All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «e le universita' statali» sono soppresse.
All'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «, nonche', limitatamente alle grandi infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni, con il 25% dell'incremento del gettito di imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento» sono soppresse.
All'articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l'obbligo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, e' assolto attraverso l'invio della comunicazione al Questore competente per territorio, anche mediante l'inoltro di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresi' le modalita' di trasmissione.».
All'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il secondo periodo e' soppresso.
All'articolo 25, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, le parole: «e le relative modalita' di versamento» sono soppresse.
All'articolo 13, comma 2-quater, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «8, commi 2 e» sono sostituite dalle seguenti: «8, comma».
All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il secondo periodo e' soppresso.
All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono inserite le seguenti: «, prevedendo la comunicazione dei dati tra pubbliche amministrazioni attraverso sistemi informatici e banche dati».