DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di rilascio di permesso di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale.

Numero 485 Anno 1994 GU 08.08.1994 Codice 094G0367

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;485

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Testo vigente

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Preambolo

TITOLO I - GENERALITA' Capo I OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1

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Comma 1

Oggetto del regolamento

Comma 2

Il presente regolamento disciplina i procedimenti di rilascio del permesso di ricerca di fluidi geotermici e di concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le legi dela Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990).
- I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti:
"Art. 2 (Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi).
(Omissis).
7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attivita' privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7.
9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;
b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazione, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione;
d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti;
g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli ademplimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale;
h) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo.
(Omissis)".
- La legge 9 dicembre 1986, n. 896 reca "Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 dicembre 1986).
- La legge 9 gennaio 1991, n. 9 reca "Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 16 gennaio 1991).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395 reca "Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 13 dicembre 1991).


Art. 2

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Comma 1

Definizioni

Comma 2

Ai fini del presente regolamento per "Ministro" e per "Ministero" si intendono rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; per "Unmig", l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia; per "Comitato tecnico", il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia; per "legge", la legge 9 dicembre 1986, n. 896.


Comma 3

TITOLO I - GENERALITA' Capo II NORME DI RINVIO

Art. 3

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Comma 1

Disciplina delle specifiche condizioni e modalita' di esecuzione

Comma 2

Il Ministro, apporta, con proprio decreto, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le necessarie modifiche al regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395, e provvede ai successivi aggiornamenti in materia.


Il decreto di cui al comma precedente si uniforma ai criteri di semplificazione delle procedure enunciati nei principi e nelle disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241, nella legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonche' nel presente regolamento.


Comma 3

TITOLO II - PERMESSO DI RICERCA Capo I RILASCIO DEL PERMESSO DI RICERCA

Art. 4

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Comma 1

Presupposti per il rilascio

Comma 2

Il permesso di ricerca e' rilasciato dal Ministero, previa approvazione del programma dei lavori, ad operatori pubblici e privati in possesso di adeguata capacita' tecnica ed economica.


Sull'istanza sono acquisiti i pareri previsti all'art. 3, commi 7 e 8 della legge.


Art. 5

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Comma 1

Presupposti della domanda

Comma 2

La domanda di rilascio del permesso di ricerca deve essere presentata al Ministero e, per conoscenza, alla sezione competente dell'Unmig, insieme al programma dei lavori che si intendono eseguire e dei relativi costi e tempi di esecuzione, ed il programma di ripristino finale. Ad essa deve essere unito uno studio di valutazione di massima delle relative ed eventuali modifiche ambientali.


Non sono richiesti gli adempimenti in materia di comunicazione e certificazione antimafia, previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55.


Il Ministero cura la pubblicazione della domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del mese successivo.
Sono considerate domande concorrenti quelle presentate nelle more dell'istruttoria e, in ogni caso, non oltre due mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel predetto Bollettino.


Art. 6

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Comma 1

I s t r u t t o r i a

Comma 2

Il Ministero cura l'istruttoria e trasmette, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande concorrenti, lo studio di valutazione di massima delle eventuali modifiche ambientali al Ministero dell'ambiente, alle regioni e ai comuni interessati, nonche' altre amministrazioni eventualmente interessate per l'acquisizione di osservazioni.


Le eventuali osservazioni devono essere formulate entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione. In caso di decorrenza del termine senza che siano state comunicate le osservazioni, il Ministero procede indipendentemente dall'acquisizione delle stesse.


Il Ministero acquisite le eventuali osservazioni, richiede, entro dieci giorni, il parere del Comitato tecnico.


Il Comitato tecnico si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, il Ministero procede indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.


Art. 7

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Comma 1

(Non e' stato ammesso al visto della Corte dei conti)


Art. 8

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Comma 1

Rilascio del permesso

Comma 2

Il Ministero, entro dieci giorni dall'emissione del parere del Comitato tecnico, rilascia, con decreto, il permesso di ricerca di fluidi geotermici.


Art. 9

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Comma 1

Termine per la conclusione del procedimento

Comma 2

Il procedimento di rilascio del permesso di ricerca si conclude nel termine di duecentoquaranta giorni dalla data di presentazione della domanda.


Il Ministro dell'industria, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, provvede alla modifica del decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, indicando il termine del comma precedente.


Resta salva la facolta' del Ministro, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di procedere a successive e ulteriori riduzioni del termine indicato per la conclusione del procedimento.


Comma 3

TITOLO II - PERMESSO DI RICERCA Capo II PROCEDIMENTI CONNESSI AL RILASCIO DEL PERMESSO DI RICERCA

Art. 10

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Comma 1

Proroga della vigenza; modifiche al programma di lavoro; ampliamento o riduzione volontaria dell'area; trasferimento quote; decadenza; rinuncia.

Comma 2

La domanda di proroga del permesso di ricerca, la domanda di modifica al programma di lavoro e la domanda di ampliamento o riduzione volontaria dell'area, sono presentate al Ministero ed alla sezione competente dell'Unmig. Il Ministero puo' sentire, nei casi di particolare rilevanza, il Comitato tecnico e le amministrazioni interessate. Il Ministero emana tali decreti in centosettanta giorni dalla data di presentazione della domanda.


La domanda di trasferimento a terzi del permesso o di trasferimento delle quote di uno o piu' contitolari e' presentata al Ministero e, per conoscenza, alla sezione competente, controfirmata per assenso dagli altri contitolari del permesso. Il Ministero emana il decreto di autorizzazione entro venti giorni dal ricevimento dell'atto di cessione registrato presso l'ufficio del registro competente.


La decadenza del titolare del permesso di ricerca e' dichiarata, con decreto del Ministero, previa contestazione dei motivi da parte del titolare e sentito, nei casi di particolare rilevanza, il Comitato tecnico, entro centosettanta giorni dall'inizio d'ufficio del procedimento.


Il Ministero provvede, con decreto, all'accettazione della rinuncia, entro sessanta giorni dalla richiesta motivata del titolare del permesso.


Comma 3

TITOLO III - CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE Capo I RILASCIO DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

Art. 11

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Comma 1

Presupposti per la concessione

Comma 2

La concessione di coltivazione e' rilasciata al titolare del permesso di ricerca che abbia rinvenuto risorse geotermiche riconosciute d'interesse nazionale se gli elementi di valutazione geomineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.


Art. 12

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Comma 1

Domanda di concessione

Comma 2

Il titolare del permesso di ricerca deve presentare la domanda di concessione di coltivazione al Ministero e all'ingegnere capo della sezione competente, entro sei mesi dalla pubblicazione del Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia degli atti relativi al riconoscimento del carattere nazionale delle risorse rinvenute. Scaduto tale termine, la concessione puo' essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta purche' in possesso dei necessari requisiti di capacita' tecnica ed economica.


Non sono richiesti gli adempimenti in materia di comunicazione e certificazione antimafia previsiti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55.


Il Ministero cura la pubblicazione della domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del mese successivo.


Art. 13

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Comma 1

I s t r u t t o r i a

Comma 2

L'ingegnere capo della competente sezione dell'Unmig, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, invia una relazione al Ministero.


Il Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, trasmette la documentazione necessaria e lo studio di valutazione delle modifiche ambientali alle regioni, ai comuni, al Ministero dell'ambiente, nonche' ad altre amministrazioni eventualmente interessate, che esprimono parere, entro novanta giorni dall'invio della documentazione. In caso di decorrenza del termine senza che siano stati comunicati i pareri, il Ministero procede indipendentemente dall'acquisizione degli stessi.


Il Ministero, acquisiti i pareri, richiede, entro venti giorni, il parere del Comitato tecnico.


Il Comitato tecnico si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento del fascicolo. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, il Ministero procede indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.


Art. 14

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Comma 1

Rilascio della concessione

Comma 2

Il Ministero, entro venti giorni dal rilascio del parere del Comitato tecnico, emana il decreto di concessione di coltivazione.


Il decreto di concessione di coltivazione per risorse geotermiche ha anche valore di autorizzazione ai fini della costruzione e l'esercizio degli impianti geotermoelettrici. Pertanto, le autorizzazioni di cui all'art. 211 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, non sono richieste ai fini della costruzione e l'esercizio dei medesimi impianti.


Il decreto di concessione di coltivazione ha, altresi', valore di dichiarazione di pubblica utilita' ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 16 della legge.


L'iniezione di acque e la reiniezione dei fluidi geotermici nelle stesse formazioni di provenienza sono autorizzate, nel caso di risorse geotermiche di interesse nazionale, dall'ingegnere capo della competente sezione Unmig ovvero della corrispondente autorita' regionale in caso di risorse geotermiche di interesse locale. Tale autorizzazione e' resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132.


Art. 15

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Comma 1

Termine per la conclusione del procedimento

Comma 2

Il procedimento si conclude entro il termine massimo di duecentoventi giorni dalla data della presentazione della domanda.


Il Ministro dell'industria, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, provvede alla modifica del decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, indicando il termine del comma precedente, e alla cancellazione del procedimento di "Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti geotermoelettrici".


Resta salva la facolta' del Ministro, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di procedere a successive e ulteriori riduzioni del termine indicato per la conclusione del procedimento.


Comma 3

TITOLO III - CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE Capo II PROCEDIMENTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

Art. 16

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Comma 1

Proroga della vigenza; modifiche al programma di lavoro; ampliamento o riduzione volontaria dell'area; trasferimento quote; decadenza; rinuncia.

Comma 2

La domanda di proroga di concessione, la domanda di modifica al programma di lavoro e la domanda di ampliamento o riduzione volontaria dell'area, sono presentate al Ministero ed alla sezione competente dell'Unmig. Il Ministero puo' sentire, nei casi di particolare rilevanza, il Comitato tecnico e le amministrazioni interessate. Il Ministero emana tali decreti in centosettanta giorni.


La domanda di trasferimento a terzi della concessione o di trasferimento delle quote di uno o piu' contitolari e' presentata al Ministero e, per conoscenza alla sezione competente, controfirmata per assenso dagli altri contitolari del permesso. Il Ministero emana il decreto di autorizzazione entro venti giorni dal ricevimento dell'atto di cessione registrato presso l'ufficio del registro competente.


La decadenza del titolare della concessione, nelle ipotesi previste all'art. 15 della legge, e' dichiarata con decreto del Ministero, previa contestazione dei motivi da parte del titolare e sentito il Comitato tecnico, entro centosettanta giorni dall'inizio d'ufficio del procedimento.


Il Ministero provvede, con decreto, all'accettazione della rinuncia entro novanta giorni dalla richiesta motivata del titolare del permesso.


Comma 3

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI Capo I ABROGAZIONE DI NORME

Art. 17

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Comma 1

(Non e' stato ammesso al visto della Corte dei conti)