Nei casi di passaggio dal regime di contabilita' semplificata a quello di contabilita' ordinaria, le attivita' e le passivita' esistenti all'inizio del periodo di imposta sono valutate con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, e riportate sul libro degli inventari o su apposito prospetto da redigere entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente.
Testo vigente
Preambolo
Capo I - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
Art. 1
#Comma 1
Prospetto delle attivita' e passivita'
Comma 2
Comma 3
Capo II - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI AI FINI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DI SCRITTURE CONTABILI
Art. 2
#Comma 1
Unificazione delle scadenze per la presentazione delle istanze di rimborso e di compensazione delle eccedenze di crediti IVA
Comma 2
All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, dopo le parole: «all'ufficio competente» sono inserite le seguenti: «, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento,».
Art. 3
#Comma 1
Versamenti minimi
Comma 2
Con effetto dal 1° gennaio 2003 l'imposta sul valore aggiunto risultante dalla dichiarazione annuale non e' dovuta o, se il saldo e' negativo, non e' rimborsabile se i relativi importi non superano Euro 10,33. Se gli importi superano Euro 10,33 sono dovuti o rimborsabili per l'intero ammontare.
Art. 4
#Comma 1
Termine per la trasmissione telematica dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali
Comma 2
All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il mese di febbraio di ciascun anno, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, i dati relativi alle forniture effettuate nell'anno solare precedente nei confronti dei rivenditori o dei soggetti utilizzatori degli stampati.».
Comma 3
Capo III - TERMINI PER ADEMPIMENTI FISCALI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 6
#Comma 1
Disposizioni finali e transitorie
Comma 2
La disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.
I riferimenti alle disposizioni indicate nell'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contenuti in ogni altro atto normativo si intendono fatti alle disposizioni dei commi 6-ter e 6-quater dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'articolo 5 del presente regolamento.