'autorita' competente la quale procede preliminarmente ad una verifica del rispetto, da parte degli impianti, delle vigenti norme in materia ambientale imponendo l'eventuale adeguamento degli stessi. Alla scadenza ((...)) uniformata ai sensi del comma 1, il rinnovo delle concessioni di coltivazione e' soggetta alla normativa ((...)) sulla valutazione di impatto ambientale. ((6))


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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".


Art. 8

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Comma 1

Assegnazione di una concessione di coltivazione a seguito dell'esito positivo della ricerca

Comma 2

Entro sei mesi dal riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 2, del carattere nazionale o locale delle risorse rinvenute, il titolare del permesso ha il diritto di presentare domanda di concessione di coltivazione all'autorita' competente.


Trascorso inutilmente tale termine, la concessione puo' essere richiesta, in concorrenza, da altri operatori con l'esclusione di quelli relativi agli impianti sperimentali di cui all'articolo 1, comma 3-bis. Sono considerate concorrenti le domande, riferite esclusivamente alla medesima area della prima domanda, pervenute all'autorita' competente non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicita' degli atti indicato dalla regione stessa o, in caso di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse.


Qualora la richiesta di concessione di cui al comma 2 non ricopra l'intera area dell'originario permesso di ricerca, altri operatori possono chiedere in concessione aree riferite a parte o all'intera superficie restante.


La concessione puo' essere accordata per la durata di trenta anni.


Art. 9

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Comma 1

Riassegnazione di una concessione di coltivazione

Comma 2

Tre anni prima della scadenza di una concessione e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, l'autorita' competente, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico incompatibile in tutto o in parte con il mantenimento della concessione, indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, liberta' di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione onerosa della concessione per anni trenta, avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale dell'area e di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata, nella salvaguardia della risorsa geotermica.


In caso di scadenza naturale della concessione il bando di gara prevede il trasferimento della titolarita' del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici, dal concessionario uscente al nuovo concessionario, secondo modalita' dirette a garantire la continuita' gestionale e dietro pagamento di un compenso, entrambi predeterminati dall'autorita' competente e dal concessionario uscente prima della fase di offerta e resi noti nei documenti di gara. In caso di mancato accordo si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi, di cui il presidente nominato di comune accordo tra le parti o in caso di mancato accordo dal Presidente del Tribunale, e due dalle parti, che ne sopportano i relativi oneri, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato.


In caso di decadenza, rinuncia e revoca della concessione, tutti gli impianti della stessa, in stato di regolare funzionamento, passano in proprieta' dell'autorita' competente, senza compenso.
L'autorita' competente puo' richiedere la messa in sicurezza degli stessi e il ripristino ambientale completo o parziale dell'area interessata. L'autorita' competente ha anche facolta' di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In caso di mancato accordo si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi, di cui il presidente nominato di comune accordo tra le parti o in caso di mancato accordo dal Presidente del Tribunale, e due dalle parti interessate che ne sopportano i relativi oneri, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato.


Agli effetti del comma 3 per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si intendono quelli che trasportano e trasformano prevalentemente energia prodotta dall'impianto cui si riferisce la concessione.


Art. 10

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Comma 1

Piccole utilizzazioni locali

Comma 2

Sono altresi' piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle effettuate tramite l'installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la reimmissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici.


Le autorita' competenti per le funzioni amministrative, comprese le funzioni di vigilanza, riguardanti le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico sono le Regioni o enti da esse delegate.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 26 NOVEMBRE 2025, N. 178)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 26 NOVEMBRE 2025, N. 178)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 26 NOVEMBRE 2025, N. 178)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 26 NOVEMBRE 2025, N. 178)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 26 NOVEMBRE 2025, N. 178)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 26 NOVEMBRE 2025, N. 178)).


Comma 3

Capo IV - Norme comuni alla ricerca e alla coltivazione

Art. 11

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Comma 1

Pubblicita' degli atti

Comma 2

Le domande di permessi di ricerca, i decreti di rilascio dei permessi stessi, gli atti di riconoscimento, le domande ed i decreti di conferimento delle concessioni di coltivazione per le risorse geotermiche di interesse nazionale nonche' i provvedimenti che dispongono la cessazione del titolo e ogni altro atto rilevante sono pubblicati, per estratto, nel Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicita' degli atti indicato dalla regione stessa o nel caso che l'autorita' competente sia il Ministero dello sviluppo economico, nel BUIG.


Art. 12

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Comma 1

Revoca della concessione per l'ampliamento del campo geotermico

Comma 2

La concessione rilasciata per l'utilizzazione di risorse geotermiche di interesse locale puo' essere revocata qualora, a seguito del riconoscimento del carattere nazionale del campo geotermico, il titolare non dimostri di avere adeguare capacita' tecniche ed economiche per realizzare un progetto geotermico di interesse nazionale.


Il titolare della concessione revocata ha diritto a ricevere dal nuovo titolare una quantita' di risorse geotermiche equivalente a quella estraibile mediante il titolo revocato ovvero una indennita' sostitutiva determinata di accordo fra le parti e commisurata sia al valore delle risorse geotermiche estraibili mediante il titolo revocato, depurato dei relativi costi, sia alla durata residua del titolo originario. In caso di mancato accordo si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi, di cui il presidente nominato dall'autorita' competente e due dalle parti, che ne sopportano i relativi oneri, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato.


((


La concessione rilasciata per l'utilizzazione di risorse geotermiche puo' essere revocata qualora risulti inattiva da almeno due anni e sia richiesto il subentro nella concessione di coltivazione per la realizzazione di impianti sperimentali di cui all'articolo 1, comma 3-bis, con esclusione dei soggetti che direttamente abbiano realizzato o stiano realizzando altre centrali geotermoelettriche, anche di tipo convenzionale, con potenza nominale installata superiore ai 5 MW. Il subentrante sara' tenuto al pagamento, in unica soluzione, di un indennizzo equivalente al doppio del canone annuo di cui al comma 2 dell'articolo 16.


))


Art. 13

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Comma 1

Rinvenimento di idrocarburi

Comma 2

Qualora nel corso delle perforazioni vengano rinvenuti idrocarburi liquidi o gassosi ne deve essere data immediata comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.


L'autorita' mineraria, ove il quantitativo scoperto si manifesti significativo agli effetti di una utilizzazione energetica, ed in attesa dei necessari accertamenti, puo' ordinare la sospensione dei lavori di perforazione.


Le operazioni di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche possono essere riprese, se compatibili e su successiva autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, con le eventuali cautele e misure di sicurezza all'uopo disposte, nonche' delle specifiche procedure di tutela ambientale previste dalla normativa vigente.


Nel caso in cui il rinvenimento di idrocarburi dia luogo al rilascio di nuovo titolo minerario per tali minerali ad altro titolare, quest'ultimo e' tenuto al rimborso delle spese dirette e indirette sostenute nell'ambito del precedente titolo II ogni caso, il rilascio del nuovo titolo minerario e' soggetto alla normativa vigente in materia di VIA.


Art. 14

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Comma 1

Decadenza

Comma 2

La decadenza e' pronunciata dall'autorita' competente, previa contestazione dei motivi e fissazione del termine di trenta giorni per la presentazione delle controdeduzioni.


Art. 15

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Comma 1

Dichiarazione di pubblica utilita'

Comma 2

Le opere necessarie per la ricerca e la coltivazione, nonche' per il trasporto e la conversione delle risorse geotermiche in terraferma, con esclusione delle aree di demanio marittimo, sono dichiarate di pubblica utilita', nonche' urgenti ed indifferibili e laddove necessario e' apposto il vincolo preordinato all'esproprio a tutti gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 successive modificazioni, con l'approvazione dei relativi programmi di lavoro da parte dell'autorita' competente.


I programmi di lavoro approvati sono depositati presso i Comuni dove deve aver luogo la espropriazione, ai sensi decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, successive modificazioni.


Non sono soggette a concessioni ne' ad autorizzazioni del sindaco le opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo, eseguite in aree esterne al centro edificato.


Qualora l'esercizio di una concessione demaniale marittima, rilasciata per aree comunque ricadenti in un permesso di ricerca o di concessione per l'utilizzo di risorse geotermiche, anche successivamente a detti permessi, risulti incompatibile o ostacoli l'attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione, l'autorita' marittima, a richiesta del titolare del permesso o della concessione mineraria, procede alla revoca della concessione demaniale con le modalita' previste dall'articolo 43 del codice della navigazione.
L'indennizzo a favore del titolare della concessione revocata, nella misura determinata ai sensi dell'articolo 42, quarto e quinto comma, del codice della navigazione, e' a carico del titolare del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione.


Art. 16

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Comma 1

Canoni e contributi

Comma 2

Il titolare di permesso di ricerca deve corrispondere all'autorita' competente il canone annuo anticipato di euro 325 per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area di permesso.


Il titolare della concessione di coltivazione deve corrispondere all'autorita' competente un canone annuo anticipato di euro 650 per chilometro quadrato di superficie compresa nell'area della concessione.


Il soggetto abilitato alla ricerca e alla coltivazione di risorse geotermiche a media e bassa entalpia deve corrispondere alla Regione un canone annuo, determinato dalla medesima di importo non superiore a quello di cui ai commi 1 e 2.


Non sono dovuti i contributi di cui al comma 4 in caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti con potenza inferiore a 3 MW.


Limitatamente alla sperimentazione di impianti pilota a ridotto impatto ambientale, di cui all'articolo 1, comma 3-bis, non sono dovuti i contributi di cui al precedente comma 4 per la produzione di energia elettrica sino a 5 MW per ciascun impianto.


L'individuazione dei Comuni destinatari dei contributi, di cui al comma precedente, e la ripartizione del contributo fra gli stessi e' disposta con decreto del Presidente della giunta regionale. Nel caso in cui i campi geotermici interessino territori di Regioni limitrofe, la ripartizione dei contributi verra' effettuata d'intesa tra le Regioni medesime o, in mancanza di tale intesa, con decreto del Ministro dello sviluppo economico.


Con provvedimento dell'autorita' competente, gli importi dei canoni di cui ai commi 1 e 2, nonche' dei contributi di cui al comma 4 lettera a) e b) sono aggiornati annualmente per un importo pari al 100% della variazione percentuale annua dell'indice dei prezzi al consumo indicata dall'ISTAT.


Sono escluse dal corrispondere i contributi di cui sopra le imprese singole o associate per la quota di energia elettrica prodotta corrispondente al loro fabbisogno interno.


Il gettito dei canoni e contributi di cui al presente articolo, in quanto connesso a finalita' di compensazione territoriale, viene di norma destinato, previa intesa con gli Enti territoriali competenti, alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia, alle migliori utilizzazioni geotermiche, alla tutela ambientale dei territori interessati dagli insediamenti degli impianti nonche' al riassetto e sviluppo socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti dallo stesso piano regionale di sviluppo.


Gli importi dei canoni e contributi di cui ai commi 1, 2 e 4 sono da intendersi, ai sensi della lettera c) dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come limiti massimi esigibili e sono adottati salvo riduzioni apportate da specifica norma regionale. Sono fatti salvi gli accordi gia' sottoscritti tra regioni ed operatori, per i quali i contributi di riferimento restano quelli gia' in vigore alla data di sottoscrizione degli accordi stessi. Le scadenze delle concessioni di coltivazione, riferite ad impianti per produzione di energia elettrica, sono allineate al 2024. ((Per le concessioni oggetto del terzo periodo, il termine per l'indizione della gara previsto dall'articolo 9, comma 1, e' stabilito in due anni prima della scadenza delle concessioni medesime.))


Il termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica, fissato, ai sensi del comma 10, alla data del 31 dicembre 2024, e' prorogato per il tempo strettamente necessario al completamento del riordino della normativa di settore e, comunque, non oltre il ((31 dicembre 2026)). Una quota non superiore al 5 per cento degli importi dei canoni di cui al comma 2 che verranno corrisposti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino alla scadenza delle concessioni, come prorogata dal presente comma, puo' essere destinata dall'autorita' competente alla copertura degli oneri derivanti dall'esecuzione, da parte dell'autorita' medesima, delle attivita' previste dal capo III del presente decreto.


Ai comuni sede d'impianto di produzione di energia elettrica e' inoltre dovuto dal soggetto utilizzatore un contributo a titolo di compensazione ambientale e territoriale in sede di prima installazione pari al 4% del costo degli impianti, non cumulabile con analoghi contributi previsti negli accordi di cui al precedente articolo 7. Tali contributi continuano ad applicarsi secondo modalita' e procedure indicate nei citati accordi. Il contributo e' adottato salvo riduzioni apportate da specifica norma regionale.


Art. 16-bis

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Comma 1

(Piano pluriennale per la promozione degli investimenti)

Comma 2

L'autorita' competente procede alla valutazione del piano di investimenti di cui al comma 1 tenuto conto della funzionalita' dello stesso in rapporto alle finalita' di cui al medesimo comma 1 e della sua fattibilita' tecnica ed economica. Entro trenta giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1, l'autorita' competente ha la facolta' di richiedere al concessionario interessato modifiche o integrazioni del piano medesimo. In caso di valutazione positiva, da esprimersi entro trenta giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1 ovvero entro quindici giorni dalla data di presentazione del piano modificato o integrato ai sensi del secondo periodo del presente comma, l'autorita' competente rimodula le condizioni di esercizio della concessione di coltivazione relativa agli impianti interessati dal piano stesso, anche sotto il profilo della durata, comunque non superiore a venti anni, secondo quanto previsto nel piano valutato positivamente.


Qualora il concessionario uscente non presenti il piano ai sensi del comma 1 o l'autorita' competente non lo valuti positivamente ai sensi del comma 2, l'autorita' medesima procede alla riassegnazione della concessione di coltivazione ai sensi dell'articolo 9. In ogni caso non spetta alcun compenso o ((rimborso di spese)) per le attivita' connesse alla predisposizione della proposta. L'autorita' competente, qualora accerti, in sede di monitoraggio, da svolgersi secondo le modalita' disciplinate dall'autorita' medesima, l'inadempimento del concessionario in ordine alla realizzazione degli interventi e delle misure del piano, anche sotto il profilo ((dei relativi tempi)), avvia, entro centottanta giorni dall'accertamento stesso, le procedure per la riassegnazione della concessione di coltivazione ai sensi dell'articolo 9, commi 1, 3 e 4.


Art. 17

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Comma 1

Iniziative pro-concorrenziali

Comma 2

Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emana i disciplinari di cui al comma 1 sentita la CIRM.


Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere il coinvolgimento, per problematiche di particolare rilievo, della CIRM nelle procedure di propria competenza, nonche' l'avvalimento, per problematiche tecniche specifiche, dei «Laboratori di analisi e di sperimentazione per il settore minerario ed energetico» dell'UNMIG del Ministero dello sviluppo economico.


Comma 3

Capo V - Norme finali e transitorie

Art. 18

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Comma 1

Abrogazioni e disposizioni transitorie

Comma 2

Si applicano, in quanto compatibili, con il presente decreto legislativo e ferme le competenze regionali, le disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, della legge 11 gennaio 1957, n. 6, nonche' della legge 21 luglio 1967, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni.


E' abrogata legge 9 dicembre 1986, n. 896.


Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 485, si applicano fino all'adozione delle nuove disposizioni in materia ai sensi dell'articolo 17.


Art. 19

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Comma 1

Invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.