Per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, l'eventuale maggiore gettito tributario rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente e' interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico- finanziaria.
Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1993-1995, restano determinati per l'anno 1993 in lire 25.935,586 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 1.999 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.
Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1993 e triennale 1993-1995, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1993, in lire 3.536 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.
Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella Tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1993, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
La spesa, per l'anno 1993, occorrente per la corresponsione della somma forfettaria, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto- legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, al personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle aziende autonome, delle universita', nonche' delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, limitatamente all'Istituto superiore di sanita', all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, agli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria ed alle Stazioni sperimentali per l'industria, e' determinata in lire 700 miliardi. Tale somma e' comprensiva delle disponibilita' occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei Corpi di polizia ed e' iscritta nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
Le regioni e gli enti pubblici non economici da esse dipendenti, le unita' sanitarie locali, gli enti locali e le istituzioni e gli enti di ricerca diversi da quelli indicati nel comma 9, provvedono ad iscrivere nei bilanci relativi all'anno 1993 le risorse occorrenti all'erogazione della somma forfettaria di cui al comma 9.
L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro e' autorizzato ad accordare in base alla legislazione vigente nell'anno 1993 in relazione a prestiti contratti in dipendenza delle finalita' di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, resta fissato in lire 300 miliardi.
Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte di registro e ipotecarie, i termini fissati dall'articolo 20, commi 1 e 2, della legge 1 dicembre 1986, n. 879, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1994.