DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (10G0226)

Numero 207 Anno 2010 GU 10.12.2010 Codice 010G0226

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Testo vigente

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Preambolo

PARTE I - DISPOSIZIONI COMUNI - ((PARTE ABROGATA DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Articolo 1

#

Art. 2

Comma 1

Articolo 2 - Disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
Articolo 3 - Definizioni
TITOLO II - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA
Articolo 4 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore
Articolo 5 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore Articolo 6 - Documento unico di regolarita' contributiva
TITOLO III - ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 7 - Sito informatico presso l'Osservatorio
Articolo 8 - Casellario informatico
PARTE II - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI TITOLO I - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE
CAPO I - Organi del procedimento
Articolo 9 - Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici
Articolo 10 - Funzioni e compiti del responsabile del procedimento CAPO II - Programmazione dei lavori
Articolo 11 - Disposizioni preliminari per la programmazione dei lavori
Articolo 12 - Accantonamento per transazioni e accordi bonari
Articolo 13 - Programma triennale ed elenchi annuali
TITOLO II - PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO
CAPO I - Progettazione
Sezione I - Disposizioni generali
Articolo 14 - Studio di fattibilita'
Articolo 15 - Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche
Articolo 16 - Quadri economici
Sezione II - Progetto preliminare
Articolo 17 - Documenti componenti il progetto preliminare
Articolo 18 - Relazione illustrativa del progetto preliminare
Articolo 19 - Relazione tecnica
Articolo 20 - Studio di prefattibilita' ambientale
Articolo 21 - Elaborati grafici del progetto preliminare
Articolo 22 - Calcolo sommario della spesa e quadro economico
Articolo 23 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare
Sezione III - Progetto definitivo
Articolo 24 - Documenti componenti il progetto definitivo
Articolo 25 - Relazione generale del progetto definitivo
Articolo 26 - Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo
Articolo 27 - Studio di impatto ambientale e studio di fattibilita' ambientale
Articolo 28 - Elaborati grafici del progetto definitivo
Articolo 29 - Calcoli delle strutture e degli impianti
Articolo 30 - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo
Articolo 31 - Piano particellare di esproprio
Articolo 32 - Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo
Sezione IV - Progetto esecutivo
Articolo 33 - Documenti componenti il progetto esecutivo
Articolo 34 - Relazione generale del progetto esecutivo
Articolo 35 - Relazioni specialistiche
Articolo 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
Articolo 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
Articolo 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
Articolo 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera
Articolo 40 - Cronoprogramma
Articolo 41 - Elenco dei prezzi unitari
Articolo 42 - Computo metrico estimativo e quadro economico
Articolo 43 - Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto CAPO II - Verifica del progetto
Articolo 44 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di verifica del progetto
Articolo 45 - Finalita' della verifica
Articolo 46 - Accreditamento
Articolo 47 - Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante
Articolo 48 - Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante
Articolo 49 - Disposizioni generali riguardanti l'attivita' di verifica
Articolo 50 - Requisiti per la partecipazione alle gare
Articolo 51 - Procedure di affidamento
Articolo 52 - Criteri generali della verifica
Articolo 53 - Verifica della documentazione
Articolo 54 - Estensione del controllo e momenti della verifica
Articolo 55 - Validazione
Articolo 56 - Responsabilita'
Articolo 57 - Garanzie
Articolo 58 - Conferenza dei servizi
Articolo 59 - Acquisizione dei pareri e conclusione delle attivita' di verifica
TITOLO III - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER GLI ESECUTORI DI LAVORI
CAPO I - Disposizioni generali
Articolo 60 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori di lavori
Articolo 61 - Categorie e classifiche
Articolo 62 - Qualificazione di imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia
Articolo 63 - Sistema di qualita' aziendale
CAPO II - Autorizzazione degli organismi di attestazione
Articolo 64 - Requisiti generali e di indipendenza delle SOA
Articolo 65 - Controlli sulle SOA
Articolo 66 - Partecipazioni azionarie
Articolo 67 - Requisiti tecnici delle SOA
Articolo 68 - Rilascio della autorizzazione
Articolo 69 - Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate
Articolo 70 - Attivita' di qualificazione e organizzazione delle SOA - Tariffe
Articolo 71 - Vigilanza dell'Autorita'
Articolo 72 - (Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti)
Articolo 73 - Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione
Articolo 74 - Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell'obbligo d'informazione
Articolo 75 - Attivita' delle SOA
CAPO III - Requisiti per la qualificazione
Articolo 76 - Domanda di qualificazione
Articolo 77 - Verifica triennale
Articolo 78 - Requisiti d'ordine generale
Articolo 79 - Requisiti di ordine speciale
Articolo 80 - Incremento convenzionale premiante
Articolo 81 - Requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili Articolo 82 - Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti
Articolo 83 - Determinazione del periodo di attivita' documentabile e dei relativi importi e certificati
Articolo 84 - Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero
Articolo 85 - Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale
Articolo 86 - Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi
Articolo 87 - Direzione tecnica
Articolo 88 - Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento
Articolo 89 - Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA
Articolo 90 - Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro
Articolo 91 - Decadenza dell'attestazione di qualificazione
CAPO IV - Soggetti abilitati ad assumere lavori
Articolo 92 - Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti
Articolo 93 - Societa' tra concorrenti riuniti o consorziati
Articolo 94 - Consorzi stabili
Articolo 95 - Requisiti del concessionario
Articolo 96 - Requisiti del proponente e attivita' di asseverazione
TITOLO IV - MODALITA' TECNICHE E PROCEDURALI PER LA QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI
Articolo 97 - Domanda di qualificazione a contraente generale
Articolo 98 - Procedimento per il rilascio e la decadenza dell'attestazione
Articolo 99 - Procedimento per il rinnovo dell'attestazione
Articolo 100 - Documentazione della domanda nel caso di impresa singola in forma di societa' commerciale o cooperativa stabilita nella Repubblica italiana
Articolo 101 - Documentazione nel caso di consorzio stabile
Articolo 102 - Documentazione nel caso di consorzio di cooperative Articolo 103 - Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia
Articolo 104 - Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento
TITOLO V - SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI E SELEZIONE DELLE OFFERTE
CAPO I - Appalti e concessioni
Sezione prima: Disposizioni generali
Articolo 105 - Lavori di manutenzione
Articolo 106 - Disposizioni preliminari per gli appalti e le concessioni dei lavori pubblici
Articolo 107 - Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali
Articolo 108 - Condizione per la partecipazione alle gare
Articolo 109 - Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente
Sezione seconda: Appalto di lavori
Articolo 110 - Disposizioni in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi
Articolo 111 - Esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione di beni immobili
Articolo 112 - Valore dei beni immobili in caso di offerta congiunta
Articolo 113 - Dialogo competitivo
Articolo 114 - Premi nel dialogo competitivo
Sezione terza: Concessione di costruzione e gestione di lavori
Articolo 115 - Schema di contratto di concessione
Articolo 116 - Contenuti dell'offerta
CAPO II - Criteri di selezione delle offerte
Articolo 117 - Sedute di gara
Articolo 118 - Aggiudicazione al prezzo piu' basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo dei lavori
Articolo 119 - Aggiudicazione al prezzo piu' basso determinato mediante offerta a prezzi unitari
Articolo 120 - Offerta economicamente piu' vantaggiosa - Commissione giudicatrice
Articolo 121 - Offerte anomale
Articolo 122 - Accordi quadro e aste elettroniche
TITOLO VI - GARANZIE E SISTEMA DI GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE
CAPO I - Garanzie
Articolo 123 - Cauzione definitiva
Articolo 124 - Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi
Articolo 125 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita' civile verso terzi
Articolo 126 - Polizza di assicurazione indennitaria decennale
Articolo 127 - Requisiti dei fideiussori
Articolo 128 - Garanzie di raggruppamenti temporanei
CAPO II - Sistema di garanzia globale di esecuzione
Articolo 129 - Istituzione e definizione del sistema di garanzia globale di esecuzione
Articolo 130 - Modalita' di presentazione della garanzia globale di esecuzione
Articolo 131 - Oggetto e durata della garanzia globale di esecuzione
Articolo 132 - Norme per il caso di attivazione della garanzia di cui all'articolo 113 del codice
Articolo 133 - Norme per il caso di attivazione della garanzia di subentro nell'esecuzione
Articolo 134 - Rapporti tra le parti - Requisiti del garante e del subentrante
Articolo 135 - Limiti di garanzia
Articolo 136 - Finanziamenti a rivalsa limitata
TITOLO VII - IL CONTRATTO
Articolo 137 - Documenti facenti parte integrante del contratto
Articolo 138 - Contenuto dei capitolati e dei contratti
Articolo 139 - Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'affidatario
Articolo 140 - Anticipazione
Articolo 141 - Pagamenti in acconto
Articolo 142 - Ritardato pagamento
Articolo 143 - Termini di pagamento degli acconti e del saldo
Articolo 144 - Interessi per ritardato pagamento
Articolo 145 - Penali e premio di accelerazione
Articolo 146 - Inadempimento dell'esecutore
TITOLO VIII - ESECUZIONE DEI LAVORI
CAPO I - Direzione dei lavori
Articolo 147 - Ufficio della direzione dei lavori
Articolo 148 - Direttore dei lavori
Articolo 149 - Direttori operativi
Articolo 150 - Ispettori di cantiere
Articolo 151 - Sicurezza nei cantieri
CAPO II - Esecuzione dei lavori
Sezione prima - Disposizioni preliminari
Articolo 152 - Disposizioni e ordini di servizio
Sezione seconda - Consegna dei lavori
Articolo 153 - Giorno e termine per la consegna
Articolo 154 - Processo verbale di consegna
Articolo 155 - Differenze riscontrate all'atto della consegna
Articolo 156 - Consegna di materiali da un esecutore ad un altro
Articolo 157 - Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori
Sezione terza - Esecuzione in senso stretto
Articolo 158 - Sospensione e ripresa dei lavori
Articolo 159 - Ulteriori disposizioni relative alla sospensione e ripresa dei lavori - Proroghe e tempo per la ultimazione dei lavori Articolo 160 - Sospensione illegittima
Articolo 161 - Variazioni ed addizioni al progetto approvato
Articolo 162 - Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall'esecutore
Articolo 163 - Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto
Articolo 164 - Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore
Articolo 165 - Sinistri alle persone e danni
Articolo 166 - Danni cagionati da forza maggiore
Articolo 167 - Accettazione, qualita' ed impiego dei materiali
Articolo 168 - Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare
Articolo 169 - Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo
Sezione quarta - Subappalto
Articolo 170 - Subappalto e cottimo
Sezione quinta - Adeguamento dei prezzi
Articolo 171 - Modalita' per il calcolo e il pagamento della compensazione
Articolo 172 - Modalita' per l'applicazione del prezzo chiuso
CAPO III - Lavori in economia
Articolo 173 - Cottimo fiduciario
Articolo 174 - Autorizzazione della spesa per lavori in economia
Articolo 175 - Lavori d'urgenza
Articolo 176 - Provvedimenti in casi di somma urgenza
Articolo 177 - Perizia suppletiva per maggiori spese
TITOLO IX - CONTABILITA' DEI LAVORI
CAPO I - Scopo e forma della contabilita'
Articolo 178 - Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti
Articolo 179 - Lavori in economia contemplati nel contratto
Articolo 180 - Accertamento e registrazione dei lavori
Articolo 181 - Elenco dei documenti amministrativi e contabili
Articolo 182 - Giornale dei lavori
Articolo 183 - Libretti di misura dei lavori e delle provviste
Articolo 184 - Annotazione dei lavori a corpo
Articolo 185 - Modalita' della misurazione dei lavori
Articolo 186 - Lavori e somministrazioni su fatture
Articolo 187 - Liste settimanali delle somministrazioni
Articolo 188 - Forma del registro di contabilita'
Articolo 189 - Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilita'
Articolo 190 - Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilita'
Articolo 191 - Forma e contenuto delle riserve
Articolo 192 - Titoli speciali di spesa
Articolo 193 - Sommario del registro
Articolo 194 - Stato di avanzamento lavori
Articolo 195 - Certificato per pagamento di rate
Articolo 196 - Disposizioni in materia di documento unico di regolarita' contributiva in sede di esecuzione dei lavori
Articolo 197 - Contabilizzazione separata di lavori
Articolo 198 - Lavori annuali estesi a piu' esercizi
Articolo 199 - Certificato di ultimazione dei lavori
Articolo 200 - Conto finale dei lavori
Articolo 201 - Reclami dell'esecutore sul conto finale
Articolo 202 - Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale
CAPO II - Contabilita' dei lavori in economia
Articolo 203 - Annotazione dei lavori ad economia
Articolo 204 - Conti dei fornitori
Articolo 205 - Pagamenti
Articolo 206 - Giustificazione di minute spese
Articolo 207 - Rendiconto mensile delle spese
Articolo 208 - Rendiconto finale delle spese
Articolo 209 - Riassunto di rendiconti parziali
Articolo 210 - Contabilita' semplificata
CAPO III - Norme generali per la tenuta della contabilita'
Articolo 211 - Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura
Articolo 212 - Iscrizione di annotazioni di misurazione
Articolo 213 - Operazioni in contraddittorio con l'esecutore
Articolo 214 - Firma dei soggetti incaricati
TITOLO X - COLLAUDO DEI LAVORI
CAPO I - Disposizioni preliminari
Articolo 215 - Oggetto del collaudo
Articolo 216 - Nomina del collaudatore
Articolo 217 - Documenti da fornirsi al collaudatore
Articolo 218 - Avviso ai creditori
Articolo 219 - Estensione delle verifiche di collaudo
Articolo 220 - Commissioni collaudatrici
CAPO II - Visita e procedimento di collaudo
Articolo 221 - Visite in corso d'opera
Articolo 222 - Visita definitiva e relativi avvisi
Articolo 223 - Processo verbale di visita
Articolo 224 - Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo
Articolo 225 - Valutazioni dell'organo di collaudo
Articolo 226 - Discordanza fra la contabilita' e l'esecuzione
Articolo 227 - Difetti e mancanze nell'esecuzione
Articolo 228 - Eccedenza su quanto e' stato autorizzato ed approvato
Articolo 229 - Certificato di collaudo
Articolo 230 - Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata
Articolo 231 - Obblighi per determinati risultati
Articolo 232 - Lavori non collaudabili
Articolo 233 - Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo
Articolo 234 - Ulteriori provvedimenti amministrativi
Articolo 235 - Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo
Articolo 236 - Collaudo dei lavori di particolare complessita' tecnica o di grande rilevanza economica
Articolo 237 - Certificato di regolare esecuzione
Articolo 238 - Compenso spettante ai collaudatori
TITOLO XI - LAVORI RIGUARDANTI I BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE
CAPO I - Beni del patrimonio culturale
Articolo 239 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Articolo 240 - Scavo archeologico, restauro e manutenzione
CAPO II - Progettazione
Articolo 241 - Attivita' di progettazione per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Articolo 242 - Progetto preliminare per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Articolo 243 - Progetto definitivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Articolo 244 - Progetto esecutivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Articolo 245 - Progettazione dello scavo archeologico
Articolo 246 - Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza riguardanti i beni del patrimonio culturale
Articolo 247 - Verifica dei progetti per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Articolo 248 - Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
CAPO III - Esecuzione e collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Articolo 249 - Lavori di manutenzione riguardanti i beni del patrimonio culturale
Articolo 250 - Consuntivo scientifico
Articolo 251 - Collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
PARTE III - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA NEI SETTORI ORDINARI
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 252 - Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
Articolo 253 - Limiti alla partecipazione alle gare
Articolo 254 - Requisiti delle societa' di ingegneria
Articolo 255 - Requisiti delle societa' di professionisti
Articolo 256 - Requisiti dei consorzi stabili di societa' di professionisti e di societa' di ingegneria
Articolo 257 - Penali
Articolo 258 - Commissioni giudicatrici per il concorso di idee e per il concorso di progettazione
Articolo 259 - Concorso di idee
Articolo 260 - Concorso di progettazione
TITOLO II - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
Articolo 261 - Disposizioni generali in materia di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
Articolo 262 - Corrispettivo
Articolo 263 - Requisiti di partecipazione
Articolo 264 - Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito
Articolo 265 - Numero massimo di candidati da invitare
Articolo 266 - Modalita' di svolgimento della gara
Articolo 267 - Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro
TITOLO III - GARANZIE
Articolo 268 - Disposizioni applicabili
Articolo 269 - Polizza assicurativa del progettista
Articolo 270 - Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione
PARTE IV - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI
TITOLO I - PROGRAMMAZIONE E ORGANI DEL PROCEDIMENTO
Articolo 271 - Programmazione dell'attivita' contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi
Articolo 272 - Il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
Articolo 273 - Funzioni e compiti del responsabile del procedimento
Articolo 274 - Responsabile del procedimento negli acquisti tramite centrali di committenza
TITOLO II - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, SISTEMI DI REALIZZAZIONE E SELEZIONE DELLE OFFERTE
CAPO I - Requisiti per la partecipazione e sistemi di realizzazione Articolo 275 - Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento
Articolo 276 - Societa' tra concorrenti riuniti o consorziati
Articolo 277 - Consorzi stabili per servizi e forniture
Articolo 278 - Finanza di progetto nei servizi
Articolo 279 - Progettazione di servizi e forniture e concorsi di progettazione di servizi e forniture
Articolo 280 - Garanzie e verifica della progettazione di servizi e forniture
Articolo 281 - Criteri di applicabilita' delle misure di gestione ambientale
CAPO II - Criteri di selezione delle offerte
Articolo 282 - Commissione giudicatrice
Articolo 283 - Selezione delle offerte
Articolo 284 - Offerte anomale
Articolo 285 - Servizi sostitutivi di mensa
Articolo 286 - Servizi di pulizia
CAPO III - Procedure di scelta del contraente ed aste elettroniche
Articolo 287 - Accordo quadro e sistema dinamico di acquisizione
Articolo 288 - Asta elettronica
Articolo 289 - Sistema informatico di negoziazione
Articolo 290 - Gestore del sistema informatico
Articolo 291 - Modalita' e partecipazione all'asta elettronica
Articolo 292 - Modalita' di formulazione delle offerte migliorative e conclusione dell'asta
Articolo 293 - Individuazione delle offerte anormalmente basse e aggiudicazione
Articolo 294 - Condizioni e modalita' di esercizio del diritto di accesso
Articolo 295 - Procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici
Articolo 296 - Bando di gara e termini per le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici
TITOLO III - ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTABILITA' DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI
CAPO I - Esecuzione del contratto
Sezione I - Disposizioni Generali
Articolo 297 - Norme applicabili all'esecuzione di servizi e forniture
Articolo 298 - Penali, premio di accelerazione, garanzie, danni e riconoscimenti a favore dei creditori
Sezione II - Direttore dell'esecuzione
Articolo 299 - Gestione dell'esecuzione del contratto
Articolo 300 - Direttore dell'esecuzione del contratto
Articolo 301 - Compiti del direttore dell'esecuzione del contratto Sezione III - Esecuzione del contratto e contabilita'
Articolo 302 - Giorno e termine per l'avvio dell'esecuzione del contratto
Articolo 303 - Avvio dell'esecuzione del contratto
Articolo 304 - Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto
Articolo 305 - Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardato avvio dell'esecuzione del contratto
Articolo 306 - Svincolo progressivo della cauzione in caso di contratti stipulati da centrali di committenza
Articolo 307 - Contabilita' e pagamenti
Articolo 308 - Sospensione dell'esecuzione del contratto
Articolo 309 - Certificato di ultimazione delle prestazioni
CAPO II - Modifiche in corso di esecuzione del contratto
Articolo 310 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore
Articolo 311 - Varianti introdotte dalla stazione appaltante
TITOLO IV - VERIFICA DI CONFORMITA'
Articolo 312 - Oggetto delle attivita' di verifica di conformita' Articolo 313 - Termini delle attivita' di verifica di conformita' Articolo 314 - Incarico di verifica della conformita'
Articolo 315 - Documenti da fornirsi al soggetto incaricato della verifica di conformita'
Articolo 316 - Estensione della verifica di conformita'
Articolo 317 - Verifica di conformita' in corso di esecuzione
Articolo 318 - Verifica di conformita' definitiva e relativi avvisi
Articolo 319 - Processo verbale
Articolo 320 - Oneri dell'esecutore nelle operazioni di verifica di conformita'
Articolo 321 - Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformita'
Articolo 322 - Certificato di verifica di conformita'
Articolo 323 - Contestazioni formulate dall'esecutore sul certificato di verifica di conformita'
Articolo 324 - Provvedimenti successivi alla verifica di conformita'
Articolo 325 - Attestazione di regolare esecuzione
TITOLO V - ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA E IN ECONOMIA
CAPO I - Acquisizioni sotto soglia
Articolo 326 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture sotto soglia
Articolo 327 - Requisiti
Articolo 328 - Mercato elettronico
CAPO II - Acquisizione di servizi e forniture in economia
Articolo 329 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture in economia
Articolo 330 - Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia
Articolo 331 - Pubblicita' e comunicazioni
Articolo 332 - Affidamenti in economia
Articolo 333 - Svolgimento della procedura di amministrazione diretta
Articolo 334 - Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario
Articolo 335 - Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici
Articolo 336 - Congruita' dei prezzi
Articolo 337 - Termini di pagamento
Articolo 338 - Procedure contabili
PARTE V - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI
TITOLO I - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI DI RILEVANZA COMUNITARIA
CAPO I - Disciplina regolamentare applicabile
Articolo 339 - Norme applicabili
CAPO II - Selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione
Articolo 340 - Requisiti di qualificazione
TITOLO II - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
Articolo 341 - Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria
TITOLO III - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE NEI SETTORI SPECIALI
Articolo 342 - Organi del procedimento e programmazione
PARTE VI - CONTRATTI ESEGUITI ALL'ESTERO
TITOLO I - Contratti nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (13)
Articolo 343 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo
Articolo 344 - Programmazione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione
Articolo 345 - Progettazione di lavori relativi agli interventi di cooperazione
Articolo 346 - Misure organizzative per la gestione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione
Articolo 347 - Aggiudicazione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione
Articolo 348 - Direzione dei lavori relativi agli interventi di cooperazione
Articolo 349 - Collaudo e verifica di conformita' di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione
Articolo 350 - Adeguamento dei prezzi per i contratti relativi agli interventi di cooperazione
TITOLO II - Lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri
Articolo 351 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori da eseguirsi presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri
Articolo 352 - Progettazione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri
Articolo 353 - Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri
Articolo 354 - Direzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri
Articolo 355 - Collaudo dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri
Articolo 356 - Adeguamento dei prezzi per i lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri
PARTE VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI
Articolo 357 - Norme transitorie
Articolo 358 - Disposizioni abrogate
Articolo 359 - Entrata in vigore

ALLEGATI
Allegato A - Categorie di opere generali e specializzate
Allegato B - Certificato di esecuzione dei lavori
Allegato B.1 - Certificato di esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 357, commi 14 e 15, del regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Allegato C - Corrispettivi e oneri per le attivita' di qualificazione
Allegato D - Incremento convenzionale premiante
Allegato E - Domanda di qualificazione a contraente generale
Allegato F - Esperienza dei direttori tecnici, dei responsabili di cantiere o dei responsabili di progetto, acquisita in qualita' di responsabile di cantiere e di progetto
Allegato G - Contratti relativi a lavori: metodi di calcolo per l'offerta economicamente piu' vantaggiosa
Allegato H - Schema di garanzia globale di esecuzione
Allegato I - Valutazione delle proposte progettuali nei concorsi di progettazione
Allegato L - Criteri per l'attribuzione dei punteggi per la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerte
Allegato M - Contratti relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria: metodi di calcolo per l'offerta economicamente piu' vantaggiosa
Allegato N - Curriculum vitae
Allegato O - Scheda referenze professionali
Allegato P - Contratti relativi a forniture e a altri servizi: metodi di calcolo per l'offerta economicamente piu' vantaggiosa

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


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AGGIORNAMENTO (13)


La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 17, comma 6) che "Nel codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, i riferimenti alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, si intendono fatti alla presente legge".


Art. 2

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 3

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 4

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 5

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 6

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 7

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 8

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Comma 2

PARTE II - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI - TITOLO I - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE CAPO I - Organi del procedimento

Art. 9

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Comma 1

Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici (art. 7, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilita' e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del codice, prima della fase di predisposizione dello studio di fattibilita' o del progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, comma 1, del codice; per lavori, non assoggettati a programmazione ai sensi dell'articolo 128 del codice, il responsabile del procedimento e' nominato contestualmente alla decisione di realizzare i lavori.


Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinche' il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualita' richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformita' di qualsiasi altra disposizione di legge in materia.


Il responsabile del procedimento e' un tecnico, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, e' un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento puo' svolgere per uno o piu' interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere l) e m), ovvero di interventi di importo superiore a 500.000 euro. Il responsabile del procedimento puo' altresi' svolgere le funzioni di progettista per la predisposizione del progetto preliminare relativo a lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice.


In caso di particolare necessita' per appalti di importo inferiore a 500.000 euro, diversi da quelli definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera l), le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 10

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Comma 1

Funzioni e compiti del responsabile del procedimento (art. 8, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.


Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice.


Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attivita' di supporto secondo le procedure e con le modalita' previste dall'articolo 261, commi 4 e 5. Gli affidatari devono essere muniti di assicurazione di responsabilita' civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita' di propria competenza.


Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonche' a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del codice.


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Comma 3

CAPO II - Programmazione dei lavori - ((CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 11

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 12

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 13

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Comma 2

TITOLO II - PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO - CAPO I - Progettazione Sezione I - Disposizioni generali

Art. 14

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Comma 1

Studio di fattibilita'

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 15

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Comma 1

Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche (artt. 15 e 16, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualita' e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione e' informata a principi di sostenibilita' ambientale nel rispetto, tra l'altro, della minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e della massima manutenibilita', miglioramento del rendimento energetico, durabilita' dei materiali e dei componenti, sostituibilita' degli elementi, compatibilita' tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilita' delle prestazioni dell'intervento nel tempo.


Il progetto e' redatto, salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, ultimo periodo, del codice e salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del codice, secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuita'.


Per ogni intervento, il responsabile del procedimento, in conformita' di quanto disposto dall'articolo 93, comma 2, del codice, valuta motivatamente la necessita' di integrare o di ridurre, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, i livelli di definizione e i contenuti della progettazione, salvaguardandone la qualita'.


Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell'esecutore e con l'approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalita' di realizzazione dell'opera o del lavoro.


Nel caso di concorso di progettazione, il documento preliminare e' integrato con i documenti preparatori del concorso stesso, predisposti a cura del responsabile del procedimento; questi propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento a soggetti esterni delle attivita' di supporto relative alla predisposizione di tali documenti in caso di carenza in organico di personale tecnico, accertata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del codice. I documenti preparatori sono redatti ai fini di una maggiore corrispondenza della progettazione del concorso all'identificazione e quantificazione dei bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice secondo quando previsto dall'articolo 128, comma 1, del codice. I documenti preparatori sono costituiti da approfondimenti degli studi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), e del documento preliminare di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo e definiscono il contenuto del concorso.


I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro specificita' e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilita' con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l'intervento, sia nella fase di costruzione che in sede di gestione.


I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l'intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi l'accessibilita', l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.


I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare i lavoratori nella fase di costruzione e in quella di esercizio, gli utenti nella fase di esercizio e nonche' la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute.


Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi nonche' dal progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.


La redazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi ed in particolare di quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere l) ed m), e' svolta preferibilmente impiegando la tecnica dell'"analisi del valore" per l'ottimizzazione del costo globale dell'intervento.
In tale caso le relazioni illustrano i risultati di tali analisi.


Qualora siano possibili piu' soluzioni progettuali, la scelta deve avvenire mediante l'impiego di una metodologia di valutazione qualitativa e quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere di dedurre una graduatoria di priorita' tra le soluzioni progettuali possibili.


I progetti sono predisposti in conformita' delle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione nonche' nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 68 del codice. I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le omologazioni tecniche ove esistenti. Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.

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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 16

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Comma 1

Quadri economici (art. 17, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:
a.1) lavori a misura, a corpo, in economia;
a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
b) somme a disposizione della stazione appaltante per:
1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;
2- rilievi, accertamenti e indagini;
3- allacciamenti ai pubblici servizi;
4- imprevisti;
5- acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;
6- accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;
7- spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita' preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilita', l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;
8- spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;
9- eventuali spese per commissioni giudicatrici;
10- spese per pubblicita' e, ove previsto, per opere artistiche;
11- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
12- I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.


COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 12 LUGLIO 2011, N. 106.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 17

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Comma 1

Documenti componenti il progetto preliminare (art. 18, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

Qualora il progetto preliminare e' posto a base di gara per l'affidamento di una concessione di lavori pubblici, deve essere altresi' predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati i criteri di valutazione dell'offerta da inserire nel relativo bando di gara.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 18

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Comma 1

Relazione illustrativa del progetto preliminare (art. 19, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

La relazione da' chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 19

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Comma 1

Relazione tecnica (art. 20, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 20

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Comma 1

Studio di prefattibilita' ambientale (art. 21, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto ambientale, lo studio di prefattibilita' ambientale, contiene le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i quali si rende necessaria la procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie lo studio di prefattibilita' ambientale consente di verificare che questi non possono causare impatto ambientale significativo ovvero deve consentire di identificare misure prescrittive tali da mitigare tali impatti.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 21

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Comma 1

Elaborati grafici del progetto preliminare (art. 22, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a rete, il progetto preliminare puo' specificare gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto definitivo ed esecutivo, secondo quanto previsto nei successivi articoli. Le planimetrie e gli elaborati grafici riportano le indicazioni preliminari relative al soddisfacimento delle esigenze di cui all'articolo 128, comma 7, del codice.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 22

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Comma 1

Calcolo sommario della spesa e quadro economico (art. 23, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

Il calcolo sommario della spesa e' effettuato, per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantita' caratteristiche degli stessi, i corrispondenti prezzi parametrici dedotti dai costi standardizzati determinati dall'Osservatorio. In assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico estimativo di massima.


Il quadro economico, articolato secondo quanto previsto all'articolo 16, comprende, oltre all'importo per lavori determinato nel calcolo sommario della spesa, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinati in base alla stima sommaria di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), e le somme a disposizione della stazione appaltante, determinate attraverso valutazioni effettuate in sede di accertamenti preliminari.


Nel caso di appalti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, o di concessione, nella parte del quadro economico relativa ai lavori va indicato l'importo delle spese di progettazione valutate conformemente al disposto di cui all'articolo 262, comma 2.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 23

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Comma 1

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare (art. 24, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera c), del codice, o di una concessione di lavori pubblici, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, redatto in conformita' di quanto disposto dall'articolo 43, comma 3, costituisce allegato allo schema di contratto di cui al comma 2 dello stesso articolo.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 24

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Comma 1

Documenti componenti il progetto definitivo (art. 25, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformita' urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonche' i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.


Quando il progetto definitivo e' posto a base di gara ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del codice ferma restando la necessita' della previa acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale se richiesta, in sostituzione del disciplinare di cui all'articolo 30, il progetto e' corredato dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto redatti con le modalita' indicate all'articolo 43 nonche' del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulla base del quale determinare il costo della sicurezza, nel rispetto dell'allegato XV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Lo schema di contratto prevede, inoltre, che il concorrente debba indicare, al momento dell'offerta, la sede di redazione del progetto esecutivo, nonche' i tempi della progettazione esecutiva e le modalita' di controllo, da parte del responsabile del procedimento, del rispetto delle indicazioni del progetto definitivo, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 112, comma 3, del codice.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 25

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Comma 1

Relazione generale del progetto definitivo (art. 26, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalita' dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 26

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Comma 1

Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo (artt. 27 e 28, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

Ove la progettazione implichi la soluzione di ulteriori questioni specialistiche, queste formano oggetto di apposite relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 27

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Comma 1

Studio di impatto ambientale e studio di fattibilita' ambientale (art. 29, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, e' redatto secondo le norme tecniche che disciplinano la materia ed e' predisposto contestualmente al progetto definitivo sulla base dei risultati della fase di selezione preliminare dello studio di impatto ambientale, nonche' dei dati e delle informazioni raccolte nell'ambito del progetto stesso anche con riferimento alle cave e alle discariche.


Lo studio di fattibilita' ambientale, tenendo conto delle elaborazioni a base del progetto definitivo, approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza e determina le misure atte a ridurre o compensare gli effetti dell'intervento sull'ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualita' ambientale e paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall'intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attivita' e lavorazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate.
Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 28

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Comma 1

Elaborati grafici del progetto definitivo (art. 30, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell'intervento da realizzare. Essi sono redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare, ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.


Le prescrizioni di cui al comma 2 valgono anche per gli altri lavori ed opere puntuali per quanto possibile e con gli opportuni adattamenti.


Per interventi su opere esistenti, gli elaborati indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove.


Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli elaborati grafici del progetto definitivo comprendono le opere ed i lavori necessari per il rispetto delle esigenze di cui all'articolo 15, commi 9 e 11.


I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su indicazione del responsabile del procedimento.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 29

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Comma 1

Calcoli delle strutture e degli impianti (art. 31, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

I calcoli delle strutture e degli impianti devono consentire di determinare tutti gli elementi dimensionali, dimostrandone la piena compatibilita' con l'aspetto architettonico ed impiantistico e piu' in generale con tutti gli altri aspetti del progetto. I calcoli delle strutture comprendono i criteri di impostazione del calcolo, le azioni, i criteri di verifica e la definizione degli elementi strutturali principali che interferiscono con l'aspetto architettonico e con le altre categorie di opere.


I calcoli degli impianti devono permettere, altresi', la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche.


I calcoli di dimensionamento e verifica delle strutture e degli impianti devono essere sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. Nel caso di calcoli elaborati con l'impiego di programmi informatizzati, la relazione di calcolo specifica le ipotesi adottate e fornisce indicazioni atte a consentirne la piena leggibilita'.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 30

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Comma 1

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo (art. 32, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell'intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 31

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Comma 1

Piano particellare di esproprio (art. 33, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi e' redatto in base alle mappe catastali aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e le altre interferenze che richiedono espropriazioni.


Sulle mappe catastali sono altresi' indicate le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o ad esigenze connesse alla categoria dell'intervento.


Il piano e' corredato dall'elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie dell'immobile da espropriare o asservire ed e' corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali nonche' delle superfici interessate.


Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennita' di espropriazione determinata in base alle leggi e normative vigenti, previo apposito sopralluogo.


Se l'incarico di acquisire l'area su cui insiste l'intervento da realizzare e' affidato ad un soggetto cui sono attribuiti, per legge o per delega, poteri espropriativi ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a titolo di indennizzo ai proprietari espropriati, nonche' al pagamento delle spese legali sostenute se non sussistano ritardi o responsabilita' a lui imputabili.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 32

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Comma 1

Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo (art. 34, d.P.R. n. 554/1999, art. 5, comma 1, d.m. ll.pp. n. 145/2000)

Comma 2

Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantita' delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell'elaborato elenco dei prezzi unitari. Tali prezzi sono dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 133, comma 8, del codice, o, in mancanza della corrispondente voce nei prezzari, dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata. Quando il progetto definitivo e' posto a base di gara ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del codice, le quantita' totali delle singole lavorazioni sono ricavate da computi di quantita' parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici; le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s). Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.


In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento il computo metrico estimativo puo' prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d'appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.


L'elaborazione del computo metrico dell'intervento puo' essere effettuata anche attraverso programmi di gestione informatizzata; se la progettazione e' affidata a progettisti esterni, i programmi devono essere preventivamente accettati dalla stazione appaltante.


Il risultato del computo metrico estimativo e delle espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto secondo lo schema di cui all'articolo 16.


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 33

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Comma 1

Documenti componenti il progetto esecutivo (art. 35, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 34

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Comma 1

Relazione generale del progetto esecutivo (art. 36, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti le modalita' di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.


La relazione generale contiene l'illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilita' di imprevisti.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 35

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Comma 1

Relazioni specialistiche (art. 37, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

Il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo.


Per gli interventi di particolare complessita', per i quali si sono rese necessarie, nell'ambito del progetto definitivo, particolari relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell'intervento o del lavoro, compreso quello relativo alle opere a verde.


Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 36

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Comma 1

Elaborati grafici del progetto esecutivo (art. 38, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

Gli elaborati sono redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 37

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Comma 1

Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti (art. 39, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici.


I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessita' di variazioni in corso di esecuzione.


I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio o alle fasi costruttive qualora piu' gravose delle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dell'intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalita' dell'impianto stesso, nonche' consentire di determinarne il prezzo.


La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti e' effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine di dimostrare la piena compatibilita' tra progetto architettonico, strutturale ed impiantistico e prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.


I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalita' di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilita'.


Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative.


I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su motivata indicazione del responsabile del procedimento.

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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 38

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Comma 1

Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti (art. 40, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

Il piano di manutenzione e' il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attivita' di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalita', le caratteristiche di qualita', l'efficienza ed il valore economico.


Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici.
Il manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalita' per la migliore utilizzazione del bene, nonche' tutti gli elementi necessari per limitare quanto piu' possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.


Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene ed in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unita' tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonche' per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.


In conformita' di quanto disposto all'articolo 15, comma 4, il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione, in considerazione delle scelte effettuate dall'esecutore in sede di realizzazione dei lavori e delle eventuali varianti approvate dal direttore dei lavori, che ne ha verificato validita' e rispondenza alle prescrizioni contrattuali, sono sottoposte a cura del direttore dei lavori medesimo al necessario aggiornamento, al fine di rendere disponibili, all'atto della consegna delle opere ultimate, tutte le informazioni necessarie sulle modalita' per la relativa manutenzione e gestione di tutte le sue parti, delle attrezzature e degli impianti.


Il piano di manutenzione e' redatto a corredo di tutti i progetti fatto salvo il potere di deroga del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del codice.

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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 39

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Comma 1

Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera (art. 41, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

Il piano di sicurezza e di coordinamento e' il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l'organizzazione delle lavorazioni piu' idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l'individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilita', e' specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed e' redatto secondo quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stima dei costi della sicurezza derivanti dall'attuazione delle misure individuate rappresenta la quota di cui all'articolo 16, comma 1, punto a.2).


I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo quanto riportato nell'allegato XV al medesimo decreto in termini di contenuti minimi. In particolare la relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attivita' delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.


Il quadro di incidenza della manodopera e' il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui all'articolo 86, comma 3-bis, del codice. Il quadro definisce l'incidenza percentuale della quantita' di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 40

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Comma 1

Cronoprogramma (art. 42, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

Il progetto esecutivo e' corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni. Il cronoprogramma e' composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi. Il cronoprogramma e' redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna, nonche' ai fini di quanto previsto dall'articolo 171, comma 12.


Nei casi di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, il cronoprogramma e' presentato dal concorrente unitamente all'offerta.


Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 41

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Comma 1

Elenco dei prezzi unitari (art. 43, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

Per la redazione dei computi metrico estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi, vengono utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo, secondo quanto specificato all'articolo 32, integrati, ove necessario, da ulteriori prezzi redatti con le medesime modalita'.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 42

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Comma 1

Computo metrico estimativo e quadro economico (art. 44, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

Il computo metrico estimativo del progetto esecutivo costituisce l'integrazione e l'aggiornamento del computo metrico estimativo redatto in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni precisati all'articolo 41.


Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantita' delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco di cui all'articolo 41. Le quantita' totali delle singole lavorazioni sono ricavate da dettagliati computi di quantita' parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici. Le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s). Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 43

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Comma 1

Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto

artt. 45 e 42, comma 4, d.P.R. n. 554/1999)


Allo schema di contratto e' allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto.


Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), il capitolato contiene, altresi', l'obbligo per l'esecutore di redigere un documento (piano di qualita' di costruzione e di installazione), da sottoporre alla approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalita', strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attivita' di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformita'.


Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), il capitolato speciale d'appalto prevede, inoltre, un piano per i controlli di cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori al fine di una corretta realizzazione dell'opera e delle sue parti. In particolare, il piano dei controlli di cantiere definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo).


Per gli interventi il cui corrispettivo e' previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo e' previsto a corpo e a misura, lo schema di contratto indica, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. Al fine del pagamento in corso d'opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali.
I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali cosi' definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.


Per gli interventi il cui corrispettivo e' previsto a misura, lo schema di contratto precisa l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico estimativo.


Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 132, comma 3, primo periodo, del codice, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni e' desunta dagli importi netti dei gruppi di categorie ritenute omogenee definiti con le modalita' di cui ai commi 6 e 7.


Per i lavori il cui corrispettivo e' in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantita'. Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta.


Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'esecutore di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 40, comma 1, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonche' l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' in facolta' prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.


Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma di cui all'articolo 40.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Comma 2

CAPO II - Verifica del progetto - (artt. 46, 47 48 e 49, d.P.R. n. 554/1999) ((CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 44

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 45

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 46

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 47

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 48

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 49

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 50

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 51

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 52

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 53

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 54

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 55

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 56

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 57

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 58

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 59

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Comma 2

TITOLO III - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER GLI ESECUTORI - DI LAVORI CAPO I - Disposizioni generali

Art. 60

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Comma 1

Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori di lavori (art. 1, d.P.R. n. 34/2000)

Comma 2

Il presente capo nonche' il capo II e il capo III del presente titolo disciplinano il sistema unico di qualificazione di cui all' articolo 40 del codice.


La qualificazione e' obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di importo superiore a 150.000 euro.


Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 61, comma 6, e 62, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente titolo costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacita' tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici.


Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalita', procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente capo, nonche' dal capo III del presente titolo.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 61

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Comma 1

Categorie e classifiche (art. 3, d.P.R. n. 34/2000)

Comma 2

Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonche' per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.


La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92, comma 2.


Le categorie sono specificate nell'allegato A.


Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:




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I - fino a euro 258.000
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II - fino a euro 516.000
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III - fino a euro 1.033.000
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III-bis - fino a euro 1.500.000
----------------------------------
IV - fino a euro 2.582.000
----------------------------------
IV-bis - fino a euro 3.500.000
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V - fino a euro 5.165.000
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VI - fino a euro 10.329.000
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VII - fino a euro 15.494.000
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VIII - oltre euro 15.494.000
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L'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione e' convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000.


Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attivita' diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara; il requisito e' comprovato secondo quanto previsto all'articolo 79, commi 3 e 4, ed e' soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 62

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Comma 1

Qualificazione di imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia

Comma 2

Le imprese stabilite negli altri Stati di cui all'articolo 47, comma 1, del codice, presentano la documentazione, richiesta per la qualificazione ai sensi del presente titolo, ovvero per la qualificazione alla singola gara ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del codice, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformita' al testo originale in lingua madre.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 63

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Comma 1

Sistema di qualita' aziendale (art. 4, d.P.R. n. 34/2000)

Comma 2

Ai fini della qualificazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettera a), del codice, le imprese devono possedere il sistema di qualita' aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II.


La certificazione del sistema di qualita' aziendale e' riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalita' delle categorie e classifiche.


Il possesso della certificazione di qualita' aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, e' attestato dalle SOA.


Gli organismi di cui al comma 3 hanno l'obbligo di comunicare all'Autorita', entro cinque giorni, l'annullamento ovvero la decadenza della certificazione di qualita' ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8. Nel medesimo termine, la stessa comunicazione e' inviata alle SOA, che avvia il procedimento di cui all'articolo 70, comma 7.


La regolarita' dei certificati di qualita' deve essere riscontrata dalle SOA mediante il collegamento informatico con gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA).

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 64

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Comma 1

Requisiti generali e di indipendenza delle SOA (art. 7, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, d.P.R. n. 34/2000)

Comma 2

Le Societa' Organismi di Attestazione sono costituite nella forma delle societa' per azioni, la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la locuzione "organismi di attestazione"((...)).


Il capitale sociale deve essere almeno pari a 1.000.000 di euro interamente versato. Il patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio depositato, deve essere almeno pari al capitale sociale. Il bilancio delle SOA deve essere certificato dalle societa' di revisione, iscritte nell'apposito albo, secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.


Lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo svolgimento dell'attivita' di attestazione secondo le norme del presente titolo e di effettuazione dei connessi controlli tecnici sull'organizzazione aziendale e sulla produzione delle imprese di costruzione, nonche' sulla loro capacita' operativa ed economico - finanziaria. E' fatto divieto alle SOA, pena la decadenza dell'autorizzazione, di erogare servizi di qualsiasi natura ad operatori economici, direttamente ovvero a mezzo di societa' collegate o di societa' in virtu' di rapporti contrattuali.


La composizione e la struttura organizzativa delle SOA deve assicurare, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento, individuate secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile, il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.


Le SOA devono dichiarare e adeguatamente documentare, entro quindici giorni dal loro verificarsi, le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di interessi idonei ad influire sul requisito dell'indipendenza.


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 65

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Comma 1

Controlli sulle SOA (art. 7, commi 6 e 8, d.P.R. n. 34/2000)

Comma 2

Ai fini del controllo e della vigilanza sulla composizione azionaria delle SOA, sulla persistenza del requisito dell'indipendenza e l'assenza delle condizioni di cui all'articolo 64, comma 6, l'Autorita' puo' richiedere, indicando il termine per la risposta non superiore a dieci giorni, alle stesse SOA e alle societa' ed enti che partecipano al relativo capitale azionario ogni informazione riguardante i nominativi dei rispettivi soci e le eventuali situazioni di controllo o di collegamento, secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da ogni altro dato a loro disposizione.


Le SOA comunicano all'Autorita', entro quindici giorni dal loro verificarsi, l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui all'articolo 64, comma 6.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 66

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Comma 1

Partecipazioni azionarie (art. 8, d.P.R. n. 34/2000)

Comma 2

I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e ff), i soggetti indicati agli articoli 34, limitatamente ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori, e 90, comma 1, del codice, nonche' le regioni e le province autonome non possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA.


Le associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto, e le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere azioni di una SOA nel limite massimo complessivo del venti per cento del capitale sociale, ed ognuna delle associazioni nella misura massima del dieci per cento. Al fine di garantire il principio dell'uguale partecipazione delle parti interessate alla qualificazione, la partecipazione al capitale da parte delle predette associazioni di categoria e' ammessa qualora nella medesima SOA vi sia partecipazione in uguale misura da parte di associazione di stazioni appaltanti e viceversa.


Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione azionaria in una SOA, deve manifestare tale intenzione alla SOA stessa, allegando la documentazione richiesta al fine del rilascio del nulla osta da parte dell'Autorita'. La SOA, valutata l'esistenza dei presupposti di legittimita' dell'operazione di cessione azionaria, invia all'Autorita' la richiesta di nulla osta al trasferimento azionario.
La richiesta di nulla osta e' necessaria anche per i trasferimenti azionari all'interno della compagine sociale esistente. Si intendono acquisite o cedute indirettamente le partecipazioni azionarie trasferite tramite societa' controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, societa' fiduciarie, o comunque tramite interposta persona.


L'Autorita', entro sessanta giorni dalla comunicazione, puo' vietare il trasferimento della partecipazione quando essa puo' influire sulla correttezza della gestione della SOA o puo' compromettere il requisito dell'indipendenza a norma dell'articolo 64, comma 4; il decorso del termine senza che l'Autorita' adotti alcun provvedimento equivale a nulla osta all'operazione. In caso di richieste istruttorie il termine rimane sospeso per una sola volta fino al relativo adempimento. Il nulla osta si considera decaduto se le SOA non trasmettono copia del libro soci aggiornato ovvero la richiesta avanzata dal socio acquirente o alienante dell'iscrizione nel libro soci dell'avvenuta cessione di azioni, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione del nulla osta ovvero, in caso di mancanza di nulla osta espresso, decorrenti dalla data di formazione del silenzio-assenso.


Il trasferimento della partecipazione, una volta avvenuto, e' comunicato all'Autorita' e alla SOA entro quindici giorni.


L'Autorita' puo' negare l'autorizzazione alla partecipazione azionaria della SOA, nei confronti dei soggetti diversi dal comma 1, allorche' il soggetto titolare della partecipazione possa influire sulla corretta gestione delle SOA o compromettere il requisito di indipendenza.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 67

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Comma 1

Requisiti tecnici delle SOA (art. 9, d.P.R. n. 34/2000)

Comma 2

Il personale delle SOA nonche' i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA, nonche' i soggetti che svolgono attivita' in maniera diretta o indiretta in nome e per conto delle SOA, devono possedere i requisiti morali previsti dall'articolo 64, comma 6.


Il venire meno dei requisiti di cui all'articolo 64, comma 6, determina la decadenza dalla carica per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA; essa e' dichiarata dagli organi sociali delle SOA entro quindici giorni dalla conoscenza del fatto; la SOA, nei successivi quindici giorni dalla dichiarazione di decadenza, informa l'Autorita'.


Il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 64, comma 6, per il personale di cui al comma 2, determina l'avvio delle procedure di legge per la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato. La SOA nei quindici giorni dall'avvio della procedura di risoluzione informa l'Autorita'.


Le SOA devono disporre di attrezzatura informatica per la comunicazione delle informazioni all'Osservatorio conforme al tipo definito dall'Autorita'.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 68

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Comma 1

Rilascio della autorizzazione (art. 10, commi 1, 2, 3, e 4 d.P.R. n. 34/2000)

Comma 2

Lo svolgimento da parte delle SOA dell'attivita' di attestazione della qualificazione ai sensi del presente titolo e' subordinato alla autorizzazione dell'Autorita'.


L'Autorita' ai fini istruttori puo' chiedere ulteriori informazioni ed integrazioni alla documentazione fornita dalla SOA istante, e conclude il procedimento entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il tempo necessario all'Autorita' per acquisire le richieste integrazioni non si computa nel termine.


Il diniego di autorizzazione non impedisce la presentazione di una nuova istanza.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 69

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Comma 1

Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate (art. 11, d.P.R. n. 34/2000)

Comma 2

L'Autorita' iscrive in apposito elenco le societa' autorizzate a svolgere l'attivita' di attestazione e ne assicura la pubblicita' per il tramite dell'Osservatorio.


L'Autorita', sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell'articolo 70, comma 6, cura la formazione su base regionale, con riferimento alla sede legale dei soggetti qualificati, di elenchi delle imprese che hanno conseguito la qualificazione ai sensi dell'articolo 40 del codice ovvero ai sensi dell'articolo 50 del codice. Tali elenchi sono resi pubblici tramite l'Osservatorio.
((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 70

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Comma 1

Attivita' di qualificazione e organizzazione delle SOA -Tariffe (art. 12, d.P.R. n. 34/2000)

Comma 2

Nello svolgimento della propria attivita' di valutazione e verifica della qualificazione, le SOA acquisiscono i dati di carattere economico-finanziario, quali i bilanci nonche' le informazioni sulle variazioni organizzative e sulle trasformazioni della natura giuridica delle imprese, anche dalla banca dati della camera di commercio, industria e artigianato.


Per l'espletamento delle loro attivita' istituzionali le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale. Le SOA sono comunque responsabili di ogni attivita' espletata in maniera diretta e indiretta in nome e per conto delle stesse.


Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonche' tutte le attivita' integrative di revisione o di variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule di cui all'allegato C - parte I. Per i consorzi stabili, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attivita' e' ridotto del cinquanta per cento; per le imprese qualificate fino alla II classifica di importo, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attivita' e' ridotto del venti per cento.


Gli importi determinati ai sensi del comma 4 sono considerati corrispettivo minimo della prestazione resa. Non puo' essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del doppio di quello determinato con i criteri di cui al comma 4. Ogni patto contrario e' nullo. Il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.) per l'intero corrispettivo.


Le SOA trasmettono all'Autorita', entro quindici giorni dal loro rilascio, le attestazioni secondo le modalita' previste dall'articolo 8, comma 7.


Le SOA comunicano all'Autorita', entro il termine di dieci giorni, l'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonche' il relativo esito, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-ter, del codice.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 71

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Comma 1

Vigilanza dell'Autorita' (artt. 14 e 16 d.P.R. n. 34/2000)

Comma 2

I poteri di vigilanza e di controllo dell'Autorita', ai fini di quanto previsto dal comma 1, sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante. Sull'istanza di verifica l'Autorita', disposti i necessari accertamenti anche a mezzo dei propri uffici e sentita l'impresa sottoposta a verifica, provvede entro sessanta giorni nei modi e con gli effetti previsti dal comma 3.


L'Autorita', sentiti la SOA e l'impresa della cui attestazione si tratta, nonche' il soggetto richiedente di cui al comma 2, in caso di istanza di verifica, acquisite le informazioni necessarie, provvede entro sessanta giorni ad indicare alla SOA le eventuali condizioni da osservarsi nell'esecuzione del contratto stipulato, ovvero a chiedere alla SOA di sospendere o annullare l'attestazione, assegnando alla SOA un termine congruo, non inferiore a quindici giorni. L'inadempienza da parte della SOA alle indicazioni dell'Autorita' costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 73, comma 4, lettera a). Ove la SOA non provveda alla sospensione o all'annullamento dell'attestazione nel termine assegnato, l'Autorita', previo avviso di avvio del procedimento alla SOA e all'impresa interessata ove non ostino ragioni di urgenza, provvede di ufficio alla sospensione o all'annullamento, dandone tempestiva comunicazione alla SOA e all'impresa interessata.


L'Autorita' provvede periodicamente alla verifica a campione di un numero di attestazioni rilasciate dalle SOA, di anno in anno fissato dalla stessa Autorita'.


L'Autorita' controlla le determinazioni assunte dalle SOA in merito ai contratti stipulati dalle imprese per ottenere l'attestazione qualora le imprese interessate ne facciano richiesta entro il termine di trenta giorni dalla data di effettiva conoscenza delle determinazioni stesse.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 72

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Comma 1

(Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti)

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 73

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Comma 1

Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione (art. 7, comma 9, art. 10, commi 5, 6, 8, 9, e 10, d.P.R. n. 34/2000)

Comma 2

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e quello di decadenza di cui al comma 4, e' iniziato d'ufficio dall'Autorita', quando viene a conoscenza dell'esistenza, anche a seguito di denuncia di terzi interessati, del verificarsi di una delle circostanze di cui ai commi da 1 a 4. A tal fine l'Autorita' contesta alla SOA gli addebiti, invitandola a presentare le proprie controdeduzioni ed eventuale documentazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, e adotta il pertinente provvedimento entro i successivi novanta giorni.


L'Autorita' puo' disporre tutte le audizioni e le acquisizioni documentali necessarie; le audizioni sono svolte in contraddittorio con la SOA interessata e le acquisizioni documentali sono alla stessa comunicate, con l'assegnazione di un termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni per controdeduzioni e documenti; il termine per le pronuncia da parte dell'Autorita' rimane sospeso per il periodo necessario allo svolgimento dell'istruttoria.


Nelle ipotesi di sospensione o decadenza dell'autorizzazione, ovvero di fallimento o di cessazione della attivita' di una SOA, le attestazioni rilasciate ad imprese restano valide a tutti gli effetti.


La SOA e' tenuta a comunicare la sospensione e la decadenza dell'autorizzazione, il fallimento e la cessazione della attivita', alle imprese qualificate e a quelle in attesa di qualificazione entro quindici giorni dal loro verificarsi. Nell'ipotesi di sospensione dell'autorizzazione, le imprese possono indicare un'altra SOA cui va trasferita la documentazione. Nel caso di decadenza dell'autorizzazione, fallimento, cessazione dell'attivita', le imprese devono indicare, nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al primo periodo del presente comma, la SOA cui trasferire la documentazione. Se l'impresa non provvede, l'Autorita' nei successivi quarantacinque giorni designa la nuova SOA, secondo criteri oggettivi e predeterminati, dandone comunicazione alla SOA designata. Le SOA sono tenute a trasferire la documentazione alla SOA indicata dall'impresa o, in caso di inerzia, dall'Autorita' entro sessanta giorni dalla data di indicazione. Il contratto per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione, sottoscritto dalla SOA e dall'impresa, prevede, in caso di sospensione dell'autorizzazione della SOA all'esercizio dell'attivita' di attestazione, la possibilita' di risolvere detto contratto, su richiesta dell'impresa.


In caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione, l'Autorita' non concede il nulla osta ad operazioni che comportino il trasferimento aziendale tra SOA.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 74

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Comma 1

Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell'obbligo d'informazione

Comma 2

La mancata risposta da parte delle imprese alle richieste dell'Autorita', ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del codice, nel termine di trenta giorni, implica l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 25.822.


Trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, e perdurando l'inadempimento, l'Autorita' provvede a sospendere l'attestazione per un periodo di un anno. Decorso il termine della sospensione, qualora l'impresa continui ad essere inadempiente, l'Autorita' dispone la decadenza dell'attestazione.


L'Autorita' revoca la sospensione di cui al comma 2, qualora l'impresa abbia adempiuto a quanto richiesto dall'Autorita'; resta in ogni caso l'obbligo del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.


Per le finalita' previste dall'articolo 70, comma 1, lettera f), l'impresa adempie alle richieste della SOA attestante, nel termine indicato dalla SOA stessa e comunque non superiore a trenta giorni. Qualora l'impresa sia inadempiente, la SOA informa l'Autorita' entro quindici giorni dalla scadenza del predetto termine; l'Autorita' avvia la procedura di cui ai commi 1 e 2.


Qualora l'impresa sia stata sottoposta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di 51.545 euro, per aver fornito informazioni o esibito documenti non veritieri, l'Autorita' informa la SOA, che procede ad accertare che l'attestazione non sia stata rilasciata in carenza dei requisiti previsti dall'articolo 78 e 79; si applicano gli articoli 6, comma 7, lettera m), e 40, comma 9-ter, del codice.


La mancata comunicazione da parte delle imprese all'Osservatorio delle variazioni di cui all'articolo 8, comma 5, nel termine ivi indicato, nonche' delle variazioni di cui all'articolo 87, comma 6, implica l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 25.822.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 75

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Comma 1

Attivita' delle SOA

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 40, comma 3, quarto periodo, del codice, la SOA, relativamente alle imprese alle quali ha precedentemente rilasciato l'attestazione ovvero per le quali ha sottoscritto un contratto per la qualificazione, qualora ritenga che altre SOA abbiano rilasciato alle medesime imprese attestazioni in modo non conforme alle disposizioni del presente titolo, richiede alle predette SOA, previo nulla osta dell'Autorita', la documentazione e gli atti utilizzati per comprovare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79.


Acquisiti la documentazione e gli atti richiesti, la SOA, effettuate le proprie valutazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti utilizzati per conseguire l'attestazione, ne informa l'Autorita' ove riscontri il mancato rispetto delle disposizioni del presente titolo.


L'Autorita', entro sessanta giorni, sentiti la SOA richiedente, nonche' la SOA e l'impresa della cui attestazione si tratta, valutato quanto rappresentato dalla SOA richiedente, sanziona, ai sensi dell'articolo 73, la SOA che ha rilasciato l'attestazione in carenza dei requisiti prescritti e dispone l'annullamento dell'attestazione dell'impresa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera m), del codice.


Qualora l'impresa non risponda alle richieste della SOA di cui al comma 1, la stessa informa l'Autorita' che procede ai sensi dell'articolo 74, commi 1, 2 e 3.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 76

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Comma 1

Domanda di qualificazione (art. 15, d.P.R. n. 34/2000)

Comma 2

Per il conseguimento della qualificazione le imprese devono possedere i requisiti stabiliti dal presente capo. Ad esclusione delle classifiche I e II, le imprese devono altresi' possedere la certificazione del sistema di qualita' di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a), del codice.


L'impresa che intende ottenere l'attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una delle SOA autorizzate, con obbligo di produrre il certificato della camera di commercio, industria e artigianato, completo di attestazione antimafia, dal cui oggetto sociale risultino le attivita' riconducibili alle categorie di opere generali e specializzate richieste.


La SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell'impresa istante, e compie la procedura di rilascio dell'attestazione entro novanta giorni dalla stipula del contratto. La procedura puo' essere sospesa per chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a novanta giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a centottanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA e' tenuta a rilasciare l'attestazione o comunque il diniego di rilascio della stessa.


Della stipula del contratto, del rilascio o del diniego di rilascio dell'attestazione la SOA informa l'Autorita' nei successivi trenta giorni.


L'efficacia dell'attestazione e' pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonche' dei requisiti di capacita' strutturale di cui all'articolo 77, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attivita' di attestazione.


Il rinnovo dell'attestazione puo' essere richiesto anche prima della scadenza sempre che siano decorsi novanta giorni dalla data del rilascio dell'attestazione originaria.


Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalita' previste per il rilascio dell'attestazione; dalla data della nuova attestazione decorre il termine di efficacia fissato dal comma 5.


Non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione le variazioni che non producono effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della relativa qualificazione; dette variazioni sono soggette a procedure accelerate e semplificate nonche' a tariffa ridotta secondo i criteri fissati dall'Autorita'.


In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto puo' avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine. Nel caso di affitto di azienda l'affittuario puo' avvalersi dei requisiti posseduti dall'impresa locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni.


Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo, il soggetto richiedente l'attestazione presenta alla SOA perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal tribunale competente per territorio.


Ai fini dell'attestazione di un nuovo soggetto, nell'ipotesi in cui lo stesso utilizzi l'istituto della cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, le SOA accertano quali requisiti di cui all'articolo 79 sono trasferiti al cessionario con l'atto di cessione. Nel caso in cui l'impresa cedente ricorra alla cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, la stessa puo' richiedere alla SOA una nuova attestazione, riferita ai requisiti oggetto di trasferimento, esclusivamente sulla base dei requisiti acquisiti successivamente alla cessione del complesso aziendale o del suo ramo.


Gli atti di fusione o di altra operazione di cui al comma 9 sono depositati dalle imprese, entro trenta giorni, presso l'Autorita' e la camera di commercio, industria e artigianato per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2556 del codice civile.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 77

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Comma 1

Verifica triennale (art. 15-bis, d.P.R. n. 34/2000)

Comma 2

In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validita' dell'attestazione, la stessa non puo' partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.


Nel caso in cui l'Autorita' abbia disposto nei confronti di una SOA la sospensione ovvero la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione, l'impresa puo' sottoporsi alla verifica triennale dei requisiti presso altra SOA. La SOA che ha rilasciato l'attestazione originaria ha l'obbligo di trasferire la documentazione relativa all'impresa alla nuova SOA entro quindici giorni.


La SOA nei quarantacinque giorni successivi alla stipula del contratto compie la procedura di verifica triennale. La procedura puo' essere sospesa per chiarimenti per un periodo non superiore a quarantacinque giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a novanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA e' tenuta a dichiarare l'esito della procedura secondo le modalita' di cui al comma 7.


I requisiti di ordine generale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 78.


I requisiti di capacita' strutturale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 63 e dall'articolo 79, comma 2, lettere a) e c), comma 5, lettera a), e commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.


La verifica di congruita' tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, di cui all'articolo 79, comma 15, e' effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra di affari in lavori accertata in sede di attestazione originaria, come eventualmente rideterminata figurativamente ai sensi dell'articolo 79, comma 15, con una tolleranza del venticinque per cento. La cifra di affari e' ridotta in proporzione alla quota di scostamento superiore al venticinque per cento, con conseguente eventuale revisione della attestazione. Le categorie in cui deve essere effettuata la suddetta revisione sono indicate dalla impresa in sede di contratto di verifica triennale.


Dell'esito della procedura di verifica la SOA informa l'impresa e l'Autorita', inviando all'Osservatorio entro il termine di cui al comma 3, con le modalita' previste dall'articolo 8, comma 7, l'attestato revisionato o comunicando all'impresa e all'Autorita' l'eventuale esito negativo; in questo ultimo caso l'attestato decade dalla data indicata nella comunicazione, comunque non successiva alla data di scadenza del triennio dal rilascio dell'attestazione.
L'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio dalla data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, l'efficacia della stessa decorre dalla data di adozione della verifica.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 78

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Comma 1

Requisiti d'ordine generale (art. 17, d.P.R. n. 34/2000)

Comma 2

I requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione sono quelli previsti dagli articoli 38, comma 1, e 39, commi 1 e 2, del codice.


L'Autorita' stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l'esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. Di cio' e' fatto espresso riferimento nel contratto da sottoscriversi fra SOA e impresa.


Per la qualificazione delle societa' commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b) e c), del codice, si riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di societa' in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di societa' in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di societa' o di consorzio.


Le SOA nell'espletamento della propria attivita' richiedono il certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonche' il documento unico di regolarita' contributiva di cui all'articolo 6.


Le SOA non rilasciano l'attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno presentato documentazione falsa in relazione ai requisiti di ordine generale di cui al comma 1; le SOA ne danno segnalazione all'Autorita' che ordina l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 8, ai fini dell'interdizione al conseguimento dell'attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia. Ove la falsita' della documentazione sia rilevata in corso di validita' dell'attestazione di qualificazione, essa comporta la pronuncia di decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'impresa da parte della SOA che ne da' comunicazione all'Autorita', ovvero da parte dell'Autorita' in caso di inerzia della SOA; l'Autorita' ordina l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 8, ai fini dell'interdizione al conseguimento di una nuova attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 79

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Comma 1

Requisiti di ordine speciale (art. 18, d.P.R. n. 34/2000)

Comma 2

La cifra di affari in lavori relativa all'attivita' diretta e' comprovata: da parte delle ditte individuali, delle societa' di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con le dichiarazioni annuali IVA e con le relative ricevute di presentazione da parte delle societa' di capitale con i bilanci riclassificati in conformita' delle direttive europee e con le relative note di deposito.


La cifra di affari in lavori relativa alla attivita' indiretta e' attribuita in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente ai consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere e) ed f), del codice, e alle societa' fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati. La cifra di affari in lavori relativa alla attivita' indiretta e' comprovata con i bilanci riclassificati in conformita' delle direttive europee e le relative note di deposito o con le dichiarazioni annuali IVA e relative ricevute di presentazione qualora i soggetti partecipati non siano obbligati alla redazione e deposito dei bilanci.


L'esecuzione dei lavori e' documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dagli articoli 83, comma 4, e 84 indicati dall'impresa e acquisiti dalla SOA ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettera b), del codice, nonche' secondo quanto previsto dall'articolo 86.


Per realizzare lavori pubblici affidati con i contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice ovvero in concessione, e' necessaria l'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione; fermi restando i requisiti previsti dal presente articolo e quanto disposto dall'articolo 92, comma 6, il requisito dell'idoneita' tecnica e' altresi' dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea o di laurea breve abilitati all'esercizio della professione di ingegnere ed architetto, ovvero geologo per le categorie in cui e' prevista la sua competenza, iscritti all'albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la meta' laureati, e' stabilito in due per le imprese qualificate fino alla classifica III-bis, in quattro per le imprese appartenenti alla IV, alla IV-bis ed alla V classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.


L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori, in proprieta' o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, rapportata alla media annua dell'ultimo quinquennio, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al due per cento, della predetta cifra di affari, costituito per almeno il quaranta per cento dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale e' terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla meta' della sua durata. L'ammortamento figurativo e' calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.


L'ammortamento e' comprovato: da parte delle ditte individuali e delle societa' di persone, con la dichiarazione dei redditi e con le relative ricevute di presentazione, nonche' con il libro dei cespiti, corredate da autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle societa' di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformita' delle direttive europee, e con le relative note di deposito nonche' con il libro dei cespiti.


L'adeguato organico medio annuo e' dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al quindici per cento della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il quaranta per cento per personale operaio. In alternativa l'adeguato organico medio annuo puo' essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al dieci per cento della cifra di affari in lavori, di cui almeno l'ottanta per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le societa' di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci e' pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.


Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 10, e' documentato con il bilancio corredato dalla relativa nota di deposito e riclassificato in conformita' delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonche' da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.


Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 8 e 10 concorrono, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura ed il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle societa' di cui al comma 4.


I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.


Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall'impresa anche mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta e' stato responsabile uno dei propri direttori tecnici negli ultimi venti anni. Tale facolta' puo' essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese gia' iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero gia' qualificate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 o qualificate ai sensi del presente titolo, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione e' dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici e' stato responsabile. La valutazione dei lavori e' effettuata abbattendo ad un decimo l'importo complessivo di essi e fino ad un massimo di 2.500.000 euro.
Un direttore tecnico non puo' dimostrare i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), qualora non siano trascorsi cinque anni da una eventuale precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.


Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui al comma 8 o i rapporti di cui al comma 10 fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra di affari di cui al comma 2, lettera b), sono inferiori alle percentuali indicate nei medesimi commi 8 e 10, la cifra di affari stessa e' figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra di affari cosi' figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 2, lettera b). Qualora la non congruita' della cifra di affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra di affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di verifica la direzione provinciale del lavoro - servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.


Per la qualificazione nella categoria OG 11, l'impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella tabella di cui all'allegato A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:
- categoria OS 3: 40 %
- categoria OS 28: 70 %
- categoria OS 30: 70 %
L'impresa qualificata nella categoria OG 11 puo' eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11. Ai fini dell'individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni e' definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; l'importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, cosi' individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell'importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11:
- categoria OS 3: 10 %
- categoria OS 28: 25 %
- categoria OS 30: 25 %


Per i lavori della categoria OS 12-A, ai fini del collaudo, l'esecutore presenta una certificazione del produttore dei beni oggetto della categoria attestante il corretto montaggio e la corretta installazione degli stessi.


Le SOA non rilasciano l'attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno presentato documentazione falsa in relazione ai requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo anche nell'ipotesi di certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria richiesta; le SOA ne danno segnalazione all'Autorita' che ordina l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 8, ai fini dell'interdizione al conseguimento dell'attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia. Ove la falsita' della documentazione sia rilevata in corso di validita' dell'attestazione di qualificazione, essa, anche nell'ipotesi di certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria richiesta, comporta la pronuncia di decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'impresa da parte della SOA che ne da' comunicazione all'Autorita', ovvero da parte dell'Autorita' in caso di inerzia della SOA; l'Autorita' ordina l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 8, ai fini dell'interdizione al conseguimento di una nuova attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia.


Per la qualificazione nelle categorie specializzate di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u), relativamente alla I classifica di importo di cui all'articolo 61, comma 4, l'impresa deve dimostrare, con l'estratto autentico del libro unico del lavoro, che nel proprio organico sia presente almeno un operaio qualificato, assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato. Per ogni successiva classifica e fino alla V inclusa il numero degli operai e' incrementato di una unita' rispetto alla precedente; dalla VI classifica e' incrementato di due unita' rispetto alla precedente. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano la figura dell'operaio qualificato con patentino certificato.


Per ottenere la qualificazione nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32, l'impresa deve altresi' dimostrare di disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria.


(comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti)

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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 80

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Comma 1

Incremento convenzionale premiante (art. 19, d.P.R. n. 34/2000)

Comma 2

Per le ditte individuali e le societa' di persone, i requisiti di cui al comma 1 sono dimostrati mediante il libro degli inventari o il bilancio di verifica riclassificato e vidimato da un professionista abilitato.
3 Qualora l'impresa, oltre al possesso del sistema di qualita' di cui all'articolo 59, presenti un patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore al dieci per cento della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui all'articolo 79, comma 2, lettera b), nonche' i requisiti e gli indici economico finanziari di cui al comma 1, lettere b), c) e d), del presente articolo, ottiene, anziche' l'incremento figurativo di cui al comma 1, un incremento figurativo dei valori degli importi dei cui all'articolo 79, comma 2, lettera b), e comma 5, lettere b) e c), in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dall'allegato D, sostituendo nelle formule C1 e C2 il valore trenta con il valore trentanove. Gli importi cosi' figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti dei suddetti commi dell'articolo 79.
4. L'incremento convenzionale premiante si applica anche nel caso di cessione o conferimento dell'intera azienda nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 76, comma 10.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 81

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Comma 1

Requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili (art. 20, d.P.R. n. 34/2000)

Comma 2

I requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili sono quelli previsti dall'articolo 36, comma 7, del codice.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 82

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Comma 1

Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti (art. 21, d.P.R. n. 34/2000)

Comma 2

Gli importi dei lavori, relativi a tutte le categorie individuate dalla tabella di cui all'allegato A, vanno rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori, ovvero la data di emissione della documentazione attestante l'esecuzione parziale dei lavori, e la data di sottoscrizione del contratto di qualificazione con la SOA.


Sono soggetti alla rivalutazione gli importi dei lavori eseguiti a seguito di contratti stipulati con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), nonche' gli importi dei lavori eseguiti di cui all'articolo 86, commi 2 e 3, previa presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato dal direttore dei lavori, che deve riportare la data di ultimazione dei lavori.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 83

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Comma 1

Determinazione del periodo di attivita' documentabile e dei relativi importi e certificati (art. 22, d.P.R. n. 34/2000)

Comma 2

La cifra di affari in lavori di cui all'articolo 79, comma 2, lettera b), e gli importi dei lavori previsti dall'articolo 79, comma 5, lettere b) e c), sono quelli realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.


I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati ed ultimati nel periodo di cui ai precedenti commi, ovvero la parte di essi eseguita nel quinquennio, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi.


L'importo dei lavori e' costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, eventualmente aggiornato in forza degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi, ed incrementato dall'eventuale adeguamento dei prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'esecutore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio, risultante nel quadro 6.1 dell'allegato B.


I certificati di esecuzione dei lavori, sono redatti in conformita' dello schema di cui all'allegato B e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito.
La certificazione per i lavori relativi alla categoria OG 13, deve contenere l'attestato rilasciato dalle autorita' eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.


I certificati rilasciati all'esecutore dei lavori sono trasmessi, a cura dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), all'Osservatorio con le modalita' previste dall'articolo 8, comma 7.


Le SOA trasmettono all'Osservatorio, secondo le modalita' stabilite dall'Autorita', entro quindici giorni dal rilascio delle attestazioni, i certificati e la documentazione a corredo di cui all'articolo 86, presentati dalle imprese per essere qualificate, relativi a lavori il cui committente non sia tenuto alla applicazione del codice e del presente regolamento, o eseguiti in proprio.
L'Autorita' provvede ai necessari riscontri a campione.


Qualora le SOA nella attivita' di attestazione, di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), del codice, rilevano l'esistenza di certificati di lavori non presenti nel casellario informatico di cui all'articolo 8, provvedono a darne comunicazione ai soggetti interessati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e all'Autorita' per gli eventuali provvedimenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del codice. Ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettera b), del codice, tali certificati di lavori non sono utilizzabili fino al loro inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo


8. La documentazione contabile dei lavori prodotta dall'impresa esecutrice non e' utilizzabile dalle SOA, in sede di attestazione, in sostituzione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti. La documentazione contabile non e' altresi' utilizzabile in caso di disconoscimento del certificato di esecuzione dei lavori da parte della stazione appaltante o del soggetto che si presume lo abbia emesso.

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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 84

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Comma 1

(Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero)

Comma 2

Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo.


La certificazione e' rilasciata, su richiesta dell'interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri, con spese a carico del medesimo interessato; da essa risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all'incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonche' la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell'impresa subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione e' rilasciata secondo modelli semplificati, individuati dall'Autorita', sentito il Ministero per gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed e' soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autorita' consolari italiane all'estero.


Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione, possono utilizzare il certificato rilasciato all'esecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto dall'esecutore, il certificato puo' essere richiesto direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma.


La certificazione e' prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall'italiano, e' corredata da una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. Il consolato italiano all'estero, una volta conseguita la certificazione, la trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di cui all'articolo 8, con le modalita' stabilite dall'Autorita' secondo i modelli semplificati sopra citati.


Qualora l'interessato abbia ultimato i lavori e non disponga piu' di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficolta' nel medesimo Paese, puo' fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari esteri.

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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 85

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Comma 1

Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale (art. 24, d.P.R. n. 34/2000)

Comma 2

La SOA, nella attivita' di attestazione, e' tenuta ad attribuire la qualificazione conformemente al contenuto del certificato di esecuzione lavori. Ai fini della qualificazione, la SOA verifica che nel certificato di esecuzione dei lavori, redatto secondo l'allegato B, non siano presenti lavorazioni relative a categorie di cui all'allegato A non previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito nonche' nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati.
Detta documentazione e' richiesta dalla SOA al soggetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che ha emesso il certificato di esecuzione dei lavori. La SOA e' tenuta a segnalare all'Autorita' eventuali incongruenze riscontrate nel certificato di esecuzione lavori, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera f).


In caso di lavori eseguiti in raggruppamento temporaneo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento a ciascuna impresa riunita.


Ai terzi, affidatari di lavori del contraente generale ai sensi dell'articolo 176, comma 7, del codice, sono richiesti i requisiti di qualificazione prescritti dall'articolo 40 del codice e dal presente capo, per la corrispondente categoria e classifica di importo. I certificati di esecuzione di cui all'articolo 83, comma 4, per i lavori affidati a terzi, sono emessi dal soggetto aggiudicatore che ha proceduto all'affidamento al contraente generale e trasmessi, a cura del medesimo soggetto aggiudicatore, all'Osservatorio con le modalita' previste dall'articolo 8, comma 7.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 86

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Comma 1

Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi (art. 25, d.P.R. n. 34/2000)

Comma 2

L'attribuzione, nel certificato lavori, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), delle categorie di qualificazione, individuate dalla tabella di cui all'allegato A, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, nonche' con riferimento alle categorie delle lavorazioni affidate in subappalto, risultanti dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo l'allegato B. Qualora il responsabile del procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 51.545.


Per i lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione del codice e del presente regolamento, le categorie dei lavori e gli importi sono attribuiti dalle SOA secondo le corrispondenti categorie individuate dalle tabelle di cui all'allegato A e in base all'importo realizzato per ciascuna di esse, come desumibili dagli atti contabili, dal contratto d'appalto o documento di analoga natura.


Per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza si fa riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni od indici ufficiali e il relativo importo e' valutato nella misura del cento per cento.


Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al costo totale dell'intervento (C.T.N.), costituito dal costo a metro quadro, cosi' come determinato dai soggetti competenti secondo le norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva (S.C.) e maggiorato del venticinque per cento.


Nel caso indicato al comma 3, le relative dichiarazioni sono corredate dalla documentazione di cui al comma 5, lettere a) e d), nonche' dalle fatture o da diversa documentazione corrispondenti all'acquisto di materiali e di servizi e ad eventuali subappalti.


Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6, nel caso indicato al comma 2 l'impresa deve presentare la certificazione di esecuzione lavori rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore dei lavori; i firmatari sono responsabili anche dell'indicazione degli eventuali subappaltatori, i quali dovranno altresi' presentare la documentazione prevista al comma 5, lettera b). Nel caso indicato al comma 3, la certificazione e' rilasciata direttamente dal direttore lavori.


Ai fini della qualificazione, l'importo dei lavori appaltati al consorzio di imprese artigiane, al consorzio di cooperative e al consorzio stabile e' attribuito, sulla base di una deliberazione del consorzio stesso, al consorzio ed eventualmente al consorziato esecutore secondo le percentuali previste dall'articolo 85, comma 1, lettera b). Ai fini della qualificazione del consorzio o del consorziato esecutore, la SOA acquisisce il certificato di esecuzione dei lavori, corredato della deliberazione consortile in cui sia precisato se il relativo importo sia da attribuire completamente al consorzio ovvero al consorzio e al consorziato nelle misure di cui al precedente periodo.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 87

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Comma 1

Direzione tecnica (art. 26, d.P.R. n. 34/2000)

Comma 2

La direzione tecnica e' l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica puo' essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da piu' soggetti.


I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori e' ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.


I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate; essi producono una dichiarazione di unicita' di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato.


La qualificazione conseguita ai sensi dell'articolo 79, comma 14, e' collegata al direttore tecnico che l'ha consentita. La stessa qualificazione puo' essere confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione se l'impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga idoneita'.


In ogni caso di variazione della direzione tecnica, l'impresa provvede a darne comunicazione alla SOA che l'ha qualificata e all'Osservatorio entro trenta giorni dalla data della avvenuta variazione.

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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 88

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Comma 1

Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento

Comma 2

Per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione ai sensi dell'articolo 50 del codice, l'impresa ausiliata, presenta alla SOA la dichiarazione con la quale l'impresa ausiliaria assume l'obbligo di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell'impresa ausiliata per tutto il periodo di validita' della attestazione SOA rilasciata mediante avvalimento.


Per le finalita' di cui al comma 2, l'impresa ausiliaria e l'impresa ausiliata hanno l'obbligo di documentare alla SOA il rapporto di controllo tra le imprese sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile, e di comunicare alla SOA e all'Autorita' entro quindici giorni il venire meno di tale rapporto di controllo, ovvero le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse di cui al comma 2.


Entro il successivo termine di quindici giorni, la SOA provvede a comunicare all'Autorita' le informazioni di cui al comma 3 e dispone la decadenza, entro lo stesso termine, dell'attestazione dell'impresa ausiliata.


L'impresa ausiliata e' sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dalle SOA, secondo le disposizioni del presente titolo III.


Le SOA attestano le imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello di attestazione predisposto e approvato dall'Autorita' che richiama espressamente l'avvalimento ai sensi dell'articolo 50 del codice.

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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 89

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Comma 1

Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA

Comma 2

L'Autorita' provvede ad individuare, conformemente a quanto stabilito dal presente titolo, le informazioni che debbono essere riportate nelle attestazioni rilasciate dalle SOA, con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui all'articolo 78 e ai requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 79.


Le attestazioni devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio delle stesse.

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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 90

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Comma 1

Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150. 000 euro (art. 28, d.P.R. n. 34/2000)

Comma 2

Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro concernenti i lavori relativi alla categoria OG 13, fermo restando quanto previsto al comma 1, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, dell'avviso o della lettera di invito, di lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorita' eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.


I requisiti, previsti dal bando di gara, dall'avviso di gara o dalla lettera di invito, sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza e' accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.

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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 91

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Comma 1

Decadenza dell'attestazione di qualificazione

Comma 2

Qualora la SOA o l'Autorita' dispongano la decadenza dell'attestazione di qualificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 40 del codice ovvero ai sensi dell'articolo 50 del codice, l'Autorita', direttamente o previa segnalazione da parte della SOA, provvede a darne pubblicita' nel casellario informatico di cui all'articolo 8.


Durante l'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti verificano, attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 8, che non sia intervenuta, nei confronti dell'esecutore e del subappaltatore, la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione dell'esecutore, si procede ai sensi dell'articolo 135, comma 1-bis, del codice; ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione del subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 92

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Comma 1

Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti (art. 95, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

Il concorrente singolo puo' partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.


Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facolta' di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilita' con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. (12)


Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.


Per i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f-bis), del codice, si applicano i commi 1, 2 e 3 rispettivamente nel caso di concorrente singolo, di raggruppamento di tipo orizzontale e di raggruppamento di tipo verticale.


Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.


In riferimento all'articolo 37, comma 11, del codice, ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie di cui all'articolo 107, comma 2, per l'intero importo richiesto dal bando di gara o dalla lettera di invito, deve possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie di cui all'articolo 107, comma 2, e oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente. Resta fermo il limite massimo di subappaltabilita' nella misura del trenta per cento fissata dall'articolo 170, comma 1, per ciascuna categoria specialistica prevista dal bando di gara o dalla lettera di invito. Il bando di gara, l'avviso di gara o la lettera di invito, ove prevedano lavorazioni relative ad una o piu' categorie di cui all'articolo 107, comma 2, di importo non superiore ai 150.000 euro e singolarmente superiore al quindici per cento ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice indicano per ciascuna di esse i requisiti di qualificazione ai sensi dell'articolo 90.


Le imprese qualificate nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, della certificazione del sistema di qualita' aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.

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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80, ha disposto (con l'art. 12, comma 10) che "Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano anche alle procedure ed ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara risultino gia' pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano gia' stati inviati gli inviti a presentare le offerte".


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 93

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Comma 1

Societa' tra concorrenti riuniti o consorziati (art. 96, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori dei lavori, dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una societa' anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.


La societa' subentra, senza che cio' costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessita' di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilita' dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice.


Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della societa' nel registro delle imprese.


Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della societa' nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento.
5 La societa' costituita dai concorrenti riuniti o consorziati non puo' conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la societa' puo' essere costituita anche dai soli concorrenti riuniti o consorziati interessati all'esecuzione parziale.
6. Ai fini della qualificazione dei concorrenti riuniti, i lavori eseguiti dalla societa' sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti, secondo le rispettive quote di partecipazione alla societa' stessa.
7. Ai fini della qualificazione dei concorrenti consorziati, i lavori eseguiti dalla societa' sono attribuiti secondo le disposizioni dell'articolo 86, comma 8.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 94

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Comma 1

Consorzi stabili (art. 97, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

I consorzi stabili di cui agli articoli 34, comma 1, lettera c), e 36 del codice, eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che cio' costituisca subappalto, ferma la responsabilita' solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.


I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti.


Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli consorziati, ma il documento di qualificazione di questi ultimi deve riportare la segnalazione di partecipazione ad un consorzio stabile.


In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in quanto da questi non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori nel quinquennio antecedente.
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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 95

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Comma 1

Requisiti del concessionario (art. 98, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

In alternativa ai requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e d), il concessionario puo' incrementare i requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) e b), nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra 1,5 volte e tre volte. Il requisito previsto dal comma 1, lettera b), puo' essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.


Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).


Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1 devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b).


Qualora, ai sensi dell'articolo 153 del codice, sia necessario apportare modifiche al progetto presentato dal promotore ai fini dell'approvazione dello stesso, il promotore, ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di apportare le modifiche, devono comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di gara, necessari per l'esecuzione del progetto.
((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 96

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Comma 1

Requisiti del proponente e attivita' di asseverazione (art. 99, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

Possono presentare le proposte di cui all'articolo 153, commi 19 e 20, del codice, oltre ai soggetti elencati negli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), del codice, i soggetti che svolgono in via professionale attivita' finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilita' e dei servizi alla collettivita', che negli ultimi tre anni hanno partecipato in modo significativo alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta.


Possono presentare proposte anche soggetti appositamente costituiti, nei quali comunque devono essere presenti in misura maggioritaria soci aventi i requisiti di esperienza e professionalita' stabiliti nel comma 1.


Al fine di ottenere l'affidamento della concessione, il proponente, al momento dell'indizione delle procedure di gara di cui all'articolo 153 del codice, deve comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, i requisiti previsti dall'articolo 95.


L'asseverazione del piano economico-finanziario presentato dal concorrente ai sensi dell'articolo 153 del codice consiste nella valutazione degli elementi economici e finanziari, quali costi e ricavi del progetto e composizione delle fonti di finanziamento, e nella verifica della capacita' del piano di generare flussi di cassa positivi e della congruenza dei dati con la bozza di convenzione.


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Comma 3

TITOLO IV - MODALITA' TECNICHE E PROCEDURALI PER LA QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI - ((TITOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 97

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 98

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 99

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 100

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 101

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 102

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 103

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 104

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Comma 2

TITOLO V - SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI E SELEZIONE DELLE OFFERTE - ((TITOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 105

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 106

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 107

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 108

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 109

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 110

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 111

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 112

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 113

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 114

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 115

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 116

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 117

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 118

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 119

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 120

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 121

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 122

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Comma 2

TITOLO VI - GARANZIE E SISTEMA DI GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE - ((TITOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 123

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 124

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 125

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 126

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 127

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 128

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 129

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 130

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 131

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 132

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 133

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 134

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 135

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 136

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Comma 2

TITOLO VII - IL CONTRATTO - ((TITOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 137

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 138

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 139

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 140

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 141

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 142

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 143

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 144

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 145

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 146

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Comma 2

TITOLO VIII - ESECUZIONE DEI LAVORI - ((TITOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 147

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 148

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 149

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 150

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 151

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 152

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 153

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 154

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 155

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 156

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 157

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 158

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 159

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 160

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 161

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 162

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 163

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 164

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 165

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 166

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 167

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 168

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 169

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 170

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 171

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 172

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 173

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 174

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 175

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 176

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 177

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Comma 2

TITOLO IX - CONTABILITA' DEI LAVORI - CAPO I - Scopo e forma della contabilita'

Art. 178

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))


Art. 179

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))


Art. 180

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))


Art. 181

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))


Art. 182

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))


Art. 183

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))


Art. 184

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))


Art. 185

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))


Art. 186

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))


Art. 187

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))


Art. 188

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))


Art. 189

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))


Art. 190

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))


Art. 191

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))


Art. 192

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))


Art. 193

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))


Art. 194

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))


Art. 195

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))


Art. 196

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))


Art. 197

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))


Art. 198

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))


Art. 199

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))


Art. 200

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))


Art. 201

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))


Art. 202

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))


Art. 203

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))


Art. 204

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))


Art. 205

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))


Art. 206

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))


Art. 207

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))


Art. 208

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))


Art. 209

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))


Art. 210

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 7 MARZO 2018, N. 49))


Comma 2

CAPO III - Norme generali per la tenuta della contabilita' - ((CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 211

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 212

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 213

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 214

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Comma 2

TITOLO X - COLLAUDO DEI LAVORI - CAPO I - Disposizioni preliminari

Art. 215

#

Comma 1

Oggetto del collaudo (art. 187, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonche' le eventuali perizie di variante, in conformita' del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati.
Il collaudo ha altresi' lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilita' finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantita', ma anche per qualita' dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresi' tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.


Gli accertamenti e le verifiche effettuati nelle visite sopralluogo disposte dall'organo di collaudo possono non comprendere tutti quelli previsti dal comma precedente; tali accertamenti e verifiche, in ogni caso, al termine delle operazioni, debbono risultare nel certificato di collaudo da inviare alla stazione appaltante.


Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia gia' intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilita' e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento.


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 216

#

Comma 1

Nomina del collaudatore (art. 188, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo, secondo quanto indicato nell'articolo 120, comma 2-bis, del codice. (9)


Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di piu' professionalita' diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo puo' essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente.


Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo l'essere laureato in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della commissione, l'essere laureato in geologia, scienze agrarie e forestali; e', inoltre, necessaria l'abilitazione all'esercizio della professione nonche', ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.


Possono fare parte della commissione di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi delle stazioni appaltanti, laureati in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.


L'incarico di collaudo puo' essere conferito anche a soggetti muniti di laurea breve o diploma universitario, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attivita' attribuite a ciascuna professione, abilitati all'esercizio della professione e, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, iscritti da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.


Il collaudo di lavori di manutenzione puo' essere affidato ad un funzionario delle stazioni appaltanti munito di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici ovvero ad un tecnico diplomato, geometra o perito, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attivita' attribuite a ciascuna professione iscritto da almeno cinque anni all'ordine o collegio professionale di appartenenza.


Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo e' affidato anche il collaudo statico, purche' essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge. Per i lavori eseguiti in zone classificate come sismiche, il collaudo e' esteso alla verifica dell'osservanza delle norme sismiche.


Il soggetto esterno che e' stato incaricato di un collaudo in corso d'opera da una stazione appaltante, non puo' essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d'opera il divieto e' stabilito in un anno. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa e' articolata su basi locali, il divieto e' limitato alla singola articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti.

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AGGIORNAMENTO (9)


Il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 ha disposto (con l'art. 47, commma 1) che "In deroga a quanto previsto dall'art. 216, comma 1, del regolamento generale, la nomina del collaudatore e' effettuata dall'ente deputato all'approvazione del contratto".


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 217

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Comma 1

Documenti da fornirsi al collaudatore (art. 190, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

E' facolta' dell'organo di collaudo chiedere al responsabile del procedimento o al direttore dei lavori altra documentazione ritenuta necessaria o utile per l'espletamento dell'incarico.


In caso di incarico di collaudo in corso d'opera, il responsabile del procedimento trasmette sollecitamente all'organo di collaudo la documentazione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), integrandola successivamente con gli altri atti.


Ferma la responsabilita' dell'organo di collaudo nel custodire la documentazione in originale ricevuta, il responsabile del procedimento provvede a duplicarla ed a custodirne copia conforme.

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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 218

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Comma 1

Avviso ai creditori (art. 189, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento da' avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento e' stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.


Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.


Il responsabile del procedimento invita l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 219

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Comma 1

Estensione delle verifiche di collaudo (art. 192, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

L'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'esecutore e al responsabile del procedimento del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di cui all'articolo 141, comma 1, del codice e delle relative cause con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il responsabile del procedimento, assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilita' dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza. (9)


La verifica della buona esecuzione di un lavoro e' effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'esecutore rientri l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell'espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'esecutore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per la stazione appaltante da ogni ritardo nel loro svolgimento.


La stazione appaltante puo' richiedere al collaudatore in corso d'opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto.

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AGGIORNAMENTO (9)


Il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 ha disposto (con l'art. 49, commma 1) che "In deroga all'art. 219, comma 1, del regolamento generale, in caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, l'ente deputato all'approvazione del contratto assegna un termine non superiore a quaranta giorni per il compimento delle operazioni, trascorso inutilmente il quale dispone la decadenza dall'incarico, ferma restando la responsabilita' dell'organo di collaudo per i danni derivanti dall'inadempienza".


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 220

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Comma 1

Commissioni collaudatrici (art. 206, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

Quando il collaudo e' affidato ad una commissione, le operazioni sono dirette dal presidente.


I verbali, l'atto di collaudo e le eventuali relazioni sono firmati da tutti i componenti della commissione.


Se vi e' dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la circostanza deve risultare dal certificato. Nel caso di commissione composta da due componenti, prevalgono le conclusioni formulate dal presidente. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 221

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Comma 1

Visite in corso d'opera (art. 194, comma 3, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare e' necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione.


E' necessario un sopralluogo di verifica anche in caso di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.


Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, e' redatto apposito verbale con le modalita' indicate nell'articolo 223.


I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che cio' comporti diminuzione delle responsabilita' dell'esecutore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 222

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Comma 1

Visita definitiva e relativi avvisi (art. 191, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne da' tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilita' dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinche' intervengano alle visite di collaudo.


Eguale avviso e' dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.


Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa e' posta a carico dell'esecutore.


Se i funzionari di cui al comma 2 malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale.


Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite di collaudo.

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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 223

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Comma 1

Processo verbale di visita (art. 194, commi 1, 2, 4, 5, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondita' dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.


I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'esecutore, sono firmati dal direttore dei lavori nonche' dal responsabile del procedimento, se intervenuto, e dagli altri obbligati ad intervenire. E' inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza e' invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.


Quando per lavori di notevole importanza e' fissato nel capitolato speciale un termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso il suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la liquidazione dei lavori. Di tali circostanze e' fatta espressa menzione nel verbale di visita.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 224

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Comma 1

Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo (art. 193, d.P.R. n. 554/1999 e art. 37, comma 2, d.m. n. 145/2000)

Comma 2

L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.


Rimane a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.


Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, l'organo di collaudo dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 125, comma 6, lettera f), del codice e nel limite di importo non superiore a 200.000 euro previsto dall'articolo 125, comma 5, del codice.


Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'esecutore.

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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 225

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Comma 1

Valutazioni dell'organo di collaudo (art. 195, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

Ai fini di quanto prescritto dal codice e dal presente regolamento in materia di qualificazione, l'organo di collaudo esprime le sue valutazioni sulle modalita' di conduzione dei lavori da parte dell'esecutore e del subappaltatore.


Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia gia' intervenuta una risoluzione definitiva.

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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 226

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Comma 1

Discordanza fra la contabilita' e l'esecuzione (art. 196, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

In caso di discordanza fra la contabilita' e lo stato di fatto, le verifiche sono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale.


In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile del procedimento trasmette alla stazione appaltante la relazione e le proposte dell'organo di collaudo.

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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 227

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Comma 1

Difetti e mancanze nell'esecuzione (art. 197, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell'articolo 232.


Se i difetti e le mancanze sono di poca entita' e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non e' rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facolta' dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224, comma 3.


Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilita' dell'opera e la regolarita' del servizio cui l'intervento e' strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 228

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Comma 1

Eccedenza su quanto e' stato autorizzato ed approvato (art. 198, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilita', previo parere vincolante della stazione appaltante, solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate; altrimenti sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la relazione corredata dalle proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante che delibera al riguardo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione.


L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate, non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilita' che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.

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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 229

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Comma 1

Certificato di collaudo (art. 199, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

Qualora nel biennio di cui all'articolo 141, comma 3, del codice, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvedera' a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporra' alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore e' tenuto alla garanzia per le difformita' e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 230

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Comma 1

Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata (art. 200, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonche' ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.


La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilita' dell'esecutore.

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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 231

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Comma 1

Obblighi per determinati risultati (art. 201, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

Il collaudo puo' avere luogo anche nel caso in cui l'esecutore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore, quando non e' diversamente stabilito nei capitolati speciali d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole alle quali l'esecutore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del responsabile del procedimento, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento.

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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 232

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Comma 1

Lavori non collaudabili (art. 202, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

Nel caso in cui l'organo di collaudo ritenga i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonche' una relazione con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 225.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 233

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Comma 1

Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo (art. 203, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli puo' aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.


Tali richieste devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal presente regolamento con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.


L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.
((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 234

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Comma 1

Ulteriori provvedimenti amministrativi (artt. 204 e 209, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

La stazione appaltante - preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificita' dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame - effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilita' del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 240, comma 12, del codice. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore.


Finche' non e' intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facolta' di procedere ad un nuovo collaudo.


L'organo di collaudo, ove specificatamente incaricato, trasmette al responsabile del procedimento la relazione generale acclarante la totalita' delle spese effettuate in relazione ai lavori oggetto del collaudo, definendo altresi' i rapporti tra ente finanziatore ed ente beneficiario ove necessario.


Le relazioni riservate di cui all'articolo 200, comma 2, lettera f), all'articolo 202, comma 2, e al presente articolo, comma 1, lettera d), sono sottratte all'accesso.

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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 235

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Comma 1

Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo (art. 205, d.P.R. n. 554/1999 e art. 37, co. 1, d.m. n. 145/2000)

Comma 2

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del codice e 123 del presente regolamento.


Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.


Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilita' eventualmente accertate a carico dell'esecutore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione di cui al comma 1.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 236

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Comma 1

Collaudo dei lavori di particolare complessita' tecnica o di grande rilevanza economica (art. 207, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

Per i lavori di cui al comma 1 il collaudo e' effettuato sulla base della certificazione di qualita' dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al cinque per cento.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 237

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Comma 1

Certificato di regolare esecuzione (art. 208, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 141, comma 3, del codice, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si da' luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori.


Il certificato di regolare esecuzione e' emesso dal direttore dei lavori ed e' confermato dal responsabile del procedimento.


Il certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo 229.


Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Art. 238

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Comma 1

Compenso spettante ai collaudatori (art. 210, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

Per gli incarichi affidati a soggetti

(seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti)

, ai fini della determinazione del compenso spettante a ciascun collaudatore per l'effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili possono essere utilizzate come criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenute adeguate, le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti o della categoria professionale del tecnico diplomato eventualmente incaricato del collaudo di lavori di manutenzione.


L'importo da prendere a base del compenso e' quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve dell'esecutore.


Per i collaudi in corso d'opera il compenso determinato come sopra e' aumentato del venti per cento.


Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale puo' essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del trenta per cento del compenso previsto da detta tariffa. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale puo' essere elevata fino al sessanta per cento.


Per la determinazione del compenso per la redazione del verbale di accertamento di cui all'articolo 138, comma 2, del codice, puo' essere utilizzato come criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenuto adeguato, l'onorario a vacazione previsto dalle tariffe professionali di cui al comma 1.


Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell'intervento.

((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


Comma 3

TITOLO XI - LAVORI RIGUARDANTI I BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE - CAPO I - Beni del patrimonio culturale

Art. 239

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Comma 1

Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 211, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

Le disposizioni del presente titolo si applicano ai beni del patrimonio culturale indicati nell'articolo 198 del codice.


Per quanto non disposto dal presente titolo, ai contratti relativi ai beni del patrimonio culturale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute nel presente regolamento in quanto compatibili con le specifiche disposizioni della parte II, titolo IV, capo II, del codice (contratti relativi ai beni culturali) e con le altre disposizioni richiamate dall'articolo 197 del codice. (16) ((19))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


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AGGIORNAMENTO (19)


Il Decreto 22 agosto 2017, n. 154 ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 216, comma 19, del Codice dei contratti pubblici, dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo XI, Capi I e II, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207".


Art. 240

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Comma 1

Scavo archeologico, restauro e manutenzione (art. 212, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura storica delle azioni umane, nonche' dei fenomeni geologici che hanno con esse interagito, succedutesi in un determinato territorio, delle quali con metodo stratigrafico si recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili, riferibili al patrimonio archeologico. Lo scavo archeologico recupera altresi' la documentazione del paleoambiente anche delle epoche anteriori alla comparsa dell'uomo.


I contenuti qualificanti e le finalita' della manutenzione e del restauro sono definiti all'articolo 29, commi 3 e 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.


Gli interventi sui beni del patrimonio culturale sono inseriti nei documenti di programmazione dei lavori pubblici e sono eseguiti secondo i tempi, le priorita' e le altre indicazioni derivanti dall'applicazione del metodo della conservazione programmata. A tal fine le stazioni appaltanti, sulla base della ricognizione e dello studio dei beni affidati alla loro custodia, redigono il documento preliminare sullo stato di conservazione del singolo bene, tenendo conto della pericolosita' territoriale e della vulnerabilita', delle risultanze, evidenziate nel piano di manutenzione e nel consuntivo scientifico, delle attivita' di prevenzione e degli eventuali interventi pregressi di manutenzione e restauro. Per il patrimonio archeologico il documento preliminare illustra anche i risultati delle indagini diagnostiche.
(16) ((19))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


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AGGIORNAMENTO (19)


Il Decreto 22 agosto 2017, n. 154 ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 216, comma 19, del Codice dei contratti pubblici, dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo XI, Capi I e II, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207".


Art. 241

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Comma 1

Attivita' di progettazione per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 213, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

I progetti sono costituiti dagli elaborati indicati negli articoli 242, 243, 244 e 245, i cui contenuti, laddove non diversamente disposto, sono quelli previsti dalla parte II, titolo II, capo I, del presente regolamento.


La scheda tecnica di cui all'articolo 202, comma 1, del codice descrive gli aspetti di criticita' della conservazione del bene culturale e prospetta gli interventi opportuni.


In caso di scavi archeologici si applica l'articolo 105.


Qualora ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 252, comma 3, i membri della commissione giudicatrice diversi dal presidente, possono essere scelti, ai sensi dell'articolo 84, comma 8, del codice, tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) del citato comma 8.
(16) ((19))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


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AGGIORNAMENTO (19)


Il Decreto 22 agosto 2017, n. 154 ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 216, comma 19, del Codice dei contratti pubblici, dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo XI, Capi I e II, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207".


Art. 242

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Comma 1

Progetto preliminare per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 214, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

Il progetto preliminare consiste in una relazione programmatica del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonche' dei metodi di intervento, con allegati i necessari elaborati grafici. Il quadro delle conoscenze e' la risultante della lettura dello stato esistente e consiste nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del manufatto e del suo contesto storico e ambientale.


Il progetto preliminare comporta indagini e ricerche volte ad acquisire gli elementi idonei e necessari per le scelte dei tipi e dei metodi di intervento da approfondire nel progetto definitivo nonche' per la stima del costo dell'intervento medesimo.


In ragione della complessita' dell'intervento in relazione allo stato di conservazione ed ai caratteri storico-artistici del manufatto, il progetto preliminare puo' limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di restauro e dei relativi costi di intervento.


Qualora ne sia prevista la redazione, le schede tecniche di cui all'articolo 202, comma 1, del codice, costituiscono la base per la predisposizione del progetto preliminare. Esse descrivono esattamente le caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo stato di conservazione dei manufatti su cui si interviene, nonche' eventuali modifiche dovute a precedenti interventi, in modo da dare un quadro, dettagliato ed esaustivo delle caratteristiche del bene, e forniscono inoltre indicazioni di massima degli interventi previsti e delle metodologie da applicare.


Nel caso di contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), del codice e di concessioni, ivi comprese quelle affidate secondo le procedure previste dall'articolo 153 del codice in attuazione dell'articolo 197, comma 3, del codice, il progetto preliminare comprende necessariamente le indagini finalizzate alla corretta comprensione dell'intervento in tutte le sue componenti, nonche' una relazione, corredata dei pertinenti elaborati grafici, che illustrino l'incidenza dell'intervento stesso sul bene tutelato, con particolare riferimento alla localizzazione degli impianti ed alle soluzioni tecniche adottate per la realizzazione, ed e' integrato dal capitolato speciale prestazionale e dallo schema di contratto.


Alle concessioni, ivi comprese quelle affidate secondo le procedure previste dall'articolo 153 del codice in attuazione dell'articolo 197, comma 3, del codice, si applica l'articolo 17, comma 4, del presente regolamento.
(16) ((19))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


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AGGIORNAMENTO (19)


Il Decreto 22 agosto 2017, n. 154 ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 216, comma 19, del Codice dei contratti pubblici, dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo XI, Capi I e II, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207".


Art. 243

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Comma 1

Progetto definitivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 215, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


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AGGIORNAMENTO (19)


Il Decreto 22 agosto 2017, n. 154 ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 216, comma 19, del Codice dei contratti pubblici, dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo XI, Capi I e II, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207".


Art. 244

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Comma 1

Progetto esecutivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 216, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

Il progetto esecutivo, se posto a base di gara, e' redatto secondo quanto indicato al comma 1, e comprende, oltre ai documenti ivi elencati, anche lo schema di contratto.
(16) ((19))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


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AGGIORNAMENTO (19)


Il Decreto 22 agosto 2017, n. 154 ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 216, comma 19, del Codice dei contratti pubblici, dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo XI, Capi I e II, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207".


Art. 245

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Comma 1

Progettazione dello scavo archeologico (art. 217, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

Il progetto preliminare dei lavori di scavo archeologico per finalita' di ricerca disciplina l'impianto del cantiere di ricerca e individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorita' degli interventi nel corso dell'esecuzione dell'attivita' di scavo, nonche' i tipi e i metodi di intervento. Il progetto preliminare e' costituito da una relazione programmatica delle indagini necessarie e illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse, sviluppato per settori di indagine, alla quale sono allegati i pertinenti elaborati grafici.


La relazione di cui al comma 1 illustra i tempi e i modi dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia al loro studio e pubblicazione, ed e' redatta da soggetti con qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacita' professionale coerenti con l'intervento.


Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato esistente aggiornato alla luce degli elementi di conoscenza raccolti in eventuali scoperte.


Il progetto definitivo dei lavori di scavo archeologico per finalita' di ricerca, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto preliminare, comprende dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e indica la quantita' e la durata di esse.


Il progetto definitivo dei lavori di scavo archeologico per finalita' di ricerca contiene inoltre la definizione delle tipologie degli interventi, distinguendo quelli di prevalente merito scientifico, eventualmente da affidare a ditte in possesso di requisiti specifici ove non curate dalla stessa amministrazione aggiudicatrice.


Le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 7 si applicano anche alla seconda fase della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, prevista dall'articolo 96, comma 1, lettera b), del codice.


In caso di scavi archeologici con finalita' di archeologia preventiva, la Soprintendenza archeologica territorialmente competente puo' proporre al responsabile del procedimento la riduzione dei livelli e dei contenuti della progettazione, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 96, comma 3, del codice.
(16) ((19))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


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AGGIORNAMENTO (19)


Il Decreto 22 agosto 2017, n. 154 ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 216, comma 19, del Codice dei contratti pubblici, dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo XI, Capi I e II, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207".


Art. 246

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Comma 1

Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 218, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

I progetti relativi ai lavori di impiantistica e per la sicurezza, redatti ai vari e successivi livelli di approfondimento, prevedono l'impiego delle tecnologie piu' idonee a garantire il corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per la sicurezza nella organizzazione tipologica e morfologica dei complessi di interesse storico-artistico e ad offrire prestazioni, compatibilmente con le limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze storico artistiche, analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova costruzione. Sono inoltre richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di manutenzione programmata con le scorte di magazzino necessarie per garantire la continuita' del servizio.
(16) ((19))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


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AGGIORNAMENTO (19)


Il Decreto 22 agosto 2017, n. 154 ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 216, comma 19, del Codice dei contratti pubblici, dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo XI, Capi I e II, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207".


Art. 247

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Comma 1

Verifica dei progetti per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

Comma 2

Per i progetti relativi ai lavori di cui al presente titolo, si applicano le disposizioni contenute nella parte II, titolo II, capo II, in quanto compatibili con le disposizioni del presente titolo, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.


Alle procedure di affidamento dell'attivita' di verifica possono partecipare anche i soggetti di cui all'articolo 202, comma 3, del codice. Detti soggetti, con esperienza professionale di almeno cinque anni, possono, altresi', assumere l'incarico di coordinatore del gruppo di lavoro di verifica di cui all'articolo 50, comma 2.


Il responsabile del procedimento puo' disporre motivatamente che la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione posto alla base dell'affidamento dei lavori.
(16) ((19))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


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AGGIORNAMENTO (19)


Il Decreto 22 agosto 2017, n. 154 ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 216, comma 19, del Codice dei contratti pubblici, dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo XI, Capi I e II, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207".


Art. 248

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Comma 1

Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

Comma 2

In relazione all'articolo 79, per i lavori relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, con il decreto di cui all'articolo 201, comma 3, del codice, sono disciplinate forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti, volte ad agevolare l'accesso alla qualificazione delle imprese artigiane.


Fermo restando quanto disposto dall'articolo 83, ai fini della qualificazione per lavori sui beni di cui al presente titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25 eseguiti per conto dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), nonche' di committenti privati o in proprio, la certificazione deve contenere l'attestato dell'autorita' preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti.


In deroga a quanto disposto dall'articolo 85, comma 1, lettera b), i lavori di cui al presente titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, sono utilizzati ai fini della qualificazione soltanto dall'impresa che li ha effettivamente eseguiti, sia essa affidataria o subappaltatrice.


Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro relativi a lavori di cui al presente titolo, compresi gli scavi archeologici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 90, commi 1 e 3, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorita' eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.


Fermo restando quanto disposto dall'articolo 87, commi 1 e da 3 a 7, la direzione tecnica per i lavori di cui al presente titolo e' affidata, relativamente alla categoria OG 2, a soggetti in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura, relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, ai restauratori dei beni culturali in possesso dei requisiti di cui agli articoli 29 e 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, relativamente alla categoria OS 25, a soggetti in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 95, comma 2, del codice.
(16) ((19))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


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AGGIORNAMENTO (19)


Il Decreto 22 agosto 2017, n. 154 ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 216, comma 19, del Codice dei contratti pubblici, dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo XI, Capi I e II, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207".


Comma 3

CAPO III - Esecuzione e collaudo dei lavori riguardanti i beni del - patrimonio culturale

Art. 249

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 250

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 251

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Comma 1

Collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 224, d.P.R. n. 554/1999)

Comma 2

Per opere e lavori relativi a beni di cui al presente titolo e' obbligatorio il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione.


Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OG 2 l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.


Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OS 2-A e OS 2-B l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento, nonche' uno storico dell'arte o un archivista o un bibliotecario in possesso di specifica esperienza e capacita' professionale coerente con l'intervento.


Per il collaudo dei beni relativi alla categoria OS 25 l'organo di collaudo comprende anche un tecnico con la qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacita' professionale coerenti con l'intervento nonche' un restauratore entrambi con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.


Possono far parte dell'organo di collaudo, limitatamente ad un solo componente, e fermo restando il numero complessivo dei membri previsto dalla vigente normativa, i funzionari delle stazioni appaltanti, laureati ed inquadrati con qualifiche di storico dell'arte, archivista o bibliotecario, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.
(16) ((19))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.


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AGGIORNAMENTO (19)


Il Decreto 22 agosto 2017, n. 154 ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 216, comma 19, del Codice dei contratti pubblici, dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo XI, Capi I e II, nonche' gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207".


Comma 3

PARTE III - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI - ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA NEI SETTORI ORDINARI TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 252

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 253

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 254

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 2 DICEMBRE 2016, N. 263))


Art. 255

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 2 DICEMBRE 2016, N. 263))


Art. 256

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 2 DICEMBRE 2016, N. 263))


Art. 257

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 258

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 259

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 260

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 261

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 262

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 263

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 264

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 265

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 266

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 267

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 268

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 269

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 270

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Comma 2

PARTE IV - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI - ((PARTE ABROGATA DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 271

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 272

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 273

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 274

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 275

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 276

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 277

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 278

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 279

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 280

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 281

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 282

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 283

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 284

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 285

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 286

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 287

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 288

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 289

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 290

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 291

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 292

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 293

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 294

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 295

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 296

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 297

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 298

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 299

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 300

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 301

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 302

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 303

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 304

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 305

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 306

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 307

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 308

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 309

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 310

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 311

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 312

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 313

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 314

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 315

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 316

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 317

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 318

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 319

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 320

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 321

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 322

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 323

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 324

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 325

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 326

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 327

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 328

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 329

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 330

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 331

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 332

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 333

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 334

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 335

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 336

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 337

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 338

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Comma 2

PARTE V - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI - ((PARTE ABROGATA DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 339

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 340

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 341

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 342

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Comma 2

PARTE VI - CONTRATTI ESEGUITI ALL'ESTERO - TITOLO I - CONTRATTI NELL'AMBITO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26 febbraio 1987, N. 49

Art. 343

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2017, N. 192))


Art. 344

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2017, N. 192))


Art. 345

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2017, N. 192))


Art. 346

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2017, N. 192))


Art. 347

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2017, N. 192))


Art. 348

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2017, N. 192))


Art. 349

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2017, N. 192))


Art. 350

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2017, N. 192))


Comma 2

TITOLO II - LAVORI SU IMMOBILI ALL'ESTERO AD USO DELL'AMMINISTRAZIONE - DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Art. 351

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2017, N. 192))


Art. 352

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2017, N. 192))


Art. 353

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2017, N. 192))


Art. 354

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2017, N. 192))


Art. 355

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2017, N. 192))


Art. 356

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 NOVEMBRE 2017, N. 192))


Comma 2

PARTE VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI - ((PARTE ABROGATA DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))

Art. 357

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 358

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))


Art. 359

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50))