Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Art. 2
#Comma 1
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Art. 3-bis
#Comma 1
(( (Riduzione di stanziamenti per Roma capitale).
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Conseguentemente è rinviata di un anno scolastico l'indizione dei concorsi relativi all'accesso ai ruoli del predetto personale, indipendentemente dalla eventuale disponibilità di cattedre e di posti.
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AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 23 dicembre 1994, n. 439 (in G.U. 1a s.s. 28/12/1994, n. 53), ha dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1-bis, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243."
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437, ha disposto (con l'art. 2, comma 5-bis) che "Le graduatorie degli aspiranti e supplenze nelle accademie e nei conservatori, già mantenute in vigore per l'anno scolastico 1993-1994 ai sensi dell'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, sono prorogate per l'anno scolastico 1994-1995."
Art. 6
#Comma 1
(Personale in servizio all'estero).
Comma 2
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
voci "Presidenza del Consiglio dei Ministri", "Ministero degli affari esteri", "Ministero di grazia e giustizia" e "Ministero dell'agricoltura e delle foreste" per l'intera disponibilità;
voce "Ministero del tesoro" limitatamente all'importo di lire 160 miliardi.
voci "Ministero del tesoro", "Ministero di grazia e giustizia" e "Ministero della marina mercantile" per l'intera disponibilità.
Cap. 7102 - lire 40 miliardi - legge 7 agosto 1990, n. 245 (art. 17);
Cap. 1527 - lire 20 miliardi - legge 11 febbraio 1992, n. 147;
Cap. 1528 - lire 15 miliardi - legge 11 febbraio 1992, n. 147;
Cap. 7505 - lire 15 miliardi - legge 27 novembre 1991, n. 380;
Cap. 1353 - lire 2 miliardi - legge 22 dicembre 1986, n. 910 (art. 8, comma 4);
Art. 7-bis
#Comma 1
(( (Riduzioni di stanziamenti per acquisti di beni e servizi).
Comma 2
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
prestiti può concedere per il finanziamento degli investimenti degli enti locali non può superare il complessivo importo di lire
Art. 8-bis
#Comma 1
(( (Riduzione degli stanziamenti per i programmi regionali di sviluppo).
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Art. 9-bis
#Comma 1
Art. 10
#Comma 1
(Aumento dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi e gli operai agricoli dipendenti).
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 19 novembre 1993, n. 465, convertito con modificazioni dalla L. 14 gennaio 1994, n. 21, ha disposto (con l'art. 1, comma 5-bis) che "I termini di cui all'articolo 10, commi 2- bis e 2- ter, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, sono differiti al 31 marzo 1994."
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 1995, n. 203, ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Il termine del 30 novembre 1993, concernente il pagamento della seconda rata del condono previdenziale di cui al decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e successive modificazioni, è fissato, per le attività dello spettacolo, al 30 giugno 1995."
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Art. 13
#Comma 1
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
"Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) . . . . 4%"
"II-bis) Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per i trasferimenti di case di abitazione non di lusso devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l'immobile sia ubicato nel comune di residenza dell'acquirente o, se diverso, in quello in cui lo stesso svolge la propria attività, ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede l'impresa da cui dipende, ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano immigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano;
b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione
In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al quarto periodo del comma 1 del presente articolo ed ai numeri 21) e 21-bis) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonchè una soprattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'uffico del registro presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico.
"2. L'imposta è dovuta nella misura fissa di lire centocinquantamilaper le volture eseguite in dipendenza di atti che non importano trasferimento di beni immobili nè costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, di atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, di fusioni di società di qualunque tipo e di conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, per quelle eseguite in dipendenza di atti di regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dall'apertura della successione, nonchè per quelle eseguite in dipendenza degli atti di cui all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.";
"127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ancorchè non ultimate, purchè permanga l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21) della parte seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, ancorchè non ultimati, purchè permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici;
127-duodecies)
127-terdecies)
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, ha disposto (con l'art. 65, comma 11) che "L'aumento dell'imposta stabilita in misura fissa, disposto dall'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, deve intendersi riferito anche all'imposta erariale di trascrizione."
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
per autotrazione da lire 477.420 a lire 515.240 per 1.000 kg;
per combustione da lire 245.000 a lire 282.820 per 1.000 kg.
b) lire 202 al mc per gli altri usi civili.
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AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 luglio 2001, n. 288 (in G.U. 1a s.s. 01/08/2001, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 7, del decreto- legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, nella parte in cui non prevede che all'attuazione della riserva di entrate all'erario statale, ivi disposta, si provveda con la partecipazione della Regione Sicilia."
Art. 19
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 maggio 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
BARUCCI, Ministro del tesoro
GALLO, Ministro delle finanze
SPAVENTA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: CONSO