DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. (12G0171)

Numero 150 Anno 2012 GU 30.08.2012 Codice 012G0171

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-14;150

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto si applica ai prodotti fitosanitari come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera a).


Le disposizioni del presente decreto si applicano tenendo conto del principio di precauzione, quando e' necessario un intervento di limitazione o di divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari in circostanze o aree specifiche, a fronte di un potenziale pericolo per la salute umana, animale e per l'ambiente.


Le disposizioni del presente decreto sono armonizzate con le politiche di sviluppo rurale predisposte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella fase di programmazione e attuazione dei relativi programmi di sviluppo rurale e dei regimi di sostegno, nonche' con la condizionalita' ed i provvedimenti relativi all'organizzazione comune dei mercati.


Il presente decreto si applica fatta salva qualsiasi altra normativa pertinente in materia fitosanitaria.


Art. 4

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Comma 1

Attuazione

Comma 2

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero della salute e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, provvedono alla programmazione, all'attuazione, al coordinamento e al monitoraggio delle misure previste dal presente decreto e di quelle previste dal Piano di cui all'articolo 6.


Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero della salute e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano si avvalgono del supporto del Consiglio tecnico-scientifico, di cui all'articolo 5.


Art. 5

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Comma 1

Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

Comma 2

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito il Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di seguito Consiglio.


Il Consiglio dura in carica 5 anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati soltanto una volta.


Il Consiglio svolge le sue funzioni se e' stata nominata la meta' piu' uno dei suoi componenti.


Il Consiglio, per lo svolgimento delle proprie funzioni, puo' avvalersi di esperti esterni in caso di specifiche necessita', nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Il Consiglio provvede a consultare periodicamente i portatori di interesse.


Ai componenti del Consiglio ed ai loro sostituti non spetta alcun compenso o rimborso spese.


Art. 6

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Comma 1

Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

Comma 2

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e' adottato, entro il 26 novembre 2012, il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, su proposta del Consiglio di cui all'articolo 5.


Il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di seguito denominato Piano, definisce gli obiettivi, le misure, le modalita' e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversita'. Il Piano, inoltre, promuove lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di metodi di produzione o tecniche di difesa alternativi, al fine di ridurre la dipendenza dai prodotti fitosanitari, anche in relazione alla necessita' di assicurare una produzione sostenibile, rispondenti ai requisiti di qualita' stabiliti dalle norme vigenti.


Il Piano prevede specifici indicatori conformemente a quanto previsto all'articolo 22 ed individua le attivita' di supporto necessarie per la realizzazione delle misure previste agli articoli 19, 20 e 21, compresa l'attivazione dei servizi di assistenza tecnica all'applicazione della difesa integrata e dei metodi di produzione biologica, l'implementazione delle necessarie attivita' di ricerca e sperimentazione a supporto delle tecniche di difesa fitosanitaria sostenibile, l'adeguamento e sviluppo di banche dati, nonche' la promozione di programmi di formazione ed informazione.


Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette, entro il 26 novembre 2012, il Piano alla Commissione europea e agli altri Stati membri.


Il Piano e' riesaminato periodicamente almeno ogni cinque anni, tenendo anche conto dei dati di cui all'articolo 22, comma 2, e le modifiche sostanziali apportate al Piano sono comunicate tempestivamente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione europea.


Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, per la prima volta, entro il 31 dicembre 2016 e, successivamente, ogni trenta mesi, ai Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, secondo quanto previsto dal Piano e tenendo conto delle scadenze indicate dalla Commissione, una relazione dettagliata sulle azioni svolte e sui progressi realizzati nell'attuazione delle misure di cui al presente decreto.


Nell'ambito della definizione e della modifica del Piano si applicano le disposizioni relative alla partecipazione del pubblico, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che recepisce la direttiva 2003/35/CE.


Art. 7

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Comma 1

Formazione

Comma 2

La formazione e' finalizzata a garantire che tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti sull'impiego dei prodotti fitosanitari siano in possesso di una adeguata conoscenza, costantemente aggiornata, nelle materie elencate nell'allegato I. La formazione comprende la formazione di base e quella di aggiornamento, entrambe obbligatorie per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti.


Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorita' competenti per l'attuazione del sistema di certificazione relativo ai requisiti e alle procedure per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni di cui al comma 2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorita' responsabili per l'istituzione, entro il 26 novembre 2013, del sistema della formazione e del rilascio delle abilitazioni. Esse individuano, all'interno delle proprie strutture, gli organismi idonei all'espletamento dell'esame finalizzato al rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti.


Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono specifici sistemi informatizzati per la gestione delle informazioni relative alle abilitazioni rilasciate o rinnovate agli utilizzatori professionali, ai distributori e ai consulenti. I dati relativi a tali abilitazioni sono consultabili e vengono periodicamente trasmessi al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le modalita' stabilite nel Piano.


Art. 8

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Comma 1

Certificato di abilitazione alla vendita e certificato di abilitazione all'attivita' di consulente


A decorrere dal 26 novembre 2015, chiunque intenda svolgere un'attivita' di vendita di prodotti fitosanitari o di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione rilasciato, ai sensi dell'articolo 7, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti.


Il certificato di abilitazione alla vendita viene rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie, a condizione che abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva sulle materie elencate nell'allegato I.


Il certificato di abilitazione all'attivita' di consulente viene rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, a condizione che abbiano un'adeguata conoscenza in materia di difesa integrata e sulle materie elencate nell'allegato I, comprovata dalla frequenza ad appositi corsi con valutazione finale.


I certificati di cui ai commi 2 e 3 sono validi cinque anni ed alla scadenza sono rinnovati, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi di aggiornamento.


Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, con possibilita' di rinnovo secondo le prescrizioni del Piano, le abilitazioni alla vendita rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni.


Art. 9

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Comma 1

Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo

Comma 2

A decorrere dal 26 novembre 2015, l'utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per se' o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato, ai sensi dell'articolo 7, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti.


Il certificato e' valido per cinque anni ed alla scadenza viene rinnovato, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento.


Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, le abilitazioni all'acquisto rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni.


Art. 10

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Comma 1

Prescrizioni per la vendita dei prodotti fitosanitari

Comma 2

A decorrere dal 26 novembre 2015, fatto salvo quanto previsto agli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di autorizzazione, al momento della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del relativo certificato di abilitazione, per fornire all'acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego, nonche' sul corretto smaltimento dei rifiuti.


All'atto della vendita di prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali, devono essere fornite dal personale, titolare o dipendente, all'acquirente informazioni generali sui rischi per la salute umana e l'ambiente connessi al loro uso, sui pericoli connessi all'esposizione, ed in particolare sulle condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un'applicazione corretti e lo smaltimento sicuro, nonche' sulle alternative eventualmente disponibili.


Entro e non oltre il 26 novembre 2013, il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta specifiche disposizioni per l'individuazione dei prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali.


Decorso il termine di due anni successivi all'adozione delle disposizioni di cui al comma 4, e' vietata la vendita agli utilizzatori non professionali di prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali».


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10)).


Art. 11

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Comma 1

Informazione e sensibilizzazione

Comma 2

Il Piano definisce programmi di informazione e di sensibilizzazione della popolazione sui rischi e i potenziali effetti acuti e cronici per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente dei prodotti fitosanitari nonche' sull'utilizzo di alternative non chimiche. Il Piano definisce, altresi', le modalita' di informazione preventiva della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari.


Il Piano definisce in quali casi e con quali modalita' gli utilizzatori professionali e, se del caso, i non professionali, sono tenuti ad informare o comunque segnalare l'effettuazione del trattamento alle persone che potrebbero essere esposte al rischio di dispersione dei prodotti irrorati o che potrebbero accedere in prossimita' o nelle aree trattate.


Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del Consiglio di cui all'articolo 5, anche in conformita' a quanto indicato nel Piano, adotta idonei piani di controllo sulla base della relazione che l'Istituto superiore di sanita' trasmette annualmente al Ministero della salute, relativa alle informazioni sui casi di intossicazione acuta da prodotti fitosanitari, raccolte, classificate e analizzate tramite il Sistema informativo nazionale per la sorveglianza delle intossicazioni acute da pesticidi (SIN-SIAP), attuato secondo il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.


Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, avvalendosi del Consiglio di cui all'articolo 5, valuta i dati di cui all'articolo 22, comma 2, rendendo pubblici i risultati dell'attuazione delle misure previste dal Piano e li comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri.


Art. 12

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Comma 1

Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari

Comma 2

Le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari impiegate per uso professionale sono sottoposte a controlli funzionali periodici, secondo le modalita' indicate nell'allegato II, al fine di garantire che le stesse soddisfino i requisiti di cui al medesimo allegato II.


Tutte le attrezzature, impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016. L'intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni fino al 31 dicembre 2020, e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Le attrezzature nuove acquistate dopo il 26 novembre 2011 sono sottoposte al primo controllo funzionale entro cinque anni dalla data di acquisto.


Il Piano stabilisce le modalita' di organizzazione dei sistemi di controllo di cui al comma 1, nonche' i criteri di individuazione dei centri incaricati di effettuare i controlli funzionali e un sistema di verifica dell'attivita' svolta dagli stessi. Il Piano stabilisce inoltre le procedure per la raccolta e la gestione delle informazioni relative ai centri e ai tecnici abilitati al controllo funzionale e alla regolazione delle attrezzature e ai dati relativi ai controlli effettuati.


Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono ed organizzano, secondo i propri ordinamenti, nel rispetto delle modalita' stabilite al comma 3, sistemi di controllo e di verifica per garantire l'esecuzione dei controlli funzionali in idonei Centri.


Il Piano puo' stabilire l'esonero dall'obbligo del controllo di cui al comma 1 per le attrezzature portatili e gli irroratori a spalla, prevedendo una specifica attivita' di informazione degli utilizzatori professionali sulla necessita' di effettuare manutenzioni periodiche e sui rischi specifici legati all'impiego di tali attrezzature.


Gli utilizzatori professionali effettuano controlli tecnici periodici delle attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari ed effettuano la manutenzione ordinaria in modo da assicurarne il mantenimento dell'efficienza.


Gli utilizzatori professionali effettuano la regolazione delle attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari conformemente alla formazione ricevuta secondo quanto previsto dall'articolo 7.


I certificati rilasciati negli altri Stati membri sono automaticamente riconosciuti, a condizione che rispettino quanto previsto al comma 1.


Art. 13

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Comma 1

Irrorazione aerea

Comma 2

L'irrorazione aerea e' vietata.


Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che intendano rilasciare un'autorizzazione in deroga, ai sensi del comma 2, devono inviare al Ministero della salute, almeno 30 giorni prima della data prevista per il trattamento aereo, documentazione comprovante l'effettuazione delle verifiche e i risultati delle valutazioni di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d). Copia della domanda deve essere inviata contestualmente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.


Il Ministero della salute, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 5, sulla base dell'esame della stessa effettuato dalla Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, esprime un parere in merito alla conformita' del previsto trattamento aereo alle disposizioni del presente decreto legislativo.


Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano mettono in atto procedure per la valutazione dell'efficacia delle misure adottate per la salvaguardia della salute umana e animale e dell'ambiente, e ne informano il Consiglio.


In situazioni di emergenza fitosanitaria, nel caso in cui non risultassero disponibili prodotti fitosanitari gia' registrati a seguito di autorizzazione rilasciata dal Ministero della salute per l'irrorazione aerea, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che intendano autorizzare il trattamento aereo conformemente al presente articolo, devono preventivamente individuare uno specifico prodotto fitosanitario per il quale l'impresa produttrice presenti al Ministero della salute domanda di autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 finalizzata alla produzione dei soli quantitativi necessari all'effettuazione del trattamento oggetto di autorizzazione in deroga ai sensi del comma 2.


Art. 13-bis

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Comma 1

(( (Irrorazione aerea con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto). ))

Comma 2

((L'irrorazione aerea con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto UAS (Unmanned Aircraft System), di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, e' consentita, in deroga alle norme vigenti e in via sperimentale, per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su terreni qualificati agricoli dai vigenti strumenti urbanistici, se svolta nei limiti e con le modalita' di cui al presente articolo.))


((L'irrorazione di cui al comma 1 e' effettuata:
a) con modalita' tali da garantire il rispetto dei principi generali previsti dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 6;
b) da un utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari in possesso di specifiche competenze e adeguatamente formato conformemente a quanto disposto dal decreto di cui al comma 3;
c) nel rispetto della disciplina sull'impiego dello spazio aereo attraverso i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto.))


((Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della salute e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate l'individuazione della tipologia di terreni agricoli e di colture o degli organismi nocivi che richiedono l'effettuazione dell'intervento, la tipologia di prodotti utilizzabili, nonche' le modalita' di attuazione del presente articolo al fine di assicurare il minimo impatto sull'ambiente e prevenire danni alla salute umana e animale.))


((L'effettuazione dell'irrorazione o di cicli di irrorazioni ai sensi del presente articolo e' preceduta dall'inoltro al competente servizio fitosanitario regionale di una segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che riporta la cadenza temporale dell'intervento, che puo' coincidere con l'intero periodo sperimentale, corredata di una relazione agronomica asseverante il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. La SCIA puo' essere presentata anche per il tramite di soggetti di natura associativa ai quali gli utilizzatori aderiscono.))


((I servizi fitosanitari regionali competenti per territorio monitorano i risultati della sperimentazione e vigilano sul rispetto delle condizioni stabilite dalla relazione agronomica di cui al comma 4 e dal decreto di cui al comma 3.))


((Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'irrorazione tramite sorvolo con UAS su parchi naturali e aree protette e' autorizzata dall'ente responsabile, il quale adotta specifiche linee guida previo parere del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.))


((All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)).


Art. 14

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Comma 1

Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile

Comma 2

Il Piano definisce le misure appropriate per la tutela dell'ambiente acquatico e delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto dei prodotti fitosanitari.


Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'attuazione delle misure previste dal Piano ed informano, entro il 28 febbraio di ciascun anno, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero della salute sulle misure adottate.


Sono fatte salve le disposizioni in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento da prodotti fitosanitari previste dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e dal decreto legislativo n. 152 del 2006, ed in particolare con riferimento all'articolo 93.


Art. 15

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Comma 1

Riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi in aree specifiche

Comma 2

Il Piano definisce misure appropriate, per la tutela di aree specifiche, elencate al comma 2, tenuto conto dei necessari requisiti di tutela della salute umana, dell'ambiente e della biodiversita' e dei risultati dell'analisi del rischio.


Le misure di cui al comma 1 sono compatibili con quelle stabilite dai piani di gestione delle aree di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.


Il Consiglio elabora, su richiesta delle Amministrazioni di cui all'articolo 4, documenti tecnici di orientamento per l'applicazione delle misure di protezione di cui al comma 3.


Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano le misure di cui al comma 1 e possono individuare ulteriori aree specifiche rispetto a quelle indicate al comma 2 in cui applicare divieti o riduzioni d'uso dei prodotti fitosanitari, informandone tempestivamente i ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute.


In caso di rinvenimento di organismi nocivi da quarantena durante l'attivita' di monitoraggio svolta sul territorio dai Servizi fitosanitari regionali potra' essere ammesso l'uso di prodotti fitosanitari anche nelle aree di cui al comma 2, lettera a), dandone preventivamente informazione all'ente gestore dell'area. Tale impiego e' da considerarsi necessario al fine di tutelare le specie colpite e la biodiversita' dei siti interessati dalla presenza dell'organismo nocivo. I trattamenti dovranno essere effettuati con prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della salute e dovranno avvenire secondo quanto prescritto dai competenti Servizi fitosanitari regionali.


Art. 16

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Comma 1

Dati di produzione, vendita e utilizzazione

Comma 2

Le persone titolari di un'impresa commerciale o le societa' che commercializzano e vendono prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari sono tenuti a trasmettere annualmente, entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun anno solare, in via telematica al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, o su supporto magnetico all'Autorita' regionale competente, la scheda informativa sui dati di vendita secondo modalita' tecniche che saranno definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Detta scheda si riferisce alle vendite effettuate esclusivamente all'utilizzatore finale. I risultati dei dati elaborati dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) vengono pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il mese di dicembre di ogni anno. L'Autorita' regionale deve comunicare inoltre al Ministero della salute ed al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Servizio informativo agricolo nazionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, l'elenco dei soggetti autorizzati alla vendita di prodotti fitosanitari ed aggiorna entro il mese di dicembre di ogni anno tale elenco, comunicandone le variazioni ai Ministeri anzidetti. Tale elenco deve essere fornito su supporto magnetico, secondo modalita' tecniche che saranno definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e contenere le seguenti informazioni sui dichiaranti autorizzati: ragione sociale, codice fiscale e indirizzo.


La conservazione del registro dei trattamenti persegue finalita' di verifica nell'ambito dei piani di monitoraggio e di controllo ufficiale realizzati sul territorio. Il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati. Il registro dei trattamenti puo' essere compilato anche dall'utilizzatore dei prodotti fitosanitari diverso dal titolare dell'azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell'anno solare. Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, dei centri di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, previa notifica alla ASL di competenza. Detto registro puo' essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa, qualora l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovra' essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare. Nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda allegando l'apposito modulo rilasciato dal contoterzista per ogni singolo trattamento. In alternativa il contoterzista potra' annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato. Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci il registro dei trattamenti puo' essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci. Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate. Il registro dei trattamenti deve essere utilizzato inoltre per gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo. Sono esentati dalla compilazione del registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto e' destinato al consumo proprio.
Il titolare dell'azienda deve conservare in modo idoneo, per il periodo di tre anni, le fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari, nonche' la copia dei moduli di acquisto, dei prodotti con classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi.


Art. 17

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Comma 1

Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze

Comma 2

Gli utilizzatori professionali e, ove pertinente, i distributori, quali produttori e detentori di rifiuti sono obbligati al recupero o allo smaltimento dei prodotti fitosanitari inutilizzati o scaduti, le rimanenze dei prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi secondo le prescrizioni di cui alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.


Il Piano individua, nel rispetto delle norme vigenti, le azioni necessarie e le misure appropriate per la corretta attuazione delle indicazioni riportate ai commi 1 e 2, nonche' misure per evitare, nel caso di prodotti fitosanitari autorizzati per gli utilizzatori non professionali, manipolazioni pericolose e, nel caso di prodotti fitosanitari autorizzati per gli utilizzatori professionali, fuoriuscite nelle aree destinate al loro stoccaggio.


Art. 18

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Comma 1

Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari

Comma 2

La difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari include sia la difesa integrata che l'agricoltura biologica a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli.


Art. 19

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Comma 1

Difesa integrata obbligatoria

Comma 2

Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, a partire dal 1° gennaio 2014, applicano i principi generali della difesa integrata obbligatoria, di cui all'allegato III. La difesa integrata obbligatoria prevede l'applicazione di tecniche di prevenzione e di monitoraggio delle infestazioni e delle infezioni, l'utilizzo di mezzi biologici di controllo dei parassiti, il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate e l'uso di prodotti fitosanitari che presentano il minor rischio per la salute umana e l'ambiente.


Il Piano definisce le condizioni necessarie affinche' gli utilizzatori professionali dispongano delle informazioni e degli strumenti per l'applicazione dei principi generali della difesa integrata.


Il Piano definisce i requisiti dei servizi per gli utilizzatori di prodotti fitosanitari necessari all'attuazione della difesa integrata obbligatoria, con particolare riferimento al monitoraggio delle specie nocive e alle attivita' di assistenza tecnica. Il Piano fornisce indicazioni sulla modulistica per la registrazione delle informazioni relative ai trattamenti fitosanitari effettuati.


Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuno per le proprie competenze, sono le autorita' responsabili per la messa a disposizione delle informazioni e degli strumenti e per la realizzazione dei servizi di cui ai commi 2 e 3.


Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale, per le attivita' di coordinamento relative all'applicazione della difesa integrata obbligatoria, del supporto delle specifiche competenze in materia, operanti in seno all'Organismo tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, senza oneri per la finanza pubblica.


Entro e non oltre il 30 aprile 2013 le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le misure messe in atto per la realizzazione delle condizioni e dei servizi di cui al comma 1.


Entro il 30 giugno 2013, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alla Commissione europea una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al comma 6.


Art. 20

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Comma 1

Difesa integrata volontaria

Comma 2

La difesa integrata volontaria rientra nella produzione integrata cosi' come definita dalla legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari con particolare riferimento al Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata.


Il Piano, tenuto conto degli orientamenti di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare l'allegato II, paragrafi 3.6 - 3.8, e punto 4, identifica i principi, i criteri generali e gli strumenti attraverso i quali definisce, promuove ed incentiva l'adozione di orientamenti specifici per coltura o settore da parte degli utilizzatori professionali. Ai fini della definizione delle azioni e dei supporti necessari per l'applicazione della difesa integrata volontaria, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale del supporto delle specifiche competenze in materia, operanti in seno all'Organismo tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, senza oneri per la finanza pubblica.


Art. 21

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Comma 1

Agricoltura biologica

Comma 2

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuno per le proprie competenze, promuovono ed incentivano l'applicazione delle tecniche di agricoltura biologica, disciplinata dal regolamento (CE) n. 834/2007, secondo gli orientamenti specifici del Piano.


Art. 22

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Comma 1

Indicatori

Comma 2

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano, definisce, con il supporto del Consiglio, gli indicatori utili alla valutazione dei progressi realizzati nella riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversita' nonche' a rilevare le tendenze nell'uso di talune sostanze attive con particolare riferimento alle colture, alle aree trattate e alle pratiche fitosanitarie adottate.


In relazione all'applicazione degli indicatori di cui al comma 1, nonche' degli indicatori di rischio armonizzati stabiliti a livello comunitario, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, sono definite le modalita' per la raccolta e l'elaborazione dei dati. A tal fine sono utilizzati anche i dati statistici rilevati ai sensi del regolamento (CE) n. 1185/2009 relativo alle statistiche sui prodotti fitosanitari.


Art. 23

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Comma 1

Controlli

Comma 2

Lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, coordinano i controlli necessari all'accertamento del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente decreto. A tale fine, gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti sono tenuti a fornire le informazioni richieste.


Il Piano definisce le modalita' di coordinamento tra i soggetti istituzionali di cui al comma 1 per le attivita' di ispezione e controllo.


Art. 24

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Comma 1

Sanzioni

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque acquista, utilizza, vende o detiene prodotti fitosanitari, presta consulenze sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti senza essere in possesso del certificato di abilitazione di cui agli articoli 8 e 9 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che non accerta l'identita' dell'acquirente e la validita' del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e non registra i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell'abilitazione e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare o il dipendente che, all'atto della vendita, non fornisce all'acquirente le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, all'atto della vendita, non fornisce all'utilizzatore non professionale, le informazioni generali di cui all'articolo 10, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che si avvale per la vendita di prodotti fitosanitari di personale non in possesso del certificato di abilitazione alla vendita di cui all'articolo 8 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 15.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che vende agli utilizzatori non professionali prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura «prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali» e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 25.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore che non sottopone le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari ai controlli funzionali periodici di cui all'articolo 12 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua l'irrorazione aerea senza essere munito delle autorizzazioni rilasciate dalle autorita' competenti di cui all'articolo 13 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 20.000 euro a 100.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua l'irrorazione aerea in difformita' alle prescrizioni stabilite dall'autorita' competente nell'autorizzazione e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 20.000 euro a 100.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'utilizzatore che non osserva le misure stabilite a tutela dell'ambiente acquatico, delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile e delle aree specifiche di cui agli articoli 14 e 15 definite nel piano e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro.


Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente decreto e' disposta in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione o la revoca del certificato di abilitazione di cui agli articoli 8 e 9.


Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 8, che non adempie all'obbligo di trasmissione dei dati di vendita di cui all'articolo 16, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione e' disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquirente e l'utilizzatore che non adempia agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti stabilito dall'articolo 16, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione e' disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione.


Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.


Sono fatte salve, per le medesime fattispecie eventuali sanzioni gia' presenti nella normativa nazionale e regionale.


Art. 25

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Gli oneri relativi alle attivita' di cui all'articolo 12, comma 2, sono a carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le tariffe di cui al comma 2 ((...)). Le suddette tariffe sono aggiornate ogni tre anni.


Art. 26

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Comma 1

Abrogazioni e disposizioni transitorie

Comma 2

Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 27, 24, comma 3, e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni.


Fatti salvi gli effetti transitori di cui agli articoli 8, comma 5, e 9, comma 4, del presente decreto legislativo sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 23 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni.


A decorrere dal 26 novembre 2015 e' abrogato il comma 6 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni.