DECRETO-LEGGE

D.L. 212/1989 - DECRETO-LEGGE 2 giugno 1989, n. 212

DECRETO-LEGGE 2 giugno 1989, n. 212

Numero 212 Anno 1989 GU 03.06.1989 Codice 089G0290

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre l'esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate tardivamente entro il 5 giugno 1989 e per l'esecuzione dei versamenti di imposta, anche a titolo di acconto, effettuati entro la predetta data;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere la sospensione degli effetti del disposto dell'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

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Comma 1

1. Nei confronti dei soggetti per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi è scaduto il 30 maggio 1989 nonchè nei confronti dei soggetti per i quali lo stesso termine è scaduto il 31 maggio 1989, che presentino la dichiarazione, versino le relative imposte ed effettuino, se dovuto, il versamento della prima rata dell'acconto delle imposte sui redditi
((entro il 5 giugno 1989, non si applicano la pena pecuniaria e la soprattassa previste per la tardiva presentazione della dichiarazione e per i tardivi versamenti, nonchè per gli errori materiali eventualmente commessi))
. Resta ferma l'applicazione degli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e all'articolo 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Art. 2

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Comma 1

1.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473))
.
1-bis. All'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 26, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8- bis, alla lettera b), sono soppresse le parole: 'non adibiti ad uso pubblicò;
b) al comma 10, dopo le parole: '2.500 centimetri cubicì sono inserite le seguenti: 'non adibiti ad uso pubblico.

Art. 3

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 giugno 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
COLOMBO, Ministro delle finanze
AMATO, Ministro del tesoro
FANFANI, Ministro del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI